MANUALI VALLARDI - Voi. XVIII MANUALE POLIZIA MEDICA DI DEGLI UFFICIALI SANITARI DEL REGNO E DEGLI AMMINISTRATORI AD USO PER GIUSEPPE ZIINO Professore ordinario d’igiene e Medicina legale Primo medico onorario dell’ Ospedale civile ANTICO MEMBRO DEL CONSIGLIO SANITARIO PROV. DI MESSINA Socio di varie Accademie, ecc., ecc. « Je demando en generai des iivres » qui usent des Sciences, non ceulx » qui les dressent ». Montaigne Con 52 incisioni intercalate Dott. LEONARDO VALLARDI. Editore MILANO Via Disciplini, 15 1890 MANUALE DI POLIZIA MEDICA MANUALE POLIZIA MEDICA DI DEGLI UFFICIALI SANITARI DEL REGNO E DEGLI AMMINISTRATORI AD USO PER GIUSEPPE ZIINO Professore ordinario d’igiene e Medicina legale Primo medico onorario dell’ Ospedale civile Antico membro del Consiglio sanitario prov. di Messina Socio di varie Accademie, ecc,, ecc. « Je demande en generai des livres » qui usent des Sciences, non ceulx » qui les dressent ». Montaigne Con 52 incisioni intercalate MILANO Dott. LEONARDO VALLARDI, Editore Via Disciplini, 15 1890 PROPRIETÀ LETTERARIA Milano, 1890 —Tip. A. Guerra COME È NATO QUESTO LIBRICCINO Re commendatur, non auctoris nomine Egregio Sig. Vallardi, Rileggendo il discorso pronunziato dal Presidente del Consiglio F. Crispi al banchetto di Palermo, il giorno 14 dell’ ottobre 1889, ho fermato la mia at- tenzione sul seguente brano che è, senza dubbio, tra i più notevoli : « Pesava sull'Italia, da quattro anni, l’incubo » di una epidemia, che oltre ai travagli fisici e ai » danni materiali, aveva cagionato un disordine mo- » vale, non evitabile forse in un paese dove ancora Ve- » ducazione igienica era così scarsa e così primitiva. » Bisognava dunque procedere anzitutto alla orga- » nizzazione sanitaria dello stato; e a questo ab- » biamo provveduto, agendo prima sugli animi, che » abbiamo indotto a guardare in faccia il nemico, » precipuo mezzo di vincerlo; diminuendo con sol- » lecita e logica cura i mali presenti; e riformando » poscia le leggi, a prevenire i futuri. » Iprovvedimenti sanitari non debbono apportare » alla libertà dell’ individuo altre restrizioni se non » quelle volute dalla difesa della vita altrui. L'igiene » 'personale, è, però, un di quei beni che possono es- » sere imposti. » Abbiamo quindi, anzitutto, unificato i servizi e » modificato la costituzione dei Consigli sanitari, in » modo da garantire una seria e costante vigilanza » della pubblica salute ; abbiamo avocata al Ministero » dell’ interno la direzione dei lazzeretti marittimi, » e, munendo i principali porti del Regno dei mezzi » di difesa preventiva, abbiamo pure stabilito delle » sentinelle avanzate, per meglio impedire V impor- » fazione dei morbi. Con decreto e con legge di fa- » vore, abbiamo agevolato ai piccoli comuni l’esecu- » zione delle opere di risanamento, e già più di tre- » cento ne hanno approfittato. Modificando la legge » votata a beneficio di Napoli — la cui applicazione » fu chiesta da circa sessanta comuni —provocando » e approvando sollecitamente i piani regolatori, ab- » Marno esteso V opera risanatrice alle grandi città. » Abbiamo riordinato il servizio vaccinico; rive- » duta la farmacopea; sistemato alla frontiera, con- » tro le epizoozie, il servizio veterinario. Abbiamo » infine ottenuto che divenisse legge dello Stato quel » Codice sanitario, i cui concetti fondamentali non » saran certo il minor titolo che renderà cara e » venerata agli italiani futuri, comy è ai suoi vecchi » compagni di lotta, a tutti i suoi contemporanei, la » memoria di quel soldato della scienza, della patria, » e della libertà, che fu Agostino Bertani. » Così, possiamo dirci sulla vera via di quella re- » denzione igienica che, non meno della politica, » l'Italia attendeva; che non era 'meno necessaria e » non riuscirà meno benefica. Un’Italia sana fisi- » camente, ci darà quelle braccia vigorose, che po- » iranno meglio fecondarla, quei validi petti, che, » fortezze viventi, potranno meglio difenderla ». Ho tosto concepito il disegno di esplicave, nel modo che per me si potesse migliore, le nuove Leggi igienico- sanitarie dello Stato, affinchè medici pubblici ed am- ministratori avessero una guida scientifica e pra- tica nel farne V applicazione. E ne ho scritto a Lei, offrendole un lavoro a larghe proporzioni, un Trat- tato, al più possibile completo, d’ Igiene sociale e Polizia medica. Però ho dovuto, alle considerazioni estradottrinali poste davanti da V. S., arrendermi ; e mi sono quindi accinto, affrontando difficoltà non poche, nè lievi, a chiudere in stretti confini, questo Commento scien- tifico e pratico del Codice sanitario imperante. Quan- d’anche, siccome è molto probabile, non abbia rag- giunto lo scopo prefìsso, mi sarà di conforto e di ricompensa per il tentativo fatto, poter ripetere col poeta: « Quod si deflciunt vires, audacia certe Laus erit. In magnis et voluisse sat est ». Sext. Auree. Propertius. Mi voglia bene, e mi creda Suo Devotissimo G. ZlINO. Messina — Giugno 1890. PROLEGOMENI DELLA POLIZIA MEDICA IN GENERALE. Sommario: § i. Medicina e sue partizioni. § 2. Nozione della polizia medica. § 3. Brevi cenni storici intorno all’ igiene pubblica dei tempi antichi. § 4. L’amministrazione sanitaria ne’ diversi stati moderni. § 5. La polizia medica nel primo regno italico. § 6. Legge 18 marzo 1865, e regolamento relativo. §7. Le farmacie in Italia. § 8. La sanità marittima e le leggi che la governano. § 9. Servizio sanitario militare. § 10. Leggi speciali che hanno attinenza con l’amministrazione sanitaria. § il. Scopo precipuo del presente Manuale. § 12. Limiti e piano di trattazione. § 1. La scienza che studia l’uomo nei suoi fattori statico, dinamico e psichico, all’oggetto di curarne i morbi, le- nirne le sofferenze, — ovvero per conservarne, preservarne e perfezionarne la salute, — od, infine, per additare al legi- slatore ed al magistrato la via migliore per formulare certe leggi e per amministrare rettamente giustizia, chiamasi Medi- cina. E poiché l’uomo può essere considerato individualmente e collettivamente, la prima divisione che deve farsi della medicina è precisamente quella di medicina privata e pub- blica; può darsi altresì alla prima l’appellativo di curativa o clinica, riservando per la seconda le denominazioni di medicina politica o sociale, o di Dietetica dello Stato, come ad altri é piaciuto chiamarla. Appartengono alla prima branca del grand’albero della scienza medica, oltre alle scienze ele- mentari (chimica, fisica, storia naturale, anatomia e fisio- logia umana e comparata, patologia generale e speciale, ecc.) Ziino, Polizia Medica. 1 le cliniche diverse; mentre la medicina di stato, che costi- tuisce la seconda branca dell’accennata scissione dicotomica, comprende l’igiene, la medicina forense e la giurisprudenza della medicina. È compito dell’igiene pubblica occuparsi : a) delle influenze morbose, capaci di estendere la loro malefica azione a tutto un popolo o alla massima parte di esso; h) studiare le spe- ciali condizioni di civiltà che possono in un modo qualsiasi offendere la sanità generale; c) additare i rimedii contro siffatti momenti etiologici, e procurare, con nuovi espedienti, di scemare la morbilità e mortalità di un dato gruppo etnico, il che in ultima analisi si risolve in un lento e pro- gressivo miglioramento della salute generale. Tocca alla medicina legale studiare ed apprezzare fatti fisico-morali per i bisogni della legge, fatta o da farsi, e per la retta amministrazione della giustizia. Di maniera che, mentre la igiene pubblica con indirizzo tutto proprio e con materiale di studio e sfera d’azione ben delimitati, ravvisa i rapporti amministrativi che collegano i consociati allo Stato, la medicina legale, sia consulente, sia dimostrativa od illustrativa, non si volge che ai rapporti giuridici, civili o penali che siano. Per ultimo la giurisprudenza medica, riguardando la fami- glia sanitaria in quanto tale, ne esamina le leggi e i regolamenti che concernono la istruzione, i diritti, le incombenze, i'doveri, e traccia a così dire, la fisiologia e l’etica professionale dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti e delle levatrici; e no- tati gli sconci attuali, consiglia e prepara per le future gene- razioni di sanitari leggi ed ordinamenti migliori, § 2. Come chiaramente risulta da quanto testé ho detto, l’igiene pubblica è la dottrina ispiratrice di quell’arfe scien- tifica che è particolarmente denominata polizia medica, o ap- plicazione pratica degli studi positivi e sperimentali d’igiene al complesso delle istituzioni di sanità (leges de sani tate tuenda). Essa quindi ha il compito non agevole di tradurre in atto, e negli angusti confini d’una prescrizione legislativa 2 3 o regolamentarla, le conquiste reali della disciplina igienica, tralasciando tutto quanto sa d’ipotetico e di non dimo- strato positivamente. Chi dice medicina, par che dica pato- logia e terapia; come se quella scienza antropologica ed ap- plicativa avesse preso origine dalla conoscenza dei morbi e dei rimedii. Errore è cotesto : l’istinto della propria con- servazione, una delle facce sotto cui si svolge quel sentimento fondamentale ch’é l’amore di sé, ispirò all’uomo lo studio del proprio organismo e dei mezzi cosmici con cui vive in relazione; la medicina, adunque, ha cominciato per essere la scienza dell’uomo sano, e dei suoi rapporti col mondo esterno. E com’è storicamente dimostrato che da questo processo evolutivo fisiologico ed igienico ha preso nasci- mento la medicina per opera della ragione e della esperienza, cosi io ritengo che l’avvenire di essa stia sopra tutto nel- l’igiene, la quale ne fu la radice prima. Ogni notevole miglio- ramento nell’ alimentazione, nelle abitazioni, nel lavoro e nelle industrie segna una cifra di meno nella statistica delle umane miserie ed infermità. A debellare la scrofola e la tisi, questi lenti veleni della società moderna, più che le in- numerevoli ricette dei pratici e le droghe degli speziali, gioveranno le misure di provvida e savia profilassi. Sono stati forse gli argomenti terapeutici che fugarono dall’Europa la peste? Il cholera e la febbre gialla non hanno messi a dura prova la pazienza, il coraggio e il sapere dei tera- pisti? Ho fede che, come i progressi dell’ igiene salvarono l’umanità dalle stragi immani della lebbra, del vaiuolo, della peste e simili, cosi varranno a liberarla dalla febbre gialla e dal cholera, e per quanto è possibile dalle infezioni a tipo tifico. La civiltà d’un paese si misura dalle sue istituzioni igienico- sanitarie, come la sua ricchezza si valuta dalle industrie: acqua, sapone, e materiale accensibile in grande copia consu- mati sono i tre indici della prosperità d’una nazione, dandoci ad intendere la pulitezza e sanificazione di essa, non che l’abbondanza dei suoi stabilimenti ed opifici. 4 L’igiene pubblica tanto dal lato teorico-dottrinale, quanto da quello pratico-artistico, serba intimi rapporti con l’a- natomia, la fisiologia, la chimica, la fisica e la metereo- logia, la patologia, la statistica e l’economia politica. Con queste ultime poi non solo l’avvincono relazioni intime, ma eziandio ha con esse delle quistioni in comune, trattate presso a poco con identico lodevole fine (popolazione - arti e mestieri - fognature - coltivazioni - zone palustri - ospedali, ospizi e soccorsi a domicilio - alcoolismo e società di temperanza - case per le classi operaie, ecc.). § 3. La storia dell’igiene pubblica è uno dei soggetti più vasti e più importanti, e serve a dimostrare sempre più la necessità di essa, come scienza e come istituzione: a me tocca essere oltremodo breve in proposito. Nel periodo mitico, troviamo la precedenza per i miti igienici e non per i patologici, che sono deificazioni della paura, dello stupore, della riconoscenza (diva fehris). Cerere, la dea di Eieusi, era pregata di dare la salute, fonte della ricchezza; l’ottavo giorno eleusino era sacro alla salute, e il serpente simboleggiava ad un tempo la sanità, la terra e l’agricoltura. Come qualunque altra delle nobili istituzioni sociali, l’igiene sotto le parvenze d’ingiunzione religiosa precede; le tengon dietro le fasi stataria e demotica; nell’ordine cronologico quindi essa ha per rappresentanti il profeta e il sacerdote, il legislatore, lo scienzato; il primo s’impone misteriosamente in nome di Jeova, il secondo si fa ubbidire colla forza invo- cando la patria, il terzo consiglia imperante la natura. Lasciando le tradizioni vedantiche, troviamo nel Codice di Manu molti, e anche oggi pregevoli, dettati d’igiene sociale intorno al matrimonio, alla purificazione dei luoghi abitati, al vitto vegetale (Libro Y, 51, 53, 54), allo istallamento dei cimiteri e dei roghi crematori (Libro IX, 318), alle punizioni contro chi abusa dei liquori spiritosi (Libro IX, 80, 237, - XI, 90, 92, 94, 95), alla sorveglianza deile piantagioni di alberi attorno ai luoghi abitati, e simili. Presso i chinesi, il prosciugamento delle acque stagnanti fu uno dei più considerevoli provvedimenti, e contribuisce anche oggi, come Abel Remusat attesta, a mantenere sano il clima della China, e a procurare prosperità all’impero e salute ai suoi abitanti. Le leggi matrimoniali, i cimiteri sulle alture, i camposanti per i poveri e per gli affetti da morbi con- tagiosi, la carità ospedaliera organizzata sopra vasta scala, gli ospizi degli esposti, sparsi nelle primarie città del Regno, le farmacie gratuite per i bisognosi, le misure contro la rabbia, la punizione dello scrocco medico, l'assistenza a domicilio per gli operai malati, la istituzione dei pompieri e delle barche di soccorso, il regime carcerario, ecc,, fanno bella mostra nella storia della vecchia civiltà cbinese. Presso gli egizi, sono notevoli i lavori per l’incanalamento delle acque del Nilo. La vita sobria e la ginnastica, imposte dai sacerdoti ai popoli ed ai re, la suggellatura delle carni, il divieto dei liquori e di certi alimenti, i bagni pubblici, la circoncisione, le città sepolcrali, l’imbalsamazione dei cada- veri..., costituiscono degli istituti igienici molto consoni all’in- dole del clima e della razza. Sopra tutto commendevole è la igiene mosaica, intorno a cui tanto s’è scritto, spesso senza originalità di vedute, quasi sempre senza equanimità di propositi. Basterebbero a far l’elogio della sapienza ebrea; l’istituto d’una vera magistra- tura sanitaria ; l’isolamento come principio cardinale di po- lizia contro i morbi infettivi e contagiosi; la demolizione dei locali appestati, quando si stimava insufficiente la purifica- zione ; il regime alimentare con divieto delle carni grasse ; la circoncisione per prevenire gli scoli blenorragici e le ma- lattie del pene ; i cimiteri fatti in modo da conciliare le esigenze d’igiene severa e di santa commemorazione. , In Grecia, Licurgo pensò frenare la corruzione ed il lusso importato dall’Oriente ; il cibo in comune e la sobrietà così nel mangiare come nel bere; le leggi sapientissime sul matri- monio, dirette ad avere prole robusta ; l’ordinamento del ginnasi ; gl’ispettori delle granaglie, delle vettovaglie, delle carceri e dei carcerati ; le leggi sulle prostitute, sui vendi- tori di profumi, fabbricatori di veleni, ecc, bastano a dare un’idea della igiene greca, favorita dalla severità spartana, dalla pulitezza ateniese. È in Grecia che nasce il più gran libro antico e sempre nuovo d’igiene, quello d’Ippocrate sull’aere, le acque ed i luoghi. È a Roma veramente che l’igiene s’asside regina. Si dice che il popolo romano per seicento anni, nell’ epoca di sua maggiore floridezza, non avesse medici ; ciò avvenne perchè il gran popolo volle affidare la propria salute più alle forze della natura e alle sue mirabili istituzioni igieniche (ginnasi - aquedotti - magistrature edilizie - acque e cloache - sorve- glianza sulle vettovaglie - peregrinazioni marittime, ecc.), anziché alle risorse dell’arte curativa. Ed infatti, la corru- zione nei costumi giustifica la prepotenza della medicina terapica sull’igiene. L’antica civiltà è eminentemente materialistica, avendo per obbietto il perfezionamento fisico dell’ uomo, il trionfo della forza e della bellezza. Il cristianesimo, che apparisce in un epoca di decadimento in cui le umane generazioni erano malate e languide, non poteva predicare l’igiene dei ginnasi greci e romani, fatta per uomini forti e sani. L’igiene cristiana è caratterizzata dallo spirito caritatevole che l’in- forma ; e la carità si esercita verso coloro che soffrono. Di terapeutica più che d’igiene, aveano bisogno le fiacche genti d’allora, e perciò le guarigioni miracolose furono preferite alle istituzioni sanitarie della vecchia legge mosaica, dettata per un popolo nomade, ma fisicamente normale, paria per superbia di caste superiori, ma non degenerato, feroce tal- volta si, ma non immorale e corrotto. Il Pedagogo di Clemente Alessandrino è il monumento scientifico più ragguardevole in cui si rispecchiano le idee e i precetti della sapienza igienica cristiana. Sul Quornodo in alimentis versavi oporteat, il dotto padre della Chiesa è minuzioso e savio ; nè si mostra meno sagace nella condanna delle bevande inebbrianti, dell’intemperanza in genere, degli 6 abusi del coito, ecc.; parla dei bagni pubblici, e li commenda per mantenere mondezza e salute; considera la ginnastica come atta a corroborare le membra, e loda la gioventù che giunca alla palla e al disco, fa delle lunghe passeggiate e si occupa di lavori agricoli, i più sani di tutti (V. il Libro II, nel quale la materia dell’igiene è svolta ampiamente in due capitoli). Il Codice salernitano, scritto verso il decimo secolo e dedicato a Roberto di Sicilia, contiene delle cose notevoli in fatto di conservazione della salute. Coi Comuni italiani, l’igiene si trasforma da monacale in laica, si spoglia delle pratiche rituali, si afferma negli Sta- tuti municipali, testimoni di altissimo senno civile. Curansi infatti gli acquedotti e le terme, si fanno dei cisternoni (caput aquae — luogo di maggiore conserva), si istallano gli asili di dubbia vita, si pensa all’igiene carceraria, e si fonda a Fi- renze il carcere speciale per i matti ; si ricoverano in ospizi i gittatelli benigne et gratiose ; si creano dei magistrati per sorvegliare la salubrità degli alimenti di pubblica ven- dita, i mugnai e i forni, le strade, ecc.; si relegano agli estremi limiti della città gli stabilimenti insalubri; si assog- gettano a sorveglianza la prostituzione e i giuochi ; si rego- lano ì sequestri e le quarantene per i morbi pestilenziali; si stabiliscono le guardie del fuoco, o come oggi li chiamano i pompieri, rievocando in vita una istituzione romana (Tacito, Annali, Libro III, — Valerio Massimo, Libro Vili, cap. I). Nei secoli posteriori, istituzioni igienico-sociali degne di maggiore considerazione appariscono: l.° Le leggi sui po- striboli, e le visite alle prostitute, rese necessarie dall’ ap- parire od infierire dei morbi venerei e sifilitici; 2.° La fon- dazione delle leproserie, per accogliervi i malati del buon Dio, affetti da quella schifosa malattia; 3.° Gli ospedali per morbi comuni, disseminati per tutto il mondo ; 4.° La crea- zione dei raanicomii, con cui si chiude la storia dell’igiene pubblica nell’evo antico e fino alla rivoluzione francese. § 4. Volgiamo adesso un rapido sguardo all’amministra- zione sanitaria odierna nei diversi Stati d’Europa. a) Francia. Una lodevole innovazione, che rimonta già al 1802, è stata quella dei Consigli di salubrità e d'igiene, dei quali furono successivamente forniti Parigi, Lione, Mar- siglia, Lilla, Nantes, Troyes, Rouen, Bordeaux. Nel 1822, fu fondato il Consiglio superiore, e si organizzarono le intendenze e le commissioni per il litorale. La vera amministrazione sanitaria della Francia comincia dal 1848 col Decreto del 10 agosto, mercé cui s’instituisce il Comitato consultativo, e con quello del 18 dicembre che regolarizza l’organismo dei Con- sigli dipartimentali. La creazione degl’ispettori di salubrità, delle commissioni sanitarie per gli stabilimenti insalubri, per le acque minerali, per il lavoro dei fanciulli nelle manifat- ture, per la protezione dei bambini (Legge 23 dicembre 1874), sono altrettante istituzioni d’incontestabile utilità, se gli agenti e i corpi tecnici sanitari avessero maggiore indipen- denza dalla burocrazia e un po’ più di libertà d’azione. Non sì può negare però che in questi ultimi anni si sia mani- festato un movimento progressivo abbastanza forte, di cui si ripercuotono i favorevoli risultati sul servizio vaccinico e sopra quello dell’assistenza pubblica (Vedi circa le imperfe- zioni dei Consigli d’igiene dei dipartimenti e sui desiderata intorno ad essi, il bel lavoro di Bergeron, in Revue d'hy- giène et de police sanitaire, 1879, pag. 26). b) Inghilterra. È questo sicuramente il paese in cui l’organamento del servizio igienico sanitario apparisce più forte e meglio rispondente al bisogno. Esistevano prima del 1848 statuti speciali nei Comuni sulla tutela della pubblica igiene; in quell’epoca, si costituì l’autorità superiore (General Board of Health), incaricata non solo di vegliare all’osser- vanza delle leggi esistenti, ma eziandio di proporne delle nuove, e di fare studi accurati per migliorare positivamente le condizioni dell’igiene pubblica. Mirabile é l’armonia degli organismi subalterni comunali, denominati Locai Board of Health, dipendenti sempre dal Locai Governement Board. Le due leggi che regolano le attribuzioni rispettive sono quelle del 1871-72. Completate da una serie di acts sul- 8 l’esercizio della medicina e della farmacia (18G8); sulle der- rate alimentari e le bevande (1874 e 1875); sulle industrie (1884-1867-1870-1874, ecc.); sulle abitazioni e il risanamento delle località (1851-1853-1868-1875, ecc.); sulle malattie con- tagiose e sulla vaccinazione (1864-1866-1869-1875-1867-1871). Ed oltre a queste leggi fondamentali, ne ha ben altre che riguardano molto da vicino talune pertinenze della pubblica igiene. La sanità marittima ha richiamato in questi ultimi tempi l’attenzione del legislatore, e vennero creati ispettori sanitari per i distretti ripuari e di porto (1885;, e fu per opera loro compiuta una inchiesta importantissima, pubbli- cata nel 1886. Sono notevoli anche le ordinanze 12 giugno 1883, 23 giugno 1885 e 21 luglio 1885, relative la prima al trattamento generale politico-amministrativo del colera, la seconda all’importazione degli stracci, la terza alle precau- zioni contro l’infezione cholerica. Giova notare che tanto per l’istruzione del popolo, quanto per la spinta data dalle buone leggi, è certo che l’Inghilterra sta dinanzi a tutte le altre nazioni : per la provvista delle acque alle città ; per la cana- lizzazione; per le norme intorno alla salubrità delle abitazioni e specialmente di quelle addette agli operai, agli allievi delle scuole, ai prigionieri e ai soldati ; per i provvedimenti d’igiene industriale; per gli accertamenti statistici d’ogni genere. c) Germania. Di fresca data sono i progressi della pubblica igiene in Germania. Esistono leggi ed istituti di rilievo nelle vecchie leggi del Baden, della Prussia, della Sassonia, della Baviera, ecc. Però il fatto più importante è quello della creazione dell’ Ufficio sanitario imperiale ale- manno, il quale concentra 1’ amministrazione, e le infonde una energia provvidente, non solo per l’applicazione pratica, ma anche per largo contributo all’avanzamento della scienza. Per opera di questo gran Consiglio, la statistica medica con rapporti internazionali è attivata sopra larga scala ; i provve- dimenti internazionali sulla profilassi delle malattie epide- miche e contagiose sono studiate con serietà; a far breve non v’é argomento grave che in poco volgere di anni non abbia fatto oggetto di forti studi per il Reichsgesundheitsamt. Le leggi principali dell’impero tedesco sono: quella circa le industrie (1869;, la vaccinazione (1874), le epidemie, la ven- dita degli alimenti, le ispezioni necroscopiche, le disinfezioni (1876 ed anni seguenti), e per ultimo le assicurazioni obbli- gatorie degli operai contro i pericoli del lavoro. d) Paesi Bassi. L’organizzazione sanitaria è regolata dalla legge 1 giugno 1865, entrata in esecuzione nel novembre di quell’anno, la quale mise fine a tante anomalie che vi regnavano per l’abilitazione e per l’esercizio delle professioni sanitarie. Furono creati medici, ispettori, titolari ed aggiunti, i quali non possono esercitare la medicina ed hanno tutti gli obblighi di pubblici funzionari (art. 4), con stipendio da tre a settemila franchi, con diritto di diaria, ecc. Queste autorità sanitarie assicurano l’osservanza delle leggi. Il ministro dell’interno convoca in assemblea gl’ispettori almeno una volta all’anno per discutere e deliberare sui grandi inte- ressi della sorveglianza medica dello Stato: lodevole istitu- zione che vorrei imitata da per tutto. La riunione dei consigli dipartimentali è devoluta all’ ispettore, il quale agisce con una certa indipendenza. Nel 1869 e nel 1873, si promulga- rono duo leggi importanti : la prima sulla polizia mortuaria ; la seconda sulle epidemie, (Vedi a questo proposito il la- voro del dott. van Overbeek de Meijer in Revue s. c., p.366). e) Austria. Dopo il 1850, si organizzarono i Consigli sanitari provinciali, i medici di circolo e quelli distret- tuali. Nel 1862 e nel 1870, in omaggio al principio di decentra- lizzazione, fu affidata ai Comuni la tutela della salute pubblica, sotto la sorveglianza della autorità politica, che ascende gerar- chicamente dalle distrettuali al Ministero dell’interno. Pur si deplora sempre che, con un organamento cosi logico, e con leggi eccellenti come quelle sulle scuole, sulle visite necro- scopiche, sulle epidemie ecc., i progressi dell’igiene pubblica non camminino in proporzione: e di ciò s’incolpano la tra- scuranza delle commissioni locali, e il poco pregio in cui è tenuto l’insegnamento della materia nelle Università. f) Ungheria. Molto lodate sono le leggi che regolano i servizi igienici in questo paese. Il Ministro concentra in se il supremo potere dell’ amministrazione, con un Consiglio il quale ha il diritto d’iniziativa e di proporre tutto quanto crede opportuno pel miglioramento della salute pubblica. (Pre- venzione delle malattie contagiose, epidemiche, endemiche ed ereditarie, — pubblicazione degli ordini relativi agli esami di medicina idrologica, d’arte veterinaria, di farmacia e di medicina legale). II Consiglio cC igiene d’ Ungheria esa- mina i diritti dei medici, compila la farmacopea, interviene nelle perizie medico-giudiziarie. I municipi hanno medici propri e Consigli d’igiene locale : i piccoli Comuni sono riuniti in circoscrizione per tenere un medico e 1’ ospedale di circondario. La legge vigente è quella votata dalle due Camere del Parlamento e promulgata a di 8 aprile 1876, in due titoli, 19 capitoli e 176 articoli ; e vi si comprende, oltre alle norme generali: l’igiene dei bambini e delle scuole, delle case di correzione e delle prigioni, i soccorsi in caso d’ accidenti , esercizio delle professioni sanitarie, ospedali e case di salute, recezione e trattamento degli alienati, igiene delle vie ferrate e della navigazione, polizia delle malattie epidemiche e contagiose, vaccinazione obbligatoria e ser- vizio annesso , bagni ed acque minerali, cimiteri e inuma- zioni, ecc, (V. il lavoro del De-Grosz in Journal d'hygiène, 29 agosto e 5 settembre 1878). g) Belgio. Come in Francia, anche nel Belgio fun- zionano i Comitati locali di salubrità fin dal 1848 e 49, e la composizione n’ è presso a poco la stessa. Dal 1850 al 1861, s’é tentato il riordinamento della statistica demogra- fica. Dal 1858 ad oggi, molte leggi sono state emanate sulle abitazioni ed i quartieri insalubri, sulla costruzione delle case nelle città, sulle industrie pericolose, sulla polizia ali- mentare, sulla profilassi delle epidemie e sulle epizoozie. Molte buone disposizioni si trovano negli art. 454 a 503 del Codice penale del 1867. Il Decreto reale del 31 maggio 1880 ha arrecato delle lievi modificazioni agli istituti igienici del paese, per ciò che concerne il funzionamento dei Comitati provinciali, affine di renderne vieppiù efficace 1’ azione tu- toria. Ciò che però forma il vanto principale della igiene pub- blica nel Belgio è l’Ufficio modello della città di Bruxelles con un direttore, cinque medici divisionali, cinque assistenti e due medici di dispensario : quest’ufficio , che abbraccia tutti quanti i servizi igienico-sanitari, è stato , dal 1874 a questa parte , il punto da cui s’ è mosso quell’ influsso vi- tale, che ha tanto migliorato le istituzioni di medicina pub- blica nel Belgio (l). Tralascio d’occuparmi d’altri Stati di minore entità , e vengo all’ Italia. § 5. Fra i precedenti della nostra amministrazione sani- tario-civile , va in prima linea ricordata la legge 5 set- tembre 1806 ; la quale comprendeva T esercizio delle pro- fessioni sanitarie, e la tutela della salute pubblica propria- mente detta. Tralasciando la prima parte, che oggimai appartiene alle leggi sulla pubblica istruzione, noto per la seconda parte : a) la creazione di un magistrato centrale, delle commissioni dipartimentali, delle deputazioni comu- nali, con determinate e precise attribuzioni, non solo in via consultiva, ma anche esecutiva ; b) il meccanismo vigoroso, chiaro, efficace con cui quella legge funzionava; c) le pene severe applicabili in caso di tralasciata o ritardata denunzia di malattie trasmessibili, non solo per i medici, ma anche per i membri che si fossero resi colpevoli di tale contrav- venzione, o non avessero provveduto secondo l’urgenza dei casi. A prescindere dalle mende che aveva quella legge di gusto perfettamente italiano (insufficienza dell’elemento tecnico, promiscuità dell’ azione giuridica e scolastica con T amministrativa e politica ecc.) mi accordo con l’egregio Zucchi a ritenerla non ancora superata dalle successive, (1) V. il rapporto di Martin, sull' Amministr. san. francese e stra- niera in « Recueil des travaux de Comitè cons. d’hyg. », Tomo XIV, pagine 71 a 181. anzi r unica veramente nazionale che si possegga. (V. Di- zionario delle scienze mediche, 1871, Tomo I, pag. 258). § 6. Fino al 1883 le leggi che governavano T ammini- strazione della sanità civile in Italia, erano : 1° la legge 20 marzo 1865, N. 2248, con cui, accentrandosi i poteri nel Ministro dell’ Interno, s’intende provvedere in via preven- tiva ed effettiva alla tutela della salute pubblica ; si isti- tuiscono i Consigli sanitari di provincia e di circondario e le Commissioni municipali di sanità, coadiuvatici del- 1’azione tutoria, cui leggi dello Stato chiamano il Sindaco; 2° la legge 22 giugno 1874 con cui la legge 20 marzo 1865 fu estesa alle provincie di Venezia e Mantova, e si dichiarò anco valevole per quelle il regolamento approvato col De- creto 8 giugno 1867, N. 2322; 3° il regolamento 6 set- tembre 1871, N. 2120, con cui, oltre a determinare le attri- buzioni dei Consigli e delle Commissioni di sanità (titoli 1° e 2°, da art. 1 a 43; si emettono delle disposizioni sulla salubrità delle abitazioni e dei luoghi abitati, sulla salubrità degli stabilimenti sanitari, delle carceri, degli ospizi di ca- rità e pubblici istituti, sulla polizia alimentare, sui cimiteri, sepolture, inumazioni ed esumazioni (titolo 3°, da art. 41 a 70, quest’ ultimo variato con R. Decreto 14 gennaio 1877) ; sulle malattie endemiche, epidemiche e contagiose, sugli ospe- dali e case di salute, sull’esercizio delle professioni sanitarie (titolo 4°, da art. 80 a 130) ; sulle trasgressioni e i modi onde punirle (titolo 5°, da art. 131 a 140) ; 4° il R. Decreto 14 gennaio 1877, N. 3634 con cui si modificano taluni arti- coli del sopraricordato regolamento ; 5° la legge 12 giugno 1866, N. 2067, sulle risaie ; 6° la legge sugli edifici scolastici sul lavoro dei fanciulli, quella sui prestiti a interesse ri- dotto da farsi ai Comuni per opere pubbliche d’igiene, leggi coteste di cui dovrò in seguito occuparmi di proposito. § 7. Le farmacie attendono ancora una legge unica, che ne regoli 1’ esercizio, e sono tuttora vigenti, almeno in mi- nima parte, le disposizioni, di cui avrò ad intrattenermi nel Gap. XII, | 113 e seg., nella IIa Sezione di quest’ opera. | 8. Varie sono, e non poche, le disposizioni che gover- nano la sanità marittima a partire dalla legge 31 luglio 1859, N. 3544, fino al decreto 31 dicembre 1876, N. 3589, e ad altre disposizioni di minore importanza. § 9. Il servizio sanitario militare costituisce un ramo a sé, governato da leggi e regolamenti propri, che non entrano di sicuro nel programma del presente lavoro. § IO. Le leggi sulla vaccinazione, esistenti nelle varie re- gioni d’Italia, faranno oggetto di studio per quanto non vengano in urto con la legge e col regolamento 9 ottobre 1889 ; e per armonizzarle con le Norme ministeriali 20 agosto 1889 sulle richieste del materiale vaccinico all’Istituto vaccino- geno dello Stato (Sez. V, § 260). § 11. L’ obiettivo cui miro è la esegesi chiara e semplice delle leggi sanitarie di recente promulgazione, e di cui s’è detto del male e del bene, più di quanto n’ era al certo giusto ed opportuno. Mi serberò calmo ed imparziale nei miei apprezzamenti, discutendo con quella serena libertà che s’addice ad uomini di studio, provetti negli anni ed am- maestrati da lunga esperienza di persone e di cose, § 12. Senza perdermi in raffronti e comparazioni tra le nostre leggi e quelle degli altri paesi, non mancherò di farvi accenno, tutte le volte che, operando altrimenti, non dessi ragione di quanto sarò per esporre. Di sanità marittima, m’occuperò, per incidenza, nel di- scorrere della profilassi delle malattie epidemiche, conta- giose , diffusibili per importazione di persone affette o di cose inquinate (1). Seguirò passo a passo la legge 22 di- cembre 1888, commentandola scientificamente e praticamente, come e quanto mi sarà dato di farlo, con la speranza che la mia fatica, povera ma- coscienziosa, torni utile agli uffi- ciali sanitari del Regno. (1) V. Sezione V, Gap. XX, Art. 2°, § 266, 267 e Art. 3o § 275, eoe. La Raccolta delle leggi nostre di san. mariti, può vedersi in Gianzana, Le Leggi di sanità pubbl. da pag. 248 a 315. Dopo le ultime Conferenze di Vienna e di Roma, e i Trattati per l’Egitto, quegli ordinamenti, in massima parte, sono caduti in dissuetudine. 15 SEZIONE PRIMA. Dell’ ordinamento dell’ amministrazione e della assistenza sanitaria. CAPITOLO I. Degli Uffici sanitarie Sommario: § 13. Autorità cui la legge affida la tutela dell’igiene. § 14. Disposizioni regolamentane che le concernono. § 15. Rap- porti tra il Ministero dell’Interno e quelli di Guerra e Marina. § 16. Rapporti col Ministero degli Esteri. § 17. Corpi consultivi chiamati a rendere più efficace l’opera de’ funzionari. § 18. Il me- dico provinciale. § 19. Il medico ufficiale sanitario in ciascun co- mune. § 8(0. Obblighi dei comuni sia isolati, sia uniti in consorzio nel provvedere all’assistenza sanitaria. § 81.1 laboratorii d’igiene. § 13. La tutela della pubblica igiene comprende ; a) le condizioni fisico-telluriche e demografiche generali e speciali dei luoghi abitati; b) le condizioni speciali in cui Tatti- vità umana si esplica, in ordine al commercio cittadino, e all’ organizzazione del lavoro secondo l’età, il sesso e le loca- lità in relazione alla salute degli operai e degli industriali; c) le abitazioni tanto private che pubbliche considerate sotto l’a- spetto dell’edilizia sanitaria ; d) le acque tanto potabili quanto quelle che servono agli usi della vita e della salubrità nei centri popolosi ; e) gli alimenti e le bevande riguardati sic- come mezzi di nutrizione e sopratutto per garantirne la qualità, e preservare la buona fede dei cittadini dagli iniqui attentati delle adulterazioni e falsificazioni ; f) l’assistenza medico-chirurgica-farmaceutica ed ostetrica, in modo che possa estendersene il beneficio a tutti gli individui, anco ne’ più remoti e piccoli centri di popolazione ; g) il governo pro- filattico delle malattie popolari stazionarie, endemiche, epi- demiche e contagiose, infettive, diffusibili, vere cagioni (spe- cialmente le zimotiche epidemiche) di deterioramento fisico morale ed economico della nazione, per la mortalità oltre- modo cresciuta, e per le scosse che al complesso della vita pubblica arrecano pel modo tumultuario ed allarmante col quale decorrono, per F influenza nefasta eh’ esercitano sull’ immaginazione, ingenerando quindi spavento esagerato e desolazione. E siccome il male è pur sempre un poligono, ed ha quindi lati diversi e non tutti egualmente detestabili, anche le ma- lattie epidemiche le quali funestarono il paese in un tempo relativamente breve, hanno giovato a qualche cosa, a spin- gere il Governo ad ingerirsi più e meglio che peri’innanzi non avesse fatto, nelle faccende della pubblica igiene. Di guisa che, senz’ essere esclusivamente figlie della paura e dell’inconsideratezza, le nostre Leggi sanitarie, bisogna confessarlo, sono state sollecitate appunto dal cholera, il quale ha scosso alquanto la comune neghittosità, ed ha fatto tradurre in atto, alla meno peggio, le promesse nume- rose e splendide bandite sotto l’incubo di un grave malanno popolare. Nè per altro in far questo, F Italia costituisce un’eccezionaiità, chè lo stesso fenomeno storico-sociologico è avvenuto nell’ Inghilterra, vecchia e fortemente costituita nazione, la quale fu dotata di leggi provvidentissime ( Ge- neral Healt Act, Nuissances Removai and diseases Pre- vention Act, organizzazione del General Board of Healt, etc.) e di organi potenti per attuarle, dal 1848 a questa parte soltanto. A capo dell’Amministrazione sanitaria del Regno, sta il Ministro dell’ Interno ; e n’ é supremo moderatore in ogni parte, le milizie non escluse, sempre però in ciò che con- cerne la salute generale, e non mai per tutto quello che si riferisce agli esercizii ed all’ igiene de’ soldati di mare e di terra. Nell’imminenza d’un pericolo, il Ministro non può non estendere la sua giurisdizione sanitaria anche negli stabili- menti militari e sul naviglio ; giacché essendo a lui note appieno le condizioni sanitarie di tutto lo Stato, può av- visare a’ provvedimenti opportuni applicabili, in via d’ur- genza, anche all’esercito e alla marineria. Ed è certamente per siffatto motivo e per scansare odiosi conflitti e perico- losi ritardi che, come si vedrà tra poco, sono chiamati a fare parte del Consiglio superiore di sanità, ufficiali medici di grado elevato, tanto terrestri che marittimi. Ma si può egli operare altrimenti e meglio? — Senza esi- tazione rispondo che si; instituendo il Ministero delle cose mediche, cui dovrebbero far capo, con Direzioni generali separate, tutti gli affari d’igiene pubblica, di giurispru- denza medica e di medicina forense, in modo da formare un grande centro tecnico-scientifico, e per ciò pieno di vita- lità reale e non fittizia, od incompleta. L’idea di un Mini- stero di pubblica igiene soltanto, non è poi neppure nuova, chè se ne sono occupati, spesse volte, cultori insigni di me- dicina di stato, e Congressi d’igiene nostrani ed esteri. Ciò nulla meno, ragioni d’opportunità, e un pò’ se vuoisi d’eco- nomia, consigliano per il momento di rinunziare a siffatto ideale, lasciando a tempi più fortunati, il vedere il Mini- stero di medicina di stato come io l’intendo, o il Mini- stero di salute pubblica, alla maniera che lo si comprende da’ più. Sotto la dipendenza del Ministro, e sotto la sua alta di- rezione, figurano come agenti ausiliari i Prefetti, i Sotto prefetti, i Sindaci. Delle attribuzioni elevate che il Ministro ha, quelle che non può, per alcun verso, concedere e dele- gare a’ suoi rappresentanti nella Provincia, nel Circondario, nel Comune, sono: 1. Ordinare e togliere le quarantene cui possono assog* gettarsi, all’arrivo nel perimetro dello Stato, i legni; e nel tempo stesso decretare misure di rigore necessarie per la tu- tela della pubblica incoluinità, cui debbono sottostare le provenienze marittime ; 2. Provvedere con espedienti pubblici di difesa, dettati da’ progressi reati della scienza e non mai dal fanatismo ZiiNOj Polizia Medicai teoretico, o da preconcetti finanziari, alla preservazione dello Stato dalle malattie infettive, zimotiche, trasmissibili ; 3. Vietare l’introduzione, ne’ confini dello Stato, d’ani- mali provenienti da località, ove infieriscano epizoozie; 4. Rivedere e approvare i regolamenti d’igiene locali, introducendovi tutte quelle modificazioni che crederà acconce, e che, senza forse, gli saranno state suggerite da’ Consigli sanitari e da’ medici provinciali, i quali sono viemmaggior- mente in grado di diagnosticare gli inconvenienti, di rico- noscerne Vetiologia, d’indicarne il trattamento terapico; 5. Decidere intorno a’ ricorsi di coloro a’ quali è fatto divieto, ne’ modi e ne’ termini di legge, di istallare o pro- seguire a tenere in esercizio stabilimenti insalubri; 6. Tenere la corrispondenza coi consoli all’estero per gli atti sanitari, giusto il regolamento del servizio conso- lare, e per essere a conoscenza di tutto quanto possa da vicino o da lontano interessare T andamento della pubblica salute. A far breve, il ministro, centro da cui emanano i poteri, s’occuperà delle prescrizioni d’ interesse generale, avrà la suprema autorità e sorveglianza su tutto e su tutti nell’in- tento di preservare, conservare e migliorare la salute pub- blica, somma degli stati di salute de’ singoli individui', toccherà a’ prefetti delle provincie di agire quando il benin- teso interesse circoscritto di esse il richiegga, sempre in armonia alle esigenze degli altri membri dell’organismo sta- tuale ; e lo stesso faranno, entro l’orbita della rispettiva competenza, i sotto-prefetti e i sindaci, anelli ultimi ma importantissimi della grande catena amministrativa sanitaria, i quali più da presso provvedono a necessità ed esigenze quasi individuali. § 14. Al sistema di polizia sanitaria esposto testé, si fa carico di non creare degli ufficiali responsabili, e di conce- dere troppo alla burocrazia. Mi sembrano poco attendibili gli addebiti, e, spiacemi il dire, sa d’irriverente dichiarare per questo nientemeno che assurda la nuova legge (V. Atti del li Congresso della Federazione delle società italiane d'igiene, pag. 139). Sono il primo a riconoscere che non sia opera perfetta, nè tale la ritenne il Crispi, che la propose, nè tale la giudicarono le Commissioni relatrici de’ due rami del Parlamento ; tuttavia, co’suoi difetti, segna un pro- gresso immenso sulle leggi passate. Non v’ha responsabilità, si dice, in coloro che sono chia- mati a tutelare la sanità ! ma che vuole con questo darsi ad intendere? di che genere di responsabilità, che non sia mo- rale, può parlarsi quando si tratta di pubblici funzionari, depositari dell’autorità? non sono stati destituiti de’ sindaci, per mancanza a’ propri doveri in tempo d’epidemia? si vor- rebbero forse mandare in galera, o assoggettare a pene pecu- niarie ministri, prefetti, sotto-prefetti e sindaci, solo perchè non provvedono a tempo e modo, giusta le vedute teoretiche di taluni medici, o magari di rispettabili corpi accademici ? e perché non reclamare gli stessi provvedimenti per i giu- dici e per gli altri agenti politico-amministrativi di qualsiasi ordine? Via, tutto cotesto, per lo meno sembrami poco serio. Quando avremo il Ministero di sanità, allora solo sarà con- cepibile quel grande esercito di ufficiali sanitari completamente indipendenti da ogni influenza locale, e dipendenti dal medico provinciale e da’ consigli sanitari, responsabili della com- pleta applicazione de’ regolamenti, di cui parla il prof. Ruata nell’impeto generoso delle sue filantropiche aspirazioni; ma nello stato presente delle cose, consono dal più al meno a quanto s’osserva nelle più civili nazioni del mondo, il meglio che si possa ottenere si è di accordare all’elemento medico e tecnico una parte più larga nel funzionamento degli ordi- namenti sanitari. E questo a me sembra che si sia in gran parte ottenuto,'dacché il medico, non troppo favorito, è vero, quanto a retribuzione, la base di tutto l’edificio, è la vera molecola genetica del bene in prò della pubblica prosperità fisica, ha un posto importantissimo e forse il primo nel pro- muovere, se sarà all’altezza della situazione, l’igiene nello città, e specialmente nelle campagne. Chi a’ sanitari vuole affidare troppe mansioni giurisdizio- nali, fa le viste di sconoscere, od ignora il fatto, l’indole della scienza igienica : « la quale, a dire di I. Rochard, non avendo che de’ consigli a dare e alcune responsabilità a pren- dere, ha potuto, senza pregiudizio di sè stessa e degli inte- ressi che caldeggia, contentarsi di formule assolute, rigorose, lasciando agli amministratori le difficoltà dell’ applicazione e la cura di conciliare le esigenze della salute pubblica con le altre obbligazioni sociali. » Ed è in base a tali principi di sapiente moderazione che si giustificano le norme contenute nell’ art. 1 del Regola- mento 9 ottobre 1889 : « I prefetti, i sotto-prefetti ed i sni- daci nell’esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si varranno de’ medici provinciali e de’ circondariali, ove esistono, e degli ufficiali sanitari comunali. » E come se tutta questa deferenza a’ tecnici ordinari fosse poca, nel 2.° comma è prescritto : « I prefetti, i sotto-prefetti, i sindaci possono, su proposta de’ suddetti funzionari, ove ne sia dimostrata la necessità, delegare ad altro personale tecnico l’incarico tem- poraneo di coadiuvare. » Così l’ingerenza delle persone di singolare perizia ed autorità rimane sempre più giustificata ; e n’ è immensamente allargata la sfera in vista del 4.° comma, in cui è detto che, non solo le autorità se ne pos- sono giovare per conto loro, ma possono eziandio farle inter- venire in seno a’Consigli, senza che v’abbiano voto. Nè basta: la libertà concessa a’funzionari è immensa, pur- ché abbiano voglia di giovarsene; imperocché è dato al Ministro dell’interno e a’ prefetti di valersi rispettivamente del Consiglio superiore e de’ Consigli provinciali di sanità, anche ne’ casi non determinati dalla legge, ogni qualvolta lo stimino opportuno per lo studio di determinate proposte. § 15. L’ art. 2 del Regolamento stabilisce che i Ministri della guerra e della marina, per quanto riguarda la tutela del- l’igiene e della sanità pubblica, devono uniformarsi alle istruzioni del Ministro dell’interno; salvo le competenze ad essi attribuite da leggi e regolamenti speciali, in ordine al servizio sanitario dell’esercito e dell’armata. E già fino dal Decreto 7 maggio 1865, oltre alla sanità terrestre, veniva attribuita la sanità marittima al Ministero dell’interno, pur seguitando quest’ultima ad essere regolata dalla legge 30 giugno 1861 ; e a quel Dicastero sono passate le spese relative al fitto pe’ locali ad uso della sanità marit- tima, e le altre relative a’ funzionari stabilite dal R. Decreto 4 agosto 1861, n. 173. Concentrando tutti gli uffici sanitari generali in una sola mano energica e forte, non potrà non venirne grande van- taggio alla regolarità de’ servizi, per l’unità sapiente d’indi- rizzo. | 16. I rapporti che collegano il Ministero dell’interno con quello degli affari esteri, sono designati dall’articolo 3: corrispondenza con i consoli per gli atti sanitari di rito — servizio completo e scrupoloso di giuste informazioni intorno alla salute pubblica nelle contrade ove i consoli tengono re- sidenza. | 17. È instituito, a norma dell’art 2 della Legge, presso il Ministero dell’interno un Consiglio superiore di sanità. In ogni Provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un Consiglio provinciale di sanità. Vi sarà pure un medico provinciale. In ogni Comune sarà un medico ufficiale sa- nitario. Ma, s’è detto, di quale utilità sono mai codesti vostri Consigli massimi e minimi? Che c’è di serio e di promet- tente nell’ istituzione del medico provinciale ? E che cosa avete fatto con istituire gli ufficiali sanitari di Comune, se non rendere sempre più trista la situazione de’ medici condotti, e gravare le loro spalle di nuovi e forti oneri senz’analoga retribuzione? M’ingegnerò di rispondere bre- vemente a questi punti interrogativi d’importanza non pic- cola. A) I Consigli superiori, provinciali, circondariali e mu- nicipali sanitari, com’erano plasmati per la Legge 26 marzo 1865 (Allegato C., n. 2248), rispetto al risanamento generale g. san.). § 48. Precise sono le norme contenute nell’ art. 15 del Reg., in rapporto al modo di riferire nel registro apposito i deliberati del Consiglio; eccole testualmente; «I verbali compilati dal segretario, devono essere letti ed approvati nell’adunanza immediatamente successiva. « Il verbale dell’ ultima adunanza di ogni sessione, sarà approvato alla fine dell’adunanza stessa. « I verbali dovranno contenere il nome degli intervenuti, 11 resoconto sommario delle discussioni, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione * « I verbali saranno trascritti in apposito registro e firmati dal presidente, dal membro anziano e dal segretario. » 52 § 40. Il medico provinciale, vigile custode degli ordina- menti sanitari ed organo direttamente efficace per vigilarne la esecuzione, ha 1’ obbligo di illustrare ampiamente e con maturità di giudizio ogni affare che dovrà essere sottomesso all’avviso del Consiglio. Questa missione, a lui affidata dal- l’art. 16 del Reg., lo costituisce in una posizione per quanto importante, altrettanto scabrosa ; dappoiché, salvo casi ecce- zionali, l’esperienza ci ammaestra che i relatori, massime quando sieno ad un tempo istruttori, risolvano effettivamente le controversie. Nella mia lunga carriera ho veduto che la voce del consigliere il quale espone l’affare, prevale ed attrae il voto della maggioranza collegiale ; ricordo dei casi in cui rimasto solo a votare la mia proposta in Consiglio provin- ciale sanitario, ho avuto ragione, quando siasi fatto richiamo al Ministero che, in vista dei circostanziati rapporti d’appello mi ha dato ragione, pur non avendo dalla mia parte il rappresentante locale del Governo; potrei, al bisogno, ricor- dare date, fatti e nomi. E se questo è avvenuto con l’orga- namento dei vecchi consigli, assai più agevolmente dovrà accadere oggi che relatore ed istruttore nato delle pratiche è un funzionario pubblico, il quale assume tutta la respon- sabilità personale, di fronte al Consiglio che potrà sbugiar- darlo, di fronte al Ministero che potrà redarguirlo e, all’occor- renza, anche rimuoverlo. Io sono tenero delle corporazioni consultive ; di esse non so dire tutto il male che il volgo ne dice, non sempre sgraziatamente avendo torto; però della efficacia di cotesti collegi comincio ora a fidarmi di più, perchè, ad avviare i loro lavori su via diritta, cooperano in principale modo componenti ufficiali, provveduti di mezzi acconci per studiare con serietà le questioni, e per assicu- rare la esecuzione dei deliberati consigliar!. Insisto sopra quest’ultimo punto, dacché so per prova come le delibera- zioni, in passato, rimanessero per lo più lettera morta, in mancanza di ispettori che avessero autorità, agio e mezzi per farle porre in opera, e per rispondere poscia personalmente. CAPITOLO IV. Del medico provinciale. Sommario: § 50. Transizione. § si. Nomina dell’ufficiale sanitario della Provincia. § sa. Il concorso. 53. Riserva di nomina per un sesto de’ posti, in base a titoli. § 54. Classi de’ medici provinciali. § 55. Incaricati a reggere provvisoriamente l’ufficio. § 56. Attribuzioni di questo funzionario. § 57. A chi competano le spese di stipendio e d’ufficio. | 50. In più luoghi ho fino a qui (specialmente ai § 18 e 49), espresso il mio convincimento intorno all’utilità che, opino, debba provenire al buon andamento della amministra- zione sanitaria dall’istituzione dei medici provinciali. Occor- rerà qualche altra breve considerazione. Due sistemi si tro- vano di fronte nell’ordinare la polizia medica delle Provincie; in uno, tutto è abbandonato alle autorità collegiali, e si com- prende bene che il tutto si debba risolvere nel fare assai poco o nulla per le ragioni espresse testé, dando fine al capitolo precedente ; nell’ altro sistema, in cui il medico- tecnico consiglia ed opera da solo, ed è il naturale rappre- sentante e difensore della classe medica, s’incorre nello sconcio di tracotante influenza personale, e in molti casi, di insuffi- ciente dottrina. A riparare siffatti inconvenienti, serve il sistema misto vigente in Italia, col quale, mentre da un lato si ha tutta una rete amministrativa sanitaria ufficiale, e più che baste- vole ai bisogni comuni, dall’altro le Autorità governative si trovano sussidiate dall’opera tecnica e moderatrice dei corpi consultivi. § 51. A norma dell’art. 10 della Legge san.: « il medico provinciale é nominato con Decreto reale colle norme che saranno indicate da apposito regolamento. Egli potrà cumulare altro impiego dipendente dall’esercizio della medicina o dall’insegnamento in conformità dell’art. 3 della Logge sulla cumulazione degli impieghi del 14 maggio 1851, n. 1173, purché tale impiego sia esercitato nel Capo- luogo della Provincia, ove egli deve avere stabile residenza ». Ho già manifestato intero il mio concetto sul cumulo degli impieghi: confido che i nuovi eletti rinunzieranno assoluta- mente alle clientele e agli uffici, che non siano strettamente affini e compatibili con quello di medici-igienisti ed ispettori sanitari delle Provincie. § 62. I medici provinciali saranno eletti in seguito a con- corso per esame. Per essere ammessi a tale concorso, gli aspiranti dovranno provare di aver ottenuto la laurea da non meno di 5 anni, e di non aver oltrepassato il 45° anno d’età. Dovranno inoltre presentare un attestato di aver compiuto con pro- fitto, dopo laureati, un corso speciale pratico in uno dei laboratori d’igiene dello Stato. L’esame consisterà di tre prove : pratica, scritta ed orale, secondo le norme ed i programmi stabiliti da apposito rego- lamento. Il giudizio è deferito ad una Commissione composta di cinque membri della quale facciano parte tre professori di università. I medici provinciali, nei diritti e nei doveri, sono equipa- rati agli impiegati civili. E poiché il Governo non si è ancora, per ragioni di eco- nomia, deciso a tradurre in atto l’istallamento di quest’ordine di funzionari, le Prefetture fanno noto quanto appresso : « L’art, 19 del Regolamento generale sanitario 3 ottobre 1889, n. 6452, determina che i posti di medico provinciale saranno conferiti per esame, salvo per un sesto cui saranno confe- riti per titoli, giudicabili da una apposita Commissione. Il Ministero non accoglierà alcuna domanda se non dopo la pubblicazione del relativo manifesto di concorso, nel quale verranno indicati i diplomi e i documenti che sarà neces- sario produrre per essere ammessi al concorso medesimo. » Evidentemente il riportato avviso mira a porre un freno al diluvio di domande e di sollecitazioni, che da ogni parte saran piovute al Ministero, il quale sembra risoluto ad incedere franco per la strada legittima degli esperimenti e degli esami. § 53. La deficienza del personale, e il riguardo a coloro i quali hanno già fornite indubbie prove di singolare perizia nell’igiene pubblica, sia per opere come per insegnamento, ha persuaso il Ministero di riservarsi la nomina di un sesto de’ posti, sempre però in base a titoli accertati. Figlio del concorso per esame, cui debbo il posto di pro- fessore ordinario, e caldo sostenitore di questa forma di esperimento che dà solide garanzie, e che se potrà non far scegliere gli ottimi, difficilmente schiuderà la carriera agli infimi ed agli inetti, faccio plauso di tutto cuore alla dispo- sizione dell’art. 19; il quale, procedendo d’accordo con la vecchia e liberale Legge Casati sulla pubblica istruzione, ammette come regola la prova d’esame, come eccezione la nomina per titoli: l’articolo succitato del Reg. san., armo- nizza mirabilmente cogli art. 58 e 69 della Legge fondamen- tale sulla istruzione, emanata il 13 novembre 1859, Legge che, col continno rimutarla a furia di regolamenti e dì cir- colari, ha sofferto strappi e danneggiamenti, anziché migliorie reali e perfezionamenti non illusori. § 54. I medici provinciali sono di tre classi, con lo sti- pendio che verrà indicato in apposito ruolo organico. Le promozioni avranno luogo per merito e per anzianità, sentito l’avviso del Consiglio superiore di sanità, secondo le norme che saranno stabilite dal sopraccennato regolamento. È da augurarsi che tali norme vengano bentosto emanate, come fa anche sperare la circolare ministeriale del 5 no- vembre 1889. § 55. Fino a quando l’organizzazione di questo ramo di servizio non sarà definitivamente assestata, sarà provveduto con il seguente palliativo rimedio, contenuto nell’art. 21 del Reg.: « I medici appartenenti ai Consigli provinciali di sanità che saranno incaricati di disimpegnare le funzioni di medici provinciali, sono designati per Decreto ministeriale preferì- bilmente fra i residenti nel Capoluogo della Provincia, che per competenza speciale nell’igiene pubblica, autorità morale, ed uffici esercitati presso l’Amministrazione sanitaria, sono stimati più idonei a tale carica. » È da augurarsi che i pre- fetti, durante questo periodo di precarietà, si ispirino unica- mente al bene pubblico, nel designare al ministro i delegati all’incarico. § 56. A comprovare sempre meglio l’indiscutibile utilità ed importanza del medico provinciale, varranno le disposi- zioni dell’art. Il della Leg. e 22 del Reg., dai quali scatu- riscono le attribuzioni di questo funzionario. Ed infatti, egli : A) oltre alle domande che può rivolgere in ogni tempo ai sanitari comunali, per essere informato di quanto può interessare la pubblica igiene, solleciterà quegli ufficiali a spedirgli periodicamente a scopo di assidua vigilanza e di statistica : 1. gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che in riguardo crederà a proposito; i bollettini sanitari ordi- nari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dal- l’ufficio sanitario del Ministero; 2. l’elenco delle trasgressioni della legge e dei regola- menti sanitari e lo disposizioni prese dall’Autorità a questo riguardo ; 3. la nota delle variazioni che si sono verificate nello stato igienico del Comune, i provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino la igiene e la sanità del Comune ; B) veglia sul servizio e sul personale sanitario, sulle condizioni igieniche dei Comuni, sugli istituti sanitari della Provincia, sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti, anche con ispezioni sopra luogo, previo il consenso del pre- fetto, quando occorrano spese, a fine di frenarne le capric- ciose o inutili escursioni; C) informa il prefetto, perchè questi ne possa rendere edotte le Autorità centrali, di tutti quei fatti tumultuari o comuni che compromettono la pubblica salute, e propone i 57 provvedimenti d’urgenza, reclamati dalla pubblica inco- lumità ; D) fa noto al prefetto il bisogno di adunare il Con- siglio provinciale sanitario, compilando l’ordine del giorno e ammanendo tutti i documenti che occorrono perchè gli affari vengano disbrigati con sollecitudine ed esattezza ; E) dà voto, dopo averle esaminate con diligenza, sulle deliberazioni dei consorzi e sui capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragioni di servizio; ed è in questa mansione, io credo, che i medici condotti, dopo tanto tempo di vana aspettativa, trovano tutela e guarentigia de’ loro diritti, in persona di chi, essendo medico, ha interesse di salvaguardare i privilegi della classe, ed es- sendo funzionario nel tempo stesso deve altresì fare giu- stizia ai lamenti dei municipi, e frenare le disorbitanze che anche i medici possono commettere, essendo uomini. F) ispeziona le farmacie, assistito, ove occorra, da un chimico: intorno a questo argomento avrò agio di intrat- tenermi distesamente nel Capitolo XII di questo Manuale ai § 126 e seguenti; G) espone al prefetto i bisogni ed i desiderati atti- nenti ad interessi igienici della Provincia, indicando per propria iniziativa e per studi compiti, le riforme ed i prov- vedimenti che dovranno essere proposti alla Direzione gene- rale di sanità, dopo essere stati discussi ed approvati dal Consiglio provinciale; H) come garantisce i diritti dei sanitari, che com- piono il loro dovere e che sono fatti segno per ira di parte a soperchierie ed abusi, così propone i provvedimenti disci- plinari contro il personale resosi colpevole, e perseguita nei modi e nelle forme di legge gli esercenti non autorizzati: nella Sezione II, Capitolo XI, ai § 101 e seguenti, tratterò con ampiezza sufficiente di questa ardua materia di polizia medica. I) coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti 58 che provengono dai sanitari comunali; ed in base a questi dati, redige il progetto di relazione annuale (vedi sopra § 44, sub. VI), che, discussa e approvata dal Consiglio, sarà tra- smessa al Ministero. Le ordinanze del medico provinciale sono esecutive quando: 0 siano firmate dal prefetto, o ne portino il visto, o sieno segnate per delegazione del Capo della Provincia : per questo 1 medici provinciali si rassomigliano perfettamente ai prov- veditori agli studi. § 57. L’art. 203 della Legge comunale e provinciale, testo unico, mette a carico delle Provincie le spese per gli uffizi di Prefettura e Sotto-Prefettura e relativa mobilia (n. 14.) In forza dell’al t. 62 della Leg. san., lo stipendio per il medico provinciale, o l’indennità a chi ne fa le veci, sta a carico dello Stato, come lo sono le spese per ispezioni sanitarie disposte dall’Autorità governativa, salvo che non competano ai pri- vati per essere indispensabili a statuire sui loro reclami. CAPITOLO Y. Del medico circondariale. Sommario : § ss. Gasi in cui si può procedere alla nomina di medici circondariali. § 59. Chi ne fa la nomina. § 60. Attribuzioni. | 68. La nuova Legge ha abolito, con molto senno, i Consigli sanitari circondariali, che erano vere quinte ruote del carro, come lo sono le Sotto-Prefetture. Tuttavia pos- sono esserci delle particolari necessità motivanti la nomina di medici circondariali, i quali possono coadiuvare quelli provinciali: questa autorizzazione viene dall’art. 10 della Legge. | 59. Cotali medici, che si sarebbero potuti chiamare più giustamente ispettori di Circondario, sono designati con Decreto ministeriale, su proposta del medico provinciale, udito il parere del Consiglio provinciale di sanità, preferibilmente tra i medici residenti nel Capoluogo del Circondario che hanno maggiore competenza nella pubblica igiene (articolo 23 del Regolamento). § 60. Le attribuzioni del medico circondariale sono di delegazione, e si estendono, ciò è naturale, entro ai limiti di quella divisione del Regno cui è dato il nome di Circondario. Per l’art. 24 del Reg., questo ufficiale d’igiene, addetto alle Sotto-Prefetture, presso cui dee avere un particolare ufficio : A) veglia sulla salute pubblica, sul servizio sanitario e sull’osservanza della legge e dei regolamenti, più per ciò che spetta la parte esecutiva, anziché per quella ordinativa ; B) riceve i rapporti degli ufficiali sanitari comunali e li trasmette al medico provinciale colle proprie osservazioni ; propone al sotto-prefetto i provvedimenti d’urgenza e ne cura l’esecuzione, informandone il medico provinciale; C) eseguisce le ispezioni, di cui é incaricato dal sotto- prefetto, presso il quale esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate dal medico provinciale, previa l’approva- zione del prefetto; DJ interviene come informatore, quando sia richiesto, nel Consiglio provinciale. Come é agevole comprendere, questa istituzione, se po- trà rendere qualche servizio nei primordi dell’applicazione delle nuove leggi sanitarie, riescirà del tutto inutile con l’andare del tempo. A seconda dell’importanza delle Pro- vincie, sarà bene annettere all'ufficio del medico provinciale un dato numero di ispettori tuonici, prescelti tra i più bene- meriti ufficiali comunali, tra gl’ingegneri che si siano spe- cialmente dedicati allo studio e ad esercizi d’igiene, e sempre nominati dal ministro dietro concorso per esame, da soste- nersi o presso la Direzione generale di sanità, od anche presso l’ufficio del medico provinciale, il quale in questo caso funzionerebbe da presidente d’una Commissione esami- minatrice, funzionante con date norme regolamentari. CAPITOLO VI. Dell’ufficiale sanitario comunale. Sommario; §61. Transizione. §62. SceltadelTufficiale sanitario comu- nale. § 63. Persone da preferirsi. § 64. Attribuzioni. § 65. Rap- porti tra gli altri esercenti arti salutari che esistono nel Comune e P ufficiale sanitario. 61. L’amministrazione sanitaria dello Stato può rappre- sentarsi come una piramide, la cui base è costituita dal grande corpo dei medici condotti e degli ufficiali sanitari municipali, la parte mediana dai medici provinciali, l’apice dalla Direzione generale di sanità. Il sindaco, il sotto-prefetto, il prefetto, il ministro legalizzano l’operato degli elementi tecnici, ne rendono esecutivi i provvedimenti suggeriti e li armonizzano col resto delle funzioni della vitalità sociale. Nel periodo di civiltà in cui siamo giunti, lo Stato non può imporre i precetti de sanilate tuenda in nome d’ una divinità ispiratrice, o, peggio ancora, sacrificando gli indi- vidui al proprio interesse, non sempre ben inteso e talvolta smodato. Le leggi di polizia sanitaria possono, sono anzi di quelle che devono essere imposte; però in nome della scienza vera e positiva, la quale, per essere rispettata, non deve accampare pretese di potestà, ma contentarsi del modesto ufficio di consigliera moderata e sagacemente per- tinace nelle sue convinzioni, quand’abbiano fondamento esatto e sperimentale. Per non avere posto mente a questi prin- cipii, che credo incontrovertibili, si sono ritardati nel campo teoretico i progressi della medicina pubblica o politica, e nel pratico gli armonici accordi tra giuristi, amministratori e medici: la diffidenza e la paura di inconsulte invasioni di uffici sono state le note dominanti di questo conflitto che, da ultimo, si risolve in detrimento della giustizia e della pro- sperità della convivenza civile. Resti adunque ognuno al proprio posto e l’occupi degna- mente. § 62. Senza dubbio, come sodisfazione d’amor proprio, Tart. 12 della Legge nobilita il medico comunale condotto, creandolo ufficiale sanitario ; ma dove altri esercenti ci sono, un altro può esserlo, e la nomina sarà fatta dal prefetto, sopra proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio provinciale sanitario. In tal caso, il medico non condotto durerà in carica di ufficiale tre anni e potrà essere rinomi- nato. Nei Comuni provveduti d’ufficio speciale d’igiene, il direttore di questo sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale. E poiché nuovi oneri vengono da questa carica al medico condotto, a quietare le apprensioni di taluni, valgono le pre- scrizioni dell’art. 25 del Reg.: « Nei Comuni e nei consorzi ove per Tart. 12 della Legge, il medico condotto è ufficiale sanitario, l’obbligo derivante da tale ufficio sarà esplicita- mente dichiarato tanto nell’avviso di concorso, quanto nella deliberazione di nomina; e allo stesso modo sarà dichiarata l’indennità a lui dovuta per l’ufficio medesimo. » Sicché violenze a nessuno, ciò è inteso : il medico che con- corre ad una condotta sa già quel che gl’incombe di fare, e quale compenso gli spetti per la doppia funzione di curante e di ufficiale. § 63. Nei Comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell’uffi- ciale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene. In mancanza di aspiranti forniti di questo titolo, il prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel Co- mune, su proposta del Consiglio comunale, un incaricato a disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario (art.86). Tutto questo è in coerenza al principio informatore della Legge, ed a quanto oggi si ritiene da tutti che agli uffici sanitari biso- gna destinarvi medici, i quali, con predilezione, studino ed esercitino discipline igieniche, dedicandosi alla tecnica della profilassi a difesa sociale. Ed in questo concetto conviene il Pagliani nello scritto : La polizia sanitaria in Balia di fronte alle epidemie di cholera, Roma 1886; ed é per questo riguardo eziandio che propugno la separazione tra medici curanti ed igienisti ufficiali, tutte le volte che ciò sarà pos- sibile. § 64. Non saprei meglio determinare la sfera d’azione del medico comunale officiale se non riferendomi agli art. 13 della Legge e 27 del Reg. : A) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Co- mune e no tiene costantemente informato il medico pro- vinciale : B) denunzia sollecitamente a quest’ultimo e contem- poraneamente al sindaco, tutto ciò che nell’interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari prov- vedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari ; C) assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dal- l’Autorità comunale, sia dalle Autorità superiori; D) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istru- zioni che riceverà dal medico provinciale. § 65. Il medico comunale è in continua corrispondenza d’ufficio col delegato di circondario, ove esista, e col medico provinciale, sua autorità vera, immediata e diretta. Egli esercita la sua vigilanza sulle vie, chiese, scuole, condutture delle acque immonde, latrine, fognature, opifici, farmacie, istituti e ricoveri non provvisti di ufficiali sanitari propri, terrà d’occhio a tutto e sollecitamente informe] à le Autorità superiori di quello che a suo giudizio è abnorme. Particolare diligenza spiegherà nella visita di tutte le bevande ed alimenti posti comunque in commercio, e sulle acque potabili, desi- gnandone le alterazioni, specialmente per le ultime, che eventualmente possono avvenire, dando luogo a più o meno limitate infezioni di febbri a tipo tifico od altro. E per ultimo, giusta l’art. 27 del Reg. : « Dove oltre l’uffi- ciale sanitario, sono altri esercenti l’arte salutare, medici, chirurghi, veterinari e levatrici, le denunzie delle cause di morte di cui all’art. 25 della Legge ed ogni altra denuncia loro imposta per legge o per regolamento, saranno trasmesse al sindaco per mezzo dell’ufficiale sanitario comunale, il quale ne tiene nota in conformità delle istruzioni ricevute dal medico provinciale. » CAPITOLO VII. Dei laboratori igienici. Sommario : § 66. Transizione. § 67. Direzione del laboratorio. § 68. Per- sonale tecnico. § 6». Arredamento. § 70. Analisi per Comuni. § 71. Analisi per privati. § 66. Tre specie di istituti igienici sono riconosciuti in Italia : a) l’istituto annesso alla Scuola superiore d’igiene presso il Ministero deH’interno : scuola ibrida in dissonanza con tutto l’ordinamento scolastico del Paese, e che sottraen- dosi alla giurisdizione del supremo moderatore degli studi, mi dà l’aria di una fabbrica privilegiata per confezione degli ufficiali sanitari (vedi contro questa Scuola di perfeziona- mento, la interpellanza dell’illustre senatore Cannizzaro, svolta il 4 aprile e i discorsi dei deputati on. Baccelli e Tommasi-Crudeli pronunziati alla Camera nelle tornate del 4, 5, 6 giugno 1889); b) i gabinetti universitari, veri e legittimi centri di istruzione pratica, di cui si potrebbe limitare il numero a fine di provvederli riccamente di suppellettile scientifica e di mezzi di studio; c) i laboratori comunali, nei centri dove la Legge li ha resi obbligatori. Come ho più volte manifestato, io non appartengo a quegli igienisti i quali opinano che lo Stato non abbia quasi ad occuparsi d’altro che della istruzione teorico- pratica. Non nego che questa debba essere cura principalis- sima dello Stato moderno; e all’uopo dovrebbero bastare gli istituti universitari, oveché fossero regolarmente impiantati, per locali, per corredo, per personale, e per dotazione alla maniera di quello di Munich e di altre città universi- tarie tedesche. Ciò non toglie che il Ministro dell’ interno non possa ordinare un corso d’igiene pratico e dimostrativo per gli impiegali dello Stato, come si è fatto di recente in Germania, sotto la direzione di Koch, di Esmark e Pros- kamer; in questo caso le lezioni dovrebbero esser fatte presso l’istituto tecnico-sanitario, di cui la direzione generale cosi lodevolmente si giova per ricerche e studi di scienza e tec- nica igienica. Laboratori municipali nelle città universitarie potrebbero essere installati a spese comuni dello Stato e del Municipio : questo concetto felicemente attuato per Torino dal Fagliami, potrebbe rendere rilevanti servigi all’ igiene, tanto come scienza, quanto come pratica, porgendo ai frequentatori dei corsi l’agio di vedere la dottrina all’opera, e di avere un vasto e variato materiale di osservazione pratica. Il laboratorio municipale non può oggimaì costituire che una sezione dell’ufficio tecnico-sanitario del Comune, il quale ufficio sarà diviso in 7 compartimenti (meteorologia e demo- grafìa; malattie epidemiche e contagiose; acque potabili ecc.), o più secondo l’estensione del Comune e l’importanza di esso. § 67. Il laboratorio municipale avrà un direttore, il quale, quando non sarà lo stesso che sta a capo dell’ufficio tecnico sanitario, interverrà alle sedute de’ direttori di sezione per dare i propri lumi in fatto di fìsica e chimica applicata, di bacteriologia, ecc. § 68. Ai termini dell’art. 30 del Reg., il personale tecnico addetto ai laboratori, dovrà essere scelto fra coloro che avranno conseguita l’attestazione d’idoneità in prove speciali pratiche, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero del- l’istruzione pubblica di concerto col Ministero dell’interno. § 69. L’impianto di tali laboratori, oltre al personale di cui sopra, richiede: 65 a) locali sufficienti, cioè gabinetto del direttore, stanza per le osservazioni microscopiche, per museo e campionario, locale convenientemente fornito di gas, fornelli, stufe e tutto quant’altro occorre per le ricerche chimiche, stanza per collo- carvi gli apparecchi necessari alle indagini batteriologiche, stalla per animali assoggettati ad esperimenti, o tenuti sotto sorveglianza per altre ragioni, locali per inservienti e custodi in proporzione del loro ramo e numero; h) corredo scientifico analogo perché si possano com- piere le ricerche e le esperienze di cui ho fatto cenno. Torno sull’ argomento dei Laboratori consorziali, cioè a concorrenza di spesa tra Stato e Municipi delle città univer- sitarie. Oltre ai vantaggi enumerati nel § 66, si avrebbe, come è chiaro, quello non dispregevole di una rilevante economia; lo Stato stipendierebbe, se non tutto, la massima parte del personale, e i Municipi provvederebbero alla sup- pellettile scientifica che per avventura potesse mancare, alle gratificazioni per il personale, visto il lavoro straordinario impostogli, ed all’aumento della dotazione affine di sopperire alle spese d’ufficio e di rifornimento. § 70. I laboratori municipali non potran no essere impian- tati che nei vasti centri popolosi, li almeno lo saranno come si deve col volgere .degli anni ; però il loro benefìzio è giusto che si estenda anche agli abitati di minore estensione, i quali possono averne bisogno. É per questo che T art. 31 del Reg. san., prescrive : « I capi dei laboratori, a richiesta delle autorità sanitarie della Provincia, potranno istituire esami ad analisi per conto dei Comuni della stessa circo- scrizione sprovvisti di laboratorio. Per questi sarà dato dai Comuni interessati, al laboratorio un compenso stabilito in apposita tariffa approvata dal Consiglio provinciale di sanità. » § 71. I privati in generale, e in special guisa quelli che hanno stabilimenti industriali, fabbriche, opifìci, ecc., pos- sono avere la necessità di una analisi chimica, o di qua- lunque altra ricerca scientifico-tecnica, A questa eventualità Ziino, Polizia Medica. di servizio provvede l’art. 32 del Reg., concedendo ai capi dei laboratori di istituire analisi a richiesta del pubblico, quando dispongano di personale e di luoghi acconci. Il per- messo sarà dato dal prefetto, udito il parere del medico provinciale. CAPITOLO Vili. Dell’assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei Comuni. Sommario : § 72. Ordinamento della pubblica assistenza sanitaria. § 73. Come si provveda in caso di inadempimento dei Comuni. § 74. Nu- mero dei sanitari condotti. § 75. Se e quando le frazioni di un Comune possono reclamare la residenza di sanitari. § 76. Norme per la nomina dei medici condotti. § 77. Avvisi di concorso. § 78.1 consorzi per le condotte sanitarie. § 79. Condizioni d’esistenza e casi di obbligatorietà dei consorzi. § so. Rappresentanza dei consorzi. § 81. Ingerenza della Giunta amministrativa. § 82. Consorzi tra Comuni appartenenti a Provincie limitrofe. § 83. Convenzioni per consorzi. §84. Elenco degli aventi diritto all’assistenza gratuita. , § 83. Inamovibilità dei sanitari comunali. § 86. Loro licenzia- mento. § 72. Procurare agli indigenti gratuita, pronta e illumi- nata assistenza medica, chirurgica ed ostetrica affinchè i bisognosi di lavoro possano, nel più hrevo tempo possibile, riprendere la loro operosità a profitto proprio e della fami- glia, è fare del socialismo di buona lega, che vale certa- mente di più di tutti quegli utili effimeri e fantasmagorici che ì piazzaiuoli promettono alle classi diseredate. L’art. 14 della Legge sancisce questo benefico principio allora quando proclama : l.° l’assistenza medica, chirurgica ed ostetrica dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico-chirurgo condotto e da una levatrice residente nel Comune e da essq stipendiati coll’obbligo della cura gratuita dei poveri; 2.° dove esistano opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto od in parte all’assistenza gratuita dei poveri, i Municipi ne saranno esonerati, e saranno solo obbli- gati a completarla. Ciò premesso sorgono i seguenti corollari: a) la spesa per l’assistenza medica è obbligatoria; h) i Municipi possono esimersene in parte od in tutto solo quando esistano opere pie, le quali indubbiamente siano riconosciute adatte per quantità e qualità a provvedere per la cura dei malati di medicina e chirurgia e per l’assistenza delle partorienti; c) le condotte piene, estese cioè alla generalità degli abitanti di un Comune, possono essere censurate dalle autorità tutorie della Provincia, malgrado i pareri del Consiglio di Stato 26 maggio 1876 e 29 marzo 1878; poiché la Legge comu- nale e provinciale testo unico all’ art. 145, n. 5 dichiara obbligarono le spese per il servizio sanitario di medici, chi- rurghi e levatrici a benefizio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari; d) ciò nondimeno il Comune può imporre l’obbligo ai medici condotti di visitare anche i comunisti non poveri, qualora intendano valersi dell’opera loro, purché sommini- strino costoro una tenue somma fissa, oppure un decente mezzo di trasporto : questo patto non potrebbe dirsi una tassa a senso di Legge e non sarebbe quindi vietata; deve ritenersi come un’aggiunta al contratto tra medici e Comuni, quindi il pre- fetto non ha motivo di rifiutare il visto alle relative delibe- razioni (Consiglio di Stato, 9 gennaio 1878). § 73. Ai termini dell’art. 33 del Reg., ove un Comune si mostri restio ad adempiere l’obbligo di cui al paragrafo pre- cedente, il prefetto gli assegnerà un termine, scorso il quale promuoverà dalla Giunta amministrativa i provvedimenti di ufficio. Tale autorizzazione oltreché dalla Legge sanitaria, promana dai qui sotto notati articoli della Legge comunale e provinciale, titolo primo, capo settimo. Art. 170. — Spetta alla Giunta provinciale amministra- tiva, udito il Consiglio comunale, di fare d’uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie. Art, 173. — Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con Decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. § 74. Dove risiedono più medici e più levatrici liberamente esercenti, il Comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici, secondo l’importanza della popolazione, per l’assistenza dei poveri. In caso di contestazione, spetta al Consiglio provinciale sanitario il determinare, udito il circostanziato rapporto del medico provinciale, il numero di medici e di levatrici che il Comune ha l’obbligo di mante- nere per il trattamento degl’indigenti; ai Comuni è data facoltà di ricorrere in appello al Ministro dell’interno, quando si credano lesi nei propri diritti ed interessi ; e il Ministero statuirà definitivamente, previo l’avviso della Direzione gene- rale di sanità (art. 34 del Reg., esplicativo dell’art. 14 della Legge). § 7H. Possono le frazioni d’uno stesso Comune preten- dere che i medici condotti risiedano in una piuttosto che in altra. A risolvere le controversie valgono le norme dell’art. 35 del Reg. : « Nei Comuni divisi in frazioni spetta al Consiglio comunale di determinare in quale di esse debbono avere la loro residenza il medico od i medici, e la levatrice o le leva- trici comunali. « In caso di ricorso per parte degli abitanti di qualche frazione, deciderà il prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale. » § 76. La norma per la nomina dei medici condotti è il concorso per titoli, giustificanti la conseguita laurea in una Università dello Stato, la irreprensibile condotta politica e morale, i servigi prestati in altri Comuni, o in istituti ospe- dalieri, o nell’esercito e nella marina, i certificati di lode- vole servizio in casi di epidemie, le pubblicazioni fatte e simili. Tutti questi documenti saranno presentati in copia 68 conforme, salvo al Comune il dritto di richiedere gli atti originali, rilasciandone analoga ricevuta. § 77. A reciproca garanzia, trattandosi di un contratto speciale di locazione d’opera, il manifesto di concorso dovrà indicare tutte le condizioni essenziali della condotta sani- taria. E particolarmente conterrà; 1. la cifra complessiva della popolazione; 2. il numero approssimativo degl’indigenti, cui il me- dico é obbligato di prestare gratis l’opera sua ; 3. l’indicazione dei villaggi, frazioni, cascinali e caso- lari sparsi, e della estensione della parte piana e della mon- tuosa del Comune; 4. la indicazione del punto di residenza, potendo questa ■condizione influire nelle determinazioni del medico ad esporsi •o no al concorso; 5. l’enunciazione degli obblighi precisi che il medico è chiamato ad assumere anche come igienista ufficiale; 6. il numero e la qualità degl’istituti sanitari e di altro genere, sottoposti a vigilanza igienica come opifici, case di pena e simili; 7. l’obbligo o meno di tenere cavalcatura; 8. la retribuzione assegnata se libera o no dalla impo- sta di ricchezza mobile; 9. infine tutte quelle circostanze che serviranno a con- tenere municipi e condotti nella rispettiva sfera di compe- tenza e di attribuzione, onde vengano in appresso scansati conflitti e litigi. § 78. La materia dei consorzi è regolata con norme molto precise nel nuovo ordinamento sanitario del Regno. I con- sorzi sono obbligatori e facoltativi. I Comuni, che per le loro -condizioni economiche, per la loro speciale posizione topo- grafica, o per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico e chirurgo sono obbli- gati a stipendiarli uniti in consorzio ad altri Comuni secondo convenzioni da approvarsi dal prefetto, udito il Consiglio sanitario provinciale; questo è il disposto imperativo della Legge all’art. 14; ma non è di sicuro vietato che due Comuni vicini, date certe condizioni di viabilità, estensione e simili, si possano unire per provvedere in modo migliore, vuoi per sollecitudine di soccorso, vuoi per specificazione di lavoro, all’assistenza sanitaria pubblica. | 79. A meglio raggiungere lo scopo prefisso, perchè i Comuni non si possano liberare con pretesti dall’obbligo tassativo imposto dalla Legge, ecco quanto prescrive l’art. 38 del Reg.: «I consorzi contemplati negli art. 3 e 15 della Legge devono farsi fra i Comuni confinanti, ripartendo la spesa in ragione della popolazione di ciascun Comune. « Qualora un Comune si ricusasse di far parte del con- sorzio, la Giunta provinciale amministrativa su proposta del medico provinciale, udito il Consiglio sanitario, statuisce sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sui reclami dei Comuni, ed emetterà gli ulteriori provvedimenti, ai termini dell’art. 171 della Legge comunale e provinciale. » § 80. I consorzi sono rappresentati dal Collegio dei sie- daci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del Comune capoluogo di mandamento, ovvero del Comune più popolato fra gli associati. Alle deliberazioni di queste rappresentanze sono applica- bili le disposizioni della Legge comunale riguardanti le deli- berazioni dei Consigli comunali {Reg. san. art. 39). § 81. I consorzi per l’assistenza medica, chirurgica ed ostetrica pei poveri, non possono essere sciolti o modificati che con l’approvazione della Giunta provinciale amministra- tiva, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario (art. 40 del Reg.). Contro le deliberazioni della Giunta pro- vinciale amministrativa di cui nell’art. 38 e contro i prov- vedimenti di cui nell’articolo precedente, i Comuni interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione fatta al sindaco, ricorrere al Ministro dell’interno, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato. Il ricorso non è sospensivo fart. 42 del Reg.). § 82. Qualora i Comuni appartenenti a Provincie diverse, ricusassero di riunirsi in consorzio, statuiranno di accordo le rispettive Giunte provinciali amministrative. In caso di conflitto, il prefetto della Provincia alla quale appartengono il Comune od i Comuni di maggiore popola- zione, pronunzia sulla costituzione del consorzio ed approva la convenzione di cui è parola nell’art. 15 della Legge, sen- titi i rispettivi Consigli provinciali sanitari (art. 41 del Reg.). § 83. Le convenzioni per tali consorzi dovranno indicare : a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sani- tario consorziale ed ove occorra quanto è prescritto dal- Fart. 25; b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun Comune; c) le condizioni per la pensione secondo i rispettivi regolamenti comunali; clJ il luogo nel quale il medico dovrà fissare la sua residenza ; e) i diritti e i doveri del medico e del chirurgo e della levatrice in ciascun Comune; f) le altre condizioni che i Comuni reputano neces- sarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio (art. 43 del Reg.). § 84. La Giunta in ogni Comune deve compilare un elenco dei poveri ammessi all’assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo ed alla levatrice comunale. Ogni aftno sarà riveduto dalla Giunta lo stesso elenco e le variazioni in esso introdotte saranno comunicate ai sani- tari (art. 47 del Regolamento.). § 85. Veniamo adesso al doloroso tema del licenziamento dei medici condotti per cui s’è versata tanta onda d’inchiostro. Dicano ciò che vogliono gli oppositori della nuova Legge sa- nitaria, ma non arriveranno mai a cancellarvi il principio dell’inamovibilità dei medici condotti, quando essi abbiano dato prova, non di capacità scientifica come a torto opina il Ruata, ma bensì d’abilità pratica, di saper fare. Nè il triennio di prova è surto oggi di botto, ché gli schemi anteriori di codice sanitario richiedevano saggio siffatto ; ed in altri rami d’ammi- nistrazione, come in quello dell’istruzione elementare, s’opera in modo consimile, anzi con più lungo tirocinio e con più intrigate formalità (certificati di lodevole servizio, rilasciati dal Consiglio provinciale scolastico dopo conferme e dopo deliberati consigliari, relazioni d’ispettori, ecc.), si arriva ad ottenere dai maestri la nomina a vita. A che, dunque, tanti lamenti per un fatto normale, che non arreca offesa per nulla nè nella sostanza, nè nel modo? Tenerezze pei medici quante se ne vogliono, ma lasciamo ai municipi un certo arbitrio nello sbarazzarsi di elementi inetti o turbolenti. § 86. La Legge comunale e provinciale, testo unico appro- vato con R. Decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, serie 3.a, all’art. Ili, da facoltà al Consiglio comunale di deliberare intorno alla nomina ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre e degli addetti al servizio sanitario. Questa è la norma, vediamo adesso le limitazioni. Per Tart. 15 della Legge, il Comune perde il dritto di licen- ziamento, scorsi i tre anni di prova, a meno che il medico non si renda indegno del beneficio d’innamovibilità conces- cogli. Ed anche avvenuto il licenziamento per motivi giusti- ficati, il prefetto l'autorità cui è devoluta l’approvazione del Consiglio municipale) non potrà provvedere senza avere inteso il medico provinciale ed il Consiglio di sanità. Il licenzia- mento anche approvato dal prefetto con le su menzionate formalità, può essere riparato dal ministro, a cui il sanitario ha diritto di ricorrere con le norme fissate dal seguente arti- colo della Legge comunale e provinciale, applicabile al caso : « 270. A meno che non sia diversamente stabilito, pei sin- goli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni trenta dall’ intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre. » Il licenziamento intempestivo dev’essere notificato al medico condotto in copia per mezzo di un messo comunale, che ne farà constare I’ esecuzione con apposita dichiarazione: ed anche in questa prescrizione dell’art. 44 del Reg., è a riscon- trarsi una certa garenzia analoga a quella che godono i maestri elementari. Avendo per molti anni esercitato l’ufficio di membro del Consiglio provinciale scolastico, so per espe- rienza come molti dei licenziamenti fuori termine fatti dai Comuni, riescano nulli per mancanza di questa forma- lità. Da ultimo ai medici condotti la Legge apre l’a- dito all’azione giudiziaria, quando la deliberazione del loro licenziamento non sia presa per giusti motivi ; in questo caso il Comune è tenuto al risarcimento dei danni (Cass. Roma, 31 marzo 1876). — Il licenziamento che la Giunta munici- pale faccia di un impiegato comunale con cui esiste un con- tratto, il quale per una prima mancanza stabilisce una sem- plice sospensione, è illegale, e non cessa di essere tale perché approvato dal Consiglio comunale. La facoltà che la Legge comunale e provinciale dà ai Consigli comunali di licenziare i propri impiegati sanitari, non è sconfinata fino all’arbitrio, ma deve essere usata con sobrietà secondo la esigenza dei casi. I medici stipendiati dal Comune avendo dritto alle ga- ranzie, di cui nella legge e nel Regolamento sanitario, non possono essere licenziati in ragione di colpe imputate loro, se non dopo essere stati chiamati a difesa {Cass. Milano, 30 luglio 1868). — Il medico condotto licenziato, che prestò servizio per 21 anni ed un giorno, secondo le Leggi 3 maggio e 12 dicembre 1876, ha diritto alla liquidazione della pen- sione di riposo {Cass. Napoli 23 dicembre 1872). Un punto nero sulla vigente legislazione sanitaria in ordine ai medici condotti è il comma 2 dell’art. 16, che suona così: « Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della Legge. » Ed é tanta l’oscurità di questo comma, e sono tanti i dubbi che ingenera e gli arbitri cui può dar luogo, che già ricorsi e petizioni si rivolgono da ogni parte al Parlamento ed al Governo, affinché ben presto vi si arrechino le necessarie modificazioni. Per completare tutto quanto riguarda i medici condotti giova fare un’ultima osservazione, ed è questa: la Legge provvede alle famiglie dei medici caduti sul campo di battaglia delle epidemie, applicando loro il disposto della Legge 29 luglio 1868 sulle pensioni. Lo schema Depretis aveva fissato il limite minimo di tale pensione a L. 600: bisogna insistere perchè in tema di retribuzioni ai superstiti, affinché non vadano sul lastrico, il Governo provveda con una certa generosità; chè allora i medici, condotti o no, si mostreranno più coraggiosi ed attivi, spinti non solo dal sentimento del dovere, ma eziandio dalla sicurezza che i loro cari, in caso di disastro, non mendicheranno frusto a frusto 1’esistenza. CAPITOLO IX. Dell’armadio farmaceutico. Sommario: § 87. Utilità dell’istituzione. § ss. Condizioni per l’auto- rizzazione. § 89. Norme per il funzionamento. § 90. Persone che possono fare la distribuzione dei farmaci. § 91. Tenuta dell’armadio § 92. Arredi indispensabili da contenervisi. § 93. Medicinali per- messi per l’armadio farmaceutico. § 87. Ovunque esiste un farmacista con diploma, nessuno ha il dritto di impiantare un’officina per vendervi rimedi e medicamenti. Il farmacista che ha fatto un corso di studi e ed ha sostenuti gli esami voluti dalla legge, e che è debi- tamente autorizzato, può ad esclusione d’ogni altro, vendere droghe e spezie sotto forma medicinale. Men che meno deve il medico mischiarsi nella vendita e nello smercio di farmaci : la legge glielo vieta severamente, e ancora prima della legge, non glielo concedevano il buon senso e la morale. Eppure quanti sconci non si sono sperimentati in proposito, quanti medici non hanno esercitato il mestiere di apprestatori non sempre gratuiti di pillole, cartine e pozioni ! Potete, e ne avete l’obbligo, sorvegliare la farmacia, se sia tenuta in regola, se sia provvista dei rimedi opportuni, se il perso- nale offra guarentigie di capacità e moralità; ma il farma- cista, a sua volta, ha il dritto e il dovere verso sé medesimo di denunziare i contravventori alla legge, di smascherare quei medici, quei droghieri e quei bottegai i quali, simu- lando carità per il prossimo, ne saccheggiano le tasche, o ne mistificano la buona fede, o fanno tutte due le cose ad un tempo. A questa linea indeclinabile di condotta, la legislazione sanitaria francese fin dal 21 germinale anno XI, aveva creata un’eccezione con l’art. 27 della Legge che regola la polizia farmaceutica : « Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages où comraunes où il n’y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte, pourront, nonobstant les deux articles précédents, fournir des médicaments simples ou composés aux persones prés lesquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. » La nostra Legge all’art. 15, 2 comma, ha accolto l’armadio farmaceutico da tenersi presso il medico condotto, come una suprema necessità per quei Comuni i quali non hanno farmacia, o quella del Comune limitrofo sia troppo distante. Con ciò la legge ha dato ascolto ai reclami dei Consigli provinciali i quali, annuente il ministro, avevano da un pezzo fatte delle concessioni ai Comuni perchè si avessero, con determinate cautele, una piccola provvista di medicamenti di prima necessità: oggi quella posizione anomala è stata regola- rizzata. § 88. L’autorizzazione non può essere data che dal pre- fetto, dopo che il Consiglio comunale ne avrà fatto domanda e si sarà obbligato a sostenere tutte le spese occorrenti. L’autorizzazione cessa appena nel Comune o in una frazione di esso sì aprirà una farmacia (articolo 48 e 49 dèi Re- golamento). § 89. Ottenuta l’autorizzazione, il Comune, con regola- mento speciale, stabilisce il prezzo dei medicamenti da distri- buirsi a norma della tariffa approvata dal Ministro dell’in- terno, ed in qual modo il medico dovrà rendere conto delle somministrazioni. Il medico giustificherà il consumo depo- nendo le ricette nell’armadio, e indicando in esse oltre alla natura e quantità delle sostanze prescritte, come per solito, il nome del malato cui si somministrarono. Tali ricette saranno mensilmente consegnate al Comune. Se l’armadio farmaceu- tico gioverà per una frazione di Comune, situata troppo lon- tano dal centro, la provvista dei medicinali sarà fatta da una delle farmacie, designata dal sindaco (art. 50 del Reg.). § DO. Ad evitare errori che potrebbero riuscire funesti, solo il medico condotto o chi ne fa le veci, potrà distribuire i medicinali che trovansi rinchiusi nell’armadio farmaceutico. Mirerebbe con ciò l’art. 51 del Reg., a far cessare lo scan- dalo della spedizione di ricette fatta persino da donne di servizio ! | 91, Giusta le istruzioni ministeriali in proposito emanate, Tarmadio farmaceutico deve essere situato in una stanza apposita, bene illuminata, aerata ed asciutta, la chiave della quale non sia tenuta che dal medico od anche dal sindaco per i Comuni o frazioni in cui non risiede il medico. § 92, Ogni armadio farmaceutico deve essere fornito dei seguenti arredi; 1. Due scaffali chiusi, di cui uno più grande per i medi- cinali non segnati nell’annessa nota con asterisco, l’altro per quelli distinti con detto segno. La chiave del secondo scaf- fale non sarà tenuta che dal medico. I recipienti dei medi- cinali debbono avere chiara indicazione del contenuto e quelli per le sostanze segnate nell’elenco con asterisco debbono in più portare il segno della testa di morto come avvertimento dell’azione tossica di esse; 2. una bilancia farmaceutica; 3. due lampade ad alcool; 4. un mortaio e pestello di cristallo; 5. tre burette graduate con piede, una della capacità di 500 grammi e due di 100; 6. due imbuti di vetro; 7. una lastra di cristallo o di porcellana ; 8. due spatole, una metallica e l’altra di osso ; 9. due cucchiai di osso ; 10. due contagocce; 11. sei pennelli; 12. sei provette da saggio; 13. un tavolino e gli arredi necessari di uso ordinario ; 14. provvista di recipienti vari per la distribuzione dei medicinali. § 93, I medicinali permessi negli armadi farmaceutici sono ; 'Acetato (Sotto) di piombo liquido . Gr. 1000 'Acido acetico glaciale » 100 'Acido borico cristalliz- zato » 500 'Acido cloridrico puro » 100 'Acido fenico cristalliz- zato (alcoolizzato al 50 per °/°): . ...» 1000 Acido gallico ...» 100 'Acido nitrico ...» 100 Acido tannico ...» 100 Acqua distillata . Lit. 10 Alcool al 90°. . . Gr. 500 Alcool del commercio » 1000 Alcoolato di melissa. » 200 Allume depurato . . » 500 Aloe » 100 Amido in polvere . . » 500 'Ammoniaca pura. . » 200 Antipirina .... » 100 Arnica (tintura) . . » 500 'Atropina (solfato neu- tro) » 2 Bismuto (sottonitrato) » 200 Calce (carbonato otte- nuto per precipitazio- ne) Gr. 100 'Calomelano preparato vapore » 100 Carte senapate. . N. 12 Chinina (bisolfato). Gr. 500 Chinina (cloridrato) . » 200 'Cloralio idrato . . » 200 Cloroformio .... » 100 Collodio elastico . . » 200 Cotone al sublimato. » 2000 'Digitalina di Homolle e Quevenne (granuli di 1 milligrammo ciascu- no) .... Tubetti 5 Ergotina di Bonjan. Gr. 50 Esèrina (solfato) . . » 2 Estratto semplice. . » 500 Etere solforico...» 200 Farina di semi di lino. » 5000 Fenacetina .... » 100 Fiori di sale ammoniaco semplice . . . . » 100 Fiori di zolfo lavati. » 200 Garza al sublimato. Md 20 Glicerina a 30° . . Gr. 500 Gomma arabica polve- rizzata » 200 Iodoformio polverizz. » 100 lodo (tintura alcoolica) » 200 Ipecacuana (radice pol- verizzata). . . . » 100 "Laudano liquido del Sy- denham .... » 100 Magnesia usta. . . » 200 Magnesia (solfato) . » 200 "Morfina (cloridrato). » 25 "Nitrato d’argento fuso » 100 Olio di ricino ...» 200 "Oppio polverizzato . » 25 Percloruro di ferro li- quido » 200 Poligala virginiana (ra- dice contusa). . . » 100 Potassa (bitartrato) , » 200 Potassa (clorato) . . » 100 Potassa (nitrato) . Gr. 100 Rabarbaro polverizz. » 200 Salicilato di soda . . » 100 Santonina .... » 25 Sciroppo di scilla, . » 100 Sciroppo semplice. . » 1000 "Segale cornuta ( spe- roni) » 100 Senape polverizzata . » 100 Senna (foglie) ...» 100 Soda (bicarbonato). . » 500 Sparadrappo diadi. M.1 2 Spirito di menta (essen- za di menta piperita 1, p. alcool 9 p.). Gr. 50 "Sublimato corrosivo » 500 Tintura di canfora (spi rito canforato) . . » 200 Trementina (olio essen- ziale) » ICO Vaselina » 500 Zinco (solfato) ...» 200 CAPITOLO X. Dell’assistenza e vigilanza zooiatrica. Sommario : § 94. Transizione. § 95. Personale cui è affidata la polizia veterinaria. § 96. Nomina ed attribuzioni del veterinario provin- ciale. § 97.1 veterinari comunali. § 98. Loro attribuzioni. § 99. Ve- terinari di confine e di porto. § loo. Attribuzioni di essi. § loi. Prime linee di polizia veterinaria. | 94. Ho di già nel § 43, sub. V, accennato qualcosa intorno alla importanza della veterinaria : giova qui addive- nire a qualche considerazione, nel fine di giustificare sempre più il posto onorevole assegnatole nell’ordinamento sanitario. Come scienza, la zooiatria ha una lunga e gloriosa istoria, che comincia dall’India, passa in Grecia, ha un periodo lumi- noso presso gli arabi e gli italiani nell’ epoca di mezzo, e che s’estende Ano a’ nostri giorni con onoranza crescente; che ha scuole, le quali pretendono ad essere, con ragione, né più né meno che Facoltà universitarie; che ha una schiera numerosa di scrittori, la quale si estende da’ libri indiani, persiani, greci e latini, a’ trattati di Huzard, Flandin, Bozier, Esteves, Morcroft, Tool,Magarla,Foggia, Pozzi, Gurlt, Lavocat, Graf, Kraus, Zoccoli, Papi, Leisering, Paladino, Gaddi, Lemoigne, Sertoli, Oreste, Lanzil- lotti-Bonsanti ed altri non pochi, e non meno egregi. Di polizia degli animali poi, si sono occupati Huzard, Giolen, Fauze, Campens, Falke, Yallada, Foelen, ecc. Debbonsi al concorso della veterinaria non pochi progressi della medicina umana (anatomia, fisiologia e patologia com- parate, vivisezioni, ecc.), e dell’igiene positiva. Notevole è altresi il valore pratico dell’ippiatria, avuto riguardo al numero non esiguo del bestiame che ammala e toglie così all’uomo nutrimento sano e ricchezza, e a quello delle zoonosi. Da dati statistici raccolti, benché imperfetti, s’hanno i seguenti risultati: a) Nel 1886 sarebbero stati annunziati 1312 casi di morte per carbonchio, di cui 1110 nei bovini, 73 negli ovini, 90 nei suini, 39 negli equini ; 54 ovini si perdettero per vaiuolo, 225 animali morirono per tifo, 121-«per morva e farcino e 7 per rabbia; 130 bufali per barbone ; si denun- ziarono 7034 casi di scabbia negli ovini, e 4256 bovini, 74918 ovini e 283 suini colti da febbre aftosa; b) Nei capoluoghi di Provincia e di Circondario dal 1881 al 1884 si verificarono 419 casi di morte per pustola maligna o carbonchio, 34 per moccio o farcino, e 106 per idrofobia. Bisogna riflettere inoltre come la scienza moderna abbia posto in sodo : il contagio della scarlatina, mediante il latte 80 che si munge dalle vacche affette di un morbo ad indole indeterminata (Bell, Airy, Paddingtont, Alifax ed altri); la trasmissione della febbre aftosa dagli animali all’ uomo per l’ingestione del latte d’animali ammalati (parecchi casi pubblicati da David, in Archiv. de mèdi. 1887, e da Proust, in Rev. d’hyg. et de poi. mèd., luglio 1888, X, p. 576); il contagio della difterite da volatili domestici all’uomo (Nicati, 1878 e 79, — Megnin, Loeffler, Cornil, Meszies, 1884, — Delthil Pamard e Bouchard, 1886, — Tessier, 1887, — Paulinis in Bull. Medicale, 1888); la diffusione della tifoide, della difteria ed altri principi infettivi, non escluso il bacillo tubercolare la mercè del latte di vacche infette da tali processi patologici (Kart, Ali Cohem ed altri); la potenza patogena delle anomalie della carne, vuoi perchè alterate le sue proprietà fisico-chimiche, vuoi perché possono produrre danni alla salute, ed anche vere e specifiche malattie. In via di mera probabilità, invocando maggiori studi, ricordo qui la possibilità che il nostro bestiame possa venir preservato dal carbonchio, mercè la vaccinazione, secondo le vedute di Toussaint e Pasteur : contro questo metodo pro- filattico, che fece concepire tante liete speranze per la pasto- rizia, vennero la critica di Fischer, 1883, e le osservazioni di Celli (Bullett. della Comm. spec. d'igiene, anno IV, fase. 2), Oggi l’attenuazione del virus carbonchioso si sarebbe ottenuta col trattamento coll’ossigeno compresso, in sostituzione del calore e d’una soluzione all’1 °/o d’acido fenico; però, mal- grado rinnovamento apportato, sembra che il metodo pre- ventivo dell’inoculazione riesca, fin’oggi almeno poco rassi- curante; e quindi non potrebbe far parte di quel patrimonio di fatti dimostrati, cui la polizia sanitaria si deve attenere per non smarrire le tracce del positivismo. § 95. Una legge molto interessante rispetto all’insegna- mento e all’esercizio della veterinaria, è quella emanata dal Governo belga fin dall’11 giugno 1850, legge che con le modificazioni posteriormente arrecate, stimo degna di essere raccomandata all’attenzione di chi sovraintende al riorga- namento dei nostri istituti zooiatrie! e della pratica veteri- naria, Oggi che la medicina degli animali ha tanto acquistato per l’indirizzo eminentemente scientifico con cui la si studia e insegna, il veterinario non è più un empirico maniscalco, ma un esercente professione sanitaria, un membro della stessa famiglia cui appartengono medici e farmacisti, ed è appunto per questo che saranno considerati come veterinari coloro i quali, dopo aver fatto un corso di studii in una Scuola autorizzata dallo Stato, ne conseguirono il diploma, e lo fecero registrare ai sensi e modi del Tit. 2°, art. 23 della Legge san. imperante. E per la stessa legge, in ogni Pro- vincia la vigilanza zooiatrica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal ministro. Tale incarico potrà esser dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità. Il prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della Provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri Comuni della Provincia di coadiuvare il veterinario provinciale (art. 18). § 96. Accanto al medico, la legge colloca il veterinario provinciale scelto dal ministro ; tale incarico può essere dato, lo sarà anzi di preferenza, al membro ippiatra del Consiglio provinciale sanitario. Quando la nomina dovrà cadere sopra persone estranee al corpo consultivo predetto, la scelta sarà fatta dietro proposta motivata di una Commissione mini- steriale, composta di professori delle Facoltà mediche e delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno. Per la nomina de’ coadiutori, saranno consultati prima il veterinario provinciale, e il Consiglio. Il veterinario capo della Provincia; a) riceve le denunzie dei veterinari comunali e dei liberi esercenti; bj raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame; cj informa il prefetto o per esso il medico provinciale Zzino, Polizia Medica. 6 di tutto quanto riguarda la sanità e l’igiene degli animali della Provincia; d) fa ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne, ed è autorizzato per le spese ed altro dal prefetto (art. 19 della Legge; 52, 53, 54 del Regolamento . § 97. Quando farà d’uopo per la sanità pubblica di una locale vigilanza ed assistenza zooiatrica, alle quali non sia provveduto altrimenti, è data facoltà al prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario, d’imporre ad alcuni Comuni la nomina d’un veterinario municipale, sia isolatamente sia riuniti in consorzio. Perchè venga addossato ai Comuni quest’altro aggravio, fa mestieri che la pastorizia figuri fra le principali industrie della località, ovvero che vi sogliano infierire o endemica- mente od epidemicamente malattie (Legge art. 20; Regola- mento art. 55). § 98. Si intende bene che nella nomina dei veterinari in consorzio si ottemperi, mutato quanto vi ha da mutarsi, alle norme regolamentari per i medici condotti di pari condizioni. I Comuni o consorzi di Comuni che stipendiano un vete- rinario, dovranno imporgli, oltre all’assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi: a) la vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame e la denunzia di ogni caso di malattia infettiva, nonché l’esecuzioue dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione; b) 1’ accertamento della causa di morte accidentale o per malattia, degli animali; c) la vigilanza sull’igiene delle stalle e sulla condi- zione di salute degli animali destinati alla produzione del latte; d) l’ispezione degli animali da macello o dei locali in cui si fa la macellazione, nonché delle carni macellate e degli spacci delle medesime; e) la relazione, alla fine di ogni anno, sullo stato sanitario nella sua circoscrizione, corredata all’uopo delle sue proposte per l’incremento e il miglioramento delle razze [Regolamento art. 56). § 9i>, I veterinari di confine e di porto saranno scelti dal Ministro dell’interno, preferibilmente tra i veterinari locali, in seguito a concorso per titoli, accordando ai medesimi un assegno che verrà determinato secondo l’importanza del ser- vizio (Regolamento art. 58). § lOO. I dottori veterinari di confine e di porto visite- ranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato e proibiranno l’ingresso a quelli affetti da ma- lattie contagiose o sospetti di esserlo (Legge art. 21). § lOl. Affinchè possa riescire più agevole ai dottori vete- rinari il compimento delle loro incumbenze, è necessario che l’Amministrazione centrale emani con sollecitudine il pro- messo regolamento di polizia veterinaria. In attesa, ecco alcune linee cardinali, sopra cui fìsso l’attenzione degli uffi- ziali zooiatri ; 1. nel visitare le stalle, cureranno di rilevarne la forma e le dimensioni per vedere se siano in proporzione al numero ed alla qualità degli animali che vi si ricettano ; guarderanno alla loro ventilazione e al soleggiamento, nonché alla prov- vista di tubo di scarico adatto, mercè cui possano essere garentite l’asciutezza e la pulizia dei locali; 2. sarà proibito agli uomini di vivere e dormire in comunanza colle bestie; e questo divieto, conforme alle leggi più elementari della fisiologia e dell’igiene, diventerà formale ed espresso tutte le volte che si tratti di scuderie ove fossero cavalli già affetti da malattia contagiosa, o sem- plicemente sospetti come attaccati di morva e farcino; sarà esteso lo allontanamento degli uomini da tutti indistin- tamente i locali, ove risiedano animali infetti, per il pericolo che con la stretta relazione e il dormire nell’istessa stalla non propaghinsi agli assistenti e curanti le malattie del bestiame contagiato. Coloro che avvicinano animali ammalati dovranno astenersi, per quanto sia possibile, di recarsi a 'visitarne dei sani; e, costretti a farlo, praticheranno prima larghe e ben dirette disinfezioni; 3. le stalle, ove sono state curate bestie infette o sospette, saranno con diligenza aereate e purificate con i mezzi di risanamento che la scienza consiglia in simili casi, e prin- cipali tra tutti Timbiancamento delle pareti e la lavatura del suolo con soluzioni di sublimato o con altro energico liquido disinfettante. L’allontanamento degli animali infetti dai sani sarà rigorosamente fatto attuare. In caso di morte o di malattia constatata e progredita, 1’ abbattimento degli animali, lo squartamento di essi e l’interramento a grande profondità, dopo averne asperso le parti con latte di calce, sarà espediente valido a far che i morbi si arrestino, o limitino gli effetti di loro contagiosità; 4. nei casi sospetti, gli animali saranno posti in luoghi d’osservazione, per essere restituiti ai proprietari quando il veterinario li riconoscerà sani, ovvero per essere distrutti, se verranno colti da morbi trasmissibili infettivi; 5. nel procedere alla visita delle carni, i veterinari ter- ranno presenti le debite distinzioni tra carni dubbie, malsane, virulente, tossiche ed infette da parassiti. Dichiareranno non mangiabili, e quindi fuori commercio, le carni dì animali nati morti, o deperiti per meteorizzazione, apoplessia, para- plegia, idropisia, affezioni infiammatorie croniche locali o generali, per tifo, per pneumonite contagiosa; per questa prima categoria, potrà da taluno nutrirsi qualche dubbio, allegando esempi di indennità; però la prudenza consiglia di eliminare tali carni, utilizzabili molto cotte in tempo di crisi. Nessun dubbio però per le carni putrefatte, per quelle degli animali morti spontaneamente e repentinamente, qualunque siasi il male che li ha colpiti, per quelle inquinate di sostanze tossiche, o sparse di cisticerchi, e di trichine, e per quelle infette dal bacillo dell'antrace, e da altri princìpii virulenti ; 6. nell’esame delle carni, gl’ispettori veterinari proce- deranno, oltre che coll’ indagine macroscopica, con l’aiuto del microscopio e della chimica; riconoscendo dapprima il colore, la disposizione delle fibre, la consistenza, l’odore, la reazione, la esistenza di parassiti e simili; per passare indi ariconoscere le alterazioni di tessuto, e la presenza di micro- organismi ; 7. perchè la visita delle carni possa riuscire rassicu- rante occorrerà farla: a) sugli animali da macello, quando sono vivi; b) sulle parti che 1’ esperienza insegna alterarsi più facilmente ; c) sul sangue e gli organi che ne sono più provve- duti, in caso di sospetto di carbonchio, o d’ altri processi bacterici ; d) sulle intestina, nel caso di cholera dei polli, ma- lattia altrimenti denominata dal Perroncito febbre car- bonchiosa, tifo acutissimo, epizoozia tifoide, e che altro non è se non un’enterite crouposa, emorragica, con ascessi micotici, metastatici del fegato, con infezione generale, in dipendenza d’un microbo speciale, giusta gli studi speri- mentali di Marchiafava e Celli, Roma 1883. Non bisogna credere però che anco con un’esatta polizia delle carni e delle conserve, saranno tutti evitati, ovunque e sempre, gl’incon- venienti che si sono deplorati in ogni tempo, ed in onta alle più severe prescrizioni delle leggi dagli egizi agli ebrei, da questi ai romani e alle genti più civili del mondo moderno ; non v’ha dubbio però che i danni saranno scemati, tutte le volte che la vigilanza dei veterinari sarà assidua ed intel- ligente, che gli uffici igienici li coadiuveranno, e che le autorità, chiamate ad applicare la Legge sanitaria ed il Codice penale, si mostreranno, al riguardo, giuste e rigide; 8. i veterinari sorveglieranno specialmente sulle carni suine destinate alla confezione dei salami, perchè non s’ab- biano a verificare più oltre i gravi sconci deplorati ulti- mamente a Bologna ed in qualche altro punto della penisola; sono sicuro che con un buon servizio veterinario non ci sarà bisogno di adottare la grave misura proposta dal De-Silvestri, cioè, che le carni destinate ai salami vengano preparate sotto la sorveglianza immediata degli uffiziali d’igiene nei pubblici ammazzatoi, misura che reputo inattuabile, e grandemente lesiva dell’industria; 9.° non appena si avrà sentore di animali infetti, tra- sportati in carri ferroviari, bisogna procedere alla disinfe- zione di questi, essendo oramai dimostrato essere tali mezzi di trasporto molto acconci per la diffusione della febbre aftosa, del farcino, ecc. In Germania si usa la pennellatura di acido fenico al 5 °/0, dopo la pulitura con acqua semplice calda; in Austria si giovano del vapore acqueo alla pres- sione di due atmosfere o di acqua calda con l’aggiunta di 0,5 per cento di potassa calcinata; in Russia, s’accordala prefe- renza alla lavatura susseguita da soluzione di solfato ferroso; nel Belgio, dopo la lavatura ed il raschiamento, s’ adope- rano o liscivia calda o soluzione di cloruro di calce al 10 °/o o di acido fenico al 5°/oi si lascia in Francia all’arbitrio della Compagnia la scelta del disinfettante; da noi, si pro- gettano due metodi: primo, bruciare venti grammi di zolfo per ciascun metro quadrato di capacità in ambiente chiuso ; e secondo la disinfezione con l’acqua acidulata con acido solforico, o con soluzione di cloruro di calce e di acido fenico, ciascuno nella proporzione del 5 °/o, soluzione che può benis- simo essere sostituita da quella di sublimato dall’ 1 al 5 per mille (V. a questo proposito il libro di Re darò, Paris 1885, e la Memoria di Canalis nel Giornale della li. Società d'igiene, 1889, pag. 5 e seguenti). Un’ultima parola e chiudo questo capitolo. Io mi sono mo- strato convinto ammiratore delle conquiste della veterinaria, e stimo grandemente chi la professa ; è però doloroso quanto ultimamente è avvenuto in Austria, dove la Dieta del Nord- Est ha votato per quei medici che si volessero recare in siti inospitali un premio da non eccedere i 200 fiorini, assegnan- done trecento ai veterinari, come se la vita dell’uomo fosse meno pregevole di quella degli animali ; tutto questo è sem- plicemente assurdo! SEZIONE SECONDA. Dell’esercizio delle professioni sanitarie ed affini. CAPITOLO XI. Dei medici e chirurghi. Sommario : § 102. Avvertenza preliminare. § 103. Indicazioni delle pro- fessioni soggette a speciale sorveglianza. § i«4. Che cosa s’intenda per sanitari, e di quante specie siano a’ sensi di legge. § 105. For- malità da adempiere per ottenere la libertà di esercizio. § 106. I medici stranieri in Italia. § 107. Dell’esercizio abusivo della medi- cina. § 108. Decisioni varie attinenti all’illecito esercizio delle pro- fessioni sanitarie. § 109. I rimedi più efficaci contro i gravi sconci che si sperimentano. § 110. Divieto a’ medici di contrattare con i farmacisti intorno a qualsivoglia compartecipazione negli utili. §m. L’elenco de’sanitari. §112. I loro obblighi nascenti dalie diverse leggi in vigore. | 102. Nell’ intento di porre sott’ occhi a’ medici e agli amministratori quanto fa mestieri conoscere intorno all’eser- cizio della professione medica, e alle controversie cui l’abuso di cotale esercizio porge soventi volte occasione, stimo indi- spensabile più che utile studiare siffatta materia in correla- zione non soltanto alla Legge sanitaria e al Regolamento relativo, ma sibbene ad altre imperanti prescrizioni giuri- diche. § 103. Comincio intanto dall’indicare quali siano le pro- fessioni sanitarie e le affini ad esse sopra il cui esercizio la Legge del 1888 ordina che s’instituisca sorveglianza spe- ciale: « Art. 22 — È sottoposto a vigilanza speciale l’eser- cizio : della medicina e chirurgia; della veterinaria; della farmacia; della ostetricia. « La vigilanza si estende sui titoli e sui modi che rendono legale e regolare l’esercizio delle professioni sanitarie, e sulla preparazione, conservazione e vendita de’ medicinali. Sono soggetti a vigilanza rispetto alla sanità pubblica i droghieri, i profumieri, i colorari, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artifi- ciali, » (Y. Apendice I). La Legge concede ad ogni esercente la medicina quella libertà che Platner (Quaest. med. for., Lipsia 1824, p. 470 veggasi la sua più celebre Orazione inaugurale) a ragione chiamò il massimo bene de’ medici; però si riserba, ed è giusto e profìcuo, la vigilanza sui titoli e sui modi del- l’esercizio affinchè questo non degeneri in licenza turpe, o divenga cagione di malanni privati e pubblici. Il medico, il chirurgo, la levatrice, il veterinario, il farmacista sa, da questo Titolo II della Legge, che cosa può e deve porre in opera per esercitare con diritto ed onestà T una o l’altra branca dell’ arte, senza offendere gli interessi della civile società, pur garentendo i propri. § lOl. Per le nostre leggi civili, penali, ed universitarie dicesi medico-chirurgo chiunque, dopo avere compiuto un corso sessennale di studi e dati gli esami teorico-pratici prescritti da’ Regolamenti speciali della Facoltà medica, viene ricevuto dottore, e possiede un diploma di laurea rilasciatogli in forma autentica dalle autorità scolastiche. , Si reputano medici anche coloro i quali curano una sola parte del corpo, come gli specialisti degli occhi, delle orec- chie, della trachea, de’ denti e simili (L. 1. § 3, Dig. De extraord. cognit.). In Italia, una tradizione legislativa provvida, non mai del tutto obliata, ha fatto escludere qualunque genere di pratici e d’empirici intrusi dall’ esercizio della medicina : Federigo II imperatore, fino dall’epoca memorabile del rin- novamento giuridico dell’ Italia del mezzogiorno, statuiva nelle sue celebri Prammatiche (Titolo XLYI), che il medico dovesse almeno per tre anni studiare prima logica, e per cinque anni medicina, e non gli fosse data licenza di libero esercizio se non dopo subiti gli esami prestabiliti dalla Curia ; e Re Ruggiero ordinava: « Ut nullus audeat praticare, nisi in conventu publice Magistrorum Salerni sit comprobatus, » In Francia, anche adesso, oltre a’ medici e chirurghi, esistono i cosi detti offlciers de sauté, i quali formano un ibridismo strano, un pericolo permanente per la sanità pubblica e per la retta amministrazione della giustizia. Con la denominazione di ufficiali di salute, non si inten- derà mai tra noi alludere ad altri che a’ componenti legit- timi della famiglia medica. § 105. Chi vuole esercitare una delle professioni sani- tarie (medicina, chirurgia, veterinaria, farmacia), cui è abilitato per Legge in un dato Comune, deve far registrare il diploma nell’ufficio comunale, entro un mese dal giorno in cui v’ha stabilito residenza. Di ogni registrazione di diploma sarà dal sindaco trasmessa copia al prefetto, il quale farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo. In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sani- tari della Provincia. Di modo che, stando alle prescrizioni degli art. 23 della Legge san., e 59 del Reg., la libertà d’esercizio è subordi- nata alle condizioni seguenti: 1. che il praticante sia maggiorenne : 2. che sia abilitato ne’ modi voluti da’ Regolamenti universitari e della Legge Casati del 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione; 3. che il titolo giuridico di cui egli è in possesso, venga fatto noto al magistrato municipale della località in cui s’è stabilito per esercitare. Sorge qui spontanea una non lieve questione : dato il caso che il sindaco per una ragione o per un’ altra rifiutasse la registrazione del diploma, che mai resta a fare al medico in tale situazione abbastanza delicata e grave ad un tempo? Il rifiuto dell’autorità comunale, pone sicuramente il pos- sessore del diploma non registrato nella condizione di recla- mare al medico provinciale e alla Direzione generale d’igiene per l’ingiustizia patita, ma non lo salva dal cadere in con- travvenzione , se mai osasse intraprendere l’esercizio di tutta la medicina, ossivero d’una parte di essa. I contravventori al prescritto nell’art. 24 della Legge, coloro che omettono cioè la registrazione del diploma, sono puni- bili con la pena pecuniaria non minore di L. 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale: di quest'argo- mento avremo ad occuparci tra poco. § 106. La nostra Legge ha voluto favorire, e di molto, la condizione del medico straniero; dappoiché lo libera dal fastidio financo di presentare il diploma alla municipalità, quand’egli sia espressamente chiamato per casi speciali, ovvero, avendo il diploma di qualche università o scuola di medicina all’estero, eserciti la professione presso i soli stra- nieri. A dir vero la concessione panni soverchia. Nè vale a giustificare tanta larghezza di dispensa da ogni prova e guarentigia il dire che i medici italiani, spesso ignorando le lingue straniere, non siano capaci di soddisfare a’ bisogni degli infermi nella località dove, in date stagioni, parecchi forastieri convengono. Comincio per respingere 1’ offesa che gratuitamente si fa a’ medici italiani de’ grandi centri d’essere ignari perfino della lingua francese, tanto diffusa e comu- nemente parlata; ma quand’anche l’inconveniente allegato fosse vero, come non lo è, dovrebbe per questo crearsi a’ medici stranieri una maniera d’essere privilegiata, a sca- pito della dignità e degli interessi de’ sanitari nazionali? Non lo credo: tanto più che le Nazioni estere non si mostrano poi a nostro riguardo liberali e generose del pari, tutt’altro anzi! In Francia, il medico italiano che volesse esercitare, dovrebbe ottenere l’autorizzazione del Governo (L. 19 ven- toso, anno XI), pagare tutte le tasse come i nazionali (Decreto 22 agosto 1852), ottenere il preventivo avviso favorevole di una Facoltà medica (Briand et Chaudé, Méd. Lég., tit. II, pa- gine 499), e subire gli esami prescritti (Legge del 1877). Per il succitato art. 59 del Reg., i sanitari che intendono esercitare anche temporaneamente in un Comune dovranno, a semplice richiesta dell’ autorità comunale, esibire i loro titoli di abilitazione; nè da siffatto obbligo vanno esenti i medici e chirurghi, i quali esercitano la loro professione presso i soli stranieri. A maggiore schiarimento di quel che ho esposto, stimo prezzo dell’opera manifestare: che quando la Legge parla di circostanze speciali in cui il medico straniero è chiamato ad esercitare tra noi la sua arte, non intende con ciò fare il comodo d’alcuno, mira bensì esclusivamente al vantaggio universale. Sicché lo straniero gode tutti i privilegi di cui sopra è fatto cenno, allora soltanto quand’ è, per Decreto del Governo, chiamato ad insegnare medicina clinica in un pubblico Studio, a fornire de’ lumi scientifici e pratici in casi di calamità e pestilenze, a dirigere con riconosciuta e pre- sunta competenza un importante servizio igienico, e così via di seguito. « Il Decreto con cui un medico straniero sia stato nominato medico ortopedico della Casa Reale, non basta a sanare l’esercizio illegale della medicina nello Stato. Tale decreto deve considerarsi come una semplice onorifi- cenza, non come il conferimento d’un diritto in opposizione alle leggi. » Consiglio di Stato, 15 ottobre 1875, Ferri — De-YILLENEUVE . § 107. In principio, qualunque ingerenza di estranee per- sone nel curare comechè sia gli infermi, neli’aggiustare ossa slogate o infrante, nell’assistere ed operare le partorienti, nel consigliare o somministrare rimedi di propria o di altrui invenzione, ecc., ecc., costituisce un illecito esercizio della medicina, e per ciò stesso un atto punibile; nè a me impone quanto possano opinare in contrario i sostenitori della libertà illimitata in tema di esplicitazione dell’umana attività intel- lettuale. Tuttavia, scendendo dalla ragione de’ principi, a quella della realtà, si verificano taluni fatti deplorevoli, che pas- serò succintamente a rassegna. La Legge si mostra affatto impotente a reprimere il ciarlatanismo, il quale costituisce una piaga schifosa della professione medica, e giammai, come nell’ epoca nostra, ha portato spudoratamente in giro la propria tracotante baldanza. Nelle quarte pagine de’ gior- nali si leggono ogni giorno avvisi di consultazioni mediche, date, mercè pagamento, da sonnambuli, da ipnotizzati, da segretìsti e simigliante genia di speculatori sulla borsa e la buona fede de’ gonzi. Contro le soperchierie e gli scrocchi di costoro, la società civile è lasciata senza protezione dai provvedimenti di pubblica igiene; né meno impari alla bi- sogna appaiono il Codice penale e la giurisprudenza patria. E valga il vero : il reato di abusivo esercizio della medicina è punibile a patto che colui che lo commette faccia delle visite e scriva delle ricette segnandole col proprio nome; e da questo chi può oggimai dirsi un apoftegma giuridico, emerge legittima l’illazione della impunità de’ magnetiz- zatori, degli ipnotizzatori, de’ metalloterapisti, degli invasati e taumaturghi, di tutti coloro insomma i quali, in barba alla sapienza de’ legisperiti, esercitano da lungi o da presso la medicina, senza fare delle visite in forma, senza, molto meno, rilasciare prescrizioni da spedirsi in farmacia. Perchè gli pseudo-medici possano subire una condanna di detenzione fino a tre mesi, fa uopo che, a sensi dell’art. 185 del Codice penale, esercitino indebitamente funzioni pubbliche o private, usurpino cioè titoli ed onori che loro non competono; salve, beninteso, le maggiori pene per altri reati più gravi commessi nell’abusivo esercizio del mestiere, come a modo d’esempio la falsità in atti, il millantare credito, il dan- neggiamento p?rsonale, e simili, § 108. Ciò premesso, notinsi talune decisioni emanate da Corpi giudicanti autorevoli in ordine all’esercizio abusivo ed illecito della medicina: l.° al Pubblico Ministero tocca in primo luogo perse- guire gli esercenti illegali d’una professione, che può, come sapientemente dicevano gli antichi dominatori delle genti italiche, riuscire di grande nocumento a’ sudditi : ne in regno subjecti pericletentur ex imperitia medicorum. Però i me- dici di una città possono reclamare collettivamente, anche come parte civile, i danni e interessi contro l’autore d’un fatto d’esercizio illegale della medicina, quando da esso sia provenuto alla classe un pregiudizio (Cass. frane. 13 marzo 1859 — C. di Grenoble, 26 maggio 1859 — Cass. 18 ago- sto 1860), materiale o morale (Lyon, 7 maggio 1860) ; 2. il possedere da anni la qualità contestata, l’essere munito di diplomi amministrativi ed onorifici non assolvono dalla taccia d’esercizio illegale della medicina, nè l’imputato può essere assolto allegando la buona fede (Cass. francese, 19 febbraio 1807 — 20 luglio 1833 — 27 maggio 1854); 3. non è necessario perchè il reato s’integri che l’impu- tato curi parecchie persone, che professi sopra larga scala; anche una sola operazione di chirurgia costituisce un’infra- zione alla legge (C. d’Orleans, 20 maggio e Cass. 9 giu- gno 1836); 4. il divieto è assoluto e generale, quindi incorre in pena chi, senza diploma, si limita a curare certe affezioni di tale o di tal’altro organo, od anche una malattia speciale (Cass. frane., 1 marzo 1844. — Per gli oculisti in specie, vedi Cass, 20 luglio 1836 e 14 marzo 1839); 5. spetta al giudice del merito provvedere all’ abusivo esercizio delle professioni sanitarie, non a’ Consigli di sanità, quando anche l'abusivo esercizio di queste professioni sia commesso da chi abbia il diploma per un’altra (Cass. di Torino, 30 luglio 1868 — Cass. frane., 30 agosto 1839); 6. non esistendo in Italia studi autorizzati ne’ quali s’insegni esclusivamente la cura de’ morbi col metodo omeo- patico, ogni individuo che esercita illegalmente la medicina od una parte qualunque di essa, può essere processato e condannato, sia che adotti il metodo allopatico, sia quello omeopatico, tanto se a scopo di lucro, quanto se gratuita- mente (Cass. di Firenze, 29 luglio 1888); 94 7. l’usurpazione del titolo di dottore è una circostanza aggravante, non mai costituitiva del reato di illegale eser- cizio (Briand et Chaudé, Méd. lég.); 8. a costituire l’esercizio abusivo della medicina, si richiede la cura personale degli ammalati, per parte di non matricolati, col visitarli direttamente, ed ordinare farmachi mediante apposite ricette. A costituire esercizio abusivo della farmacia si richiede la somministrazione di medicinali in dose e forma di medicamento. Quindi nè l’uno nè l’altro di siffatti reati è da ravvisarsi nel fatto di colui che, per mezzo d’interposte persone, somministra ad un ammalato vasi e boccette di medicinali (Cass. di Firenze, 4 luglio 1883 — Torino, 7 gennaio 1882); 9. havvi esercizio illegale della medicina quando un sonnambulo indica al malato il trattamento terapico da se- guire, quantunque si faccia assistere da un medico che firma le prescrizioni, sempre che costui non eserciti alcun con- trollo personale; e il medico che assiste può essere proces- sato non come complice ma come co-autore (Cass. francese, dicembre 1859]. Poco monta d’altronde che il trattamento sia gratuito (G. di Aix, 19 marzo 1874); 10.0 l’uso delle cure elettriche, per parte di persone non munite di titolo d’abilitazione, costituisce, senza dubbio, il reato d’abusivo esercizio (pseudo elettroterapisti). Impedire che le macchine elettriche, tanto pericolose, s’adoperino a sproposito e da mani inesperte, è contravvenzione ammini- strativa ; ma l’impiego di congegni elettrici sull’ organismo ammalato, con o senza retribuzione, non può non essere un fatto che ricade nell’orbita del Codice penale (Trib, Corr. della Senna, 10 agosto 1876). 11.0 l’uso degli anestetici, primo tra i quali è il cloro- formio, dev’ essere esclusivamente concesso a’ medici e ai chirurghi : la contravvenzione a siffatto divieto, pone l’agente in urto alle leggi penali, e quando avvenga la morte del- l’anestesiato, siamo ne’ termini di un omicidio per imperizia, imprudenza, inosservanza di regolamenti (Cod. pen. italiano, art. 371 — Giudicato del Trib. di Lille, 8 aprile 1873); 12.° il medico non autorizzato debitamente, non può domandare in giudizio la mercede della sua assistenza ad un infermo. L’azione criminosa, e che include il divieto della legge, non dà diritto ad azione legale. Un simile esercizio, nocevole indubbiamente alla salute pubblica, è adunqpe proscritto fino al punto da costituire un reato. Nulla di più assurdo quanto il supporre che la stessa azione, sotto la stessa legge, sia punita, e sia poi garentita e protetta in modo da poter servire all’esercizio di un diritto. Non s’incoraggia col soccorso della legge il reato, che si cerca di prevenire con la minaccia della pena (Agresti, Decisioni, tom. IV, pag. 359, caus. 15 febbraio 1852). § 109. Senza dubbio degli abusi ve ne sono non pochi, e talora di considerevole entità, è uopo quindi apportarvi riparo sollecito ed efficace; nè a tutelare gli interessi, sovente manomessi, della numerosa classe medica reputo bastevoli le semplici prescrizioni legislative che vigono, e le norme giuridiche che ho testé rammentate. Alla civiltà spetta di compiere l’opera correttiva e riparatrice, col migliorare i costumi, e col diffondere i lumi benefici dell’istruzione nelle masse. « Sarebbe una fortuna (chiuderò questo paragrafo con le savie osservazioni dell’Accademia di medicina di Francia), diverrebbe indispensabile per la società possedere un sistema di legislazione che possa bastare tanto alla prevenzione, quanto alla repressione di codesti abusi. Bisognerebbe non ammettere nei poteri costituiti altro che gli uomini i quali comprendono la necessità di muovere una guerra attiva a siffatti abusi, e che fossero sempre pronti a perseguitarne l’inesauribile riproduzione. « Avremo parecchie volte l’occasione di riconoscerlo, gli abusi che distruggono le buone istituzioni, hanno il fatale privilegio di far sussistere le cattive. Uno de’ mezzi più certi per correggere gli abusi in principio, consiste nel raddrizzzare gli errori; dissipare i pregiudizi popolari che v’hanno dato origine; spandere in tutte le classi e renderle dominanti le idee che sono loro opposte e contrarie; con la nostra civiliz- zazione. bisogna che i popoli s’abituino a domandare molto meno alla violenza delle istituzioni, al rigore delle leggi, alla sorveglianza del potere; bisogna ch’essi sappiano contare molto di più sulle aspirazioni della coscienza, su’ progressi della moralità, sull’accrescimento delle cognizioni: contro il ciarlatanismo la sola guarentigia valevole è l’istruzione. » (Cit. in Frebuschet, Jurisp. de la mèd., pag, 177 e se- guenti, edizione del 1838). § HO. L’avere il medico dimenticato talora il rispetto che deve alla propria dignità personale e professionale, l’essere sceso al basso grado d’un vile mercante, ha spinto il legi- slatore a proibirgli rigorosamente qualsivoglia spregevole concerto con il farmacista. « I sanitari che facciano qualsiasi convenzione co’ farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia sono puniti colla pena pecuniaria non minore di L. 100. » (Legge san., art, 24, 2° comma). Ed è tale e tanto il distacco ragionevole che deve esistere tra le due professioni, che nell’istesso art. 24, primo comma, è giustamente sancito il seguente principio deontologico : « 11 conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all’ eser- cizio cumulativo de’ corrispondenti rami dell’ arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva l’eccezione contenuta nel- l’articolo 15, » eccezione consigliata da motivi sociologici tutt’affatto opposti a quelli che ispirano la regola sopra menzionata. § 111. Dall’art. 61 del Ree/., è fatto obbligo a’ prefetti di pubblicare e trasmettere al Ministero dell’Interno, ogni anno entro il mese di gennaio, l’elenco degli esercenti professioni sanitarie nella provincia, e mandare i nomi degli esercenti locali a ciascun Comune da comunicarsi alle farmacie del luogo. In siffatta guisa, mentre da un lato s’ arriverà ad ottenere un censimento esatto di coloro che esercitano arti salutari, s’avrà dall’altro chiuso l’adito alle facili scuse dei farmacisti e degli spacciatori di rimedi, non sempre solleciti ed accorti nell’ assodare se la firma apposta a piè d’ una ricetta portasse, quando nuli’ altro, il nome d’un sanitario patentato dimorante e noto nel Comune. § 112. Indico adesso ben altri doveri che le leggi dello Stato impongono a’ medici, rimandando al mio Compendio di medicina legale e giurisprudenza medica (3.a ediz. 1889, L. Yallardi editore) i lettori, per tutto ciò che concerne le questioni varie e delicate nascenti da’ testi legali : a) quando il medico si sia trovato presente al momento della nascita, dello svincolarsi cioè del feto da’ legami che lo tenevano avvinto alla madre, ha l’obbligo di denunziare la venuta al mondo di questo novello essere; a condizione però che non facciano o non possano fare tale denunzia le persone chiamate tassativamente dall’ art. 373 del Codice Civile (il padre, o un procuratore speciale di costui). Nel- l’atto di dichiarazione, in omaggio a’ principi del segreto professionale, saranno taciute tutte le qualifiche che potranno dar luogo al riconoscimento della madre, dato il caso che questa avesse partorito illegittimamente. Non ritengo obbli- gatoria la rivelazione del parto abortivo, dacché non v’ ha nella legislazione italiana prescrizione di sorta, che valga a costringervi il medico. Quando l’art. 371 adopera l’espres- sione neonato, non può evidentemente comprendervi gli embrioni e i feti immaturi, i quali non abbiano vissuto vita extra-uterina, nè abbiano posseduto esistenza indivi- duale. (Contro la teoria che sostengo, potrebbe invocarsi la Circolare 86 gennaio 1882, emanata dalla Prefettura della Senna, con la quale s’ordina la rivelazione de’ parti prema- turi e de’ prodotti embrionali; ma da noi, come è in Francia, non può un semplice atto amministrativo prendere il posto d’una prescrizione di legge); b) l’art. 439 del Codice penale vigente dispone che: « il medico, il chirurgo, la levatrice o altro ufficiale di sa- nità, che, avendo prestato l’assistenza della propria profes- sione in casi che possano presentare i caratteri di delitto contro la persona, omette o ritarda di riferirne all’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, è punito, eccetto che il Ziino, Polis la Medica. referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale, con rammenda fino a L. 50. » Questa disposizione ohe contiene nelle parole sottolineate la condanna manifesta della propria inutilità ed inopportunità, rende il medico coscienzioso arbitro della situazione. A differenza della legge passata, che aveva accolto l’istituto odioso della rivelazione obligatoria de’ reati, la nuova rimette alla precedente esti- mazione del sanitario il fare o il non fare il referto ; ed ha tramutato, nella più infelice ipotesi, in contravvenzione ciò per il Codice sardo del 1859 era un delitto; c) in virtù dell’art. 210 del Codice penale : « Chiunque chiamato dall’Autorità giudiziaria quale testimone, perito od interprete ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare testimonianza, o di prestare V ufficio di perito o d’inter- prete, è punito con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa da L. ICO a L. 1000 » Anche quando la richiesta sia legale, il medico non legittimamente impedito, comparso che sia al cospetto del giudice, può esimersi dal funzionare da pe- rito, allegando la propria incompetenza ; quando sotto questa leale manifestazione non s’ascondesse un tranello od un pre- testo, più che non di biasimo, meritevole di lode dovrebbe essere il sanitario agli occhi d’un magistrato intelligente ed onesto. Disgraziatamente è il contrario che accade I Sono per lo più i migliori tra’ sanitari quelli scartati dall’esercizio della medicina nel Foro, e da ciò proviene, in massima parte che l’intervento de’ medici ne’ procedimenti giudiziali sembri fatto apposta per ingarbugliare la matassa invece di distri- garla, per accumulare tenebre là dove s’avrebbe il maggiore bisogno di luce; d) l’art. 435 dà l’obbligo di prestare il proprio aiuto o servizio ne’ casi di calamità o di flagranza di reati sotto pena d’ammenda da 50 a 500 lire ; a condizione però che la richiesta sia fatta da un pubblico funzionario nell’ esercizio delle sue funzioni e che si tratti di pubblici disastri o di atti ledenti la sicurezza sociale (reati). Il medico quindi è allo sbaraglio del primo poliziotto cui salti il grillo d’adibirlo, sospettando un delitto. Le Autorità politico-amministrative possono nelle forme di legge richiedere l’opera de’ sanitari in caso di morbi epidemici, di pandemie; però il rifiuto di prestarsi in simili emergenze, rende il medico responsabile in faccia alla legge sanitaria, giammai reo di negato ser- vizio a’ sensi del Codice punitivo ; intorno a quest’argomento avremo agio di tornare quando ci occuperemo della tutela della pubblica salute contro le malattie infettive, epidemiche, pestilenziali ; e) più che qualsivoglia altra professione, quella del medico ha bisogno di serbare, al più possibile, e scrupolo- samente il segreto. Non è questo certamente il luogo acconcio per trattare del segreto medico: tengo però a dichiarare con tutta franchezza che da taluni scrittori odierni, degni per altro di stima per sapere, si corra un po’ troppo nel volere prosciolto il medico curante dal dovere indiscutibile ch’egli ha di mantenere il silenzio ovunque e sempre intorno alle faccende de’ propri clienti. Non vorrei che per salvare il medico dalla taccia d’inutile e di misterioso, lo si voglia but- tare ne’ vortici della leggerezza, dell’ indiscrezione e del delitto, ne’ pericoli d’inutili e compromettenti sacrifizi per- sonali. Sono più che altri mai propenso a lasciare largo campo alle nobili ispirazioni della coscienza, ad ammirare gli slanci della generosità e del coraggio; però al disopra d’ogni altra cosa buona e bella, mi stanno a cuore le esigenze della società interessata nel mantenimento del segreto medico, é rigidi formalismi del diritto. E passo senz’altro a dire che il Codice penale all’art. 163 cosi si esprime in tema di rive- lazione di segreto professionale : « Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato od ufficio o della propria pro- fessione od arte, d’un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito con la detenzione fino ad un, mese e con la multa da L. 50 a 1000; e questa non può essere inferiore alle L, 3)0 se il nocumento, avvenga. » f) finalmente per l’art. 25 della Legge san. : « gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad infor- mare il medico provinciale de’ fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute. Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che n’è stata la causa. I contravventori a quest’ultima disposi- zione incorrono in una pena pecuniaria da L. 5 a 25. » Nulla di più elastico ed indeciso della dizione di quest’arti- colo, che termina con una sanzione addirittura inconcludente. Nè meno indeterminata ed inesatta è la locuzione dell’art. 45, il quale suona cosi; « Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denunzia al sindaco ed all’ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nell’esercizio delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedirne la diffusione. I contravventori sono puniti colla pena pecuniaria estensibile a L. 500, alla quale ne’ casi gravi s’aggiungerà la pena del carcere, oltre le pene mag- giori sancite dal Codice penale pe’ danni recati alle per- sone. » Ma stando fermi alla parola di quest’articolo, domando di grazia quale sarà mai la malattia che esonera il curante dall’obbligo della denunzia? Oggi che la batteriologia, con questo nugolo di microrganismi più o meno esattamente iden- tificati co’ mezzi d’indagine istologica, tende ad invadere tutto quant’è il campo della patologia, v’ è forse infermità che non possa meritare gli appellativi d'infettiva, di pericolosa, di sospetta? Assolutamente il legislatore sanitario è stato più novatore di qualunque scienziato fanatico sostenitore delle odierne conquiste e riforme : la difterite, la polmonite, la febbre essa stessa passano oramai per morbi zimotici, bacterici, microbici; converrebbe quindi ad ogni piè sospìnto denunziarne l’esistenza al sindaco, e cosi spendere gran parte del tempo in compilare note ed avvisi; tanto più che trat- tasi oramai di pagare di borsa e magari di persona, in caso di omissione! CAPITOLO XII. Dei farmacisti. Sommario: § 113. Cenni relativi all’esercizio della farmacia in Italia. § 114. Chi può aprire farmacia, e a quali condizioni. § H3. I sup- plenti nella direzione d’una farmacia. § no. Gli aiutanti farmacisti. §117. Il farmacista é commerciante? § H8. È soggetto alle leggi daziarie? § no. Sostanze medicinali indispensabili. §120. La far- macopea. § 181. Condizioni e formalità per la vendita de’ medicinali — responsabilità de’ farmacisti. § 122. Vendita di medicinali guasti, imperfetti e nocivi. § 123. Contravvenzioni relative al numero pre- cedente. § 124 Vendita di sostanze venefiche. § 123. Può il farma- cista esercitare l’ufficio di medico? §126. Visite alle farmacie. § 127. Chi ne fa le spese. § 128. Trasloco delle farmacie. § 129. Loro chiusura. § 130. Vendita di specifici e rimedi segreti. § 113. Una delle questioni più gravi e controverse che ha reso, e tuttora disgraziatamente rende monca ed illiberale la nostra legislazione sanitaria, è quella che concerne l’eser- cizio della farmacia. In un secolo e in un paese in cui i pri- vilegi d’ogni natura tendono a dileguarsi a contatto dell’alito vivificatore della libertà, costituisce un’ onta alla civiltà persistere ancora nell’odioso sistema delle restrizioni al libero esercizio professionale. Garenzie e sorveglianze quante se ne vogliono, ed è giusto che il Governo esiga le une e pratichi con il massimo rigore le altre; ma de’ majorascati scienti- fici, che si risolvono in speculazioni interessate, è tempo oramai di non sentirne più a parlare. In Italia, com’è noto, T esercizio della farmacia è regolato da leggi e ordinamenti diversi, e farne il commento, sarebbe opera sprecata ; essendo entrato nel convincimento dell’universale che la libertà del- l’esercizio debba, senz’altro, essere concessa al farmacista. E ciò per delle ragioni semplicissime : primieramente perchè il privilegio non è dimostrato essenzialmente utile alla salute pubblica; in secondo luogo, perché la concorrenza lungi dal nuocere, può riescile giovevole; e da ultimo, perché non v’ha buona ragione al mondo per imporre al farmacista d’aprire lo spaccio in un dato paese, a 70 passi da un’ altro, in un determinato angolo della città, quando al medico si lascia la libertà di esercitare, sotto preordinate condizioni di titoli e di modi, in tutta una città, in tutta una Provincia, in tutto lo Stato, senza illogiche pastoie e impedimenti che sanno di medioevale addirittura. Il Codice sanitario progettato e discusso nel 1873, e che diede luogo a dotte relazioni tanto per parte del Ministero, quanto per parte del Senato, aveva accolto il principio della libera farmacia, statuendo ali’art. 58, Gap. V : « Ogni citta- dino maggiore di età, munito di diploma d’idoneità all’eser- cizio della farmacia, legalmente riconosciuto a’ termini del- l’art. 42, ha facoltà di esercitare la professione di farma- cista e di aprire dovunque officine di farmacia, dandone preventivo avviso di giorni 15 prima dell’apertura alla Auto- rità competente. La omissione del preventivo avviso sarà punita con l’ammenda di L. G0. » Costante da quell’epoca in poi s’è mostrata ne’ governanti e nelle assemblee legislative la tendenza abolizionista d’ogni limitazione e privilegio; malgrado le rimostranze isolate o collettive di que’ farmacisti che costituiscono l’aristocrazia della classe: l’art. 36 del Progetto presentato dal Depretis nel 1886 riproduceva alla lettera il concetto informatore con- tenuto nell’art. 58 sopra ricordato. La nuova legge sanitaria non contiene tassativa prescri- zione al riguardo. Essa promette all’art. 6s, che sarà pre- sentato nel corso di 5 anni dalla sua promulgazione, apposito progetto di legge per l’abolizione de’ vincoli e privilegi esi- stenti nel Regno nell’esercizio della farmacia, affine di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi ne- cessari a questo scopo. (Veggasì, a giustificazione di questo articolo sospensivo, quanto è detto nella Relaz. senatoriale — Atti parlamentari, Legisl. XVI, 21 Sessione, n. 7 A, pag. 11). Nondimeno giova osservare che, per decreto della Cassa- zione romana del 30 novembre 1889, finalmente il principio della libertà dell’esercizio farmaceutico, è entrato vittoriosa- mente nello spirito della patria giurisprudenza; e il Governo n’ha subito fatto tesoro, ordinando a’ prefetti che per l’im- pianto di nuove farmacie s’attengano dovunque alla legge sanitaria, salve le ragioni de’ privati da esperirsi in sede giudiziaria. Ricordo, per quanto possano tornare proficui, i dati che seguono : a) continua a regolare la materia delle farmacie nelle antiche Provincie sarde il Regolamento protomedicale del 16 marzo 1839. Vi sono colà farmacie dette piazzate, com- merciabili, e di cui fu pronunziata l’abolizione con la Legge 3 maggio 1857, n. 2185. (V. nel Dizionario d'igiene del Freschi, pag. 374 e seguenti del Tom. II, le prescrizioni del vecchio Codice sanitario, Parte II, Tit, II, Gap. II. Sezione V); b) nella Liguria vige ancora in parte un regolamento analogo a quello del 10 gennaio 1811, e le farmacie nuove e vacanti, come avviene in Sardegna, si concedono per concorso ; c) nella Lombardia si distinguono le farmacie tra- smessigli dall e personali: le prime sono quelle concesse anteriormente al 1831, le seconde si danno per concorsi a titoli, quando vachino; d) prevalgono nelle Provincie parmensi analoghe norme ; e) nelle Provincie napoletane e siciliane vige il Rego- lamento del 25 gennaio 1853; però la prescrizione delle distanze (70 e 50 passi geometrici) eh’ era la più esosa, è caduta in dissuetudine, come tutte le cose sciocche; f) nella Toscana e nel Modenese vige la libertà del- l’esercizio farmaceutico; e ciò è un grande bene non solo come precedente legislativo, ma eziandio perchè non sarà ivi questione di compensi, o indennità da concedersi in avvenire; g) un po’ dapertutto nelle varie Regioni dello Stato esistono ostacoli e limiti o per piazze, o per popolazione, ovvero per distanze. Solo nelle ex Provincie pontificie sussi- stono le farmacie di bassa ed alta matricola, e dove esistono le seconde, non possono impiantarsi le prime, ecc.; vanità tutte estinte o pronte a morire! § 114. Per l’art. 26 della Legge san.: « Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso 15 giorni prima al prefetto. Ogni farmacia desti- nata all’uso del pubblico o al servizio di ospedali e di altri istituti civili e militari, deve avere per direttore un farma- cista legalmente approvato che vi dimori in permanenza. La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con pena pecuniaria non minore di L. 100. » In ciascheduna Prefettura dovrà tenersi apposito registro, in cui saranno trascritte le domande di coloro che intendono aprire una officina qualsivoglia da speziale; e il permesso non sarà dato se non alle seguenti condizioni; a) che l’individuo abbia i titoli prescritti, vai quanto dire la licenza rilasciatagli dalle Autorità scolastiche, e pre- sentata o in originale, od in copia conforme; b) che il Consiglio comunale (fino a quando soprav- viveranno questi residui di barbarie', abbia dichiarato almeno utile lo impianto della nuova farmacia, sita in modo da non urtare le locali consuetudini; c) che, oltre al diploma d’idoneità (richiesto anche dall’art. 97 del Reg. 1874, modificato dal R. Decreto del 1877), ci sia la formula premessa della personale dimora a perma- nenza nell’officina. E quest’estremo è di massima impor- tanza; giacché spesso avviene che un farmacista patentato ed autorizzato con regolare aperiatur, abbandoni l’esercizio a persone incompetenti, financo alle donne di casa. Per l’art. 78 del Reg. 9 ottobre 1889, ogni cambiamento nella direzione della farmacia o dell’officina dev’essere noti- ficato al prefetto, il quale farà verificare dal medico pro- vinciale i titoli del nuovo direttore e provvederà, occorrendo, con l’ordine di chiusura non solo, ma altresì con promuo- vere il procedimento in regola per l’applicazione delle pene dalla legge comminate. A fine d’accertare se mai il direttore autorizzato d’una farmacia esegua di persona, ossivero, sotto la di lui imme- diata sorveglianza e responsabilità, faccia adempiere da persone adatte le incombenze d’officina, gioverà non poco l’aiuto de’ Reali Carabinieri, della cui cooperazione .ho avuto ragione a lodarmi sempre nella mia lunga carriera di membro del Consiglio provinciale di sanità. Assai mala- gevole per avere un criterio esatto è lo affidarsi a’ sindaci sopratutto quando trattisi di piccoli Comuni, dilaniati da dissensi di parte. Per le Provincie sarde è a ritenersi: l.° che ceduto l’esercizio d’una farmacia, chi cede non perde i diritti ad ottenere dagli eredi del cessionario il paga- mento dell’annua somma, pattuita come prezzo della cessione dell’esercizio, solo perchè la vedova del defunto farmacista cessionario abbia ottenuto in tale qualità di continuare nel- l’esercizio della farmacia a mezzo d’istitutore, finché uno dei figli potesse essere autorizzato ad esercitarla (Corte d’appello di Casale, 5 luglio 1869). 8.° il farmacista che acquista le droghe, i medicinali, i mobili e ravviamento d’una farmacia, che sa non essere munita di piazza, e più con la condizione che la vendita era fatta senza garanzia, non può esimersi dalla esecuzione della compra fatta, per ciò che nella piazza farmaceutica di quel luogo sia stato già preferito dalle Autorità superiori un altro titolare (Corte di Casale, 23 febbraio 1869); 3.° ottenuta una concessione in virtù delle antiche leggi sarde, il concessionario gode un privilegio che non può essergli tolto. Epperciò, fatta una nuova concessione per Decreto Reale, il nuovo concessionario non può aprire o tenere farmacia, se non ha fatto acquisto dal concessionario preesistente e privilegiato. Se i due concessionari non vadano d’accordo nella determinazione del prezzo d’acquisto della piazza privilegiata, il prezzo stesso deve determinarsi nel modo stabilito dall’art. 05 delle Regie Patenti 13 giugno 1830 (Cass. di Torino, 9 aprile 1872). § 115. Per motivo di forza maggiore, si può tempora- neamente transigere sull’obbligo che il farmacista ha di con- durre da sé l’officina. L’art. 67 del Reg. autorizza i diret- tori di una farmacia, in caso di malattia o d’assenza, a farsi sostituire da altro farmacista legalmente approvato il quale assuma beninteso la responsabilità dell’esercizio. Con ciò il servizio pubblico rimane perfettamente al coperto di spiace- voli sorprese e di pregiudizi talvolta irreparabili. § 116. « La vendita ed il commercio di medicinali a dose od in forma di medicamento non sono permessi che a’ far- macisti. I contravventori a questa disposizione saranno puniti con pena pecuniaria non minore di L. 200. In caso di recidiva s’aggiungerà la sospensione dall’esercizio. » Sono questi i principi e le sanzioni che si contengono nell’art. 27 della Legge, e della loro opportunità e saviezza nessuno può dubitare. È sconcio assai frequente quello di vedere dro- ghieri ed erboristi spacciare ricette, e non una ma parecchie volte m’é occorso, con l’aiuto d’agenti della forza pubblica, vedere tratti nella rete i contravventori; però co’ vecchi regolamenti, anche assodato il fatto, non s’otteneva altra condanna che la ridevole multa di L. 5 o giù di lì. M’ occorre accennare qui come la legge non pazli più di vecchi esercenti irregolari, nè tampoco d’assistenti di farmacia. A regolarizzare la posizione de’ primi il Mi- nistero ha provveduto con apposite sessioni di esami pra- tici, il cui termine è stato procrastinato abbastanza (vedi appendice n. 1); i secondi non servono che perii necessario aiuto a’ farmacisti e per il disimpegno di specali incum- benze: anche costoro, dopo un corso di studi, debbono essere forniti d’ autorizzazione analoga, a cura del medico provinciale. Intorno alla vendita delle sostanze sotto forma e a dose di medicinale, hanno vigore le seguenti massime: 1. è punibile coll’ammenda e colla pena sussidiaria del carcere, chi col semplice consenso del farmacista distribuisce medicinali e spedisce ricette (Cass. di Torino, ISdicem. 1867); 2. non soltanto la vendita, ma anche la distribuzione gratuita de’ medicinali ai poveri è interdetta a chi non è far- macista (Nota Minisi., 15 aprile 1874) ; 3. il divieto non può essere ristretto al caso di aggre- gato di più sostanze, ma abbraccia anche la vendita d’una sola sostanza (Cass. di Roma, 12 dicembre 1877) ; 4. L’esercizio della farmacia fatto da droghieri è reato (Trib. di Napoli, 16 gennaio 1875; Cf. Cass, di Firenze, 27 febbraio 1875). § 117. S’è fatta questione se mai il farmacista fosse un commerciante. Stando a’ termini precisi dèi Codice di com- mercio sembra di si, e in questo senso ha deciso la Corte di Torino a’ 7 ottobre 1869. Però la Cassazione della stessa città ha ritenuto: « Non è commerciante il farmacista che si limita a fornire medicinali destinati alla cura degli infermi ma lo diventa quando inoltre compra e vende abitualmente generi coloniali. » (30 agosto 1877). § 118. Non è soggetto alle leggi daziarie per tutto ciò che riguarda la manipolazione de’ medicamenti e agli ingredienti che occorrono (spiriti, alcool, ecc.). Non cosi per le acque gazose, quando lo smercio oltrepassi quello de’ bisogni limi- tati dell’officina (Cass. di Roma, 3 giugno 1816). § 111). Le farmacie devono essere provvedute di tutte quelle sostanze che occorrono per la cura delle umane infer- mità. L’elenco di tali sostanze, la loro storia naturale, la manipolazione farmaceutica, la dose opportuna, la maniera di riconoscerne le falsificazioni, il prezzo per cui possono vendersi, e simili particolarità, fanno argomento di ciò che con vocabolo greco chiamasi Farmacopea od altrimenti Codice farmaceutico, o medicamentario. § 120. Da più anni il Governo sardo, persuaso che la farmacopea non possa rimanere stazionaria, bensì debba seguir da vicino i progressi della chimica e delle scienze naturali e biologiche, aveva fatto rinnovellare, per mezzo del Consiglio superiore di sanità, la vecchia farmacopea piemontese (Decreto 1 giugno 1853). Per il Regno d’Italia una buona farmacopea è ancora un desideratimi; sarà a momenti un fatto (1890) avendo la Commissione all’uopo istituita, completato il lavoro di revi- sione. La legge pertanto, all’art. 28, prescrive che le far- macie debbano essere fornite della farmacopea approvata dal Ministero dell’Interno, sentito il Consiglio superiore, e possedere necessariamente le sostanze medicinali in essa registrate. E siccome sarebbe un’assurdità dare degli ordini senza correlativa punizione nel caso che vengano trasgre- diti, così il farmacista che non ha il suo bravo esemplare di Codice farmaceutico sarà punito con 20 lire di pena pecuniaria, e quegli che sarà trovato deficiente di una so- stanza delle offìcialmente richieste, sborserà del pari L. 10. A’ termini dell’ art. 65 del Reg. : « La farmacopea ufficiale dovrà essere riveduta almeno ogni 5 anni per cura del Ministero dell’Interno, che ne approverà le modificazioni, sentito il Consiglio superiore di sanità. La tariffa de’ medi- cinali sarà riveduta ogni anno dal Ministero dell’Interno; servirà di norma per la risoluzione delle contestazioni, e non potrà essere oltrepassata ne’ suoi limiti massimo e minimo, ne’ contratti con le pubbliche amministrazioni. E sarebbe tempo davvero! Le convenzioni che i farma- cisti fanno con le Deputazioni amministrative di que’ tali ospedali che hanno tuttora la deplorevole costumanza dei medicinali ad appalto, muovono per lo più a dispetto. I medici in certi Asili di carità e di beneficenza sono costretti a lesinare, a lambiccarsi il cervello per non prescrivere medicamenti nuovi o fuori tariffa o costosi. Senza dubbio in quelle contrattazioni stipulate per lo più a casaccio e senza avvedutezza, c’è del marcio, e non poco; dacché (e lo conosco per esperienza) ora si vedono negli apprezza- menti preventivamente pattuiti medicinali di poco valore pagati con vantaggio, ora de’ farmaci che costano realmente di molto, ridotti a tale estremo basso di prezzo, da non essere mai credibile che il farmacista li possa fornire puri di ogni miscela, e, per lo meno, nella quantità prescritta. Tutto questo che è dolorosamente vero, non può che riuscire a grave detrimento de’poveri ricoverati ne’servizi medici! § 121. Vediamo adesso a quali diligenti precauzioni è necessario che s’attenga il farmacista nella vendita delle sostanze a forma c dose di medicinale. Le norme vengono suggerite dall’art. 31 della Legge, 1° comma, in cui è detto: « che i farmacisti debbono conservare copia di tutte le ri- cette spedite. » Il regolamento cosi dilucida la menzionata prescrizione, nell’art. 66: « l.° Le ricette a cui si riferisce Tart. 31 della Legge, senza le quali il farmacista, a norma della Farmacopea, non può somministrare medicinali a dose e forma di medicamento, per essere da lui riconosciute valide e spedite, debbono essere firmate da un medico, chirurgo o veterinario; e ne’ casi in cui contengano le prescrizioni di materie velenose anche in minime dosi, devono essere queste ultime segnate in tutte lettere ; 2.° I farmacisti nello spedire le ricette dovranno annotare sul recipiente il medicinale, la data della spedizione, i componenti prin- cipali del rimedio, la chiara indicazione se per uso in- terno od esterno, e sopratutto quando si tratti di sostanze velenose, dovranno ciò indicare con segno adatto esteriore molto visibile; 3.° Quando si tratti di rimedi per cura del bestiame, si scriverà su di un cartellino attaccato all’invo- lucro od alla boccetta del medicinale : ad uso veterinario ; 4.° Qualora il farmacista nello spedire veleni in seguito ad ordinazione di medici o chirurghi, in conformità di quanto è disposto dal succitato art. 31 della Legge, riconosca in una ricetta la predizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose e pericolose, dovrà esigere che il medico dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministra- zione è sotto la sua responsabilità, ed a quale uso deve servire. » L’esegesi di questo articolo ci chiama a risolvere talune questioni pratiche di vitale interesse : a) quali sono le formalità essenziali di una ricetta; b) responsabilità de’ farmacisti in caso di prescrizioni mediche sbagliate; c) norme per mettere un freno alla crescente smania dell’oppio e suoi derivati (morfinismo e morfinomania), del- l’arsenico (cure antierpetiche ed indirettamente ricostituenti), dell’etere e simili. A) La dote prima d’una ricetta è la chiarezza: il medico onesto e coscienzioso metterà nel formulare la sua ordinazione tutto quel tempo che occorre, e la scriverà per esteso, in tutte lettere, evitando con cura, le abbreviazioni : leggere certe ricette antiche equivale a decifrare un indovi- nello, e bisogna essere abituato a studi di una speciale paleografia. La lingua preferibile è l’italiana, con ciò non intendo eliminare la possibilità d’ una prescrizione fatta in buon latino, senza abbreviature e segni cabalistici ; meno la P ch’é posta in principio per indicare Prendi. Per evitare equivoci ed errori, si deve indicare per quanto tempo, a ino’ d’esempio, bisognerà protrarre la infusione o la deco- zione, o qualsivoglia altra operazione da cui, per avventura, potrà dipendere la maggiore o minore efficacia della droga impiegata. Commendevole sopra ogni altra qualità della ricetta è la semplicità: la polifarmacia è cosa detestabile: « Lodo sommamente, diceva il Redi, lo aver tralasciate a Coloro che le vogliono inghiottire, quelle belle e lunghe, e copiose ed imbrogliate ricettte che talora ordinate da alcuni medici per boria, e non per utile dell’infermo, anzi per utile degli speziali, sogliono essere misurate con la canna ben lunga, e sono cosi nauseose, che porterebbero fastidio ad uno stomaco di marmo o di ferro, e hanno a fare, e adope- rare tante cose differenti tra di loro, e in cosi diversi luoghi del nostro corpo, che bisognerebbe eh’ elle avessero cento mani e cento piedi, e più giudizio e più cervello di settan- tamila cristiani. » (Consulti, nelle Opere, Tom. VI, edizione veneta del 1745, pag. 17). Bisogna adoperare esclusivamente i pesi metrici: nè tralasciare mai l’indicazione esatta del- l’uso cui il medicamento è destinato: il progetto Depretis, all’art. 30, puniva coll’ammonizione, e, in caso di recidiva, coll’ammenda la contravvenzione a’ dettami testé esposti, e a mio avviso, sarebbe stato opportuno riprodurre nella legge sanitaria imperante la sanzione predetta. È indifferente For- ame che vorrà assegnarsi alle sostanze di base, costituenti, intermedie, ecc., ma la logica consiglia d’inscrivere subito l’ingrediente più attivo, e col nome scientifico o farmaceutico sotto cui viene comunemente riconosciuto. La firma del medico legalizza la prescrizione, e la rende d’ obbligatoria esecuzione per ogni farmacista; B) Imprescendibile dovere tanto per il medico quanto per il farmacista, reputo la conoscenza delle incompatibilità fisiche e chimiche delle sostanze medicinali, nonché quella delle dosi minime e massime a cui si possono amministrare (V. appendice n. 2 alla Sez. Il di quest’operetta); quindi il farmacista ha l’obbligo di correggere gli errori e le inavver- tenze del medico, sempre, beninteso, nell’orbita della com- petenza comune (incompatibilità e dose) ; in un caso recente che per amore di brevità non riferisco per disteso, il Tribu- nale Correzionale di Chàteadun, con giudicato emesso addi 11 agosto 1885, ha condannato il dott. F. a C00 fr. d’am- menda, e il farmacista B. a 15 giorni d’arresto e 400 fran- chi d’ammenda, per avere il primo ordinato di solfato neutro d’atropina un grammo, e per avere il secondo eseguita la prescrizione in mala fede, a fine di danneggiare il medico, facendone risaltare l’ignoranza e l’imperizia. E a proposito, ecco quanto scrive il Journal de pharm. d’Alsace-Lorene: « Ciò che risalta in questa sentenza é la responsabilità del farmacista; egli non è l’umile esecutore d’un’ordinanza; i suoi studi lunghi e seri ne fanno un controllore ed egli gode d’un diritto più che d’una rimostranza; egli può e deve rifiutarsi ad eseguire un’ordinazione di cui le dosi esagerate gli sembrino poter nuocere, e s’egli non usa di siffatto diritto, commette grave colpa, ed é responsabile corporal- mente e pecuniariamente.» (V. in Annate» cVhyg. et de mèd. lèg., Tom, XXI, pag. 139 e seguenti, l’importante lavoro peritale di G. Pouchet). L’art. 66 del Codice sani- tario del 1873 faceva obbligo espresso al farmacista di sospen- dere le ricette che apparissero manifestamente errate ; C) È un fatto che, in onta alle prescrizioni relative alla vendita de’ veleni delle quali avrò tra non molto ad occuparmi, gli ammalati dediti all’abuso della morfina, tro- vano sempre mezzo di provvedersi di quell’alcaloide, il quale mano mano li precipita nella degenerazione fisica e morale. Contro questa tendenza quasi irresistibile all’ oppio (oppio- fagia - morfinomania), il 4° comma dell’ art. 66 sembra chiamato ad apporre un certo riparo ; se il farmacista vedesse soventi volte ripetersi una prescrizione medica di morfina in un tempo relativamente breve, potrebbe rifiutarsi di eseguire l’ordinazione; ma non sempre si è disposti a sacrificare l’interesse proprio al bene altrui, massimamente quando la legge non vieta chiaramente un’ atto nocivo, ma invece è forza ripescarne il divieto più nello spirito, che nella lettera. Ed è appunto per ciò, che il Congresso di medicina legale tenutosi a Parigi ultimamente, a proposta di Lutato e Descoust, ha emesso il seguente voto: 1, i droghieri e fabbricanti di prodotti chimici e far- maceutici non possono vendere della morfina e della cocaina se non a’ farmacisti; la vendita del tossico non può aver luogo che a domicilio; 2. il farmacista non può eseguire che una sol volta, a meno della menzione contraria inscritta dal medico, un’ ordinazione di morfina o di cocaina. (Seduta del 20 agosto 1889). | 122. Il farmacista che ritiene medicinali guasti, infet- tivi, nocivi va punito con pena pecuniaria fino a L. 100, e nel caso di recidiva, vi s’aggiunge la sospensione dall’eser- cizio; la punizione è maggiore (da 50 a 500 lire, e la reclu- sione estensibile ad un anno) se abbia somministrato medi- cinali non corrispondenti in specie, qualità o quantità alle ordinazioni mediche: tal’è il savio contenuto dell’art. 29 della Legge san., concorde presso a poco a quanto era pre- scritto nell’alt. 63 del Codice del 1873, e negli art. 41 e 43 del Progetto presentato nell’aprile del 1886; armonizzato con l’art. 331 del Codice penale. Il complemento di queste encomiabili disposizioni, lo tro- veremo al § 136, quando avremo a tener proposito delle vi- site agli stabilimenti farmaceutici. § 123. Potrebbero intanto le farmacie essere sprovvedute di vasi, istrumenti, ed altri consimili amminicoli tecnici, necessari a tenere in buono stato i farmaci, e a spedire le ricette con scrupolosa esattezza. Contro cosiffatta imper- donabile negligenza, imperizia e inosservanza delle più ele- mentari convenienze professionali, parla l’art. 69 del Rego- lamento: « Contravvengono all’ art. 29 della Legge quei farmacisti che non conservano i medicinali in recipienti di tale materia da escludere ogni dubbio che ne possano essere alterati e inquinati; e che non sono provvisti di bilance, pesi e vasi a tenore de’ campioni legali, in modo da som- ministrare medicinali corrispondenti in quantità alle mediche ordinazioni. » Sottolineando la parola inquinati, ho inteso accennare al metodo antisettico ne’suoi rapporti con l’arte farmaceutica modernamente studiati dalI’HAGER, in Germania, dal Ple- vani e dal D’ Emilio in Italia. Dopo che i progressi del- l’odierna bacteriologia hanno rifatta o quasi la scienza dei morbi, era ben naturale che la terapeutica ne risentisse, e tosto, Pinfiusso benefico. I chirurghi dapprima, i medici in seguito si sono attenuti alle norme del metodo asettico ed antisettico: solo il farmacista è rimasto legato alle sue tra- dizioni mercantili. « Mentre tutti, scrive il D’ Emilio, si preoccupano di bacilli e microbi, il farmacista spesso som- ministra senza limiti, continuamente, serie infinite di quei piccoli esseri, e si fa mezzo d’infezione permanente, dando da uno all’altro cliente, bottiglie, liquidi e solidi inquinati di microrganismi, che spesso sono affatto patogeni. « (Di alcune importanti modificazioni nel servizio farmaceutico? Ziino, Polizia Medica. in Gior. inter. di scienze mediche, 1889, fase. 7, pag. 507). Da ciò la necessità che si adoperi nelle farmacie acqua ste- rilizzata mercé la bollitura tra i 114 e 150 gradi, e che gli utensili o le mani vengano nettati con la massima accura- tezza volta per volta. Sarebbe bene eziandio che le solu- zioni da impiegarsi per le iniezioni ipodermiche siano pre- parate con acqua assolutamente priva di microrganismi, e chiuse in ampolle pulitissime della capacità d’ un grammo ciascheduna, e sterilizzate alla temperatura di fusione. § 124. La vendita delle sostanze venefiche (di quelle sostanze, cioè, che somministrate all’ uomo e agli animali, anche in piccola dose, ne perturbano la salute, o ne distrug- gono 1’esistenza in virtù di loro maligna possanza, e sono riconosciute per letifere dal comune consentimento), ha formato sempre oggetto di cura speciale per tutti i le- gislatori de’ paesi civili. Ritengo che la legislazione fran- cese, esplicata e perfezionata dalla relativa giurisprudenza sistemi, meglio che qualunque altra, così importante materia. Essendo fuori del piano del mio lavoro lo spaziare pe’ campi della legislazione comparata, mi limito ad esporre le dispo- sizioni politico-amministrative e giuridico-criminali vigenti in Italia. L’art. 30 della Legge san,, cosi si esprime : « Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di pro- dotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende o in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di L. 500 e col carcere estensibile ad un’anno. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti prodotti chimici auto- rizzati a tenere veleni, e coloro che per l’esercizio dell’arte loro o professione ne fanno uso, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle L. 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti con l’indicazione specifica che sono veleni. » Pel successivo art. 31, fa mestieri che i farmacisti tengano presso dì sé le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite, e dandone copia all’acquirente che la richieda. In forza dell’art. 33, i farmacisti, i droghieri, i fabbricatori di prodotti chimici, i venditori di colori non possono ven- dere veleni che a persone ben cognite, o che non essendo da loro conosciute, siano munite d’attestato dell’Autorità di pubblica sicurezza, indicante il nome e cognome e la pro- fessione del richiedente, il perchè ne bisognino. Sarà presa nota in apposito registro, notando tutte le generalità del- l’acquirente; mancando, s’esporrà alla pena pecuniaria di L. 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dall’eser- cizio della professione fino a tre mesi. Queste giù per su sono delle ingiunzioni non del tutto sufficienti, simili a quelle che si contenevano negli art. 406 a 415 del vecchio Codice penale, e nell’art. 102 del Reg. san. abolito. In forza dell’art. 77 del nuovo Reg., coloro che per l’esercizio della loro professione fanno uso di veleni, li dovranno tenere rac- chiusi a chiave in un armadio separato, sempre sotto la loro responsabilità personale, o di chi li rappresenti. Il Codice penale non contiene che una sola prescrizione, fino a un certo punto applicabile all’ oggetto del presente paragrafo, ed è questa : « Quando alcuno de’ reati preveduti ne’ precedenti articoli (da 318 a 322 — Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica), sia commesso per impru- denza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito: l.° con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa fino a L, 1000 nel caso preveduto nell’art. 318 (corruzione ed avvelenamento d’acque o derrate destinate al pubblico); 2.° con la detenzione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 500 ne’ casi preveduti dall’alt. 319 (contraffazione e adulterazione di derrate e medi- cinali in modo da riuscire pericolosi); 3.° con la detenzione sino a un mese e con la multa fino a L. 500 ne’ casi pre- veduti dall’ art. 320 (sostanze pericolose poste in vendita senza che però siano adulterate o contraffatte) e 321 (som- ministrazione di medicinali che non siano identici per natura e dose a quelli pattuiti ed ordinati). » Il raddoppiamento della pena é sancito dall’art. 327 quando ne derivi la morte d’alcuno ; e l’aumento da un terzo alla metà, se ne provenga lesione personale. Se però dal fatto derivi la morte di più persone, o anco la morte d’una sola o la lesione di una o più, la reslusione non può essere inferiore a’ 10 anni ; e ove sia già superiore a questa durata, può estendersi sino al massimo legale. Se derivi lesione personale di più persone, la reclusione non può essere inferiore a’6 mesi; e, ove già la reclusione sia superiore a’ 5 anni, può estendersi a 15. Era naturale e logico che gli autori di simili delitti fossero molto più severamente colpiti dalla mano della giustizia, quando si fossero resi colpevoli in tempi di comune peri- colo, di calamità, o commozione sociale; ed in queste emergenze, per l’art. 329, le pene prefissate sono cresciute d’un terzo. Vanno comprese tra le sostanze venefiche; i cianuri e l’acido cianidrico ; gli alcaloidi vegetali e i loro sali ; l’arse- nico e le sue preparazioni; la belladonna, gli estratti e la tintura di essa; le cantaridi intiere, o in estratti, polveri e tintura; il cloroformio; la cicuta, gli estratti eie tinture di questa; il sublimato e il bijoduro di mercurio; la digitale, gli estratti e la tintura; l’emetico; il giusquiamo, i suoi estratti e la tintura; il nitrato di mercurio; l’oppio, i suoi estratti e i suoi preparati officinali; il fosforo; la segale cor- nuta; lo stramonio, gli estratti suoi e la tintura, ecc. Questo elenco, al certo, non è completo, tutt’altro, ma fornisce di già il concetto abbastanza esatto delle sostanze comprese nella categoria de’ veleni. Giusta le assennate disposizioni del Codice del 1873, art. 45, 1° comma, consiglio i farmacisti a tenere i veleni in vasi solidi di cristallo colorati in rosso, col nome inciso, od altrimenti bene visibile; e di adoperare bilance, pesi e stru- menti destinati esclusivamente a siffatto uso. Speciale ocu- latezza devono spiegare gli abilitati alla vendita delle sostanze venefiche nel rilasciare partite d’ arsenico, potendo questo prodotto, tanto comune e di così facile acquisto, essere impie- gato per scopi criminosi con straordinaria agevolezza, (Vedi a questo proposito, in Annales d'hyg. et de mèd. lèg., 2a serie, Tom. XXIX, 1868, p?g. 371). Un’ultima avvertenza circa al trasporto delle sostanze tossiche, intorno al quale argomento ha dovuto più volte occuparsi il Comitato consultivo d’igiene in Francia. Precauzioni per ciò che spetta all’ acido cianidrico non v’ha da indicarne; ché poco o niente ce n’importa. — Gli alcaloidi, di prezzo molto elevato, arrivano condizionati come non si può meglio. - Per lo stesso motivo arrivano bene imballati la belladonna, la cicuta, il giusquiamo, lo stramonio in foglie, e le cantaridi, sia intere, sia ridotte polvere. — Il cloroformio che s’adopera in qualche indu- stria, arriva in vasi ermeticamente chiusi. — Il cianuro di potassio, tanto comunemente impiegato nella indoratura dei metalli e nella fotografia, fa d’uopo che sia sorvegliato, non curandosi gran fatto di bene custodirlo gli speditori. — L'emetico viene per solito in casse chiuse, e contenuto in sacchetti; se ne fa uso nelle tintorie. — Il nitrato di mer- curio, usato nelle fabbriche di alcune pelli, per ordinario si fabbrica sul posto, però bisogna sorvegliarne la spedizione e l’importazione. — Per l’oppio nulla c’è da temere, essendo i pani conservati in casse di latta doppia. — Il fosforo può dar luogo ad incendi, e gli assicuratori ci pensano più che ogni altro a farlo viaggiare con tutta cautela, e sott’acqua. — Fa d’uopo tener d’occhio il sublimato, e non permetterne l’importazione in pacchi. — L’arsenico eh’ è il più impor- tante di tutti per l’enorme quantità che se ne immette si sottrae, finora, alla possibilità che ne capiti facilmente in mano de’ trasportatori o de’ mali intenzionati, dacché neanco il doppio imballaggio serve a garentigia, quindi la sorve- glianza non è mai troppa. § 126. Fra l’esercizio della farmacia e quello delle bran- che diverse dell’arte salutare havvi incompatibilità assoluta: è questo il principio fondamentale sancito dal 1° comma dell’art. 24 della Legge. La Cassazione francese, il 25 marzo 1876, ha statuito che il farmacista, anco prestandosi in casi urgenti a medicare un infermo in assenza del medico, com- metta infrazione alla legge, e sia passibile di pena. Il Tri- bunale di Havre ha seguito la stessa linea di condotta, condannando il farmacista Bossy ad una pena pecuniaria e alle spese del giudizio, per avere apprestati de’ rimedi alia figlia di un certo Lallemand (19 gennaio 1880). In caso di iorza maggiore e di necessità attuale e indeclinabile, può il farmacista fornire qualche consiglio o rimedio senza incor- rere in pena, non avendo egli con ciò in animo di sosti- tuirsi al medico, e non avendo fatto altro che cedere a un sentimento di umanità (Trib. correz. della Senna, 4 settem- bre 1879 e Corte di Cass. frane. 7 febbraio 1880). Nel caso ultimo non v’ ha esercizio illegale della medi- cina, è un atto isolato, come quello del curato che dà un consiglio al parrocchiano ammalato, senza rilasciargli consul- tazioni e ricette (Cons. di Stato di Francia, 8 vend., a. XIV, 3 settembre 1805); come quello della suora di carità, la quale in un momento pressante, pratica un salasso, od applica delle mignatte (Cass. francese, 14 agosto 1863). Non bisogna spingere il rigorismo fino a considerare contravventore alla legge chi, per sentimento di carità e d’amicizia, consiglia ad un infermo fare uso d’un rimedio ritenuto dall’ universale come capace di sdradicare un male, e di lenire le soffe- renze (Cass. di Roma, 18 gennaio 1881 — Foro italiano, 1881, II, pag. 97). Guardando pertanto la cosa da un altro verso, fa di- sgusto vedere, massime ne’ piccoli centri di popolazione, il farmacista esercitare la medicina e magari la chirurgia, .sosti- tuirsi intieramente al medico, scalzarlo nella pubblica stima, monopolizzando così la vendita della propria merce, senza controllo di sorta. In questo caso, la reità del farmacista è evidente, e se ne rendono complici i sindaci e gli altri agenti della forza pubblica e della polizia che cotanto sconcio tollerano, e indirettamente favoriscono. Cogliere il farma- cista in contravvenzione è cosa agevole: avete voi sotto mano un pacchetto di cartine, o una boccia di soluzione medicamentosa; a’sensi dell’art. 31 il farmacista dovrebbe tenere presso di sé la copia delle ordinazioni mediche rela- tive alle cartine di quel pacchetto, alla soluzione di quella boc- cetta; mancando le ricette, è chiaro che le ordinazioni l’ha fatte da sè, ciò che non poteva, ed ha smerciato, in onta alle leggi ed ai regolamenti, sostanze sotto forma e a dosi medicinali. § 120. Affinché le prescrizioni di legge possano avere attuazione, vengono istituite le visite alle farmacie, le quali ispezioni, compiute precipuamente per opera del medico provinciale, possono essere ordinarie e straordinarie (art. 33 della Legge). a) le visite ordinarie hanno luogo in ciascun biennio, e sono fatte dal medico provinciale o circondariale, quando quest’ultimo n’abbia ricevuta la delegazione, con l’assistenza d’un funzionante da segretario, e di un chimico o farma- cista, nominato dal prefetto, sopra proposta del Consiglio provinciale di sanità. Oggetto di tali ispezioni si è: 1. verificare se il direttore della farmacìa e i suoi assi- stenti abbiano i titoli prescritti dalla legge e da’ regola- menti ; 2. se la ubicazione e la tenuta della farmacia, tanto sotto il rapporto della qualità e quantità de’ medicamenti, quante per ciò che concerne la decenza e proprietà del locale e la regolarità e nettezza degli utensili e per la sufficienza del servizio, corrisponda alle esigenze del pubblico, e soddi- sfaccia a’ bisogni dell’esercizio professionale; 3. se esista o no la farmacopea ufficiale del Regno, od altra di cui, fino a quando quella non sarà promulgata, possa farne le veci. Seguono le formalità della visita: 1. il medico provinciale, assistito come sopra è detto, procederà a’ suoi incumbenti d’accordo col titolare dell’offi- cina, o di chi è chiamato a sostituirlo; 2. sarà redatto analogo verbale in doppio originale: uno da servire per l’ufficio procedente; l’altro da trascriversi in apposito registro, che il conduttore della farmacia è in obbligo di tenere; 3.° i due verbali identici saranno firmati da tutti i pre- senti alla operazione peritale amministrativa; e quando il direttore dell’officina, o chi per lui, non vorrà apporre la firma, ne sarà presa nota nel processo verbale. b) i medici provinciali e gli ufficiali sanitari comunali (giusta l’art. 63 del Reg., esplicativo del 2° comma del- l’art. 33 della Legge), possono procedere a visite straordi- narie, in qualunque epoca, delle farmacie e degli altri spacci di sostanze medicinali, profumerie, colori, liquori, confetture, droghe, erbe e simili nell’interesse della pubblica incolumità. In nome della salus publica e dell’igiene sociale, tutte le porte debbonsi schiudere a coloro che sono preposti a tute- larla. Nè v’ha violazione di domicilio allorquando saranno osservate le formalità della ispezione: 1. assisteranno gli uffiziali sanitari visitatori, o un impiegato dell’ ufficio, o il cancelliere della Pretura, e in mancanza di questi il segretario municipale, od anco un consigliere comunale; 2. sarà esteso analogo verbale portante la firma di tutti coloro che assistono alla visita, non che del proprie- tario dello spaccio; e tutte le volte che costui si rifiuterà di firmare, sarà fatto cenno nel verbale, dicendone le ragioni sotto pena di vedere, nell’ inadempimento di tale clausola, frustrato il procedimento ; sino a prova contraria, il verbale farà fede in giudizio; 3. le sostanze nocive alla pubblica salute, notoriamente putrefatte, corrotte, alterate, e perciò rese pericolose o ver- ranno distrutte immediatamente (art. 72 del Reg.) dietro ordinanza del sindaco, e in seguito alla denunzia d’urgenza fatta a costui dagli ufficiali visitatori. — Il sindaco è a tanto autorizzato dall’art. 133 della Legge comunale e pro- vinciale; « Appartiene pure al sindaco di fare i provvedi- menti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, non che d’igiene pubblica, e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell’ azione penale in cui fossero incorsi. La nota di queste spese é resa esecu- toria dal prefetto, sentito l’interessato, ed é rimessa all’esat- tore che ne fa la riscossione nelle forme e co’ privilegi fiscali determinati dalle leggi. »; 4.° delle sostanze reputate o sospettate dannose non invase da putrescenza o guaste al punto da dover’ essere immediatamente distrutte, o messe fuori commercio in modo assoluto per averle buttate a mare, o per averle cosparse da sostanze alteranti come la calce e quindi interratte a a grande profondità nel suolo, si procederà al sequestro provvisorio, si curerà con ogni diligenza dall’autorità comu- nale che ne venga impedito lo smercio, si sottoporrà il cam- pione ad analisi tecnica, facendo constare le operazioni da analoghi verbali, firmati da’ visitatori e dall’ interessato. Due ipotesi si possono avverare : o la sostanza è contraf- fatta o adulterata in guisa da riuscire pericolosa alla sa- lute, tanto se venga adoperata come alimento, o condi- mento o bevanda, tanto se la si usi qual medicinale, ed allora sarà fatta denunzia alle Autorità giudiziarie, concor- rendo i termini de’ delitti contemplati nel Tit. YI, Gap. Ili, art. 318 e seguenti del Codice penale; o la sostanza sarà riconosciuta innocua, benché di qualità scadente ed infima, ed in quest’ occorrenza, notificati al sindaco i risultati del- l’inchiesta fisico-chimica, o fisiologico-sperimentale se sarà il caso, penserà l’Autorità municipale a darne avviso all’inte- ressato, e a provvedere nel modo che stimerà opportuno. § 127. Le spese occorrenti per le visite alle farmacie vanno messe a carico della Provincia; sempre che non siano da ripetersi da’ privati per essere questi stati trovati in contravvenzione. Le spese per siffatte visite comprendono quelle di trasferta e di diaria del medico provinciale e le indennità dovute agli incaricati di supplirlo, o al chimico o farmacista che, occor- rendo, l’accompagnano. Quando vengono visitate nello stesso giorno più farmacie, le spese di visita devono essere ripar- tite in parti eguali per ciascuna di esse cosicché a carico dello Stato o del contravventore cada soltanto la parte di spesa rispettivamente dovuta (art. 75 e 76 del Ree/.). Nei casi di visite, ispezioni e perizie or linate dall’Autorità amministrativa nell’interesse della pubblica salute, l’inden- nità da pagarsi a’ visitatori é di L. 15 per ciascun giorno da essi impiegato nel compiere il loro mandato, esclusa ogni altra indennità. Questa disposizione non è applicabile a’ funzionari pub- blici per i quali esiste un trattamento speciale; la misura dell’onorario (L. 15) può essere aumentata dal Ministero in casi eccezionali: sono queste le regole contenute nell’art. 119 del Reg., la cui elasticità è grandissima, concedendo largo arbitrio di favore al Ministero. I diritti di visita per farmacie, drogherie ed altri negozi affini non sono imposte dirette od indirette; quindi le rela- tive controversie non vanno sottoposte alla competenza ecce- zionale scritta per le imposte, bensì alla giurisdizione ordi- naria (Cass. di Torino, 13 febbraio 1868). La nota delle indennità a’ visitatori delle farmacie e ne- gozi che hanno con quelle vicinanza d’intenti, tanto per le visite ordinarie che per le. straordinarie, viene liquidata dal prefetto, sentito anche se vuoisi il parere del medico pro- vinciale o del Consiglio, secondo i casi: ciò è consono a quanto è disposto, per altro oggetto analogo, nell’ art. 218 del Reg. in vigore, e 109 del Reg. abolito. § 128. Nelle Provincie in cui ha vigore tuttora, malgrado le rimostranze de’ Consigli sanitari, la legge delle distanze, il passaggio di farmacia da un titolare ad un altro, non implica che nel frattempo si possa autorizzare l’apertura di una nuova farmacia a distanza dalla prima minore di quella da’ regolamenti voluta (Consiglio di Stato, decisione del 22 novembre 1876). In Piemonte però cotesto impedimento non sussiste siccome in altre regioni della penisola (Torino 26 aprile 1875). Il trasloco di una farmacia da un punto altro dello stesso paese o villaggio può essere liberamente fatto; salvo che l’Autorità amministrativa, ove giuste ragioni la persuadano, potrà ordinare il ritorno all’antico sito, o ad altro del pari conveniente (Cass. di Torino, 10 dicembre 1866). § 120. La chiusura d’una farmacia può avere luogo pei seguenti motivi: 1. per non essere il direttore attuale di essa fornito di abilitazione scientifica (licenza universitaria) e legale (ape- riatur prefettizio) ; 2. per la contravvenzione alle usanze amministrative regionali, quando il fatto arrechi pregiudizio a diritti acqui- siti (farmacie piazzate — il non attenersi alla distanza voluta, ecc.); 3. per mancanze gravissime ed irregolarità nocevoli, assodate neH’impìanto e nella tenuta dell’officina. Colui cui spetta di chiudere una farmacia è il prefetto della Provincia, dopo di avere esaurita la procedura delle visite reiterate, delle informazioni, ed inteso il Consiglio di sanità, quando l’urgenza del caso non necessiti un provve- dimento immediato. § 130. Al farmacista cui incombono tanti oneri, e che sottostà ad una serie di prescrizioni lesive della sua libertà commerciale e industriale, competono anche de’ diritti ; e tra questi, precipuo quello di denunziare i contravventori d’ogni risma alla legge sanitaria, i rivenditori ignoranti di chinacei e d’altri farmaci a minuto, i medici indecorosi i quali mossi da astio o da altre ignobili passioni portano in tasca fiale e pillole e cartine da somministrare a’ clienti, con o senza lucro poco monta, i segretisti e i ciarlatani d’alta o di bassa lega fa lo stesso. La Legge all’art. 27 contiene la disposizione che segue : « Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati annun- ziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle ricette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, virtù ed indicazioni terapeutiche speciali non riconosciute dal Consiglio sanitario predetto, sarà punito con una pena pecu- niaria non minore di L. 200. In caso di recidiva può appli- carsi il carcere fino a 15 giorni. » Giammai come in quest’occorrenza può ripetersi il famoso : Le leggi sono con quello che segue. Tutti i giorni su per le quarte pagine de’ diari politici e scientifici si leggono avvisi a diluvio, annuncianti i miracoli del tale o del tal’altro specifico d’ignota composizione. E spesso in un giornale si leggono corna di un farmaco, decantato a cielo nelle colonne d’un altro ; e i farmacisti essi stessi porgono il cattivo esem- pio, dilaniandosi tra loro, dandosi gli epiteti più vituperevoli di falsari, di ladri e simili lordure, rivendicando ciascuno a sè medesimo la legittimità di un dato prodotto, portante identica etichettai... ne’ manifesti altosonanti di più in- ventori. Lasciando da parte le lotte singole di alcuni farmacisti tra loro, veniamo all’ id quod saepius accidit. È certo che i venditori di rimedi segreti contano tra loro dei for- tunati, i quali muoiono lasciando spesso a’ loro eredi la loro scienza alchimistica e parecchi milioni; mentre non pochi farmacisti, in onta al loro valore tecnico e alla loro onestà incensurabile, guadagnano appena da sbarcare il lunario, da pagare le tasse erariali e comunali, da fornire a’ figliuoli una assai modesta educazione, o per continuare il paterno mestiere, ossivero per procurarsi un pane con qualche impieguccio. Eppure se ne avesse la voglia, nella legge e nella giurisprudenza v’ha quanto basta per tenere in freno i segretisti, audaci ed impuniti mistificatori della pubblica buona fede! Ma che cosa è da intendere per rimedio segreto? Qua- lunque preparazione farmaceutica la quale non sia fatta secondo le formule officiali registrate nel Codice medica- mentario, o secondo le prescrizioni magistrali indicate dal medico in ogni singolo caso, o che non sia resa pubblica da una dichiarazione del Consiglio superiore di sanità o dal voto d’una reputata Accademia di medicina, o che non sia somministrata dallo Stato per speciali servizi pubblici, assume il carattere di rimedio segreto ; il cui spaccio costi- tuisce un reato punibile, secondo i casi, o a’ termini del succitato art. 27 della Legge san., ovvero quale reato ai sensi degli art. 321, 333, 324 e 325 del Codice penale, quando dalla somministrazione del preparato misterioso sia prove- nuto danneggiamento, più o meno grave, alla vita od alla incolumità di una o più persone, e quando il somministra- tore dello specifico sia un esercente professione od arte. (Vedi la costante giurisprudenza francese dal 1837 ad oggi, in specie il magistrale deliberato della Corte di Metz, 11 feb- braio 1857, e le osservazioni relative di Grand, in Journ. du Palais di quell’anno). Non sono da riguardarsi come segrete le preparazioni che per poco si scostino dalle formule comunemente adottate, nè tampoco quelle di cui è agevole comprendere la compo- sizione. (Pei casi speciali, v. Dubrac, Jurisp. de la méd. et de la pharm., n. 399 e seguenti). Allorché un farmacista vende un rimedio sotto una deno- minazione poco nota nel Regno, né corrispondente al nome officiale registrato nella farmacopea, ma che però si rin- viene in altri Codici medicamentari, non commette azione punibile: cosi ha ritenuto, e non a torto, la Società di med. leg. di Francia (V. rapporto di Mayet, in Annales d’hyg. et de mèd., lèg. 3.a serie, Tom. II, n. 5, pag. 433 e seguenti). CAPITOLO XIII Dei semplicisti, erbajoli e droghieri. Sommario : § lai. Ragione di questo capitoletto. § xas. Norme che reg- gono l’esercizio di tali mestieri. § isa.Contravvenzioni cui possono andare incontro. § 131. In forza dell’ art. 60 del Reg. san., sono mante- nuti i diritti acquisiti ai flebotomi, dentisti, semplicisti, erbaioli, veterinari, assistenti farmacisti che esercitano attual- mente in seguito ad una regolare autorizzazione avuta prima della pubblicazione della vigente legge sanitaria. Quindi devono essere note le loro condizioni di esistenza giuridica, a line di giudicarne con cognizione di causa in caso di con- testazione ; non potendosi mai i venditori di erbe medicinali e di droghe, prosciogliersi da sorveglianza attiva ed efficace per parte delle Autorità preposte alla tutela dell’ igiene e sanità pubblica. § 132. L’art. 120 del Reg. san., 6 settembre 1874, sosti- tuito a quello 8 giugno 18G5 in forza della legge 22 giugno 1874, cosi prescriveva : « Gli erbaioli o semplicisti ed i dro- ghieri dovranno denunziare le loro officine al sindaco del Comune, ove le stesse sono stabilite, nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. » Con- tinua l’art. 121 cosi: « Per intraprendere il commercio e la vendita di erbe e piante indigene d’uso medicinale, e per aprire una nuova drogheria, è necessario darne il preventivo avviso di 15 giorni al sindaco locale. » § 133. La contravvenzione degli erbaiuoli s’integra nella vendita di piante, fiori, semi, radici di natura pericolosa e venefica ed atte a produrre perniciosi effetti; sempre che tale vendita sia fatta a persone che non siano tassativamente farmacisti, o direttori di laboratori chimici o stabilimenti farmaceutici. I droghieri (e sono tali tanto che ne facciano grande o piccolo e limitato commercio) non potranno tenere sostanze venefiche non usitate.nelle arti e ne’mestieri; e credo che de’ veleni debbano rendersi custodi con precauzioni se non identiche, analoghe di sicuro a quelle de’ farmacisti. Come abbiamo veduto sopra al § 124 sono applicabili ai dro- ghieri le pene comminate dalla legge, quand’ eglino ven- dano veleni ad altre persone che non siano riconosciute per farmacisti, o che n’abbiano proprio mestieri per 1’ esercizio d’arte o professione; e panni indispensabile che s’ingiunga a’ venditori di veleni all’ingrosso, l’onere di tenere anche loro un registro in cui sia scritta annotazione precisa degli individui cui la vendita é stata fatta, e della quantità loro venduta, e siffatta annotazione dovrà essere sottoscritta dagli acquirenti, o da essi crocesegnata dinanzi a testimoni, se per avventura fossero analfabeti. A’ sensi del R. Decreto 13 maggio 1875, n. 2499, i dro- ghieri possono tenere e vendere i seguenti veleni: Nome scientifico Nome volgare Acido solforico Olio di vetriolo. id. nitrico Acquafòrte. id. cloridrico .... Spirito di sale. id. ossalico — — Acetato di piombo . . . Sale di saturno. Acetato di rame .... Verde-rame, verde-eterno e verdetto. Arsenito di rame .... Carbonato di piombo, . . Biacca. id. di rame. . . . Bleu eterno e biadetto. Cromato di piombo . . . Giallo croma. Gommagutta Gotti gomma. Nitrato di potassa. . . . Nitro. Ossalato acido di potassa . Sale di acetosella. Ossido di piombo .... Litargirio e minio. Solfato di allumina e potassa Allume. id. di ferro Vetriolo verde. id. di rame Vetriolo turchino. id. di zinco Copparosa bianca. Solfuri d’arsenico . . . . f Orpimento. 1 Eealgaro. id. di mercurio . . . Cinabro. Dei flebotomi e dentisti. CAPITOLO XIV. Sommario : § 134. Garanzie agli attuali esercenti la flebotomia e l’arte del dentista. §133. Il flebotomo dev’essere patentato. §136. Non si può esercitare il mestiere del cavadenti senza una legale auto- rizzazione. § 137. Miei convincimenti in proposito. § 138. Incer- tezze degli ordinamenti universitari in proposito. § 134. Il nuovo ordinamento sanitario dello Stato non poteva non garantire i flebotomi e i dentisti esistenti nell’e- sercìzio della loro arte, talvolta anche lucrosa (1), per l’abusiva estensione data alla loro prodigiosa attività (aggiustamento di ossa slogate ; cura di tutte le malattie della bocca ; appli- cazione di cinti erniari; piccoli tagli di ascessi, di adeniti inguinali e simili; trattamento empirico de’ morbi venerei e sifilitici ; estirpazione di lipomi e di tumori cistici del capil- lizio, ecc.; vendita d’empiastri, e preparazioni medicinali segrete o specifiche per tutti i malanni ond’é afflitta l’uma- nità, ecc., ecc.) Anche nella dotta Germania la classe de’ bassi chirurghi o chirurghi aiutanti (chirurgen géhulfen), o aiutanti sani- tari (heilgehulfen), o servi sanitari (heildiener), è molto estesa, e leggi varie sono state emesse in proposito (27 e 30 marzo, 22 luglio e 10 settembre 1852, ecc., come leg- gesi in diversi volumi dell’ opera periodica pregevolissima iniziata dal Casper sotto il titolo: Vierteljahrsschri/t filr gerichtliche und o/feniliche Medicin, ecc., dal 1852 a questa parte). Ad ogni buon fine, bisogna sapere che le incum- benze di cotesto personale in Alemagna sono cosi limitate: salassi, estrazione di denti, applicazione di sanguisughe e coppette, clisteri, empiastri, senapismi e cerotti: il loro com- penso è regolato da speciale tariffa. (1) IIulton, il famigerato reboteur inglese, è morto teste ricchissimo, ed ebbe funerali splendidi a Londra! § 135. Indubitatamente l’esercizio della flebotomia non è legale se non quando l’esercente, maggiorenne, possegga un attestato d’abilitazione, rilasciatogli da una Scuola officiale a ciò deputata (art. 23 della Legge)-, nè può fare a meno della registrazione al Comune e di speciale autorizzazione, anche quando abbia in mente d’esercitare temporaneamente in una data località. § 136. Ciò che ho detto per i flebotomi, vale anche per i dentisti, i quali, giusta l’articolo 117 del Reg. 1874, non possono esercitare la professione, se non dopo d’aver otte- nuto il diploma in alta chirurgia, in chirurgia minore, ovvero quello speciale di dentista in una delle Università o Scuole dello Stato. E poiché tra’ i dentisti, ce n' è di molti girovaghi, vale per loro l’art. 72 della Legge di pubb. sicur. : « Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci di ciarlatano, ecc., senza previa iscrizione in apposito registro presso l’Autorità locale di pubblica sicu- rezza, la quale ne rilascerà certificato. La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno. » Art. 75: « Il certificato d’iscrizione e il permesso sono validi per un anno, potranno essere riti- rati in caso di abuso, e per ragione d’ordine pubblico. » La contravvenzione è punita con 50 lire d’ammenda, esten- sibile a 100, se l’esercente persisterà in onta al divieto, o se rifiuti esibire il certificato e il permesso. § 137. A mio avviso, conservare questa classe ibrida di flebotomi e dentisti, equivale a tener sempre schiuso l’a- dito alla pratica abusiva della medicina e chirurgia. Avendo le leggi universitarie riunito in un unico corso gli studi di medicina interna ed esterna, va, è ben riconoscerlo, sce- mando il numero de’patentati flebotomi e dentisti; tuttavia v’ ha ancora chi, per speranza di lucro, si dedica a quelle due carriere di bassa chirurgia. Per me i progressi della medicina naturalistica dovrebbero chiudere l’èra de salassa* tori di mestiere, e de’ salassi ad epoche determinate del- l’anno ; la sezione della vena, nei pochi casi in cui sarà rico- ZiinO) Polizia Medica* nosciuta utile, dovrà essere fatta dal chirurgo perché non si verifichino aneurismi arterio-venosi gravissimi, e con tutte le cautele del listerianismo, affinchè s’evitino flebiti infet- tive, e risipole più o meno maligne. Quanto alla odon- toiatria, non esito a riconoscerla siccome branca importante della medicina e chirurgia; quale specialità che s’occupa della anatomia, fisiologia, igiene e patologia della bocca e de’ denti, non che degli argomenti terapeutici ( medica- mentosi o meccanici che siano) atti alla cura de’ morbi buccali, e alla correzione di certi insulti prodotti alla den- tatura da cagioni fisiologiche (tempo) o patologiche, (carie e simili). E gli odontoiatri moderni, resisi degni di tal nome, hanno acquistato riputazione scientifica con lavori pregevoli di embriologia dentaria e di patologia buccale, con processi di protasi razionale e igienica de’ denti, dopo essersi gua- dagnato in piena regola il diploma dottorale. § 138. E che debba esser cosi com’io dichiaro nel pre- cedente paragrafo, lo dicono le incertezze e le esitazioni delle Facoltà mediche del Regno, nel fissare le regole da seguire nel conferimento de’ diplomi di flebotomi e dentisti. Talune richiedono gli esami, senza che apprestino i rego- lari corsi di studio; altre destinano gli assistenti di chirurgia a dettare delle lezioni di flebotomia e di odontoiatria ; alcune s’attengono a vecchie patenti, le quali ordinavano che flebo- tomi e dentisti si potesse essere sapendo appena leggere ; altre, e sono in maggior numero, esigono la licenza di quarta elementare (oggi Y classe). E il Ministero promette da anni un regolamento speciale, ma dopo cinque lustri che insegno all’Università, e dopo tante deliberazioni fatte all’uopo dalla Facoltà medico-chirurgica cui ho l’onore d’appartenere, l’attesa norma governativa non viene, e si continua a fare alla meno peggio, secondo le usanze tradizionali, e provve- dendo caso per caso. CAPITOLO XV. Delle levatrici Sommario : § 139. Ben altrimenti grave è la questione delle levatrici. § 140. Insussistente la partizione delle levatrici in due gradi. § 441 Se ci hanno da essere, come si debbano istruire. § 142. Norme giuridiche per l’esercizio. § 143. Schema di regolamento per la pra- tica ostetrica. § 144. Altre disposizioni di legge relative alle leva- trici. | 139. Ben altrimenti grave è la questione delle levatrici {obstetrix de’ latini), di quelle donne cioè che vengono adibite per l’assistenza de’ parti, e che sono anche dette mammane, raccoglitrici, comari. Storicamente l’istituzione è antichis- sima, dacché se ne hanno testimonianze nella Genesi, nei libri ippocratici, in quelli di Platone e d’Aristotele. È noto come a Roma vi fossero le obstetrices e le sagae, j-iservata alle prime l’assistenza de’ parti, alle seconde l’esercizio del- l’intera medicina. Vi sono state delle ostetriche molto dotte, scrittrici di vaglia per ciò che concerne l’argomento de’ loro studi : Luisa Bourgeois, Margherita De Jertre, la signora Lunel, Maddalena Aubert, madamigella Bihermon, Giu- stina Liegmundin, la Wyttenbac, Silvia Morata, Maria Delle Donne, Anna Mobandi Mazzolini, sono delle oste- tricanti celebri, e famosissime poi madama Lachapelle e la Boivin. Contro la classe delle ostetriche, tali quali sono da noi, si sono levate voci autorevoli modernamente ; le si vorrebbero o abolite senz’altro, o ridotte al grado delle nurses inglesi, ossia di assistenti pratiche ed idonee al medico, cui sem- pre dovrebb’ essere affidata la cura della partoriente. Pur non di meno, fino a quando la legge del pudore sarà tanta parte della vita della donna, e i parti saranno, nell’immensa maggioranza, fisiologici, non sarà mai possibile di evitare che la donna in sopraparto si faccia assistere molto più volentieri da una persona del proprio sesso, anziché da un medico. Ma, si dice, e ne’ parti anormali che aiuto potrà prestare un’ostetricante? S’avvedrà costei dell’anormale an- damento dello sgravo? E non sarà perduto un tempo pre- zioso, forse con danno irreparabile per la madre e per il prodotto di concepimento? Le levatrici non sono esse, in proporzione considerevole, empie maestre d’aborto ? Com- prendo che le risposte a tutti codesti punti interrogativi siano imbarazzanti; però non è meno vero che i molte- plici inconvenienti addebitati al mestiere delle comari si possano, se non del tutto, in gran parte ovviare, ponendo attenzione nella scelta del personale, e sorvegliandone con diligente perseveranza l’esercizio. § 140. Non trovo degna di elogio la partizione consacrata nel Gap. 16, art. 31 e seguenti del Progetto Depretis in levatrici di grado superiore ed inferiore. Sarebbe cotesto un nuovo legno posto tra le ruote dell’ordinamento sanitario, e agli sconci lamentati, altri se ne sarebbero aggiunti, ove mai fosse stato accettato, come invece non lo fu, l’indicato er- roneo sistema. § 141. Giacché le mammane è mestieri che sussistano, credo che il Regolamento 10 febbraio 1876 provveda in Italia, un po’ meglio che in altri paesi, al funzionamento delle scuole per le aspiranti levatrici. All’art. 4, è statuito: non potersi fondare una scuola d’ostetricia dove non ci sia ospizio di maternità, e con ciò s’è fatto cessare quell’enor- mezza dell’antica istruzione teoretica impartita alle mammane. Le allieve distinguonsi in interne ed esterne, e le prime hanno alloggio e vitto nella Scuola (art. 13): il pensionato annesso alla Scuola di Palermo, è al certo uno de’ migliori, e forma vanto non piccolo di quel grande ostetrico eh’è il prof. M. Pantaleo. L’ ammissione ai corsi di levatrici è concessa alle donne le quali hanno raggiunto l’età di 18 anni, e non hanno supe- rato quella di 36 (art. 16): dispensa di età per il limite inferiore può essere concessa dal Consiglio accademico, dietro proposta della Facoltà. Quanto all’istruzione richiedesi di avere dato l’esame nelle materie della III classe elementare (oggi IV); e di quest’esame s’incaricano i R. Provveditori. Il corso è biennale, il primo anno si fa teoria e pratica insieme, il secondo è esclusivamente pratico (articolo 25). L’esame è scritto ed orale, e viene dato con tutte le regole abbastanza lodevoli, contenute negli art, 26, 29, 31, 33, 34. Con siffatto regolamento s’allontanano, è vero, parecchie donne dalle funzioni di ostetricante ; ma in compenso s’ottiene che frequentino le scuole delle allieve meno inette e capaci di educazione scientifica e morale: e tutto questo è sicura- mente un gran bene (V. a questo proposito, Cazzane, nella Enciclopedia mecl. ital., voi. I, serie li, pag. 294 e seguenti — G. Turazza, in Morgagni, Parte II, 1886, pag. 202 e seguenti). § 142. Esercita abusivamente la levatrice che non abbia seguito il corso biennale degli' studi teorico-pratici, non abbia dati gli esami in regola, non abbia conseguito il diploma, e questo non sia registrato alla municipalità. Nè oggi è più scusabile la contravvenzione allegando la buona fede, l’incarico dato ad una donna qualsiasi dal sindaco, l’assenza di levatrici patentate, come ebbe a giudicare il 29 aprile 1871 la Corte di Cassazione di Firenze; giacché dal 1877 ad oggi le mammane non autorizzate sono state ammesse a regolarizzare la loro posizione, dopo avere subito un esame pratico, come è prescritto dal succitato regola- mento all’art. 43, cui tenner dietro parecchie lettere mini- steriali prolunganti il termine di tanto segnalato beneficio transitorio. § 143. Vi sono oramai delle verità che si possono dire acquisite alla scienza in tema di malattie puerperali, o di processi puerperali, come li chiamano più ragionevolmente taluni con Stannius : 1,° a parte delle cause predisponenti (idiosincrasia della donna che ha partorito — luogo ove il parto succede — sta- gione fredda ed umida, ecc.), è sicuro che la febbre puerpe- rale (nome complessivo del puerperio patologico) sia dovuta a de’ microzoari specifici, i quali infettano il pus formantesi alla superficie delle parti lese, e che si diffondono per l’intero organismo infettandolo; 2. la porta d’entrata dell’infezione puerperale è costi- tuita dalla lesione uterina; tuttavia vi sono casi ecceziona- lissimi di febbre puerperale, per infezione diretta del sangue la mercè de’ microrganismi trasportati da quel grande veicolo ch’é l’aria; 3. tralasciando le controversie sulla contagiosità della febbre puerperale, a’ fini della polizia medica, preme assodare la trasferibilità del morbo da un luogo contaminato ad uno indenne, per mezzo delle mani, degli strumenti ed appa- recchi, e financo de’ vestiti (Gooch, Gordon, King, Blun- dell, Dupaul, Semmelweis, Labedat, Stoltz ed altri insigni ostetrici nostrani ed esteri) ; 4. la mortalità enorme delle gestanti sgravatesi tanto a domicilio che nelle Maternità, è scemata, e di non poco, da quando è penetrato nel convincimento de’ medici e degli am- ministratori, essere, più che detestabile, colpevole qualunque abbandono di minute precauzioni nel regolare l’andamento dell’ assistenza a’ parti secondo il metodo antisettico più rigoroso. In conformità a’ principi esposti (ammettendo, senza meno, che medici e chirurghi non oseranno avvicinarsi a donne sane in sopraparto quand’abbiano visitato e curato puerpere sospette o inferme, senza prima essere scientificamente disin- fettati ne’ panni e nella persona), ecco quanto stimo utile imporsi alle levatrici per l’esercizio pratico del loro mestiere: a) ogni ostetrica avrà una borsa, nella quale non dovranno mai mancare una bocetta d’acido fenico, un vasetto di vaselina fenicata, una siringa; h) toccherà ed esplorerà la donna, dopo essersi lavate le mani con acqua calda fortemente fenicata, o con solu- zione di sublimato all’ 1 °/oo> e col dito spalmato di vasel- lina preparata come sopra è detto; c) curerà la massima pulitezza per tutto quanto è destinato a venire in contatto con la donna nel momento e dopo lo sgravo; d) l’uso del solfato di rame (soluzione al centesimo) è commendevole per iniezioni vaginali ed anco endo-uterine (Charpentier, in Archives de tocologie 1884, pag. 219), come potente ed innocuo antisettico; il che non può dirsi della soluzione di deutocloruro mercurico (sublimato) ; e) s’asterrà dal prescrivere sostanze medicinali di azione energica come la segale cornula, ed altri eroici rimedi; nè per qualsiasi ragione adopererà istrumenti chirurgici (for- cipe e simili); f) una levatrice che al primo segnale di parto abnorme non invoca l’aiuto del medico è rea di lesa umanità, e potrebbe dare luogo alla morte della donna, ed essere quindi esposta a procedimento penale per imperizia e negligenza (Codice penale, art. 375). § 144. Giova altresì notare: 1, che la levatrice va compresa indubbiamente nel novero di quelle persone cui corre 1’ obbligo di custodire il segreto intorno alle cose udite, viste e comprese nell’ eser- cizio dell’arte, e rivelandole sono passibili di pena a’ sensi dell’art. 163 Codice penale; 2. che nel caso di procurato aborto, essendo l’arte della mammana soggetta a speciale sorveglianza per ragion di salute pubblica, sarà dessa condannata alla pena del com- messo delitto aumentata d’un sesto, e alla sopensione dal- l’esercizio per un tempo pari a quello dell’inflitta reclusione (art, 384 Codice penale). Di coteste prescrizioni, nessuno può disconoscere l’as- sennatezza e l’opportunità sociale, quando si pensi all’in- fame traffico di aborticide che, da’ tempi di Roma ad oggi, nel vecchio come nel nuovo mondo, e in quello forse di più che in questo, hanno sempre esercitato le levatrici in onta alle leggi, e forti duna quasi impunità procuratasi la mercé delle loro conoscenze tecniche volte a mala parte. CAPITOLO XVI. Degli istituti di cura medica E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI. Articolo I. Delle case di salute. Sommario: § 145. Disposizioni concernenti tutti gli istituti compresi in questo Capitolo. § 146. Diverse Case di salute. § 147. Condizioni igienico-sanitarie comuni. § 148. Particolari prescrizioni relative alle Case per matti. § 149. Maternità in genere. § 150. Case private di maternità. § 131. Case per gl’infanti ammalati, ospizi marini, ecc. § 145. L’art. 35 della Legge ordina: « Nessuno può aprire e mantenere un esercizio, un istituto di cura medico-chirurgica o d’assistenza ostetrica o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non con l’autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità. Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell’Interno, ne’ termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il Ministero decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. I contravventori alla presento disposizione ed alle relative prescrizioni dell’autorità sani- taria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 500. » E notisi bene : non è mica soltanto la mancanza di auto- rizzazione che rende colpevole il direttore e proprietario di un istituto sanitario, bensì lo fa cadere in contravvenzione il non avere introdotti nella esecuzione del piano, quegli innovamenti che l’Autorità sanitaria stimò opportuni nel- l’interesse de’ ricoverati e della sanità pubblica. La procedura all’uopo è segnata nelle norme seguenti che desumonsi dagli art. 79, 80, 81, 83 del Reg., e Gl della Legge: l.° il prefetto, secondo i casi, dovrà far eseguire, a spese dell’interessato, una visita dell’istituto che s’intende aprire, e farà poi notificare per mezzo del sindaco all’interessato il suo provvedimento; 2. entro un mese dalla data della notificazione, l’inte- ressato potrà ricorrere al Ministero dell’interno, ma il ricorso non sospende l’attuazione del disposto; 3. la scelta dell’ubicazione e i progetti d’arte de’ nuovi istituti sanitari che s’intende aprire al pubblico, o le anella- zioni di quelli già esistenti, dovranno prima di essere adot- tati ottenere l’approvazione del prefetto per quanto si rife- risce allfigiene, sentito il Consiglio provinciale di sanità; 4. dev’essere assicurata l’assistenza medica negli sta- bilimenti balneari e nelle stazioni climatiche alpine o ma- rittime ; 5. tutti gli stabilimenti sanitari, di qualunque specie siano, privati o pubblici, dovranno avere un regolamento proprio pel servizio igienico e sanitario approvato dal Mini- stro dell’interno, dopo che gli sarà trasmesso dal medico provinciale con le osservazioni del Consiglio sanitario della Provincia. Con le prescrizioni indicate, le leggi attuali possono rag- giunger lo scopo assai meglio di quel che non potesse fare il passato regolamento; dacché oggimai si sa quale sia il comando (autorizzazione per l’apertura all’esercizio, previo esame del progetto e di tutto ciò che vi si possa riferire); è nota l’Autorità chiamata a farlo eseguire (il prefetto, coadiuvato efficacemente dal medico suo fiduciario, ed inteso il parere illuminato del Consiglio provinciale sanitario); havvi la pena di L, 503 per chi si attenti contravvenire alla legge, e a’ dettami illustrativi del regolamento. § 146. Si dicono Case di salute que’ locali privati in cui tre o piti individui sono contemporaneamente raccolti per essere assistiti o curati: questo principio è affermato cate- goricamente dal Progetto del vecchio Codice sanitario sardo, Sezione IV, Parte II, art. 84, dal Progetto Depretis, art. 86, e da altri schemi di legge sanitaria, e per altro è consono, in via analogica, all’ ordinamento legislativo generale del Regno. Allorché de’ pazienti, in ragione della loro agiatezza o per condizioni particolari relative al morbo onde sono travagliati e alla cura a questi dicevole, si rifuggono dal recarsi agli ospitali, e vengono ricoverati in locali opportuni, sia per essere assistiti da personale tecnico adatto (Case per alie- nati e neuropatici, Maternità, ecc.), o per essere operati con tutte le misure di cautela possibili di disinfezione, isola- mento, aereazione e simili (Case di salute per laparotomie, per ovariotomie, ecc., ecc.), cosifatti istituti di trattamento medico, chirurgico, ortopedico, ginecologico, rientrano sotto la sorveglianza delle Autorità sanitarie, beninteso in quanto concerne rimpianto igienico e l’andamento normale del ser- vizio sanitario. L’industria delle Case di salute, per quanto estesa anche in Italia, non ha assunta l’importanza che ha presso gli stranieri. La opportunità grandissima di cotali istituti non può sfuggire ad alcuno: vi sono infermi, come gli alienati di spirito, i quali potendo essere mantenuti presso a poco come in casa propria, preferiscono, e spesso non senza ragione, un Asilo privato ad uno pubblico, e tanto più è commen- devole la scelta, per quanto più il malato si mostri lucido, tranquillo, ragionante, fissato, aberrante in un limitato ordine di idee, di sentimenti, d’istinti. Vi sono certe opera- zioni ardite le quali formano il vanto dell’odierna chirurgia e il trionfo completo del metodo antisettico, che riescono assai meglio fuori città, che dentro l’abitato, in ville bene organizzate e confortevoli, anziché negli ospitali, ove adu- nasi tanta e cosi varia gente ammalata: è in Case siffatte che Koeberlè ha ottenuti fortunati successi nelle ovario- tomie, è in condizioni favorevoli analoghe che operano Pean a Parigi, D’Antona a Napoli, e così via. Gli stabilimenti per malati d’occhi hanno dato risultati splendidi. Com’ è agevole il comprenderlo, di tutte le Case di salute, quelle che più interessano la medicina di Stato sono gli Asili di alienati e le Maternità; giacché ne’primi si possono com- mettere degli attentati inqualificabili alla libertà indivi- duale; e nelle seconde s’esercita impudentemente (fatte sem- pre le debite eccezioni) l’iniquo mestiere di distruggere i prodotti d’illegittimo o non confessabile concepimento. Le Case di salute possono essere o intieramente 'private, come sono quelle che esistono da noi, ovvero municipali, come ce ne sono tante (60 circa) nelle Isole Brittanniche, e in Francia. In questi stabilimenti che sembrano mantenuti dai Comuni, i clienti pagano una pensione prestabilita per il servizio medico; vi trovano però tutto il conforto possibile, chè ad apprestarlo concorrono due fattori, cioè la colletti- vità (condizione comune a tutte le Case anche private e agli Ospizi della pubblica assistenza) e la partecipazione del municipio alle spese (particolarità di coteste case inglesi e un po’ anche d’altri paesi forestieri). § 147. Nella domanda che s’indirizza al prefetto per ottenere l’autorizzazione, dovrà indicarsi eziandio il numero de’pensionati a cui lo stabilimento è destinato; definitiva- mente però il numero delle persone sarà fissato dall’Auto- rità politico-sanitaria, nè potrà accrescersi se non quando il proprietario dimostrerà : 1. esserci nel piano d’arte primitivo spazio abbastanza per sopportare agevolmente l’istallamento di nuovi posti; 2. ovvero l’accrescimento del vecchio fabbricato mercé acconci ampliamenti. Ora siccome le Case di salute tengono da un lato all’ospe- dale, e dall’altro alla Casa privata, così nelle ispezioni sani- tarie per l’impianto di simili stabilimenti, serve attenersi ai precetti qui indicati: 1. saranno impiantati fuori del centro delle città, al perimetro di esse, e non molto distanti, affinchè non si perda il beneficio della vita cittadina, utilizzabile sempre a prò de’ ricoverati ; 2. si sceglierà un terreno asciutto, un po’declive, onde le acque possano liberamente scorrere, e non produrre umidità e ristagni; 3. si eviteranno per ragioni di sicurezza le pianure in vicinanza di torrenti, od altri terreni franatili; 4. si porrà mente sopratutto alla provvista abbon- dante d’acqua, poiché oltre a quella quantità che serve per l’ammalato (in media metà più, almeno un terzo, di quanto è fissata per l’uomo sano), ce ne vuole non poca per lava- cri, puliture, luoghi immondi, bagni e servizi idroterapici d’ogni specie; 5. l’orientazione preferibile è quella a sud o sud-est per la facciata anteriore, e li saranno disposte le camere da letto, mentre al lato opposto si collocheranno i servizi generali, e le stanze per quei malati speciali che mal tolle- rano la luce e il calore; 6. per le piccole e medie case, le meglio rispondenti ai fini igienici, potranno anche adottarsi le costruzioni di forma quadrata ; non cosi per le grandi Case che saranno edificate a mo’ di padiglioni isolati; 7. l’ideale sarebbe che ogni malato avesse la sua camera, spaziosa più che una comune, trattandosi di dovervi alloggiare un infermo, il quale ha bisogno di aria pura e fresca più che non un uomo sano: — per gli operati, e per altri individui travagliati da diverse affezioni fisio-psichiche, potrà occorrere, anzi avverrà spesso, che una persona sia destinata a sorvegliare il paziente, e in questo caso, la stanza, ancora più larga, dovrà contenere due letti: — non potendosi ottenere l’unicità di alloggio, sarà ottima cosa non eccedere il numero di 10 letti ne’ dormitori (da 3 a 10 il massimo); 8. 1 ’ arredamento delle camere sarà fatto con mobili ed utensili solidi e puliti se non eleganti, riserbando questi ultimi ai pensionanti di prima classe; 9. sarà curata attentamente 1’ aereazione temporanea (aperture a riscontro, che potranno spalancarsi ad ore deter- minate e comode) e permanente (finestrini praticati nel muro tanto in alto che in basso, di forma ovale, muniti di placche perforate di zinco od altro e capaci di tenere cosi sempre rinnovata l’aria dell’ ambiento, in specie verso il pavimento ch’é per solito il più infetto); IO.0 il sistema de’ Water-Closets, o luoghi comodi all’inglese, sarà adottato con preferenza, raccogliendo le materie fecali in bottini mobili bene stagni, a fine di poterle levare via spesso, e rimuovere la cagione precipua dell’infe- zione nelle sale; 11.° a complemento della misura testé ricordata, gioverà che lo stabilimento sia provveduto di un condotto lavabile e facilmente disinfettabile, il quale serva a portar molto lungi tutte le acque impure; 18.° ad ogni buon fine, ciascuna Casa di salute dovrà avere un locale separato, ove si possano trasportare i rico- verati affetti da malattie contagiose, od altrimenti diffu- sibili. § 148. Vengo adesso alle avvertenze speciali che richie- dono le Case per alienati di mente: dirò dapprima delle condizioni materiali, per accennare in seguito a talune pre- scrizioni amministrative mai trascurabili: A) l.° L’igiene de’ morocomi (frenocomi, asili per men- teccati, pazzerie, ecc.), tanto pubblici che privati, si com- pendia in due parole: aria ed area; quando s’ha molta estensione da usufruire, può l’ospizio costituirsi in un solo piano, a sistema di padiglioni disseminati, e con terreni tra una parte e l’altra dell’istituto da destinarsi a’ lavori cam- pestri utili per sé economicamente, e ritenuti i più proficui per ridare la calma agli spiriti agitati, o comunque scon- volti dalla follia. 2.° Questo sistema di costruzione, che permette la mas- sima concentrazione de’ servizi generali, e la massima divi- sione de’ malati, ha per sè i seguenti vantaggi inestimabili; a) omogeneità e sorveglianza de’ servizi; b) salubrità dello stabilimento, non scompagnata dalla profilassi contro le malattie epidemiche e contagiose; c) sicurezza contro gli incendi od altri disastri con- simili ; d) preservazione contro i pericoli degli ingombri ; e) completa separazione per sessi e per classi di psicopatie ; f) non uniformità di locali, in modo da dare più un aspetto di villaggio ameno, che di ospizio per la massima delle sventure. 3. Le norme di cui ho fatto cenno nel § precedente, trovano qui, è più che mai chiaro, la loro applicazione, spe- cialmente per ciò che concerne: a) condotti di spurgo per le acque impure ed inqui- nate ; b) latrine inodore, a bottini mobili e con apparecchi separatori ; c) abbondanza di acqua, tanto .per gli usi personali, quanto per la sezione bagni, complemento necessario d’ogni trattamento terapeutico della pazzia; d) ventilazione meglio attuata che da per tutto, massi- mamente nel comparto de’ sudici, ove l’aria è di continuo appestata dalle esalazioni degli escrementi; e) cortili spaziosi e in parte coperti, per dar agio ai ricoverati di passeggiarvi, quando non si possono esercitare all’aperto. 4. Gli apparecchi d’illuminazione (a gas specialmente) e di riscaldamento, ecc,, devono essere disposti in modo che siano fuori di portata de’ folli, a fine di evitare gravissime possibili conseguenze. 5. Le finestre con inferriate non si possono abolire in alcun modo, solo occorre costruirle in guisa da non dare alla Casa di salute l’aspetto uggioso d’ima prigione: la sicurezza bisogna ottenerla; coloro i quali parteggiano per la libertà assoluta, sono de’ teoretici che si fanatizzano per certe idee, ma che in fondo non sanno nemmeno loro per quale motivo si sian dati a percorrere quella strada piena di pericoli e di sdruccioli. 6. Amico della non restrizione, non vorrei vederla applicata sempre e senza criterio : 1’ abolire ogni mezzo di ùmana contensione arreca gravi danni agli ammalati (sui- cidi!, accidenti traumatici, asfissie) e agli altri ; aumenta enor- memente le spese; espone gli inservienti ad una lotta ste- rile, nella quale si finisce per solito con fratturare qualche costola ai matti o con ammaccare, contundere e ferire gli infermieri; tuttavia, lo ripeto, di manicotti, cigne di tes- suto, letti e sedie di forza, camiciole bisogna usarne con grandissima parsimonia e in casi di bisogno urgente. BJ Nulla di più logico e di più naturale che la con- centrazione di tutti i poteri nelle mani del direttore, il quale dev’essere responsabile di tutto quanto avviene nello stabi- limento, per ciò che concerne accettazione e licenziamento degli infermi, loro trattamento dietetico e terapeutico, disci- plina, ecc. Nella deputazione amministrativa di cui egli farà parte, sosterrà tutto quanto è necessario al buon andamento della Casa sollecitando, da chi v’é dalla legge o dalle pri- vate convenzioni chiamato, allo apprestamento de’ fondi necessari. Sarà tenuto un registro-matricola in regola perchè all’oc- correnza dai visitatori sanitari o da chi n’ ha il diritto per ragioni giuridiche si possa procedere alla rassegna de’ rico- verati. All’ammissione de’ matti s’addiverrà con tutta occulatezza, in base ad attestato medico, quando ne sia riconosciuta la necessità, e dandone avviso alle Autorità competenti e alla Deputazione amministrativa del luogo. Bisogna qui ricordare a’ sanitari tutti dello Stato che il Codice penale all’art. 289 ha una disposizione molto sennata e giusta che suona così : « Se per effetto dell’ attestato falso, una persona sana di mente sia ammessa o trattenuta in un manicomio, o derivi altro nocumento, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, » Chi ha tenuto dietro a’ processi scanda- losi dibattutisi in questi ultimi anni contro gli alienisti, ritenuti facili a gabellare per matti persone sane di com- prendonio, non potrà non elogiare il legislatore italiano per questa nuova figura di reato, giammai apparsa nello nostre leggi anteriori. E vo’ augurarmi che l’art. 289, 3° comma, resti sempre per noi lettera morta! Non meno circospetti saranno i direttori di manicomi a rilasciare come guariti i folli, potendo costoro astutamente dissimulare il loro perturbamento psichico, all’ oggetto di riacquistare una libertà pericolosa, di cui non sono in grado d’apprezzare i benefici. Più che non semplici comparti di frenocomio s’ha oggi la tendenza, fino ad un certo punto giustificata, di creare appositi Asili per cretini, idioti ed epilettici: in Italia s’è ancora ben lungi da siffatti perfezionamenti; chè se tali ospizi sostituissero, gli Asili per matti nello stretto senso della parola darebbero cifre di guarigioni molto più rile- vanti di quel che non possono al giorno d’oggi, agglomeran- dosi in essi malati agitati e tranquilli, curabili ed incurabili, neuropatici deliranti d’occasione e degenerati per nessun verso suscettibili di miglioramento. § 14S>. Le Maternità, create per soccorrere le donne incinte, e ricoverarle temporaneamente per metterle al riparo della miseria e spesso del disonore, godono una triste rinomanza, giustificata, per altro, da dati statistici, raccolti da noi e all’ estero (Vedi Cazzani, in Enc. med. italiana, serie II, voi. II, pag. 311; Arnould, Eygiène, pag. 1234; Tardieu, Dict. d’hyg.pub., toni. II, pag. C22; L. A. De Saint-Germain, in Nouveau Dict. de mèd. et de chic, prat., tom. XVII, pag. 754, ecc., ecc., oltre a’ trattati di ostetricia). Tanto che si possa dire, senza tema d’essere smentiti, come fino a pochi anni addietro, e un poco anche oggi, la storia delle maternità, in Europa sopratutto, sia stata una sequela di risultati disastrosi. A due cagioni principali s’attribuisce in Inghilterra la grande diminuzione avvenuta nella mortalità degli ospizi per par- torienti : all’isolamento e al grande spazio. E come no! in virtù del primo, s’attenuano d’assai, quando non s’arrivi ad evitarle del tutto, le probabilità del contagio e dell’ infe- zione; col grande spazio, procedono più liberi i servizi, e si può attuare il sistema cellulare, o dei dormitorii for- niti di piccol numero di letti. A Parigi, i grandi migliora- ramenti datano dall’istallazione delle Maternità a piccoli padiglioni, d’uno o due piani, con camere ad un letto, e non aventi comunicazione tra di loro (V, Theyenot, Rap. sur les nouvelles maternilés, in Annales d’hyg. pub. et de mèd. lòg., tom. Vili, pag. 224, 1882). Oggetto di sorveglianza per parte dell’Amministrazione sanitaria debbono essere le Maternità, avuto riguardo anche al loro numero nel Regno (55), a’ parti che vi si verfìcano giù per su ogni anno (6000 circa), alle operazioni che vi s’eseguono (900 a 1000), e alle morti che si avverano in seguito agli atti operatori e alle malattie puerperali (in com- plesso circa 150): in queste cifre non sono comprese che le Maternità autonome, e le sezioni ospitaliere di partorienti le quali hanno in complesso una rendita netta patrimoniale di L. 173,435. Confrontando il numero totale delle nascite nel Regno durante l’anno 1885, in proporzione a quelle che ebbero luogo nelle Maternità e nelle Sezioni per cui è stato possi- bile il calcolo del movimento d’infermeria, si ottiene il 53 per 10,000 (V. Inchiesta sulle condiz. sanit. e igien. dei Comuni del Regno, Relazione 1886, - opera importantissima additata come esempio da imitarsi dal Martin, in Recueil des travaux du Cornile consult. d’hyg. pub. de France, tom. XVII, pag. 243). Nessun dubbio che l’igiene nosocomiale debba, nella costru- zione delle Maternità, come e di più che in altre Case di salute, avere tutta l’applicazione rigorosa, sopratutto per ciò che concerne la ventilazione e il riscaldamento: dopo tanto armeggio di macchine, di apparecchi e di condotti, il vecchia e poetico camino bene eseguito, malgrado la sua primi- tività, resta sempre il migliore espediente igienico, per dare alle stanze solitarie (celle) e a’ dormitori di 4 a 6 letti, aria pura e calore conveniente ad un tempo. § 150. Uno de’ provvedimenti che vale a rendere innocui Ziino, Polizia Medica. ì parti, è quello di affidare le partorienti a levatrici fidu- ciarie, per farle sgravare comodamente e in condizioni igie- niche favorevoli presso di loro. Bisognerà cum grano salis attuare siffatto provvedimento; spesso le levatrici che si vantano di possedere locali adatti all’uopo, abitano in case o insufficienti, o male esposte, o troppo fredde e sprovvedute di camino, o prive di letti solidi e di utensili puliti, di biancheria abbondante e così via di seguito. Dalla diffidenza altrui nell’affidare alle mammane le par- torienti in semplice buona fede, è nato nelle levatrici, a cosi dire aristocratiche, il ticchio di tenere vere e proprie Case di maternità, ospizi privati per gestanti. Per motivi di sicu- rezza sociale, l’Autorità politica dovrebbe esercitare continua e scrupolosa sorveglianza sopra cotesti istituti, i quali si possono tramutare impunemente in macelli di creature inno- centi. Con la visita sanitaria, gli ispettori si dovranno ac- certare : a) se rimpianto e la tenuta della Casa corrispondano, presso a poco, a quanto è prescritto per le Maternità pub- bliche, o almeno per le Sezioni ospitaliere di partorienti; b) se il servizio d’infermiere, di assistenti levatrici, di medici proceda regolarmente; c) se sia, com’è di norma, tenuto il registro d’entrata e d’uscita delle ricoverate; d) se vi sia l’analogo registro a matrice delle nascite a termine, e degli aborti verificatisi; e) se la direttrice, e chi è chiamata a sostituirla in caso d’assenza, siano debitamente abilitate. § 151. L’Italia nostra a nessun'altra Nazione seconda in fatto di caritatevoli istituti in genere, tutte le avanza per quelli dove si raccolgono e curano i fanciulli che hanno biso- gno d’ assistenza medico-chirurgica : valgano ad esempio gli Ospizi marini, le Semole per i bambini rachitici, le Colonie scolari per cura climatica, ecc. Negli ospizi marini (creazione stupenda del modestissimo medico fiorentino G. Barellai) v’erano, nel 1883, 5633 fan- cialli distribuiti in 19 asili; dopo una cura balneare almeno d’un mese, 981 furono dichiarati guariti, 3510 migliorati, 415 stazionari, 7 morirono per malattie intercorrenti, e per 687 s’ignora l’esito (Pini nell’opera: Les inst. sanit. en Italie, 1885). Questi ospizi, benché sorti da poco, hanno assunto incremento notevole in Francia, in Germania, in Austria, in Russia, in Spagna. Nella Sicilia, s’associa a siffatta istituzione oltremodo benefica, il riverito nome di un grande chirurgo e insigne patriota ad un tempo, di Enrico Albanese, fondatore d’ uno de’ migliori ospizi che esistano, nella riviera dell’Arenella a Palermo. Se nella gentile Firenze ebbe culla il concetto d’ospizi per gli scrofolosi, a Torino, per opera della marchesa Giulia Faccetti di Barolo (primo tentativo) e del conte Ernesto Riccardi di Netro (attuazione definitiva completa), prese origine la Scuola-convitto per i rachitici; istituto di bene- ficenza di valore incalcolabile, e che ha dato risultati con- fortevoli in Milano, dove oramai prospera dietro la spinta geniale impartitagli dall’egregio dott. Pini, tolto troppo pre- sto alla pietà e alla scienza. In Francia, Gibert (d’Havre), ha concepito l’idea felice di generalizzare ad ogni ordine di malattie e di deformità de’ fanciulli, 1’ assistenza medico-chirurgica : il suo istituto, fondato con tanta generosità di lodevoli propositi ed aiutato da’ suoi ricchi clienti, sta per trasformarsi oramai in vero Asilo per bambini ammalati, col sussidio di Municipi e Di- partimenti. Per due ragioni è giustificata, anche per cosiffatti istituti, la ispezione preventiva da parte delle Autorità sanitarie : in primo luogo, perché la legge fa divieto a chicchessia, e per qualsivoglia motivo foss’anche il più lecito e il più carita- tevole, d’aprire Asili, senza conveniente autorizzazione; secondariamente, perchè la speculazione privata, infiltran- dovisi, potrebbe intorbidare sgraziatamente il sereno anda- mento della carità e della beneficenza. Per ciò che concerne l’impianto, così degli ospizi marini. come delle Scuole-ospitali per rachitici ed altri ordini d’in- fermi, devono essere osservate scrupolosamente le regole dell’igiene ospitaliera: ciò si comprende molto agevolmente. In ogni caso, si curerà da’ visitatori assumere informa- zioni precise intorno all’ alimentazione e alla medicatura ricostituente, cardini fondamentali del buon andamento di tali istituti; in quello per rachitici, più che altrove, sa- ranno presi in • considerazione gli apparecchi ginnastici ed ortopedici, i banchi di scuola, e simili amminicoli, indispen- sabili per correggere, fino ad un certo punto, le deviazioni che il rachitismo ha ingenerato nelle ossa, e perciò ne’ cor- picini de’ ricoverati. L’accertamento delle qualità legali dei sanitari addetti è anche qui di rigore, come per qualsiasi altro locale di trattamento terapeutico e d’assistenza medico- farmaceutica. E poiché dovunque s’ assoggettano infermi a cure speciali, la scienza vanta, al pari della carità, i suoi diritti, cosi sarà bene che i direttori tecnici, seguendo le orme gloriose di Pini, Barellai, Albanese, Agostini, Levi ed altri, pubblichino ogni due o tre anni de’ veri resoconti clinici, anziché delle smilze statistiche e de’ rapporti ammi- nistrativi puri e semplici, a null’altro proficui che o a sod- disfare la vanità degli oblatori e de’ comitati che sovrain- tendono, ossivero a giustificare l’integerrimità di chi maneggia le somme erogate. Lo spettacolo cui assistiamo attualmente in ordine al- l’igiene infantile in Italia, suscita nella mente del sagace osservatore concetti diversi e contrari, poiché da un lato si fanno strada la paura e lo sgomento, ripensando alla rile- vante mortalità de’bambini (Y. a questo proposito Zampa, in Raccoglitore medico, serie IV, voi. Vili, n, 12-13; Sormani, Geografia medica, e Memoria sulla mortalità de’ bambini, 1881, ed altri); dall’altro canto invece sorge la speranza lieta e non male fondata di vedere scemati i pericoli e le minacce per la vita preziosa de’ bambini, col sorgere delle istituzioni civili {presepi di cui ce n’erano 21 aperti sul- l’inizio del 1885 — asili d’infanzia, di cui già se ne contano 2C00 e più tra i pubblici e privati con una popolazione di 250,000 alunni o giù di li), col diffondersi delle nozioni intorno alle cause che troncano la vita a’ nostri figli, e impediscono al 50 °/o 0 quasi di essi di arrivare alla pubertà, col migliorare le condizioni d’esistenza delle classi non abbienti coll’ imporre seriamente 1’ attuazione delle leggi sul lavoro de’ fanciulli, col dileguare i pregiudizi contro la vaccinazione e simili. M’è grato chiudere questo pararagrafo con le belle parole di Marco Minghetti ; « Quello che noi stiamo cosi faticosamente attraversando, può ben dirsi il secolo della redenzione. S’infransero dapprima le catene degli schiavi, poi si pensò a redimere la donna, ora le preoccupazioni dei filosofi e de’ filantropi sono rivolte all’ educazione de’ fan- ciulli. È un nuovo mondo che si viene mano mano ricon- quistando alla causa della giustizia e della libertà. » Art.colo IL Degli stabilimenti balneari. Sommario : § 152. Diverse specie d’istituti per bagni. § 153. Classifica- zione de’ bagni. § 134. Le principali acque minerali, specialmente d’Italia. §155. Considerazioni in proposito al servizio delle acque minerali. § 132. Diconsi instituti balneari quelli in cui gratuita- mente o mercè ricompensa si immerge il corpo degli avven- tori in un insolito mezzo qualunque liquido, semi-liquido, od aeriforme, totalmente o parzialmente. Di guisa che in ordine alla destinazione gli stabilimenti balneari si partiscono in privati e pubblici, a seconda che servono all’uso d’ un istituto di carità, ad un ospedale od asilo di determinata specie, ossivero s’ aprono al pubblico •che v’accorre per cercare pulitezza (bagni tiepidi e freddi o bagni igienici di proprietà/ o salute (bagni idroterapici caldi o freddi, bagni a vapore di stufa secca od umida, bagni di acque minerali o termo-minerali). Certamente nessuno di tali stabilimenti può sfuggire all’ispe- zione delle Autorità amministrative ; specialmente quelli che servono alla balneoterapia, nell’intento d’ assodare se, oltre alle condizioni igienico-sanitarie comuni d’impianto e di mantenimento, sieno forniti di apparecchi speciali docce diverse, bagneruoli con particolari congegni, stufe al riparo d’ogni eventualità pericolosa di asfissia e simili). Oggi, sotto nomi diversi, si sono nelle grandi capitali richiamati a vita i famosissimi bagni romani, con 1 ’apody- terium (luogo di vestiario e riposo), il tepidarium (stufa secca a 32°), il sudatorium (stufa a 50°), e il frigidarium, con le relative aspersioni o docce fredde, e, occorrendo, con le frizioni secche e il massaggio. Non è infrequente, avviene anzi assai spesso, che negli stabilimenti balneari s’eserciti altresi la elettroterapia; e questa sarà una buona ragione di più, perchè de.1 si non s’aprano al pubblico senza previa autorizzazione, e dietra visita deH’uffìciale sanitario provinciale. L’igiene odierna è molto lontana dal volere risuscitare le antiche terme, che con gli aquedotti e le leggi sanitarie costituivano altrettanti monumenti meravigliosi dell’ igiene romana (Vedi Puccinotti, Storia della medicina, tom. I, lib. IV, cap. IV, V, VI; e tom. II, lib. VI, cap. XVI). Ma igienisti ed amministratori sentono il bisogno di pubblici bagni, se non gratuiti, accessibili anche alle borse smunte degli operai, i quali dalla pulitezza del corpo, attingeranno- nuova vigoria ed attività. § 153. Dalla definizione che precede, riesce agevole for- mulare la classificazione de’ bagni come segue, presso a poca simile a quella proposta da Ossian Henry: Famiglia I. — Bagni liquidi: suddivisi in l.° semplici di acqua dolce (di pioggia, di fiume, di stagno, di sorgente, di pozzo), e di acqua salata (minerale naturale, od artificiale,, di mare) e 2.° composti o medicati (aromatici, eccitanti,, emollienti, fortificanti). Famiglia II. — Bagni solidi : l.° del tutto solidi (sabbia, ce- nere, amido) ; 2.° semiliquidi (fanghi animali, fanghi minerali, muffe, fecce di vino od oleose, letame caldo, trippe, sangue). Famiglia 111. — Bagni gazosi: l.° ad aria secca, calda o compressa o carica di vapori mercuriali, solforosi, iodati, resinosi; 2.° a vapore umido, d’acqua semplice o polveriz- zata, ovvero contenente principii aromatici od altro. § 154. Argomento d’importanza non lieve per l’Ammi- nistrazione sanitaria è appunto quello delle acque minerali, di cui l’Italia è ricca. Delle 1636 sorgive, di cui v’ha notizia uf- ficiale, contenute in 134 stabilimenti, ecco l’uso che se ne fa : Per bagni . N. 304 » bevanda , » 482 » stufe ed inalazioni . , » 7 » bagni e bevande. . • » 29 L D’uso incerto o nessuno. • » 552 Totale . N. 1636 Quanto alla distribuzione degli stabilimenti, in maggior numero se ne rinvengono nella Toscana, nel Piemonte, nella Lombardia, nella Campania, nel Veneto ; il posto più basso è occupato dalla Liguria, dalle Marche, dalla Sicilia, dagli Abruzzi. Chiamansi acque minerali quelle che contengono principii mineraiizzatori in certe proporzioni, e che applicate all’umano organismo od in esso ingerite, in virtù anche della loro tem- peratura, possono produrre effetti salutari. In ogni acqua minerale, l’ispettore deve notare: a) l’odore, dipendente o da’ principii contenuti (solfuri e acido solfidrico), o dalle reazioni determinate dall’ossigeno o dalla materia organica, o dalla natura de’ terreni per cui passano; b) il colore; d’ordinario si mostra alle acque minerali trasparenti, o di tinta opalina per zolfo finamente depositato: la mancanza di trasparenza é segno di decomposizione; c) il gusto, il quale varia secondo le sorgenti, ma non può fornire idea esatta della natura delle acque; solo le solfuree e le bicarbonato, si possono in certo modo ricono- scere al gusto; d) la densità maggiore dell’ acqua potabile; il grado di eccedenza può fornire indizio del grado di mineralizzazione. Indispensabile è 1’ analisi chimica qualitativa e quanti- tativa, la sistematica, e la spettroscopica, e perfino la batte- riologica che, a cura deirinteressato, sarà fornita al visitatore sanitario, e farà parte del motivato rapporto che egli indi- rizzerà al prefetto e, occorrendo, al Consiglio sanitario, e al Ministero in caso di contestazione. È impossibile, almeno per adesso, imitare le acque mi- nerali naturali; è un fatto che tra due acque contenenti principii chimici identici, la virtù curativa dell’una può non corrispondere a quella dell’altra, ciò che dipende dal modo particolare con cui codesti elementi s’ aggregano. Di modo che le acque minerali artificiali non possono spacciarsi per naturali, senza incorrere nella pena comminata dalla legge sanitaria e dal Codice penale. Non seguirò, nel classificare le acque minerali nostrane ed estere, le divisioni dello Shivardi, o quelle dell’ Annuaire des eaux de la France, ovvero dell’ Annuario officiai de las aquas minerales de la Espana, ecc.; nell’intento pra- tico cui miro, panni adottabile la classificazione seguente : I. Indifferenti o a mineralizzazione debole tanto da po- terle bere di continuo (Valdieri - Valmarino - Nocera Um- bra - Plombiéres - Gastein, ecc.); IL Acidule-gazose, caratterizzate dalla presenza del- 1’ acido carbonico (acqua d’ Asciano - Acetosella di Castel- lammare di Stabia - Condillac, ecc.); III. Alcaline, a predominio di bicarbonato sodico (Yals - Vichy - Sardara - Bagnoli - Castroreale) ; IV. Calcareeo magnesiaco-calcaree, bicarbonato-sodiche o solfato-sodiche, magnesiaco-calcaree (Lucca - S. Giuliano- Bormio - Civitavecchia - Casciano - Monsumano, ecc.); Y. Clorurate sodiche (Albano - Ali - Acqui - Battaglia - Bertinoro - Kissingen - Hombourg - Salins, ecc.); VI. Ferruginose (S. Caterina - Recoaro - Pejo - Rabbi - Chitignano - Nepi - Cibatamene - Sciacca - Orezza - Spa- Levico - Roncegno, ecc.); VII. lodo-bromate e clorurate (Salsomaggiore - Castro- caro - Riolo - Hall - Heilbrun, ecc,); Vili. Solfate sodo-magnesiache (S. Vincent - Hunyadi Janos - Palina - Marienbad - Carlsbad, ecc.); IX. Solforate (Abano - Arquà Petrarca - Tabiano - Monte Alfeo - Galliano - Porretta - Ascoli - Santa Lucia di Napoli - Acireale - S. Filippo - Rapolano - Cauterets - Eaux Bonnes - Enghien - Luchon, ecc.); X. Acque marine, variabili per colorito secondo le re- gioni e secondo la profondità a cui si pesca, fredde tra i 15° e i 20°, e composte in massima parte di cloruro di sodio, forse di una traccia di iodio, e dì materia estrattiva deno- minata mucosità del mare da Bory de Saint-Yincent. Sarà bene notare come talune delle suindicate acque pos- sano appartenere a due o più famiglie, avuto riguardo ai loro molteplici componenti; e in parte da siffatta ricchezza di principii mineralizzatori dipende la loro rinomanza terapica; non escluso però (e sopra questa particolarità è necessario insistere) l’influsso benefico della temperatura, nonché quello delle località amene, ridenti e salubri ove le sorgive rin- vengonsi (1). § 155. In Francia, la materia delle acque minerali è rego- lata da una legislazione assai provvida (Ordinanza 18 giugno 1823; Decreto 21 maggio 1880; Legge 12 febbraio 1883; Decreto 9 maggio 1887; Legge 19 luglio 1886; Ministeriale 22 settembre 1887; Decreto 9 febbraio 1888). Speriamo che presto anche in Italia si pongano sotto leggi e regolamenti uniformi i diversi stabilimenti d’acqua minerale, e che nei maggiori Atenei, almeno, ci sia annualmente un corso ufficiale di Idrologia medica. Quanto alle spese d’ispezione, esse saranno a carico dello Stato, salvo che non competano ai privati per essere indi- ci) Vedi intorno alle acque minerali d’Italia, le guide particolareg- giate di Garelli, Schiyardi, Marieni, ecc. Orosi, in Enciclop. medica italiana, voi. I, Parte I, lavoro notevole e completo, da pag. 190 a 328. Per l’estero : Dici. yèn. des eaux minerales, ecc., per Durand-Fardel, Le Bret, Lefort, Fracois. Paris, 1860, 2 grossi volumi. spensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati; e ciò tutte le volte che si adibiscano persone tecniche estranee al corpo de’ medici provinciali, cui incombe l’onere della diretta vigilanza sanitaria. Chi intende, nell’interesse della medicina pratica, attivare un fabbrica di acque e fanghi minerali, dovrà come di regola, darne avviso preventivo al medico provinciale, il quale ne darà informazione al prefetto affinchè costui rilasci il per- messo voluto. Nella domanda, il proprietario e il direttore dell’istituto, faranno cenno, allegandone copia autentica, dell’ analisi chimica, indicante la natura e qualità delle sostanze adoperate nella composizione delle acque e dei fanghi artificiali ; obbligandosi di non sostituire ai processi indicati nella relazione tecnica, altre manipolazioni di fab- brica , ed altri ingredienti. L’omissione del preavviso, e l’impiego di metodi di fabbricazione, e di componenti diversi da quelli già denunziati, costituiscono delle contravvenzioni punibili; e nelle leggi dello Stato è oramai detto con pre- cisione come procedere (denunzia delle Autorità politiche), e quali le Autorità (le giudiziarie competenti), che debbono applicare le pene fissate (pene pecuniarie commutabili nel carcere o negli arresti a termini e ne’ modi prescritti dal Codice penale, e con le analoghe diminuzioni, quando con- corrano circostanze attenuanti). APPENDICI ALLA SEZIONE SECONDA APPENDICE N. 1 Statistica de’ sanitari del Regno. Nel IS'T', il numero dei medici e dei chirurghi che eserci- tavano effettivamente la professione in Italia, risulta di 17,56"!. In questa cifra non sono compresi i medici militari, i quali,, secondo l’organico del 27 marzo 1869, sommano a 642, ed i medici della marina militare che sono 115. 8585 medici o chirurghi sono stipendiati dai Comuni o dalle Compagnie di carità, o da Opere pie; 8983 medici esercitano liberamente la professione. Pertanto circa metà del personale sanitario in Italia presta servizio in qualità di medici condotti. 4154 Comuni sono a condotta piena, cioè provvedono al servizio medico gratuito dell’intera popolazione; altri 3518 Comuni provvedono per i soli poveri. La prima forma di servizio è adottata più spesso nei Comuni della Lombardia, dell’Umbria, delle Marche, della Toscana, di Ruma; la seconda invece, in Piemonte, Emilia e Sicilia. I farmacisti ammontano in tutto il Regno 11,873. Sono sprovvisti di farmacia 3581 Comuni, i quali contano com- plessivamente 4,282,253 abitanti. Inoltre vi sono in tutta Italia 806 dentisti patentati, 4134 flebotomi e 11,035 levatrici. I veterinari esercenti nel Regno sono 2908, non compresi quelli che servono nell’esercito e che sono in numero di 154. 1822 Comuni hanno uno o più veterinari; 283 Comuni benché non abbiano veterinario proprio, hanno stanziato un fondo per una condotta veterinaria consorziale; e finalmente- 615 Comuni non provvedono in alcun modo a questo ser- vizio. APPENDICE N. 2. Assistenti farmacisti, proroga d’esami. La Direzione di sanità pubblica ha diramato a’ prefetti del Regno la seguente circolare in data 9 luglio 1889: « Per non privare del benefizio della prova di esame pra- tico quegli assistenti farmacisti abusivi che non poterono •approfittare nell’ anno passato per piccola differenza di ■età della concessione fatta colla Circolare del 28 marzo 1887; questo Ministero ha determinato di concedere in via ■eccezionalissima un’ultima sessione di tali esami, estendendo a tutto il corrente anno il tempo utile per fruirne a questi assistenti i quali proveranno d’essere nelle condizioni volute, •cioè d’avere un decennio d’esercizio compiuto dopo toccato il 16° anno di età. « Si autorizzano pertanto i signori prefetti a ricevere, fino ■al 31 dicembre dell’anno in corso, le domande che saranno loro presentate per Pammìssione all’esame da tutti gli assi- stenti farmacisti riconosciuti in dette condizioni, ed a tra- smetterle al Ministero dopo di avere accertato la regolarità degli atti, secondo il disposto della summenzionata Cir- colare. » Appendice N. 3. Dosi degli agenti terapeutici di energica azione. NOME DELLA DROGA DOSE SINGOLA DOSE GIORNALIERA Acido avsenioso da 1 milligrammo . . . a 1 centigrammo. » clorìdrico » 1 grammo a 2 grammi. » bromidrico » 30 gocce a 150 gocce. » jodico » 16 centigrammi . . . a 1 grammo » valerianico » 10 gocce a 40 gocce. » carbolico cristallizzato . . » 3 centigrammi . . . a 10 centigrammi. Aconito napello » 1 centigrammo . . . a 10 » Aconitina (estratto) » 1 milligrammo . . . a 4 milligrammi. Adonidina » 6 milligrammi. . . . a 2 centigrammi. Agaricina » 5 » .... a 3 » Abile (Tribromuro di) goccio 8 in 24 ore. Aioina da 3 centigrammi . . . a 20 centigrammi. Amilene (Idrato di) » 3 grammi a 6 grammi. Anemonina » 3 centigrammi , . . a 20 centigrammi. Antifebbrina » 1 grammo a 3 grammi. Apiolo » 1 » a 3 » Apocodeina . . » 3 centigrammi, . , . a 8 centigrammi. 157 NOME DELLA DROGA DOSE SINGOLA DOSE GIORNALIERA Apomorfìna da 1 oentigrammo . , . a 5 centigrammi. Arbutina » 1 grammo a 4 grammi. Argento Cianuro di) » 8 milligrammi. . . . a 2 centigrammi. » (Ioduro di) » 4 » .... a 2 » Asparagina » 10 centigrammi . . . a 20 » Acqua di mandorle amare . . .• » 1 grammo . . . . , a 5 grammi. Atropina » 1 milligrammo . . . a 4 milligrammi. Babtisina » 2 centigrammi. . . . a 00 centigrammi. Berberina » V2 grammo .... a 2 grammi. Benzolo » 1 » .... a 4 » Boldo-glucina » 4 grammi alO » Cannabina » 10 centigrammi . . . a 20 centigrammi. Cannabinone » 10 » ... a 25 » Cerio (Ossalato) » 20 » ... a 80 » Cocaina (Gloridrato di) ... . » 10 » ... a 40 » Cotoina » 8 milligrammi. . . . a 15 milligrammi. Idrochinone » 40 centigrammi . , . a 1,10 grammi. Gelsemina (Cloridrato di). . . . » 5 milligrammi.... a 20 milligrammi. Ittiolo » 1 grammo a 4 grammi. Jodolo » 20 centigrammi . , , a 1 grammo. Kairina » 1 grammo a 4 grammi. Josciamina * » 2 milligrammi. . . . a 5 milligrammi. Daturina » 0,0005 decimilligrammi. a 0,003 » Curarina » 4 decimilligrammi a 2 milligrammi. Nicotina » 5 a 3 » Morfina e suoi sali » 1 centigrammo . . . a 10 centigrammi. Codeina » 2 centigrammi. . . . a 10 » Narceina » 3 » ... a 15 » L - - ■ W Solfato di chinina da 25 centigrammi . . . a 1 grammo e mezzo. Caffeina » 20 » ... a V2 grammo. Santonina » 5 » ... a 30 centigrammi. Conicina o Cicutina » 1 centigrammo . . . a 6 » Veratri n a » 1 » ... a 3 » Solfato di Stricnina » 5 milligrammi. . . . a 2 centigrammi. Haschiscina » 2 centigrammi . . . a 10 » Nitrito d’amile » 2 gocce a 10 gocce per inalazione. Apomorfìna » 5 milligrammi. . . . a 1 cent, per via ipoderm. Bromuro di canfora » 40 centigrammi . . . a 4 grammi. Cloralio idrato » 2 grammi a 5 » Eucaliptol » 50 centigrammi . . . a 1 grammo. Eucaliptus (Estratto) » 50 » ... al » e mezzo. Gelsemio (Polvere) » 5 » ... a 15 centigrammi. Iaborandi (Foglie di) » 2 grammi a 5 grammi per infusione. Pilocarpina » 1 centigrammo . . . a 3 centigrammi. Podofillina » 2 centigrammi. . . . a 6 » Naftolo (Beta) » 1 grammo a 4 grammi. Nitroglicerina » 1 milligrammo . . . a 5 milligrammi. Paraldeide » 2 grammi ..... a 4 grammi. Partenina » 10 centigrammi . . . a 1 grammo. Picrotossina » 5 milligrammi. . . , a 2 centigrammi. Piperina » 20 centigrammi . . . a 1,20 grammi. Resorcina » 30 centigrammi . , . a 1 grammo. Salicilici > . • 1 Salolo ( » 2 grammi • a 8 grammi. Solanina » 5 centigrammi . . . a 60 centigrammi. Sparteina (Solfato di) » 4 » ... a 70 Strofantina e suoi sali fino a 3 milligrammi. Strofanto (Tartrato) » a 1 grammo. Terpina » 30 » ... a 80 centigrammi. Tallina » 20 » ... a 90 » Ur etano » 3 grammi .... * a 5 grammi. NOME DELLA DROGA DOSE SINGOLA DOSE GIORNALIERA Xylolo fino a 2 grammi. Propilammina da 70 centigrammi . . . a 4 grammi. Acido Salicilico » 1 grammo a 3 » Salicilato di Soda » 1 » a 3 » » » Chinina » 1 » a 3 » Zucca fSemi) » 100 grammi .... a 200 » Kamalla » 10 » .... a 15 » Yalerianato di zinco » 6 centigrammi . . . a 30 centigrammi. 160 OSSERVAZIONI 1. La farmacopea Germanica non può essere presa a modello ; poiché la dose che ivi è segnata per le diverse tinture e per gli estratti è esagerata, e tra noi ci sarebbero a lamen- tare degli avvelenamenti, se quelle dosi venissero adoperate tali e quali. 2. Più adottabili sono le dosi prescritte dal Codice Medicamentario della Francia ; avuto riguardo all’ analogia, per non dire identità , dell’ organamento delle razze e dei climi in cui la vita si svolge tanto allo stato igido, che in condizione di malattia. 3. Bisognerà sempre tener d’ occhio alla tolleranza individuale, che non può essere mai calcolata preventivamente ; e perciò, quando si tratti di medicamenti da somministrarsi a milligrammi si andrà molto cauti nel saggiarne l’azione. SEZIONE III. Dell’igiene del suolo e dell’abitato. CAPITOLO XVII. Del suolo e delle questioni sanitarie relative. Articolo I. Della salubrità del suolo. Sommario : § 136. Importanza dell’ argomento, e ciò che si omette. § 157. Prenozioni di cui non può farsi a meno. § 158. Acqua sot- terranea e sua influenza sulla salubrità dei luoghi. §159. Cagioni principali di raalsania del suolo. § 16«. Segni visibili di suolo mal- sano. § lei. Norme per il deflusso delle acque. § 162. Condizioni d’insalubrità riconosciute dall’ amministrazione sanitaria. § 163. Considerazioni sul viziamento dell’aria atmosferica. § 164. Gene- ralità su’ canali d’espurgo. § 165. Sistemi diversi, § 166. Canali a raccolta totale. § 167. Complementi e correzioni diverse a cotesto sistema. § 168. Sistema di Liernur. § 169. Fosse stabili e condizioni di ammessibilità. § ito. Bottini mobili. § i7I. Latrine e orinatoi. 172. Ripulitura della città e immondezzai. § 156. Vasto, immensamente comprensivo, a limiti mal decisi è il tema de locis, e de’ problemi igienico-sanitari che v’hanno attinenza. Studiare la crosta della terra alma parens hominum, in quanto simile a se gli abitator produce, per determinarne la costituzione (geologia, chimica, fisica), la capacità termale con le sue oscillazioni degli strati super- ficiali, a riscontri della linea calorifera costante a data pro- fondità (da 60 centimetri a metri 1,30 ne’ climi temperati), la suscettibilità per i gaz e le acque, lo stato della confi- gurazione superficiale, della cultura, dell’abitabilità, ecc., le acque libere o terrestri, i climi e le stagioni che ne dipen- dono, la salubrità de’ vari tratti antichi o di recente forma- zione, la potenzialità morbigena, la distribuzione delle malattie Zimo, Polizia Medica. nello spazio (geografia medica come s’usa chiamare cotesto aggregato di osservazioni metereologiche, statistiche, pato- logico-cliniche; ; a far breve, considerare il suolo ne’ suoi elementi e nelle sue proprietà, nella sua azione biologica ed eziologica, nelle applicazioni terapiche, ecc., ù argo- mento complesso della massima importanza, la cui tratta- zione completa, seria e coscienziosa è chiamata a dire l’ultima parola nelle più gravi controversie antropologiche, etnogra- fiche, fisio-patologiche, e profilattico-curative contro le ma- lattie comuni ed infettive. E sono convinto che nella clima- tologia, geologia e geografia mediche, s’ avrà a trovare la chiave per l’adeguato scioglimento della questione coloniale; dacché la pianta-uomo vive, è vero, dapertutto, ma non pro- spera punto sotto ogni latitudine ; e dove si muore più che non si nasca, dove nessuno de’ coloni conosce il proprio nonno, dove il cimitero rappresenta il luogo di più rigogliosa floridezza, la colonizzazione è tentativo di cosa presso che impossibile, è megalomania addirittura, quando non sia errore imperdonabile di cocciutaggine politica. Ma di tutto questo a me non è dato discorrere, per l’indole del lavoro presente; laonde mi limito, premesse talune nozioni scientifico-pratiche indispensabili, a parlare delle abituali ca- gioni d’insalubrità che il legislatore ha ravvisate in modo manifesto o sottinteso in questo Titolo III delle leggi sani- tarie. § 157. Al punto di vista igienico, il suolo sopra cui sor- gono le nostre abitazioni isolate o a gruppi più o meno grandi (borghi, piccoli comuni, cittadine, città grandi, abitati che sorpassano il milione d’anime), va diviso in quattro zone; a) la superficie dove s’istallano le case, gli stabili- menti privati e pubblici, le fabbriche, con piazzali, strade intersecanti, viottole, giardini, ecc.; b) il sottosuolo compreso tra la superficie e la mappa d’acqua sotterranea; c) lo spazio occupato da cotesta mappa; d) gli strati profondi che sono di molto minore impor- tanza pratica. Com’é chiaro, le parti che interessano di più l’igiene sono la superficie e il sottosuolo, essendo quest’ultimo special- mente il terreno culturale de’ germi produttori delle malattie infettive (tifo e febbre tifoide, disenteria, paludismo, cholera e simili), i quali trovano alimento nelle materie organiche, e dotati come sono di energia enorme, esistendo certe con- dizioni propizie, o vanno a contaminare le acque, o tornano a espandersi nell’aria atmosferica e l’ammorbano. E poiché la permeabilità è quella che sopratutto deve prendersi di mira nello studio del sottosuolo, sarà bene avere sotto gli occhi la classificazione che n’ha fatto nel 1870 il Gras nel suo Trattato di geologia agronomica : Sottosuolo permeabile ( composto di rocce non assorbenti, in grande \ » » assorbenti. Sottosuolo impermeabile f composto di rocce non assorbenti, in grande \ » » assorbenti. Considerati nel loro insieme, i terreni si partiscono in; 1. granitici; 2. argillosi; 3. calcarei; 4° sabbiosi; 5.° umici; G.° vulcanici. 11 terreno granitico, polo di repulsione all’attività civile, è molto sano rispetto al veleno palustre e al colera ; le acque vi sgorgano limpide e pure ; predominano delle endemie par- ticolari, e in alcuni punti le febbri non miasmatiche. Non può dirsi lo stesso del terreno o suolo argilloso, massima- mente quando si trovi in abbondanza l’elemento che gli dà il nome; poco fertile, alluvionale, ad acque stagnanti per difetto di scolo, a strati impermeabili composti d’ argilla e ossido di ferro, a deposito di sostanze organiche putresci- bili, ecco le condizioni telluriche che, congiunte alla tempe- ratura cabla, fanno di questo suolo la fonte prediletta della malaria. Con tutti i loro difetti in ordine alla crudezza delle acque (cosi dette selenitose), i terreni calcari o calcariferi (meno l’eccezione de’ puri cretacei), sono fertili, indenni, o- quasi, di paludismo, ma non d’ altri morbi accidentali od epidemici (sopratutto a tipo tifoide). La parte maledetta del nostro pianeta è quella composta di terreni sabbiosi, arenari, sassosi, variando però il grado d’improduttività e morbilità, secondo la preponderanza degli elementi consti- tutivi; di questo tipo geologico, specialmente a prevalenza di sabbia, sono appannaggio la miseria, la peste, il cholera, il tifo. I terreni umici e limosi formano il punto d’attrazione irresistibile verso cui tendono le generazioni dell’avvenire, e li conquisteranno all’ agricoltura e all’igiene affrontando sagrifìzi enormi ; senza assicurarne la salubrità, sarà vano, per sudori e denari che si spendano, chiedere alle località limacciose e fangose la ricchezza che possono dare. Un fatto che certo possiede non poco valore rispetto alla Polizia sanitaria, è quello della potenza d’ossidazione ond’è dotato il suolo; potendo, la mercè di tale attitudine all’assor- bimento e alla metamorfosi delle materie organiche, rendere la scomposizione di queste pressoché innocua, o accompa- gnata da semplice sviluppo di gaz se non indifferenti, non però deleterii. A scemare o tórre il beneficio di questa fun- zione tellurica latente, ma oltremodo considerevole, contri- buiscono de’ fattori intrinseci ed estrinseci : appartiene alla prima categoria la soprasaturazione, la quale si verifica in larghe e deplorevoli proporzioni ne’ terreni paludosi, maremmani, bassi, e dove il deflusso dell’ acqua è difficile come nelle terre alluvionali; nella seconda categoria si com- prendono le cagioni permanenti tutte che contaminano gli strati tellurici, e di cui andrò ad occuparmi tra poco (Vedi | 159 e seguenti). § 158. Sarebbe stoltezza, dopo i famosi lavori di Petten- kofer e di Buhl, negare il giusto valore che s’addice alla dottrina dell’acqua del sottosuolo; si può anzi dire che la mappa d’acqua sotterranea con le sue oscillazioni periodiche -e saltuarie, rappresenti una parte rilevante nelle apparizioni. inattese, e nelle diffusioni delle malattie infettive, special- mente del cholera e del tifo. In due modi precipui cotesta malefica influenza può dispiegarsi: o nel sottosuolo stanno di già i bacilli in via di evoluzione, o questi hanno ■compiuta la loro emigrazione nell’acqua; nell’un caso e nell’altro le variazioni di livello della mappa idrologica ■occulta possono riuscire fatali; o promuovendo lo svi- luppo rigoglioso e rapido de’ germi depositati nel sottosuolo dalle impurità della superficie, ovvero riportando a contatto degli strati tellurici, in virtù d’una vera ascendente inonda- zione alluvionale organica, que’ semi morbigeni, que’ micror- ganismi che avevano presa la strada discendente dalla super- fìcie alla mappa acquea. Ecco una maniera razionale e sperimentale (che certe osservazioni igienico-cliniche del Pettenkofer, hanno valore di esperimenti), di rendersi conto di talune pertinenze delle malattie schizomicetiche o zimotiche; senza per questo avere la matta pretensione di scemar fede alla propagazione di tali morbi col veicolo dell’acqua potabile, fatto ad esuberanza dimostrato dalla esperienza giornaliera, e che fa oramai parte del patrimonio delle cognizioni acquisite in etiologia; e senza negare l’influenza patogenica che il decadimento organico degli individui e delle masse (per carestia, processi patologici, mancata resistenza nervosa e simili) esercita sul diffondersi de’ morbi popolari. D’altro verso, a prescindere dell’improprietà dell’ espres- sione acqua del sottosuolo, il concetto risponde a qualche cosa di reale e di vero ; e le epidemie da genesi tellurica in paesi collocati sopra terreno infetto da tosse non stagnate, da pozzi assorbenti, ecc., sono lì per fornire di ciò ampia testimonianza. Né meno palese è il nesso tra la diffusione del cholera a Napoli mercé l’umidità e il suolo contaminato, come è stato luminosamente posto in chiaro da Spatuzzi, da Emmerich ed altri; ne è meno certo che nelle città le epidemie decrescano grado a grado che si compiono opere di risanamento e di sterilizzazione del suolo e del sottosuolo. Tutto questo concedo: ma si potrà mai eliminare dal con- gegno ecologico or ora ricordato la contaminazione contem- poranea del sottosuolo e dell’acqua di bevanda? Quando si parla di epidemie urbane in città a fosse filtranti, a pozzi assorbenti, e simili, chi assicura che non rimasero infettate anche le acque? E per i pozzi la cui acqua s’usa a scopo domestico, non è più che dimostrata l’infiltrazione delle materie escrementizie fatta palese dall’ analisi chimica e dall’osservazione microscopica? E non sarebbe lo stesso che portare vasi a Samo voler tutte o in gran parte riferire qui le prove di quanto assevero, raccolte in libri, memorie ed opuscoli che formano dinanzi a’ miei occhi, mentre scrivo, una mole non ordinaria di materiali scientifici preziosi? (V. Sez. IV, Art. II e V, § 2G1, 262, 273 relativi alle due teoriche dell’ acqua del sottosuolo e della potabile rispetto al tifo e al cholera). Né arrivo a comprendere come di di effetti composti si vogliano a forza rinvenire cause sem- plici, contro ogni dettame di logica: senza forzare invece la natura a rendersi schiava delle dottrine, seguiamola ne’ fatti, ed allora sarà agevole comprendere come, a spiegare la genesi e la diffusione delle malattie infettive, ora s’arri- verà con la teoria tellurica, ora con quella dell’acqua pota- bile, spesso con la concorrenza d’entrambe; sempre tenuto in considerazione lo stato di recettività organica delle sin- gole persone o de’gruppi etnici, e i medii in cui sono astretti a vivere. Giova notare infine che gli stessi ardenti sostenitori della teoria di Munich hanno dovuto arrecarvi delle mo- dificazioni non poche nè di lieve conto, visto che il rigido formalismo primigenio o si poneva in antitesi co’ fatti, o non li spiegava in modo soddisfacente; ed anche ciò di- mostra la non universalità della dottrina, la quale, amo ripeterlo con Geigel : « non può nè dev’ essere apprezzata prematuramente, e troppo, ma prima d’essere rigettata dev’essere scientificamente esaminata in tutti i luoghi. » {Igiene pub., pag. 150) (1) (1) Olire agli scritti classici di Pettenkofer dal 1855 ad oggi, Vir- chow, Reinigungen und Entwàsserungen Berlin's, 1878 ; — Albo, Thgphus und Grundwassergang, 1877; — Valin, La flévre thgphoide § A rendere malsano il suolo, e quindi l’aria almo- sferica, l’acqua sotterranea e quella potabile separatamente o ad un tempo, servono: 1. i gaz mefitici (cloridrico, solfidrico, di solfidrato di ammoniaca, delle dejezioni animali, de’ residui d’indu- strie, ecc.), i quali infiltrandosi nel suolo lo rendono insa- lubre ; 2. il gaz d’illuminazione, il quale in grado minore per i suoi depositi di zolfo, idrogeno carbonato e carbon fossile, riesce nocivo in grado minore, e il terriccio che ne viene impregnato, dopo un certo tempo, può anche consi- derarsi come innocuo, benché d’odore molesto (V. Saint- CLAiRE-DEViLLE,in Comptes rendusdes seances de V Acad.des Sciences, settembre 1880; Bernard Besanqon, in Annales d'hyg. pub., 3 ser., torn. IV, n. 5, pag. 385); 3. le materie organiche d’ogni specie, animali o vege- tali, residuali delle industrie private o pubbliche, le immon- dizie d’ogni genere, le quali entrando in fermentazione,, rendono ii suolo sorgente inesausta di emanazioni putride e venefiche ; 4. le acque che scolano dalle fabbriche, e particolar- mente da quelle di fecola ed altre consimili, lé quali dete- riorano le acque potabili immediatamente o mediatamente, secondo che vi giungono per subitaneo contatto, o per Altramente a traverso gli strati sabbiosi o cretacei, od in altra guisa permeabili; 5. i microrganismi, tra cui i patogeni, i quali abbon- dano negli strati superficiali, scemano di numero negli strati sottostanti, secondo le ricerche di Koch, di Miquel, di Beumer, di Adametz, di Pagliani, di Maggiora e Frat- TINI (1). et la nappe d'eaux sotter. {Gaz hebdom. 1876); — Renk, (in Zeitsch. f. Biologie, t. IV); — Colin, Malad. epidemiques, 1879; — Richard, in Receuil des trae, t, XV, 1885, p. 247 ; — Soyka, Die Schwanhungen dea Orundivasser, 1883 ; — Idem, Ber Boden, 1887, ecc. ecc. (1) Koch, Mittheilungea aus d. Keiserl. Gesund., t. I; — Miquel, in Annales d’hyy. pub., 1886, p. 401 ; — Pagliani, in Giorn. della Società Per quest’ ultimo riguardo, stimo importanti gli ultimi studi di Grancher e Richard, da’ quali risulterebbe: esistere nel suolo i microbi patogeni del tetano, del cholera, della febbre tifoide, dell’infezione malarica, della discuterla, ecc. ; emigrare eglino con molta lentezza; vivere prosperamente in terreni ricchi di materie organiche; trovare nell’essica- mento, nella temperatura, nell’azione dell’ossigeno e della luce, nella concorrenza de’ saprofìti altrettante cagioni di morte, o almeno d’attenuazione della virulenza ; potere infine per moltissime vie lasciare il suolo ed infettare l’uomo (per la terra aderente a’ corpi umani e animali, per i foraggi e le ra- dici delle piante, le acque della superficie più che non quella sotterranea, pozzi, fosse e simili. - Penne scient., 2° seme- stre 1889, pag. 365). A siffatte conclusioni è facile muovere obiezioni serie, massime: a) per ciò che concerne la supposta azione letale che i mezzi naturali esercitano su’ batteri e sulle spore, tutt’altro che chiarita da esperimenti; b) sulla preservazione delle acque del sottosuolo, il che contraddice a fatti incontrovertibili ; ma dopo tutto, del buono e del vero ce n’è, e parecchio, in quel lavoro, e il Congresso internazionale di Parigi, mentre ha rimesso allo studio la questione, ha, con tutta ragione, votato un encomio agli autori. § 160. Yitruvio insegna ; « Majores enim pecoribus im- » molatis, quae pascebantur in iis locis, quibus oppida vel » castra stativa constituebantur, inspiciebant jecinora, et si » erant livida et vitiosa prima, alia immolabant, dubitantes » utrum morbo an pabuli vitio laesa essent. Cum pluribus » experti erant, et probaverant integram et solidam naturam » jecinorum ex aqua et pabulo, ibi constituebant munitiones; » si autem vitiosa inveniebant indico, transferebant ; item in iX’igiene, 1887 ; — Maggiora, Ricerche quanta, su’ microrganismi del suolo, in Giorn. della R. Accad. di Med. di Torino, 1887, n. 3; — Celli e Zucco, X ulta nitri fica siane, 1886; — Soyka, Ber Boden, 1887; — Hueppe, in BeHiner. Klin. Wochenschrift, 1889; — Fraenkel, in Zeliseli, f. Uyglene, t. V, ecc. ecc. ■» humanis corporibus futuram nascentem in iis locis aquae » cibique copiam, et ita trasmigrabaut et mutabant regiones, » quaerentes omnibus rebus salubritatem. » [De archit. L. I, •Cap. IV). Anche oggi simili avvertimenti non sono superflui, poiché non sempre nello scegliere le località degli accam- pamenti stabili o mobili per esercizi militari di grandi masse, si pone la diligenza dovuta; mentre come ben osserva il Roncati: «Al sopravvenire di malattie infettive e conta- giose, si muti terreno, ed ognora in meglio; sia sempre sospetto d’insalubrità quel luogo e quel suolo, sul quale s’elevano fitte nebbie mattutine, e dove brulicano nell’aria sciami d’insetti; ivi il sottosuolo è sempre malsano ed umido. » (Igiene, pag. 662). L’esame delle acque dà indizi sicuri, dacché la loro infezione è fuori dubbio quando esistano òeggiatoa od oscillarle natanti (Algae phgcocrornaceaej. L’ odore cattivo costituisce segno di località insalubre perocché il naso è tra le migliori sentinelle igieniche; però bisogna sempre distinguere gli odori molesti (come quello d’idrogeno solforato), da’ nauseabondi provenienti dalle ma- terie escrementizie, come digraziatamente se n’avvertono nelle ■città nostre (un po’ dappertutto, più li dove non havvi acqua in abbondanza, e le fogne non sono costruite secondo un piano d’arte igienico); le emanazioni degli escrementi sono per necessità nocive, e per sé stesse, e perchè possono trascinar seco germi nefasti di malattie tifoidee, ederiformi, e via di seguito. § 161. Il legislatore italiano annette, e non a torto, dopo tutto quello che ho esposto, interesse a che le acque abbiano varco aperto. Perciò prescrive all’art. 36 della Legge sani- taria: « Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici; sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle super- ficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno rico- nosciute nocive dal regolamento locale d’igiene. La contrav- venzione a questa disposizione sarà punita con pena pecu- maria sino a L. G00, oltre la demolizione dell’opera a spese del contravventore. » E a chiarimento, leggesi all’art. 83 del Reg. san., quanto appresso: « Nei regolamenti locali d’igiene in esecuzione dell’ art. 30 della Legge, saranno indicate le norme circa le opere da farsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali. Salve le speciali disposizioni che siano stabilite nei regola- menti locali, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettano ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo, al corso regolare di quelle super- ficiali, e cagionino ristagni di acqua nel terreno destinato a costruzioni di abitazioni od impaludamenti in qualunque altro terreno. » § 162. Devono altresì, a termine dell’art. 84 del succitata Regolamento, riguardarsi quale causa d’insalubrità: a1 l’edificio ad uso abitazione, qualora contenga più di un abitante per ogni dieci metri quadrati di superficie coperta, o lo spazio scoperto tra le case sia minore della quinta parte delle facciate dei muri che lo ricingono, o se ogni stanza di abitazione non abbia almeno 8 m. q. di superficie e 23 m. c. di volume per ogni persona che la occupa ; h) gli scarichi luridi di qualunque materia che si riversano sulle spiagge dove fronteggiano abitazioni; c) il deposito sulle strade, e presso gli edifici abita- bili, di rifiuto e di immondizie, di materie putrefattibili di prodotti chimici o di oggetti nauseanti od immondi per esala- zioni o tali da viziare l’aria respirabile. § 163. Come si vede dalle disposizioni testé ricordate e da quanto ho sopra esposto, molta cura è da porsi perchè non si contaminino l’acqua e l’aria. Avendo già detto del- l’acqua, non mi rimane che a parlare brevemente delle vizia- ture dell’aria, la quale può contenere a seconda dei luoghi e dei tempi, particelle calcaree, solfuree, silicee, ceneri e via dicendo altri infiniti corpuscoli inorganici (Y. sul pulviscola atmosferico lo Studio fisico, chimico e biologico del Roster, 1885). Nelle terre abitate predominano invece i corpiciattoli organici, come la fecola nei suoi tre stati, normale, turchino- e panificato; di più si rinvengono fili di seta, di lana, riova e sporule, cadaveri d’animali microscopici. Delle spo- rule se ne trovano fino a 15,000 per ogni decimetro cubo, secondo Tyndall; e Miquel segnalò da 5 a 10 e 100 mila bacterici, moneri, rizopodi, spore di mucedinee, semi di criptogame, polline, grani di amido, alghe, ecc., a seconda dei giorni piovosi o sereni, e delle stagioni primaverili, inver- nali od autunnali. Ad avere una idea dei micro-organismi atmosferici veggansi le fig. 1-2 (1). (Fi?. 1) Germi dell’ atmosfera (Miquel) Ingr. 500 diam. Ciò premesso, apparisce chiaro quanto le generazioni pas- sate abbiano alle presenti legato in fatto di ricostituzione (I) Vedi sull’assunto le ricerche di Pasteur (1862 Annali di fisica e chimica, tomo 64, 3a serie), e di Pouchet (1870, Aeroscopia, Rouen),. ■delle città; e piacemi conchiudere con le sennate parole di Michele Léyy : « Rues mal percées, constructions tour- •» mentées, établissements mal exposés, masures humides et » sombres empiétant sur la voie publique, pravage incomplet, « systéme défectueux de distribution et d’écoulement des » eaux, etc. : tels sont les vices de la plupart des villes Germi atmosferici (Miquel) trovati nell’aria dell’Ospitale Saint- Louis, esaminata all’oggetto di trovare il germe patogeno della febbre tifoidea. (Fig. 2) »> anciennes; leur régénération sanitaire impose de grandes » dépenses et ne peut s’effectuer qu’avec le secours des » siécles. Assainir un quartier, c’est prolonger le moyenne e di Tissandier (Natura, 21 settembre 1878), e di Yung e di Miquel {Resoconti dell’Accademia delle Scienze, 1879), e di Bertuelot e di Robin {Trattato del microscopio), e di Magxn (Ricerche geologiche, botaniche e statistiche sopra Vimpaludismo e il miasma delle paludi, 1876), di Salisbury (Giornale americano delle scienze mediche, 1866, e nella Rivista scientifica, 1869), di Klebs e di Tommasi Crudeli (Gior- nale d’igiene, 1879), di Cohn e di un’altra filza di nomi tedeschi, inglesi, belgi, spagnuoli, francesi. — Arnoold, Nouveaux élèm. d’hygiéne cap. II, pag. 219 e seguenti. Per la determinazione quantitativa dei’ microbi contenuti nell’aria, ecco un metodo semplice. Si fa passare » de la vie de ses habitants. Cette vérité doit sans e esse étre » présente à l’esprit de ceux qui ont la direction et la respon- » sabilité da municipe. » (Traile cl'hyglène, tom. II, pag. 523 e seguenti). § 164. Raccogliere e rimuovere nel minor tempo possi- bile e nel modo migliore le deiezioni inevitabili delle città, a fine d’impedire, per quanto è concesso di farlo, l’inquina- mento del suolo, dell’aria atmosferica, dell’acqua sotterranea e potabile, ecco uno de’ problemi massimi del risanamento de’ centri abitati, uno degli obblighi più urgenti e gravi che le generazioni attuali hanno assunto di faccia a quelle che sono di là da venire. E la responsabilità cresce in propor- zione diretta della densità della popolazione accumulata in un dato tratto di terreno; come le difficoltà d’attuazione aumen- tano, secondo che si tratta di sparsi villaggi, o di grosse borgate o città. § 165. Enunciato il principio che deve guidare ammini- stratori ed ingegneri sanitari nel risolvere 1’ arduo quesito; fermato il concetto direttivo che- i rifiuti d’ogni genere non debbano soffermarsi nel suolo abitato, e sia anzi neces- sario il loro sollecito allontanamento ; vediamo in che guisa s’è provveduto a tale importante ramo del servizio pub- blico. Il quadro che segue pone in rilievo a colpo d’occhio i diversi sistemi d’espurgo. l’aria dell’atmosfera in tubi di vetro le cui pareti interne sono rive- stite di gelatina di coltura. Questa gelatina è preparata nel seguente modo : Si fanno sciogliere 50 grammi di gelatina ordinaria in 500 grammi d’acqua portata a ebollizione; indi si immettono per 24 ore nell’acqua fredda 500 grammi di carne tritata; si spreme la lavatura di carne, la si sottomette all’ ebollizione, si Ultra con velo e vi si aggiunge la soluzione di gelatina, più 10 grammi di peptone e un grammo di cloruro di sodio. Infine si neutralizza il tutto con carbo- nato di sodio, si filtra e si sterilizza il litro di liquido così ottenuto. I germi depositati sulla gelatina formano delle colonie assolutamente simili a quelle che si osservano allorché si fa disseminazione diretta. — Cf. ; De-Giaxa, Igiene pubblica, 1890, pag, 61 e seguenti, in cui sono epilogati gli studi moderni sull’oggetto. SISTEMI D’ ESPURGO. a) materie escrementìzie r a) a Ubera immissione, in cui le materie si muovono solide e liquide ; alla ra- / come possono in virtù del proprio peso e del declivio gione di gr. 100 a 125 delle del canale; prime, e di gr. 1350 a 1400 i b) a circolazione contìnua, per una quantità d’ac- delle seconde per indivi- I qua che costantemente s’impiega a fine di promuovere duo (Lent, Ziureck, Vik- I la sollecita circolazione delle dejezioni d’ogni specie. chow, Geigei., ed altri fi- 1 Donde consegue che 1’ unico condotto di slavatura a siologi ed igienisti); ] collezione totale non si possa mai adottare (pur rima- ti acque sporche d’ogni / nendo immutati alcuni inconvenienti proprii del si- sorta, calcolabili in pre- \ stema) se non nelle città che vi si prestano per giaci- cedenza, conoscendosi la | tura topografica, e per provvista d’acqua abbondante; quantità d’acqua che si I nè le modificazioni correttive e complementari di cui al consuma per gli usi dome- I sub. IIU, si possono scompagnare dalle due condizioni stici e gli opilicii ; I essenziali leste cennate, cioè dalla inclinazione conve- c) acque piovane, im- f niente e dall’acqua in grande copia. Progettare il tout prevedibile in quantità per 1 a Ve'gout per una città posta in pianura e scarseggiante le pioggie torrenziali che \ d’acqua, significa non avere idea esatta della statica e s’avverano. V della dinamica del sistema che s’intende attuare. I. Condotto unico ordi- nario (tout à Vègout come si usa denominarlo in tec- nica) con dispersione delle materie nel mare o nei fiumi — abbraccia e rac- coglie in una sola rete di canali a grande sezione (Parigi, Bruxelles) od a sezione ridotta (Berlino, Francoforte, Amburgo ecc. II, Condotto unico ordi- nario , corretto e comple- tato dall’utilizzazione delle masse immonde. a) per trasformazione delle materie in polveretta, nero animalizzato od altro concime consimile, ovvero in diverso prodotto (sali ammoniacali) industriale, utile all’agricoltura (Dumas, Jacquemart, ecc.); b) per irrigazione di terreni sterili, spaziosi, convenientemente preparati affinché presto non s’avveri la soprasaturazione (questa modificazione ha per non poco in- finito a conciliare delle simpatie a Londra, Parigi, Berlino, Danzica, ecc. al tout a V égout; V. Freycinet, e sopra ogni altro Durand-Claye che fu entusiasta dell’irri- gazione). III. Condotti separati per materie fecali, per acque piovane e sporche a se- conda de’ mezzi economici di cui si dispone, e degli espedienti di rimozione che s’intendono adoperare, va- riano il numero e la distri- buzione dei tubi sotter- ranei). s a) sistema tubulare a circolazione libera per pendenza naturale ; b) sistema tubulare a circolazione forzata per pressione d’acqua (Phtlipps, Ava- rino) o per attrazione operata da forza pneumatica (Liernur di Amsterdam, inven- tore d’ un dispendioso giocattolo coni’ ebbe a giudicarlo la Commissione del Locai Government Board di Londra). Contro il sistema divisore anche attuato senza il macchinario di Liernur, da Staley e Pierson, muovono aspra guerra in Italia Pac- chiotti, Metesurgo, Roncati, le Coinmiss. di Milano e Torino, in Francia Durand- ola ye, Arnould ed altri, aderiscono al sistema divisore tubulare De Freycinet , Warrentrapp, Zefhuss, e lo stesso R. Virchow, dopo essere stato fautore, ma pur sempre cauto, del condotto a circolazione continua, Ficiiera, ed altri distinti igie- nisti ed ingegneri. Sono modificazioni più o meno importanti, ma pur sempre com- plicate e costose, i sistemi ad aspirazione di Dumont e di Berliver, e quello ad inie- zione d’aria di Sugne applicabile alla circolazione pneumatica dejfc,- sole dejeziom. a) fosse stabili scavate nella terra a fondo perduto, pozzi neri assorbenti, veri e perenni fomiti d’infezione, censurabili per ogni riguardo, per l’inevitabile conta- minazione del suolo, dell’acqua presso cui arrivano ma- terie in putrefazione e germi patogeni, dell’aria atmo- sferica che viene depauperata d’ossigeno e impregnata di gas deleterii ; la vuotatura si suole fare a mano a lunghi periodi; ft) bottini mobili di metallo o di legno, a collezione totale di materiali escrementizii e rigetti, rimovibili in tempo più o meno lungo secondo la capacità dei re- cipienti ; ... c) bottini mobili muniti di divisore, merce cui la mota solida rimane sul diaframma, e i fluidi vengono raccolti in fosse perfettamente stagne, a fine d’essere quindi rimossi ed utilizzati per la fertilizzazione dei campi (é appunto la fossa cementata che non per- mette alcuna filtrazione, garantita dalle acque piovane, bene ventilata, con o senza bottino mobile, munita di apparecchio divisore, quella che sembra realizzare i maggiori vantaggi igienici ed economici, poiché per- mette da un lato l’isolamento e la disinfezione, e dal- l’altro di rendere alla terra quello che più le manca, le sostanze azotate le quali possono produrre belle messi, e rigenerarla completamente); d) fosse stabili o tini mobili non grandi, entro a cui si lascia cadere della terra secca disinfettante (pro- cesso del reverendo Moule) , o delle polveri neutraliz- zanti (processo Vallin, Fee ed altri, applicabile benis- simo a pubblici stabilimenti, caserme, spedali, econo- mico, igienico, e che in nulla defrauda l’agricoltura). l.° Senza canalizza zinne complementare. IV. Fosse stercorali. a) tini filtranti col canale unico ordinario [tout a V égout mascherato; ; , , b) tini filtranti col sistema tabulare distinto, m cui s’adunano fluidi di rigetto d’ ogni specie ; c) tini filtranti col sistema tubulare delle acque sporche, ciò che sarebbe in antitesi con i desiderata dei Waringhisti puritani, i quali vorrebbero eliminati dai k tubi delle acque sporche gli escrementi d’ogni genere. 2.° Con canalizza- zione complementare. Le condizioni essenziali per un sistema accettabile di rac- colta e d’allontanamento delle deiezioni cittadine, sono Io seguenti : I. Rimuovere con sollecitudine le materie escrementizie dall’abitato, e, se sia possibile, prima ancora che en- trino in putrefazione —. Se oggi più non si temono, come nella prima metà del secolo, i funesti effetti delle emana- zioni putride in quanto queste rappresentino il principio etiogenico {miasma) delle malattie zimotiche, pure non è meno vero che sia una miseria fisiologica respirare aria viziata da fogne, la quale non può dare il tifo, il cholera, la difterite e consimili malanni, ma può, senza dubbio, pre- disporvi gli organismi col promuovere il deterioramento fisico delle popolazioni. Né basta: perchè s’avverta il lezzo di putrefazione, fa mestieri che le materie ristagnino ne’ reci- pienti; ed in questo caso, oltre ai gas per sé medesimi de- leterii (Arnould, Les controv. recentes de Vassain. des villes, 1883; Fonssagrives, Hyg. et assain. des villes, ecc.) che si svolgono (idrogeno solforato, solfidrato d’ammoniaca, acido carbonico, ecc.), l’aria cloacale si sovracarica di microbi, sollevantisi dalle materie attaccaticce e disseccate le quali si trovano in sulle pareti sporche ed umide late- rali e superiore de’ condotti, e non mai dalla superficie del liquame che fermenta. Questo fatto sperimentale di facile accertamento, s’avvera vieppiù in estate, allorché l’onda liquida, per la scarsezza dell’acqua, s’assottiglia, e l’evapo- razione ch’é invece attiva, lascia depositare in alto ed ai lati materiali di cultura bacterica, i quali, rendendosi friabili, per- mettono che i germi patogeni raggiungano l’atmosfera esterna, vi si mescolino, e ricadendo inquinino il suolo, le acque, ecc. Di maniera che l’eliologia degli odori, nulla ha perduto della sua importanza igienico-clinica, però n’ è cambiata assolutamente l’interpretazione fisico-clinica. La putrescenza in quanto tale, rimane scagionata oramai dell’ addebito fattole, d’ingenerare i veleni infettivi ; che anzi il bacterium- termo, specifico della decomposizione organica, riesce inva- dente e micidiale per vari microrganismi patogeni, com’ è provato dagli esperimenti di Cohnehim, Cantami, Kock, De Simone, Boellinger, Toussaint, Da vaine ed altri(Cf.: Perls, Pat. generale, Parte II, pag. 117). Nondimeno è parimenti accertato (e ciò basta per la polizia sanitaria), che con P apparire de’ fenomeni della putrefazione, a parte de’ mali diretti cui può dare luogo (nausee, diarree, febbri atassico-adinamiche da diatesi disso- lutiva, ecc.), coincida uno sviiuppo maggiore de’ morbi d’infezione propriamente detti, e questo avviene perchè dove v’ha vasta putrescenza, ivi esìste molta quantità di materia organica in metamorfosi regressiva ; e da essa trag- gono esca ed alimento, insieme al b ac ter ium- termo, i con- tagi animati, i bacilli, i cocchi, gli spiroceti che ingenerano le malattie infettive. Ed eccoci per un’ altra via ricondotti al vecchio dogma igienico : « sopprimete con ogni mezzo i focolai di fermentazione putrida nocivi sempre, sia che inge- nerino gaz deleterii o ptomaine, sia che creino ambiente biologico adatto ai microbi setticemici, colerici, difterici, tifici e simili. » II. Trasportare i materiali di rigetto cittadino lungi dal caseggiato, in modo che non ne rimangano inquinati i tre fattori cosmico-biologici della salubrità. Varia, l’acqua, il suolo —. S’è veduto come l’aria si contamini, oper compo- nenti gazosi accidentali che n’alterano il misto normale, ossivero per batteri derivati da particelle secche e fragili, che ne contengono in copia. E l’importanza del fatto é rile- vante, dacché i microrganismi patogeni passando dall’ aria metilica e confinata delle cloache in quella delle case, pos- sono infettare gli abitanti, non solo mercè l’introduzione nell’albero respiratorio (superficie assorbente de’ bronchi e de’ polmoni), ma eziandio per l’ingestione del malefico pul- viscolo; ossivero per penetrazione a traverso lesioni di con- tinuità nella cute; infine per deposito sopra alimenti od altri oggetti. Quest’ultimo mezzo di disseminazione micro- bica a me non apparisce cosi strano , quanto al Flììgge ZiiNO, Polizia Medica. (Grundiss der Eyglene, 1889), il quale assevera (senza alcuna prova, e in disarmonia con tutto quello che si co- nosce) che i germi zimotici non trovino sugli alimenti ter- reno adatto per svolgersi, a causa de’ microrganismi sapro- fitici che vi si rinvengono; eppure si sa quanto giovino in tempo di epidemia colerica, tifica.... la cottura sterilizza- trice delle vivande, l’abbrustolimento del pane, la disinfe- zione de’ vestiti, e consimili pratiche di preservamento. Non meno interessante è d’ evitare l’inquinamento delle acque, vuoi quelle della mappa sotterranea, vuoi quelle de- stinate direttamente aH’alirnentazione. Di questo argomento vitale dell’odierna come dell’antica igiene pratica, ho detto qualcosa, mai quanto basta. Piacemi ricordare come Rind- fleich (Yirchow’s Arch. 1872, t. 54), Bourdon-Sanderson (1871), Chon (Beitraege zur Biolog., 1875, pag. 152), abbiano dimostrato col massimo rigore scientifico desiderabile la potenza nociva dell’acqua contenente batteri e schizomiceti, in confronto all’ aria. Io non posso certamente dividere le •esagerazioni della Trinkemoassertheorie, come la chiamano : chè se lo facessi, sconoscerei le ricerche sperimentali di Tyndall (Nature, 1876), di Dancer (Quarteley Journal of rnicroscop. Science, gennaio 1869), di Letzerich {Arch. f. exper. path., 1877) e d’altri; ma dopo gli studi di Lieber- meister, Griesinger, Hirs, Sormani, Maragliano, Fazio, Lepidi-Chioti, Cantani, ecc., e l’esperienza personale, non potrei non riconoscere nell’acqua potabile il principale, se non Vunico, mezzo di diffusione de’ morbi infezionali (Y. Sez. V, passim); e qualsiasi amministrazione dovrebbe cominciare l’opera di risanamento cittadino, procurando agli abitanti acqua pura e guarentita da infiltrazioni cloacali. L’infettamento del suolo a mezzo delle sostanze organiche (quello che più preme) forma attualmente oggetto di accurate ricerche. Seguendo l’indirizzo dato a siffatti studi da Soyka {Der Boden, Lipzia 1887), la presenza dei microrganismi nel suolo si può riguardare come fatto accertato in scienza, comunque le cognizioni intorno al numero e qualità di essi non siano peranco molto avanzate; Pasteur ha mostrato nel terreno il vibrione settico , Koch quello dell’ edema maligno, Nicolayer il bacillo del tetano, Fryde quello del tifo, ecc. ; però una caterva di circostanze, indagate dal Fraenkel e da Frankland con cura speciale, influiscono a favorire od ostacolare la loro penetrazione, e la loro uscita dagli strati diversi del suolo: al di là di questo, ogni altro asserto sa di presunzione e di fantasticheria; eppure alla Polizia sanitaria basta l’anzicennata conoscenza per procla- mare oggi con criteri diversi, come l’ha fatto parecchi secoli indietro: « essere necessario pel bene della pubblica incolu- mità, impedire che le sostanze organiche tanto solide che liquide, e più queste che quelle, si espandano nel suolo, e noi contaminino. » (Cf. : Bentivegna , Fognatura citta- dina, Parte I, Gap. II). III. Evitare il rigurgito dei materiali immondi nelle latrine pubbliche e private, nelle abitazioni terrene, nelle cantine, gallerie e simili. —. Oltre all’incomodo, e non è mica poco, ne’fatti di ritorno delle materie escrementizie già corrot- te, v’ha pericolo manifesto, e la condanna di qualsia&i sistema di fognatura deve pronunziarsi in ragione diretta delle proba- bilità di cosi nauseante, e oltremodo nocevole avvenimento. IV. Isolare al più possibile i cessi delle singole abita- zioni, e rendere con agevolezza disinfettabili i recipienti stercorali. —. Mentre noi predichiamo la inviolabilità del domicilio, creandoci nella casa il nostro regno, tolleriamo che impunemente ci penetrino, in modo subdolo, de’nemici occulti, de’gaz deleterii, de’principii di infezione, e le vie per le quali si fa questa violazione di domicilio sono appunto le bocche delle latrine, nome male appropriato ai fetidi cessi di molte città italiche. Tutte le case de’centri abitati ove esistono delle pessime antiche fogne, sono in continua comunicazione tra loro, mercè quell’intestino lurido e mal connesso, il quale serpeggia entro le viscere del suolo, e sopra cui gli edifìci riposano, e dentro a cui i pozzi si sca- vano, e le acque di sorgente procedono orribilmente inca- nalate. Di modo che i nostri canali d’espurgo, fatte le debite eccezioni, ci riescono dannosi, non solo perchè ap- pestano facilmente l’aria delle case e delle strade, ma ezian- dio perchè fatalmente diffondono i germi mortiferi per vie sotterranee, in tempo breve, in modo spaventevole: è così che principalmente si spiega il fulmineo e terribile dissemi- narsi del cholera nelle città male fognate, a condotto unico e infamemente costruito, sprovviste di acqua abbondante (Messina, e com’essa non pochi altri paesi della penisola). V. Utilizzare il materiale cV espurgo, in modo che V agricoltura ne tragga profitto, sia impiegandolo come è (irrigazione), sia trasformandolo a caldo, e negli opifici speciali, in prodotti ammoniacali. —. Qualunque sia il sistema preferito, il porro unum necessariurn è appunto che vengano utilizzati gli escrementi e i rigetti delle fogne. Le ricerche di Bossingoult e di Payen hanno posto fuori dubbio da un lato l’influenza notevole de’ sali ammoniacali sulla vegetazione, e dall’ altro il partito che può trarsi dai concimi animali. Però chi ha magistralmente fissata la dot- trina, è il Dumas: « Non si potrebbero, scrive il celebre chi- mico, mai far troppo conoscere i vantaggi del concime liquido; essi riassumonsi in due parole: l.° l’uomo dà all’aria acido carbonico ed acqua, che l’agricoltore sarà sempre certo di trovarvi in maggiore quantità di quanta occorre a’ suoi bisogni; 2.° 1’ uomo rigetta mediante le urine e gli escrementi che costituiscono il concime liquido, dopo una precedente fermentazione, tutti gli altri prodotti della sua alimentazione; 3.° in conseguenza col concime liquido e l’aria, l’agricoltore deve avere a sua disposizione i materiali necessari alla vegetazione delle piante più atte all’alimentazione dell’uomo. Le egestioni degli animali, che costituiscono il nutrimento delle piante più utili, come sona i cereali, sono loro tanto necessarie, quanto il pane o la carne lo sono all’uomo stesso. Sotto questo rapporto non si può biasimare abbastanza la negligenza che presiede alla raccolta ed all’ uso de’ prodotti delle latrine nella maggior parte delle grandi città. Fra gli sforzi che si tentano per diminuire la miseria delle classi povere, ogni buona ammi- nistrazione dovrebbe mettere in primo luogo l’arte di dimi- nuire il prezzo delle messi e di aumentare la rendita col buon uso del prodotto delle latrine della città stessa. » {Chimica statica degli esseri organizzati, 1847, pag. 24 e seguenti). (Cf. : Sulla composizione degli escrementi umani, sul loro valore fertilizzante ed economico, oltre all’ opera succitata: Paul Bert, articolo Digestion, in Nouv. Dici, de mèd. et de chir. prat., 1869, tom. XI, pag. 510; Bourne- ville, Rapport sur V ulilisation des eaux d’ègout, 1885; Deschamps (d’Avallon), Manuel prat. d’analyse chitn., 1.1, pag. 373, e Roncati e Golding Bird ed altri recenti trat- tatisti Intorno a’ componenti delle urine e delle feci ; Fichera, Risanamento delle città, Gap. XXXIII, pag. 586 e seguenti; Bentivegna, Opera cit., Parte I, Gap. Ili, ecc.). Al perpetuarsi dello stato deplorevole in cui molte città nostrane ed estere si trovano rispetto alla fognatura, con- corrono, oltre alle ristrettezze finanziarie, due pregiudizi scientifici. In primo luogo, la stolta credenza che un si- stema , anche eccellente, di fognatura, si possa applicare impunemente ovunque ; e secondariamente 1’ attendere che la scienza pronunzi sull’ oggetto l’ultima sua parola. Il problema della fognatura è essenzialmente locale: forse in teoria vi sarà un sistema ottimo, ma in pratica non è così; ogni sistema invece avrà la sua applicazione o al- l’intera città, o a parte di essa, a seconda del declivio, della riserva d’acqua, delle condizioni geologiche e simili. Il migliore sistema di evacuare i residui interni è quello che conviene alle circostanze locali e ne tiene stretto conto; e dall’ostinarsi a non volere riconoscere cotesta verità di pal- mare evidenza, traggono origine colpevoli ritardi, e polemiche acri tra ingegneri, igienisti ed amministratori. Quanto alla famosa ultima parola, avranno gli smaniosi dell’ottimo (quasi sempre nemico del buono), ad attenderla per un pezzo, forse, e anzi senza dubbio, non l’udranno giammai. giacché la scienza cammina, incessantemente cammina; ed è pratica di buona amministrazione tradurre in atto ciò che di meglio appare accertato nel momento storico in cui funziona; sempre che alla scelta de’ provvedimenti adottati addivenga con criterio, e senza preoccupazioni di scuola o, peggio ancora, di personale interesse. § 166. Dopo il quadro sintetico particolareggiato esposto nel | precedente, e le considerazioni esplicative che lo com- pletano, in un lavoro come questo, poco rimane a dire. Ho di già accennato ai gravi inconvenienti delle fosse permea- bili ; nè credo che possa esistere amministrazione di grande città la quale, in vista di tanti e cosi perniciosi sconci, voglia ricorrere a tali pozzi, negazione d’ogni sistema di fognatura, attentato detestabile alla pubblica salute e all’agricoltura, cui si sottraggono improvvidamente molti materiali fertiliz- zatori. E le note di biasimo inflitte alle buche nere, infette ed umide, sono cosi palesi e tante, che stimerei irriverenza verso i lettori cui il mio libro è destinato, se insistessi neilo stigmatizzarle ; ond’è che passo al sistema molto vagheggiato, ma anch’esso pieno di pericoli e di difficoltà, cui s’è univer- salmente affibbiato il nome francese di tout à Vègout. Ad imitazione di quanto accade alla superfìcie del suolo, vale a dire che l’acqua cadendo sopra un piano inclinato asporta tutto ciò che v’ha d’immondo, nacque, da tempo immemorabile, il concetto di canalizzare sotterraneamente i luoghi abitati, affinchè nelle cloache massime si raccolgano tutte le materie di rigetto, per trovare indi smaltimento nei fiumi e nei mari. Immettere ne’ canali sporchi ogni residuo che possa dalle acque essere trascinato lontano dalla città prima che avvenga la putrefazione — ecco il pensiero che dirige cotesto genere di fognatura ; e s’arriva a dire che anche le immondìzie delle vie potrebbero gittarsi nelle fogne, se mai acqua tanto abbondante ci fosse da non farle rista- gnare, e se non dovesse poscia costare troppo ridurle a livello conveniente per distribuirle a’ canali d’irrigazione, o a’ bacini di manufatturazione industriale. Le città situate in terreno a discreto pendio, provvedute abbondantemente d’acqua o edificate sulle rive di grandi fiumi, le quali, per giunta, posseggano enormi estensioni di terre fertilizzabili, hanno, sull’esempio di Londra e Parigi, proclamata la supe- riorità di questo sistema di fognatura sopra qualunque altro. L’inquinamento del suolo, si afferma, è nullo o quasi, quando i canali si costruiscano stagni, e si dia loro pendio regolar- mente debole; quando si dispongano in guisa da riescire impossibile o difficile il rigurgito delle materie escrementizie nelle fogne larghe, con evitare che queste mettano foce nelle strette, o di ramificazione secondaria che dir si vogliano. Neppur l’aria, si dice, può rimanerne appestata, una volta che, in virtù del declivio e dell’acqua (calcolata a non meno di 200 litri a persona e per giorno), la rimozione de’mate- riali di rigetto può farsi entro 24 ore. Di fronte a siffatti vantaggi, millantati in massima parte, esistono inconvenienti assai gravi d’ordine igienico (inquinamento reale e serio del suolo e dell’ aria - avvelenamento delle riviere e de’ corsi d’acqua - impossibilità d’isolamento e di disinfezione, in caso di malattie infettive diffusibili - perpetua immanenza del morbi endemico-contagiosi come la febbre tifoidea, la difterite e simili); d’ordine economico (spese significanti per rim- pianto della conduttura mista); d’ordine industriale (imba- razzo per la destinazione del grande volume di liquidi rac- colti), e d’ordine giuridico-sociale (non è concesso alla città che siede a monte sulle sponde del fiume, corrompere con le sue fogne l’acqua giovevole agli abitanti a valle); e tutto questo senza tener conto delle difficoltà tecniche di costru- zione riguardanti più da vicino, se non esclusivamente, l’inge- gneria. Ed è per ciò che i fautori de’canali a raccolta totale con disperdimento ne'fiumi e ne’ mari si assottigliano di numero ognora di più, anzi si sono ridotti a poche ec- cezioni per cedere il posto a coloro i quali caldegggiano il tout à Vègout con utilizzazione dei materiali. § 167. Dopo lunghi studi, proseguiti con entusiasmo* ecco come concludono Schlosing e Durand-Claye nel loro Rapporto al Congresso internazionale d’igiene, tenuto a Parigi nel 1878 : « Gli industriali, come le municipalità, tro- vano oggimai davanti a sé la soluzione di problemi igienici che, in generale, hanno per lungo tempo negletti. Non è più permesso ad alcuno, particolari o città, di considerare un corso d’acqua come uno sbocco offerto dalla natura allo scolo de’detrimentì dell’industria o della vita collettiva di migliaia d’uomini. La scienza da un lato, la natura dall’altro offrono il mezzo di sanificare i fiumi e le riviere, non sola- menre allontanando dai loro corsi le materie organiche fer- mentescibili, ma anche offrendo alla cultura materie ferti- lizzanti, capaci di trasformare in prodotti alimentari e in foraggi gli elementi che formano un grave inconveniente per la salute pubblica « (pag. 70). Ecco la prima e più impor- tante modificazione correttrice del canale unico misto; ma com’è chiaro, la cagione della deplorata malsania si sposta non si rimuove; i pericoli del sistema s’attenuano forse, non si distruggono ; le difficoltà tecniche rimangono tali e quali e quelle economiche trovano compenso molto equivoco nel reddito delle coltivazioni. E ciò è tanto vero, che in Francia, in Inghilterra, in Germania comincia a sbollire, e di molto, il fervore per i grandi collettori misti a circolazione con- tinua, corretti e completati dall’irrigazione. A Parigi, per esempio, si tentenna, e se ne fa più una questione di spesa cui dovrebbe andarsi incontro adottandosi un sistema diverso, anziché di profondo convincimento dell’ utilità del toiit à Végout; l’epurazione delle acque mediante il terreno, é più -che problematica dopo gli studi dì Pfeiffer e di Kònig; nè al Pasteur sembra scevro di gravi pericoli il progettato sistema d’espandere su’ terreni da coltura le acque di fogna e la lavatura de’ bottini così com’é, sistema che egli dichiara in disannonia con le attuali conoscenze d’igiene (Seduta del ■Consiglio della Senna, 9 marzo 1888). Di modo che bisogna procedere assai cautamente : è follia addirittura accettare il collettore unico misto, là dove non s’abbia grande copia d’acqua e di terreni irrigabili; ma pure quando siffatte con- dizioni concorrano, sarà sempre miglior consiglio adottare la divisione (fogne bianche per le acque meteoriche, fogne nere per le materie escrementizie e le acque sporche), destinare gli escrementi e i rigetti all’ irrigazione di terreni molto ■estesi, e impedire, con ogni mezzo, che le acque impure di fogna in tutto o in parte, d’inverno o d’estate, si possano riversare ne’ corsi d’acqua senza avere prima subita conve- niente, e al più possibile completa chiarificazione depurativa. Soltanto allora che cospirino in armonica concorrenza le suesposte condizioni geologiche, idrologiche, topografiche, tecniche ed amministrative deve ricorrersi all’ espediente di allontanare dalle città le materie di rifiuto in tubi chiusi, e destinarle alla fertilizzazione di adatti terreni sterili e a larga superficie; sempre, beninteso, adoperando come forza motrice di circolazione l’acqua, il più salubre, il più econo- mico, il più perfetto degli agenti depuratori (1). La canaliz- zazione distinta, dentro fogne di opportuna e calcolata sezione, •quantunque abbia i suoi inconvenienti, va preferita, poiché (l) Stanno per il toul a l’égout corretto dall’irrigazione: Freycinet, in Annales d’hyg. pub., 2a serie, tom. XXIX, pag. 49; Leudet et Le- cadre, ibidem, tom. XXX, pag. 62; Beaugrand, ibidem, pag. 205, (è ima rassegna accurata di tutto ciò che si pratica in Francia, in Inghil- gh il terra, in Alemagna); Freycinet, Mille, Durand-Claye, ibidem, tom. XXXIII, pag. 328; Sulle acque sporche di Berlino, in Jahresbericht di Virchow e di Kirsch, 1868, I, pag. 447; Dorand-Claye, Assainis- sement de la Seine, in Annales s. c., tom. xLIV, pag. 241, e opera a parte pubblicata nel 1835, in 4° con tavole e piani; Bourneville, Utili- sation agricole, ecc., 1885; Per la conduttura di Danzica, in D. V. f. oefT. Gesundhtpjlege, 1875; Girardin, Alterations de la Seine, in Annales s. c., tom. XLVII, pag. 87; Scholoesing, ibidem, pag. 193; Geigel, Igiene pub., p. 226 e seguenti; Arnould, Hygiéne, p. 589 e seguenti; Ficiiera, Risanam. di Catania, 1887; Bentivegna, Fognatura citta- dina, pag. 150, ecc., ecc. Vedi contro: Rapporto della Comm. eletta dalla Società d’igiene di Firenze sulla fognatura, in Bollettino, 1885, n. 1, 2, 3, 4; G. V. Overbeek de Meyer, in Annales s. c., 3a serie, tom. XXII, n. 5, pag. 435 (é la più dotta requisitoria), ecc. In senso dubitativo e riservalo: Ogier, Projet de loi sur l’assain. de la Seine, in Annales s. c., 1889, fascicoli di marzo, pag. 211, e di aprile, pag 327 molto accurato e ricco di fatti e di letteratura scelta della questione), ecc., ecc. permette di ottenere : maggior costanza e rapidità di efflusso delle materie, lavatura più completa ed automatica; suffi- ciente ventilazione, il che, ad onta degli amminicoli multipli adoperati, riesce assai difficile ne’ canali misti; minore spesa; non molto malagevole attuazione tanto nelle grandi, quanto nelle piccole città. La fognatura con canali separati a sezione ridotta sod- disfa adunque assai meglio di quella mista, alle esigenze tecnico-igieniche comuni a tutti i sistemi dinamici : a) scorrere continuo de’ liquidi con una velocità di cent. 65 per I"; b) mantenere costante il livello della corrente, in modo che non resti scoperta parzialmente la massa fermentescibile lungo le pareti de’canali; c) impedire la diffusione de’ gaz nocivi nelle abitazioni e nell’atmosfera delle vie. § 168. De’ vantaggi igienici ne offre, e parecchi, il sistema Liernur ; tuttavia, malgrado gli elogi di Overbeek Db Meyer e di Zehfuss, esso è definitivamente caduto sotto gli attacchi violenti del Durand-Claye (Revue d'hygiéne, 1880) e d’altri esimi ingegneri pratici. Lo scoglio insormontabile in cui va a frangersi il trovato Liernur, come qualunque altro di simil genere, è il complicato e costosissimo mecca- nismo. Le città che parzialmente l’adottarono in principio, non se ne trovano contente sotto ogni riguardo; e partico- larmente pe’ continui guasti, per l’impossibilità di genera- lizzarlo, per le spese considerevoli d’impianto e di manu- tenzione. II ricavato industriale de’ materiali è tutt’altro che rimuneratore. § 166. Ho già delineate (nel § 165, quadro), le condizioni di accettabilità delle fosse stabili, stagne, impermeabili, che Arnould ha collocato subito dopo i sistemi di canalizzazione. Non posso non riconoscere, dipendenti dalla rimozione diretta de’ materiali fecali, gli sconci delle fosse stabili; però quando siano impermeabili, e seriamente tali per ottima costruzione, possono, più che qualunque altro sistema di fognatura, risol- vere il problema igienico ecì economico dello allontanamento- delie materie escrementizie. « Dovrebbe, dice il Dumas, desi- derarsi che le municipalità ed anche il Governo prendessero misure decisive per forzare ì proprietari a costruire cisterne perfettamente cementate, che non permettessero alcuna filtra- zione e fossero riparate dalle acque piovane. Il loro tondo dovrebb’essere in forma di vaso da fiori. S’impedirebbe così la morte assai frequente degli operai impiegati nella spaz- zatura delle cisterne. Quando questa misura sarà general- mente eseguita, la ricchezza generale del suolo sarà com- pletamente rigenerata. « L’immensa quantità di concime concentrato che potrà ricevere ristabilirà la sua fecondità. L’agricoltura e l’igiene- sono dunque egualmente interessate nell’ esito di questa nuova fabbricazione. » (Chimica statica, pag. 282). Apprendano igienisti e amministratori, e lodino coloro che ad imitazione de’ più prudenti hanno saputo, da anni parec- chi, consigliare alle municipalità (e del numero ci sono io),, di accordare la preferenza alle fosse stabili, quando speciali condizioni topografiche ed idrologiche (Y. § 168) non sospin- gano a fare altrimenti, o meglio. § 170. Le fosse mobili scemano ancora di più gli incon- venienti delle fisse (vuotamente costoso ed incomodo, non impedito inquinamento del suolo per processi putrefattivi, ed altri), ma del tutto non li scanzano. Sono adottabili in condizioni speciali (stabilimenti pubblici), e preferibili pur sempre alle pozzanghere nere stabili male edificate, e alle fognature miste di pessimo genere. Arrecano ostacolo al loro impianto gli edifici di vecchia data; ne favoriscono invece la scelta i quartieri nuovi d’una città popolosa. Il problema igienico è risoluto meglio che non con qualunque altro sistema: l’isolamento e la disinfezione delle fosse mobili riescono cosi bene, da non temere affatto il confronto con altri congegni. Se il quesito della fognatura non fosse che- d’indole igienica, non esiterei a proporre da per tutto lo botti (in metallo o in legname, ancora meglio le prime). asportabili, come quelle che racchiudono le maggiori con- dizioni di garanzia per la pubblica salute. Ma lo spauracchio della spesa!?.... Ed è per questo che torno a ricantare la medesima canzone: date la preferenza al sistema che bene si addice alle condizioni locali! — ecco tutto. § 171. Qualsivoglia sistema di fognatura pubblica verrà a fallire allo scopo, se non sia coordinato a quello delle latrine e delle condutture domestiche. Le latrine sono sor- genti d’infezioni per il gaz di solfidrato d’ammoniaca unito a piccola quantità d’acido solfidrico. Questi gas possono svilupparsi : a) dai locali stessi dove le latrine s’impiantano e male funzionano, come ne’ luoghi comodi così detti alla turca; h) dalle fessure accidentali ne’tubi dì discesa, come può accadere quando questi non siano scelti e collocati con accorgimento ; c) dalle saldature de’ vari pezzi del tubo ; d) dalla fossa stabile o mobile in cui si raccolgono i materiali di rifiuto, allorché ai sistemi statici e non ai circo- lanti siasi fatto ricorso nel fognare un dato centro d’abita- zione. Intorno alla nocevolezza di tali emanazioni mi sono già pronunziato sopra; aggiungo che contro la pretesa innocuità de’ depositi di materie immonde, stanno i casi di morte non altrimenti esplicabili che per gli effluvi cloacali (Tardieu- Darcet, ed altri). Una latrina puzzolente male costruita, è un fomite permanente d’infezione, non solo per la casa ove ha sede, ma eziandio per il vicinato, e può costituire il punto di partenza d’un’ epidemia tifica, colerica e simili (V a questo proposito: Brouardel, Rap. de la Commission de ISSO ; Yallin, in Gaz. Jiehd. 1887, pag. 247; Enquete sur Vepi- demie de fidare Ihyphoide qui d regné a Pierreufonds, in A ri- mi es s. c., tom. XVII, 1837, pag. 97; — tutti i trattatisti d’igiene). Non entrerò in dettagli di costruzione, mal con- sentendolo la natura della mia opera ; raccomando pertanto agli ingegneri ed agli ufficiali sanitari di badare a che la latrina rappresenti il locale più pulito, più ventilato, più salu- bre della casa. Quanto alle tabulatore si faranno in ferro o in piombo; i fognoli in terra cotta, e, dove traversano la casa, in ferro, come é rappresentato nella fig. 3. L’impiego dell’acqua come elemento di proprietà è molto commendevole; la canalizzazione separata, coordinata però con cessi a chiusura idraulica nelle abitazioni, è ottimo sistema, e dovrebbe sempre anteporsi al canale misto unico, e a qualsivoglia altro congegno di cessi (Vedi Musson, Notine sur les lieux d’aisance perfectionnes, in Annales s. c., tom. XXXIII, 1870, pagina 296; Aposlolo Zeno, Memorie sul modo di rendere salubri le latrine, 1857, con tavole, — buon lavoro di ripiego per modificazioni da apportare ai vecchi gabinetti). Gli orinatoi sono complemento necessario d’ ogni buona latrina pubblica o privata. I tubi di discesa disposti in crnisn. da terminare al punto ove si riceve Farina informa di valgono ad assicurare la chiusura idraulica vuoi con le nuove quantità di liquido urinoso fresco le quali, cadendo da a) in b) scacciano le vecchie urine verso c) e vi si sostituiscono, vuoi con l’acqua (e ciò è de- siderabile la quale agisce egualmente. § 172. La rimozione de’ rifiuti solidi de’ luoghi abitati, provenienti dalla ripulitura delle strade e delle case, costi- tuisce uno de’ più importanti servizi di polizia urbana. La spazzatura delle vie e lo sfangamento di esse, ove e quando occorra, sono operazioni che vengono oggimai eseguite con metodi talmente buoni e noti, che sarebbe inutile perdita di tempo insistervi oltre. Ciò che v’ha da raccomandare si è che le raccolte (immondezzai) vengano istituite lungi dal- l’abitato, e con le norme regolamentari simili a quelle che governano gli stabilimenti insalubri. In questa materia come in quella de’ cessi e delle fogne, l’Autorità municipale ha dalle leggi concesse facoltà quasi illimitate; purché ne sappia con sano criterio usare in casi di reale bisogno, e d’incontestabile utilità. Ed in vero, il sindaco può e deve interdire l’uso delle latrine comunicanti co’corsi d’acqua; prescrivere che tutte le case si provvedano, in un dato (Fig. 3) Fognatura domestica. termine, di fosse e luoghi comodi, a seconda dei casi; ordi- nare che in un periodo designato, le nuove case si numi- scano o di comunicazioni normali alle fogne, o di fosse stagne, o di bottini mobili; determinare le condizioni di costruttura delle fosse e de’ condotti ; fissare le ore e i modi di vuotatura de’ bottini, affinchè ne derivino i minori disagi e pericoli a’ cittadini; imporre ai vuotatoli le pompe aspi- ranti e prementi, come sistema acconcio di nettezza, senza però eccedere, nelle prescrizioni de’ congegni, i limiti del giusto ; proibire il versamento sulle pubbliche strade di qualsiasi liquido di rigetto o di fogna; stabilire le norme precise della spazzatura e della pulizia stradale, ecc., ecc. (Cf. : Martin , Des epidemies et maìad. trasmissib/es, 1889 , Cap. II, pag. 43 e seguenti). Articolo II. Delle Risaje. Sommario; § 173. I pericoli delle risaje. §174. Leggi che governano la risicoltura, § 173. Come si siano fatti i regolamenti. § 176. Desi- derati della Polizia medica in proposito. | 173. La questione delle risaje é una delle più dibat- tute in igiene pubblica, massimamente in Italia , la quale possiede estese ed importanti provincie che, dalla risicoltura traggono sussistenza e prosperità. In Sicilia, il riso si pro- duce di qualità migliore che nelle regioni medie e setten- trionali della penisola; però costa troppo caro, a motivo della poca abbondanza dell’acqua d’irrigazione, della diffi- coltà della cultura e del potere esauriente della pianta, per lo che si è obbligati a rotazioni lunghe e poco rimu- neratrici. Ricantare le lodi della risaja (vera palude artificiale], rite- nerla come per nulla malsana e nociva alla pubblica salute, è un’eccentricità, è un delirio, quando non rappresenti uno spudorato mendacio di proprietari ed industriali cointeres- sati. A parte il consenso unanime delle popolazioni ove si •coltiva la ricca graminacea e de’ medici che ivi esercitano (meno rare eccezioni,! nel riconoscere l’insalubrità delle risaje ; a parte i pareri di Commissioni delegate da Consigli d’igiene e da Accademie di medicina, attestanti all’unanimità l’in- flusso deleterio delle emanazioni che da quelle promanano, e che rendono gli abitanti pallidi e magri, febbricitanti, idropici, scorbutici e infermicci (Tardieu, Dict. d’hyg., t. Ili, pag. 525); basterà considerare le cose in sé stesse per con- vincersi del danno che tale coltivazione può arrecare. E. infatti, una risaja è un pantano limaccioso, diviso in qua- drati da fossi e arginelli, ove 1’ acqua stagna, o si muove lentamente; e Voryza tanto meglio vien su, per quanto l’acqua è torbida e impura ; e siffatte condizioni fanno crescere rigo- gliose la fora {chiara, borraccina e anche grappa, pianticella che predilige le acque limacciose, ed altre erbe che poscia si putrefanno a loro volta) e la fauna (infusori, vermi, mol- luschi, crostacei, rettili, batrachidi, salamandre, esseri animali infimi che vi gavazzano, per inquinare indi con le loro spoglie le acque). I vari momenti della coltivazione del riso (prepa- razione del terreno, aratura e vangatura, nel gennaio o tra marzo e aprile, secondo che trattisi di siti asciutti o palu- stri, seminagione, previa tenuta in mollo delle sementi, cura per il governo dell’acqua, avvenuta la germinazione, sterpa- mente e nettatura, segatura a maturanza, ecc.), sono tutti essenzialmente insalubri, capaci di dare, come la danno, in proporzioni più o meno rilevanti la febbre intermittente, la quale, osserva il Livi in Nuova Antologia, (luglio 1871) : « è la divinità tremenda del luogo, le sue vittime non hanno numero, e quando non toglie la vita, ruba la salute al povero risajuolo e non gliela restituisce mai più. » (Cf. : Puc- cinotti, Delle risaje, Libri tre; Farini Carlo, Relax. sulle risaje di Ravenna; Secondo Laura, Le risaje, 1869; Selmi, in Enciclop. med. ital, serie 2a, tona. IV, pag. 331, ecc.). Importa altresì conoscere le case in cui abita l’uomo delle risaje, debole, spossato dalle fatiche e dalla malvagità del clima, dalle livide occhiaie, dalla faccia sparuta e terrea, dal ventre tumido: « Sono, (dice il De-Maria, ritraendo dal vero),, catapecchie anguste, non riparate dai vapori umidi nei quali sono immerse, per ordinario formate d’una camera terrena, di rado da un altra superiore, coperta di sole tegole, malamente connesse, che per l’effetto del tempo lasciano larghe fessure, per le quali passa nebbia, pioggia e neve. Letamai, muc- chi d’immondezze, gore vicine vi mantengono un’ umidità permanente. Innumerevoli insetti e miriadi di crittogame trovano nido nelle sudicie pareti. Insomma stivate ivi nume- rose famiglie, l’atmosfera vi diviene fetida e pesante, dove al difetto di ossigeno e sovrabbondanza d’acido carbonico si aggiungono gaz ammoniacali ed idrosolforici. » Si aggiunga a tutto questo diavoli©, l’insufficiente alimentazione, l’acqua potabile non pura, i vestiti di cotone e di canape leggeri e sporchi, e si completerà il triste quadro della vita del misero schiavandaro, che con le sue fatiche arricchisce tanti grassi proprietari ed intra prenditori. Ai partigiani dell’ assoluta libertà della risicoltura, i quali vogliono sacra la proprietà, e si ribellano a qualunque legge restrittiva, e portano innanzi le statistiche (Gianzana, Leggi di sanila, pag. 216 e seguenti ; Gazz. Uff., n. 44, anno 1870, ecc., ecco, risponderò con un dato sperimentale di valore ineccezionabile : adattando un appa- recchio Moscati all’altezza d’un campanile in luogo circon- dato da risaje, si scorge condensata dell’ umidità, la quale condita di zucchero cristallizzato puro con qualche traccia di fosfato d’ammonio, presenta, dopo qualche giorno, una pellicola composta di bacterium termo e di r ih rio bacii In s, indizi sicuri d’aria malsana ; nè è meno vero che in luoghi di risaje s’avverta cattivo odore palustre, e che si veggano de’ fuochi fatui per idrogeno fosforato, proveniente da materie organiche in putrefazione ; nessuna meraviglia adunque che i paesi a risaja siano qualificati come produttori di infezione miasmatica, e classificati quindi tra gli stabilimenti insa- lubri di prima classe (Levieux), § 174. Per l’art. 69 della Legge san., è estesa a tutte le Provincie del Regno la Legge del 12 giugno 1866 sulla col- Zumo, Polizia Medica. tivazione del riso, legge informata a due principi : libertà della coltivazione a riso, alla distanza degli abitati che prescrive- ranno i Consigli provinciali, in regolamenti che saranno appro- vati con decreto reale, sentito prima l’avviso del Consiglio pro- vinciale sanitario, e del Consiglio di Stato; discentramento e lasciar fare a’ corpi locali, in contracambio dell’antica sover- chia ingerenza del Governo centrale. Tutto il resto si riduce all’ avviso che il coltivatore è obbligato a dare in tempo debito, al prefetto, e questi al sindaco, e alle.formalità oc- correnti per ottenere l’autorizzazione (art. 2 e 3;. Ogni ettaro di risaja in contravvenzione, può essere gra- vato di una pena pecuniaria di 200 lire (art. 5); nuli’altro d’importante. § 175. La Legge Chiaves, di cui ho riferito testé le prin- cipali prescrizioni, ordina a’ Consigli provinciali di sotto- porre alla sanzione sovrana i regolamenti; e qui casca l’asino; lavatesi le mani il Governo, uso Ponzio Pilato, s’accinsero a formulare que’ benedetti regolamenti, possidenti e com- mercianti, membri de’ Consigli provinciali, e così hanno provveduto a salvare Barabba, cioè la loro borsa, mandando alla malora Cristo, sinonimo, in questo caso, di pubblica sanità. Esiste in tali regolamenti discrepanza perfino nel determinare quanto le risaje debbano esser lontane dagli abitati; poco o nulla si tiene conto dell’igiene degli operai agricoli, condannati a stare tanto tempo di loro grama esi- stenza nelle marcite. E tutto ciò é onesto?! § 176. Le risaje non dovrebbero permettersi a distanza minore d’un chilometro, misurando in linea retta dalla peri- feria esterna delle città, borghi e casali, a partire dall’ultima casa che si troverà far parte delle abitazioni aggregate, nella direzione delle località da coltivarsi a riso ; salvo al medico provinciale il diritto di proporre al prefetto, e per esso al Consiglio provinciale, con motivata relazione, distanze mag- giori. — Le risaje saran tenute lontane dalle vie maestre. Sarà concessa la facoltà a chi dimostri avere dell’ acqua corrente a sufficienza, e volere destinare a risicoltura; terreni che per la loro livellazione, permettano il continuo deflusso delle acque. — Le abitazioni de’ coltivatori saranno costrutte in luogo elevato, esposte possibilmente a mezzogiorno, bene aereate e ventilate, lavorate con pietra viva nelle fondamenta e fino a certa altezza, anziché con mattoni, pulite fino allo scrupolo, lontane da’ letamai e da’ cumuli di erbe parassite, provviste d’invetriate o impannate, garantite assolutamente dall’umidità, dalle infiltrazioni, dalle intemperie. — Il lavoro sarà compiuto di sole in sole, evitando la rugiada notturna, e al riposo concesso a’ risajuoli sarà meglio destinare le stanze del piano superiore, anziché quelle terrene. — L’ali- mentazione dovrà essere di legumi, accoppiati al granturco, di pane bene salato, di lardo, possibilmente di carne, e d’aromi, tra cui primeggi la cipolla, il tutto annaffiato d’acqua potabile pura o mista al vino, o un po’ d’acquavite: l’acqua sarebbe bene farla bollire, per essere sicuri o quasi della uccisione de’ germi patogeni, e lasciarla aerearsi prima di usarne. — L’ orario del lavoro dovrà essere rigorosamente osservato, dipendendo in gran parte da ciò la preservazione e conservazione de’ risajuoli ; quello di rimonda non potrà prolungarsi oltre le dieci ore, interrotte da due riposi. — Il prefetto procurerà di assicurarsi che tutto proceda in regola nelle risaje della sua Provincia, ordinando ispezioni ordinarie e straordinarie, e provvedendo in conseguenza dei rapporti indirizzatigli dal medico provinciale, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario. È adottando coteste mi- sure, ed altre consimili suggerite dall’ esperienza, che si potrà forse mitigare la sentenza recisa ma vera del Mante- gazza, il quale scrive: «Non si può toccare l’argomento dell’igiene atmosferica, senza gettare una maledizione al i iso e a tutte le sue conseguenze. » Articolo III. Bella macerazione delle piante tessili. Sommario: § 177. Pericoli della macerazione del lino e della canapa. § 178. Sistemi ordinari §179. Come correggerli. § 180. Regola- menti in proposito. | 177. Fra le piante tessili quelle di cui deve interes- sarsi la Polizia sanitaria sono la canape ed il lino. La canape è da tempo coltivata in tutta Europa, e forma la ricchezza di regioni intere nella Russia, nella Germania, nella Fran- cia, nell’America del Nord e nell’Italia; tanto che Berti Pichat ha detto di essa: « ricchezza ed orgoglio delle Pro- vincie in cui figura tra i principali prodotti proclamai già la canape, e la rifermerò sin che mi basti la vita. « Vasta non meno e promettente la coltivazione del lino (Z. usitatissimum, Lin.), in tutta Europa, specialmente nei Paesi Bassi, nel Belgio, in Francia, in Austria, ecc. Per l’Italia, si distingue la regione irrigua di Lombardia, Crema, Cremona, Pavia, Lodi, Lomellina ; ma anche in altre Provincie come quelle di Napoli, Basilicata, Terra di Lavoro, Calabria e Sicilia, la preziosa pianta cresce e dà prodotti industriali rimune- ratori. Le piante tessili diventano proficue a condizione che la parte filamentosa venga separata dalle aderenze e dalle parti estranee e coloranti; e questi risultati si ottengono mercè la macerazione o nell’acqua stagnante ed in apposite vasche, o nell’acqua corrente. Sarebbe stoltezza revocare in dubbio la nocevole influenza che i maceratoi comuni arre- cano alla pubblica salute, dando origine a febbri miasma- tiche, ed aggravando di molto le condizioni dei morbi pree- sistenti nelle località ove tal processo d’industria agricola si attua: le leggi sanitarie di tutti i paesi civili confermano oramai questo fatto indiscutibile, posto in evidenza da Fo- resto, Riyerio, Settata, Morgagni, Cirillo, Zimmerman, Zacchiroli, Parent-Duchatelet, Ronoher, Ferrari, Tar- dieu, Bestini, Piovene, Zucchi ed altri. Mi limito a ricordare quanto ne dice il Ramazzini al Gap, XXXVIII del suo Saggio famoso sulle maialile degli artigiani: « È nell’autunno che si ha l’abitudine di far macerare nelle acque palustri la canapa e il lino. Le donne occupate a trarre fuori i mazzi di canape e lavarli, sono obbligate d’immergersi fino a metà del corpo negli stagni e nelle fosse ; esse sono spesso prese da malattie acute dopo questo servizio impuro e muoiono prestissimo a causa del rinserramento della pelle, della soppressione della traspirazione, ed ancora di più dell’alterazione che pro- vano i loro spiriti animali, mercè il vapore infetto che si eleva da quelle acque e spandesi nel vicinato. Con ragione gli abitanti delle città considerano questo tempo come per- nicioso per recarsi in campagna, poiché tutte le case sono infette da questo odore detestabile. » § 178. I sistemi di macerazione distinguonsi in ordinari e industriali. I primi hanno per base i maceratoi ad acqua stagnante, consistenti in semplici fosse più o meno ben fatte ove l’operazione si compie tanto più facilmente e rapida- mente, per quanto più l’acqua impantana, o si muove con molta lentezza : questi sistemi primitivi più o meno, a seconda che le fosse sono fatte con pietra, con muratura, o con semplici incavi di terra, oltre ad essere i più nocivi, perchè favorevoli allo sviluppo e alla propagazione del miasma, riescono i meno proficui, poiché danno prodotti scadenti per colorito e finezza. Assai migliori tanto dal lato igienico che industriale, sono i maceratoi ad acqua corrente ; cosi che la sostituzione di questi ai maceratoi ad acqua stagnante, realizza un progresso notevole, tanto per le esigenze economiche, quanto per quelle della sanità pubblica. § 17i). Da quel ch’ho detto, si deducono le seguenti illazioni : 1. i maceratoi ad acqua stagnante sono sempre dannosi specialmente quando resta scoperto il loro fondo melmoso; 2. i maceratoi danno origine ad effluvi che corrompono l’aria, e l’acqua che da essi cola quando intermittentemente si svuotino è insalubre, e disadatta agli usi domestici ed alimentari ; 3. da’rigagnoli infetti, provenienti dai maceratoi, possono rimanere inquinate le acque potabili; 4. la macerazione della canape e del lino, fatta non in quantità straordinaria, molto lungi dall’ abitato, in mace- ratoi ben costruiti, ad acqua corrente, se non riesce del tutto innocua, di poco danneggia la pubblica salute; 5. a questa foggia di macerazione, la quale dà buoni prodotti, fa mestieri accordare la preferenza, fino a quando non saranno introdotti i sistemi industriali, di cui si cono- scono parecchi, e che già funzionano nelle più civili Nazioni dell’Europa: i sistemi industriali, tra cui molto buono quello di Schengk, oltre a fornire qualità di lini superiori a quelli macerati all’aria e all’acqua stagnante o corrente realizzano ancora una non spregevole economia nelle spese di mani- polazione, e mettono al coperto i cittadini da qualunque pericolo di infezione miasmatica. § 180. In Francia, fino dal 1815, è stato prescritto: do- versi fare la macerazione alla distanza di 300 o 1000 metri dall’abitato; vietarsi possibilmente la macerazione nelle fosse e nei corsi d’acqua; disinfettarsi le acque che hanno di già servito a quell’uso, e destinarle ad ingrasso. In Prussia, per la legge 28 febbraro 1843, le autorità potevano impedire la macerazione, tutte le volte che per una ragione qualsiasi la stimassero nociva. Nelle nostre leggi sanitarie del 1865 e nei regolamenti fino a quello del 1874, nulla v’ era di preciso intorno a quest’argomento. Lo schema Depretis, all’art. 115, distingueva la macerazione delle piante tessili, fatta coi metodi comuni, da quella compiuta in appositi stabilimenti, e fissava norme diverse per i due casi. L’art. 37 dell’impe- rante Legge san., sancisce quanto appresso: « La macera- zione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potrà, nell’interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dell’ abitato, e con le cautele che verranno determinate dai regolamenti locali d’igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità. I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 50. » Nei regolamenti, di cui sopra, i quali dovranno essere compilati entro l’anno, i Comuni indicheranno in quali luoghi e a quali distanze dalle abitazioni la macerazione sarà permessa, e tutte le altre cautele che possono essere richieste da condizioni locali. In tali regola- lamenti sarà tenuto specialmente conto delle necessità di un’acconcia sistemazione delle sponde e del pavimento dei maceratoi, e del continuo ricambio delle acque in essi; nonché di un conveniente smaltimento dell’ acqua usata, a fine d’impedire la formazione di fondi malarici e l’inquina- mento delle correnti d’acqua destinate agli usi domestici [Reg. san. art. 85). Articolo IV. Delle località miasmatiche propriamente dette. Sommario: § isi. Quali si dicano località miasmatiche. §182. Esten- sione della malaria in Italia. § 183. Natura dell’agente miasma- tico. § 184. Veicolo del veleno palustre. § 185. Provvedimenti di ordine generale. § 186. Piantagioni contro la malaria. § 187. Prov- vedimenti personali. § 181. Non v’ha forse in Italia questione igienica più scottante di quella della malaria, figurando tale veleno sopra vaste zone territoriali come causa di malattie, perturbatrice, in via transitoria o permanente, della salute d’intere popo- lazioni. Perchè un tratto di terreno si qualifichi come mala- rico o miasmatico, fa mestieri che sia non coltivato, impro- duttivo, o malamente coltivato, molto umido, e incompleta- mente coperto d’acqua senza scolo. Dirò quindi col Tardieu: « Intendesi in igiene pubblica per palude (maraisj ogni porzione di suolo alternativamente coperta e abbandonata dalle acque- e che dà luogo, sotto l’influenza del calore e del disecca- mento, allo sviluppo di miasmi che ingenerano la febbre. Così paludi, stagni, laghi, fiumi, straripamenti, spiagge scoperte, riviere, canali, scavi, dissodamenti, diboscamenti, fossati, pozze, rigagnoli, serbatoi, ecc., possono, ad eguale titolo malgrado condizioni diverse, diventare focolai d’ema- nazioni miasmatiche, per cui s’alterano e consumano la salute e la costituzione degli individui che vi sono esposti, e soventi d’intere popolazioni. » Le condizioni, date le quali una località assume la carat- teristica di paludosa, sono: a) suolo disposto a bacino, con terreno impermeabile o quasi, a superficie d’evaporazione poco considerevole; b) imboccatura di fiume, o raccolta di limo trasportato da torrenti; c) fiumi che straripano, lasciando al ritiro lembi dì terra con vece alterna coperta d’acqua o disseccata; d) agitazione delle acque marine, e quindi formazione di stagni salati sulle coste; e) abbassamento di livello de’ laghi ; f) bacini naturali, artificiali e canali; g) introduzione delle acque marine nelle paludi d’acqua dolce. Ciò premesso, sorge manifesto che le paludi (espres- sione comprensiva e adoperata in senso tecnico e non filo- logico strettoi possano essere naturali, o artificiali; e che, quindi, rientrano nella categoria delle località insalubri per produzione di malaria i maceratoi ove si curano (parole di gergo), le piante tessili, i prati in cui si coltiva il riso (argo- menti di cui mi sono occupato in precedenza), e quanti altri espedienti industriali ad acqua stagnante s’adoperano dall’at- tività moderna a fine di lucro. Scendendo ad alcuni particolari interessanti, dirò: l.° malgrado che Linneo abbia detto ubi fiehres inter- onettentes grassantur semper etiam argitlam osservavi, pure la natura geologica del terreno sembra che non eserciti consi- derevole influenza nella formazione de’luoghi palustri; nondi- meno è chiaro che se il suolo è facilmente permeabile, l’acqua si fìssa negli strati profondi, e non s’avvera la putrida fer- mentazione delle sostanze organiche le quali si trovano commiste alla terra, o che vengono a depositarsi sulla sua superficie ; 2. data l’impermeabilità o quasi del suolo (strato pie- troso compatto, tufo, l’aliox degli Spagnuoli, e simili), e coincidendo la depressione, e la niuna o insufficiente pen- denza del locale, si forma lo stagno il cui fondo melmoso è costituito da piante annuali a foglie carnose (giunchi, erbe, canne, ecc.), le quali muoiono tutti gli anni, s’alterano, si putrefanno, s’accumulano, e servono di substrato propizio, quando il sozzo fondo assorga quasi a livello dell’ acqua, per lo sviluppo d’ombrellifere, di ranuncolacee, ecc„ egual- mente annuali; aggiungansi a queste spoglie vegetali miriadi d’animaletti (infusori, vermi, ecc.), che parimenti s’estinguono ad ogni ora, e s’avrà il concetto esatto del limo fermento- scibile delle paludi; 3. l’inverno, se rigido, arresta la putrefazione, la quale ricomincia più attiva in estate; 4. il colorito verde delle acque palustri è dovuto alle lentische e alle conferve, tra cui si muovono infiniti anima- letti (monas pwlvisculus) ; 5. la flora delle paludi e degli stagni si compone di un’ infinità di pianticelle sempre sommerse o galleggianti (più che 20 specie), e di quelle visibili ai lati e ai bordi (60 specie e varietà tra ranunculacee, crittogame, muschi, giunchi, talune speciali degli stagni salati e delle saline]’, 6. dalle paludi si sviluppa un gas, osservato per pri- mo da Alessandro Volta, contenuto in quantità notevole da ogni acqua stagnante, e ch’é idrogeno proto carbonato (C2 H4) ; anche ossigeno si tramanda da certe specie di acque verdastre (25 °/o al mattino, 48 °/o a mezzogiorno, 61 °/0 nelle ore vespertine, Morren) ; 7. l’analisi fisica de’ terreni palustri dà, in proporzioni variabili, pietre, sabbia, argilla, e l’indagine chimica pone in sodo acido solforico, potassa, soda, calce, magnesia, sesqui- ossido di ferro, allumina, acqua combinata, acido carbonico, materia organica (da 10 a 50 %), e residui inattaccabili dall’acqua regia, il tutto, beninteso, in quantità maggiore o minore, secondo le regioni da cui il terreno in esame pro- viene e la profondità cui è stato preso. § 183. Dalle 259 Relazioni fatte da’ Consigli sanitari del Regno, si desume, che di 69 Provincie, 6 soltanto vanno immuni dal flagello malarico, e 63 posseggono territori più o meno infestati. Venendo a maggiori dettagli si ha, che sopra 259 Circondari, 65 sono esenti, 194 invece hanno in casa quel terribile nemico. In un quinquennio (1875-79) il nostro esercito ha contato circa 115,000 infermi di febbri intermittenti, cioè -24,500 per anno; ma il rapporto ufticiale aggiunge: « senza contare quelli (che possono essere com- presi tra i 18 e 20 mila ammalati) annualmente curati negli ospedali civili, da’ quali nessuno è escluso; » il che signi- fica, che fatte tutte le detrazioni, rimangono sempre 42,000 circa soldati italiani che ogni anno vengono colpiti dal veleno palustre, in grado leggero o forte, secondo i paesi, le costi- tuzioni individuali, e simili. La malaria in Italia è sempre in aumento, dovuto principalmente alle strade ferrate che cagionarono la distruzione di tanti boschi, e l’apertura di innumerevoli fossi, lasciati senza scolo (Torelli, La ma- laria d’Italia, 1883: sull’influenza generatrice di miasmi do- vuta ai lavori ferroviari, ho insistito fortemente nella re- lazione intorno alla malaria nella Provincia di Messina, allorquando il Consiglio sanitario provinciale fu chiamato a riferirne alla Commissione d’inchiesta del Senato, e del mio rapporto leggesi un brano nell’opera citata a pag. 57). Spiccano tra tutte le località miasmatiche italiane, le lacune di Cornacchie, le paludi e i boschi Calabresi, siciliani, sardi* del Piano di Spagna in Lombardia, le risaie lombarde, del Polesine, del Modenese, del Pavese, le paludi romane, le* maremme vere di Toscana, di Sardegna, del Napolitano, ecc. L’estensione delle risaie si può calcolare presso a poco a 120,000 ettari di terreno, con prodotto annuo di 1,700,000 ettolitri circa, E la malaria in Italia costa anche assai cara come si desume da numerosi prospetti statistici, di cui ne usufruisco un solo, per l’importanza della cosa in sé, e per l’autorità da cui promana. Per la sola rete ferroviaria Meridionale e Calabro-Sicula, nell’anno 1879, s’ebbero 6739- casi di febbri specifiche sopra un personale effettivo di 13,943, di cui 6724 ricevevano soprassoldo di malaria, col danno- economico della cospicua cifra di L. 536,152.94. Nel 1880, le febbri furono 7009, con la perdita di 65,763 giornate di lavoro, con aggravio all’Amministrazione per gratificazioni, medici, chinina, ecc., di L. 525,759,71 che non avrebbe sop- portato, se sopra i 2654,1 chilometri di ferrovia In esercizio allora, 1687,8 non fossero in dominio della micidiale potenza dell’intossicazione palustre. (Righi, Relax. statistica, 1881, pag. 8). § 183. Sarebbe lavoro inutile ritessere la storia delle dot- trine che hanno dominato circa la natura dell’agente speci- fico malarico fino a questi ultimi anni, avendo già la critica scientifica fatto giustizia della teoria chimica, di quella della materia fiocconosa putrescibile, ecc. : mi limito a dire poche parole sul parassitismo malarico, inteso alla maniera odierna, tralasciando le divinazioni di Lancisi, e di altri grandi medici italiani, di che avrò a far cenno nella Sez. V, cap. XX, art. 1, § 247. Si possono ritenere come dimostrati questi due fatti-principali: a) l’agente febbrigeno non è identico a quelli della putrefazione, il primo è eminentemente aerobio, i secondi anaerobi, né gli efiiuvi che offendono V odorato ingenerano- febbre da chinina; b) il microrganismo malarico non può rinvenirsi nella fauna e nella flora comune delle terre miasmatiche e delle acque stagnanti. Ma quale sarà mai il protista febbrigeno? Salisbury descrisse una specie d’alga, una palmella; di oscillane parlò Hallier nel 1867 ; ad un’ alga speciale attribuì la febbre malarica Balestra nel 1869; quando dodici anni or sono Klebs e Tommasi-Crudeli trovarono uno schizomicete bacil- lare molto diffuso sulla superficie del globo, capace di con- servarsi lunga pezza nelle terre anche non palustri nel senso accettato della parola, ed a questo ladllus malariae attribui- rono la genesi della febbre intermittente e dell’infezione miasmatica giomiasma, (veleno tellurico di Colin). Dopo tale scoperta, il botanico Cleoni rinvenne i bacilli nell’aria, €£01 nelle terre de’ luoghi malarici, Marchia fa va, Lanzi, Perroncito, Sciamanna, Ferraresi e Feri gì nel sangue elei febbricitanti ; sicché pareva oramai acquisito alla scienza il trovato de’ due egregi anatomo-patologi. In tanto coro di plaudenti, cominciò a stuonare il Bergonzini nel 1880, egli vide svilupparsi in terre non sospette il ladllus famoso ; però, in ricambio, Conti e Silvestrini, Orsi, Ferraresi, Cleoni ed altri seguivano la biologia del parassita, la sua resistenza alle alte temperature, il suo moltiplicarsi, lo svi- luppo in liquidi ricchi di materia azotata, la sua potenza di dare la febbre malarica, iniettato che sia nel tessuto con- nettivo degli animali. Non tardò a verificarsi nuova fase d’opposizione, e dopo gli studi di Laveran, Richard, Celli e Marchiata va, Golgi ed altri si cominciò a parlare d’altri fatti parassitologici ed istologici del sangue de’ malarici, e di recente si é veduto il Golgi proclamare l’ostracismo del bacillo di Klebs e Tommasi-Crldelt. Nè a diradare i dubbi insorti sul vero principio infettivo delle febbri palustri, è valsa la discussione eh’ ebbe luogo il 16 ottobre 1889, nel ■secondo Congresso di medicina interna, relatori sul tema dell’ infezione malarica Bacelli e Marchiata va. Ai corpic- ciuoli che assumono forme svariate, mobili, di colore chiaro, abitanti ne’ globuli rossi del sangue, nucleati, il Marchia- fava attribuisce il potere di cagionare febbri malariche, e ad essi soltanto; ma il Mosso, lungi dal riguardarli come plasmodi suigeneri, ritiene quelle apparenze micrografiche dovute ad alterazioni subite da’ globuli rossi. La lite è rimasta sub indice, quantunque ce ne siano dei fatti, e parecchi, per venire ad una soluzione attendibile (1). § 184. Il veicolo ordinario del veleno malarico è senza dubbio l’aria. I miasmi, almeno per ciò che accade nei nostri climi, si estendono più in senso orizzontale anziché in quello, verticale, e talora basta una semplice elevazione per sal- vare dall’attacco del veleno palustre: a Roma la differenza, di piano può attenuare, ed anche distruggere l’azione mia- smatica. Coi venti, i germi febbrigeni possono diffondersi per un raggio molto esteso (per sette od otto chilometri, secondo la testimonianza di Lefévre). Da tempo immemo- rabile, è stato ritenuto che il bevere acqua stagnante e- nell’estate calda e fetida delle paludi, produca milza grossa, ventre duro ed idropisia (Ippocrate) ; dopo Lancisi, Boudin, Ritter, Parkes, Kirsch, Sormani, Laveran.... non si può minimamente revocare in dubbio che la infezione malarica, si possa propagare per la via dell’ acqua potabile, a somi- glianza di tutte le altre infezioni IV, cap. XIX, art. Ir § 218 e seguenti); e malgrado gli esperimenti del Celli che tendono a scemare l’importanza attribuita dalla secolare- esperienza a questo veicolo, sono forzato dall’ evidenza dei fatti clinici a tener fermo il dettame della tradizione, tanto- (1) A chi avesse vaghezza di studiare la questione a fondo, indico, oltre a’ trattati di patologia generale e di anatomia patologica: Salisbury, in American journ., genn. 1686; Balestra, Ricerche ed esperimenti sulla natura e genesi della malaria, 1877; Selmi, Il miasma palustre, 1870-71; Griffini, Relazione, in Bull, crittogamico, 1874; Lanzi e Ferrigi, in Bull. dell’Accad. med. di Roma, 1876; Klebs e Tommasi-Crudeli, Studi sulla natura della malaria, 1879 ; Réy, in Nouveau Dici, de rne'd. et de chir. prat., tom. XXI, pag. 655 e seguenti ; Hirtz, Opera citata, tom. XIX, pag. 176 e seguenti ; Pantaleoni, Il miasma vege- tale, in Sperimentale, anno XXII, 1870; Marchiafava e Celli, Les alterations des globules rouges dans l’infection etc.. Memoria letta a’ Lincei; Tommasi-Crudeli, Stato attuale delle nostre conoscenze sulla natura della malaria, Roma 1887; Salomone-Marino, Studi di clinica medica, 1885-1887; Discussione al II Congresso di medicina interna tenutosi a Roma, in Glorn. intern. di scienze mediehe, 1889, n. 12, anno XI, pag. 919 e seguenti. più che vedo gli abitanti dei luoghi palustri astenersi dal- l’acqua di stagni e rigagnoli, ritenendola apportatrice sicura di malanni. La rugiada ha per effetto di condensare il miasma palustre sul suolo, ed evaporandosi, al levarsi del sole, inquina con maggiore virulenza l’aria respirabile; e devesi a ciò il fatto che, appena levato il sole, è molto facile prendere le febbri. Si è detto potersi il veleno palustre trasmettere per contagio ; quest’ asserzione che sa di paradossale ed è stata respinta dalla esperienza di secoli, trovò un difensore nel Béremgixer [Traile des Fiéores intermittentes et rémittentes, 1865), il quale spiegherebbe il fatto per mezzo del sudore abbondante, fetido e depuratone che accompagna l’ultimo stadio degli accessi febbrili (pag, 65). § 185. S’è fatto un gran parlare intorno ai rimedi d’ordine generale, adottabili contro la malaria; però, bisogna dirlo francamente, i risultati ottenuti non sono riusciti tali da soddisfare le esigenze della pubblica igiene, un po’ per lavori intrapresi senza norma razionale, un po’per il dominante pregiudizio, che l’unica sorgente del miasma palustre siano le paludi vero nomine. Ozonizzare l’aria mercè Io spargimento sulla terra del coaitar e del gesso, è misura applicabile sol- tanto a piccoli tratti di terreno miasmatico, come ha provato Deneux [Gaz. des Hopitaxix, 1859, n. 142, 6 die.). L’incalcina- mento e marnaggio è giustificato dal concetto dell’antisepsi e della neutralizzazione degli effluvi putridi; ma anche questo mezzo, che riesce tanto bene per sanificare una vasca a fondo limaccioso, o un punto limitato donde si elevano emanazioni fetide, come ho sperimentato, mal s’addice alla sanifi- cazione di estesi tratti. Molto usato e rispondente allo scopo è il disseccamento delle paludi, o impedendo l’introduzione delle acque affluenti, o evacuando quelle che vi soggiornano per mezzo di macchine idrauliche oggi tanto perfezionate, o concentrando nel più piccolo spazio possibile le acque di cui non ci si può sbarazzare. Quand’è possibile, deve preferirsi di aprire una via alle acque, distruggendo quelle barriere che ponevano ostacolo al libero corso, ed avviandole conve- nientemente : talora per raggiungere quest’obiettivo, occor - reni scavare dei pozzi, o ricorrere ad altri artifizi ausiliari di scolo. L’obliteramento consiste nel dirigere sul fondo della palude una corrente d’acqua torbosa, operazione che, ripe- tuta, arriverà a sollevare mano mano il fondo, e a riempire il bacino: cotesto processo, come è agevole comprenderlo, è un’imitazione dei depositi fluviali naturali, e bisogna quindi tutte le volte che si può, preferirlo a qualunque altro. Il drenaggio è un’operazione per la quale si adattano delle fogne ad acqua chiara (per distinguerle da quelle cittadine che trasportano acque impure ed escrementi), nel terreno da sanificare, a date distanze, e con certe condizioni che i tecnici hanno oramai precisato. Dal drenaggio tabulare, cresciuta la filtrazione dei liquidi attraverso il terreno, deve risultare imbibizione minore, e quindi minorata evaporazione. Nei paesi ove si fa il dre- naggio come si deve, le nebbie sono meno dense e meno elevate; i reumatismi e le febbri spariscono, o scemano di gran lunga ; la salute generale della popolazione rurale mi- gliora di molto; il suolo si fertilizza, e diventa coltivabile e ri- muneratore, dando buoni prodotti in genere, e precoce sviluppo di cereali. Qualunque lavoro di risanamento che dovrà farsi nei luoghi malarici sarà compiuto da impiegati i quali non soggiorneranno in quei siti, massime se appartenenti alle categorie di malaria grave o gravissima. Tutti i grandi prov- vedimenti contro la malaria (arginature, sistemazioni di foci, canali di espurgo, colmate, drenaggio, traverse, dissecca- menti con macchine idrovore, pozzi, ecc.), si dovranno ese- guire sopra piani preparati col concorso di Commissioni miste d’ingegneri e d’igienisti, affinché, per quanto riguarda la parte tecnico-sanitaria, riescano al più possibile completi, e promettenti di benefici risultati. Alle piantagioni (cultura intensiva), s’è attribuito non poco valore nella sanificazione delle terre maremmane; i fatti parlano in loro favore fino ad un certo punto, e non bisogna esagerarne la portata, per non avere de’ disinganni, come quelli della bonifica igienica inaugurata dai Trappisti delle tre Fontane. § 186. Al potere disinfettante degli eucalyptus (i vantati alberi divoratori della malaria', si presta oggi poca fede, nè crescono rigogliosi ovunque in Italia; secondo Sprenger, bisognerebbe ricorrere come più vantaggiosi, al quercus rex, all’ acer, al laurus glandulosa, ed altre piante di simil genere : anche Dieck Losschen è dello stesso avviso e nel- l’Agro romano non v’ha chi creda all’efficacia antimalarica degli eucalipti. § 187. La profilassi individuale dev’essere molto racco- mandata alle persone che lavorano in paesi malarici. Le abitazioni dovrebbero sorgere in località isolate, elevate, distanti dai punti da sanificare. Agli operai s’ingiunga: non dormire mai nelle località in via di sanificazione ; tenersi ben caldi, vestendo di flanella e di tessuti di lana grosso- lani; evitare la costipazione cutanea, la umidità, gli sbi- lanci di temperatura; lavorare dalla levata del sole al suo tramonto, con ore di riposo ; alimentarsi in modo sufficiente, con alimenti sani, sostanziosi, tonici e leggermente stimolanti, facendo uso moderato di vino, di liquori e di caffè ; evitare di bere acqua stagnante, e non potendo avere di meglio, almeno si filtri o si faccia bollire, ed aereare in seguito prima di berla ; dormire molto, e non mai all’aria libera; usare qualche pil- loletta di chinina, o qualche dose di arsenico quali potenti preservativi contro la febbre; fuggire il luogo appena la febbre si manifesta, ottemperando a questo precetto tanto più, per quanto gravi e palesi saranno le minacce (1). (1) Gli esperimenti intorno al potere preservativo dell’arsenico contro la malaria sono stati fatti sopra vasta scala; si usano le gelatine tito- late di De Gian (di Venezia); ogni tavoletta è divisa in 50 quadretti, di cui ognuno contiene un milligrammo del farmaco. (V. Tommasi- Crudeli, Il clima di Roma, 1886, Conferenza Vili, pag. 148 e seg.). CAPITOLO XVIII. Delle abitazioni umane. Articolo I. Prime linee d’edilizia sanitaria. Sommario : § 188. Prenozioni sulla casa. § 189. Condizioni generali di salubrità. § loo. Scelta de’ materiali da costruzione. § i»i. Cenni sulle pertinenze diverse d’una casa. § 193. Rapporti tra 1’ altezza delle case e la larghezza delle vie cittadine. § 193. Disposizioni dei cortili. § 194. Prescrizioni in ordine alle case di nuova costru- zione. § 195. Affitto di case mobiliate. § 188. Fino da’ primi momenti della sua comparsa sulla terra, l’uomo si dette pensiero di cercarsi un’ abitazione. Dapprima scelse un tronco d’albero incavato, una caverna che divise co’ grandi animali del periodo antropogenico; divisò indi crearsi artificialmente un sito dove, isolandosi dalle influenze esteriori, queste potesse a suo beneplacito governare. Le dimore mobili affatto primitive, sono carat- teristiche de’ selvaggi. La Grecia e Roma ebbero delle case, e se ne scoprono tutti i giorni i vestigi, da fare invidia alle nostre, e da superarle per taluni riguardi. Il clima, la razza, lo stato di civilizzazione, fino le lotte intestine tra coloro che un muro ed una fossa serra, hanno contribuito per dare alle abitazioni umane un tipo architettonico, una con- formazione particolare: in nessuna parte dell’attività fisio- psichica dell’uomo esiste tanta rispondenza perfetta, quanta ve n’ha tra la casa e la storia di un popolo. Ed è in vista di tali considerazioni che riesce diffìcile seguire i consigli della scienza igienica in fatto d’abitazioni degli uomini e de’ regolamenti che le concernono: « La situazione di tutte le città venne determinata, e lo sarà sempre in avvenire, dalla facilità della sussistenza e del commercio, e da molte altre vedute, contro le quali hanno poco o nessun Zumo, Polizia Medica. peso tutti gli insegnamenti de’ medici. A ciò aggiungiamo anche che quasi tutti i luoghi abitabili d’Europa sono di già occupati, e che le abitazioni vi sono disposte in guisa che dura impresa sarebbe ad un’importante riforma, e cosa impossibile suggerirne una perfetta. » Così scrive G. P. Frank nel suo S'ist. comp. di poi. med., tom. Ili, Sez. IV, pag. 633; ed ha ragione; però, ad onor del vero, è da osservare come tutte le genti civili mirino oggimai al miglioramento progres- sivo delle loro dimore private o collettive; e al consegui- mento di si alto fine, tendano le leggi che garentiscono il locatario contro l’ingordigia del padrone e che provve- dono all’impianto delle case, alla larghezza delle strade, ecc., che promuovono le opere di sanificazione e bonifica, non che la creazione di case economiche per le classi misere. Sopra questo argomento delle case operaie, sarà bene intrat- tenerci per un istante. Provvedere di abitazione comoda, salubre e a buon mer- cato le persone che lavorano e sudano nelle officine, è un passo considerevole verso la loro rigenerazione fisica, morale -ed economica; è un debito d’onore (il primo e il più impor- tante forse), che i ricchi pagano ai poveri. Sono pienamente convinto che i così detti socialisti di piazza, di cattedra e di stato provvederebbero assai meglio al benessere della famiglia lavoratrice procurandole case igieniche, delle quali col risparmio e 1’ allontanamento dai vizii potrebbe diven- tare proprietaria; piuttosto che con gli scioperi e i meeting, o con malintesi provvedimenti generali, figli spesso di slanci improvvisi, o di necessità politiche, anziché di maturo con- siglio e di sensata esperienza. Come tutte le idee grandi e feconde, anche quella delle abitazioni operaie, prima di rag- giungere la meta, è passata per il periodo d’incubazione, in cui vennero scherniti i novatori; e per quello dell’attuazione quando l’oscurità si dissipa, la verità si fa strada, e gli utopisti di ieri si tramutano in uomini sagaci e di buon senso. In questo secondo stadio fortunato è entrata la que- stione delle case operaie, dopo che per virtù di un capo- fabbrica di Mulhouse, il signor Koecklin, ispirato dall’inge- gnere Emilio Muller, sorsero nel 1835 le prime in Francia; e ben presto si diffusero in Inghilterra (1814), in Olanda (1845), in Belgio (1849), in Prussia e Svizzera, in Italia (Firenze per prima, 1848, indi Siena, ecc.) (I). L’indole del sxiolo sopra cui devono sorgere dette case, le dimensioni del pianterreno, la natura de’ materiali da costrizione e il modo come adoperarli, lo spessore de’ muri, la distribuzione degli ambienti, la loro ventilazione completa, i passaggi e le scale, l'ordinamento interno delle cosi dette città operaie: ecco degli argomenti studiati con intelletto d’ amore da ingegneri ed igienisti insieme, e intorno a’ quali si può dire che la scienza si sia definitiva- mente pronunziata, per fornire alle classi laboriose abitazioni solide, sufficientemente comode, igienicamente irreprensibili. Ma perché l’ideale nobilissimo venga tradotto in realtà, é mestieri che coloro i quali debbono sovraintendere ai lavori, lo facciano con mente di scienziato e con cuore di filantropo : in caso contrario s’avranno a deplorare de’ disastri come quelli recentissimi dell’ Arenaria in Napoli, dove le case economiche pare che si intendano costruire fino con troppa economia, tanto che rovinano prima d’essere terminate, facendo misera strage di operaiI... (Vedi sull’accaduto de- plorevole del febbraio 1890, ciò che n’hanno scritto i gior- nali, e specialmente il n. 49, anno XIX del Corriere di Napoli, dove si leggono proteste di fuoco, e punizioni meritate ma non abbastanza severe, inflitte agli ingegneri ispettori). § 189. Pensando come l’uomo moderno (a differenza del- l’antico, il quale viveva molto alla grande aria e in pubblico), (1) E. Muller e Cacheux, Les habitations ouvrieres, 1880, edizione migliorata e ricca di disegni; Villermè, in Annales d’hyg. pub,, 1850, pag. 211; Gavin, The habitation of thè industr. classe, etc. 1850; JDesmartis , Logement des classes pouvres, 1861 ; Livi, Art. Casa, in Dizionario delle scienze mediche, edizione Brigola, tom. I, fascicolo 25; Trélat e Du Mesnil, Rapports sur les logements des classes necessi- teuses, 1878, (lavoro completo e di grande interesse); Moller e Da Mesnil, Des habitat, a bon marchè, in Annales, s. c., tom. XXII, della -3 sene, agosto 1819, pag. 150 e seguenti. passi circa sette decimi della sua esistenza in ambienti limitati, sarà agevole comprendere perché e quanto importi attenderò diligentemente alla salubrità de’ fabbricati. Le case malsane- figurano tra i modificatori più infausti della salute, tra gli efficienti meglio noti di mortalità e morbilità: « Le case si stringono, (scrive il Cantami), un numero sproporzionato di individui occupa un piccolo appartamento povero di luce e d’aria, e famiglie intere con un mucchio di bambini stanno stipate in luridi covili, oscuri, umidi, puzzolenti di ammo- niaca. Aggiungete a questo la strettezza de’ vincoli ed i sette piani de’ fabbricati, ed i corsi luridi colle pareti non rivestite d’intonaco impermeabile ; e non vi meraviglierete se coll’in- cremento della popolazione, aumentino anche le scrofole ed i tubercoli, e fioriscano le rose del cimitero su molte giovani- guance. » (Lezioni sulla scrofolosi, p. 1). (Cf. : Bufalini, Pat. gen, Parte III, pag. 86 e seguenti; seco lui concordano tutti i clinici e gli igienisti nel riconoscere l’importanza etiologica delle abitazioni insalubri sullo sviluppo delle ipo- trofie, delle oligoemie, dello scrofulismo, della tisichezza, e simili; Brissaud, in Nouv. dici, de méd. et de chir. prat., tom. XXXII, pag. 719 - Scrofule, etiologie, 1883; Grancher, in Dici, encycl. des Sciences méd., art. Scrofule, 1880; Luca- tello, in Enciclopedia ned. ital., serie II, r. IV, p. 824, ecc.). L’insalubrità delle abitazioni proviene : dal viziamento del- l’aria; dalla deficienza di luce; dall’umidità ; dalla perfrige- razione oltre ogni limite di tolleranza ; dall’inopportuna scelta de’ materiali di costruzione ; dal mancato equo rapporto tra l’altezza delle case e l’ampiezza delle strade, e simili: pas- serò in rapida rassegna cotali sconci, additando altresì i mezzi per rimediarvi. Parlerò, prima di tutto, del vizia- mento dell’aria. Si crede generalmente che la sovrabbondanza dell’ acida carbonico, e quindi la scemata quantità d’ossigeno, riesca nociva non solo, ma costituisca la vera cagion di danno dell’aria confinata, rarefatta, contaminata dalla convivenza degli uomini. Cotesta è un’asserzione erronea, per lo mena molto esagerata. A parte che l’acido carbonico è inodoro, e ne’ luoghi chiusi havvi puzza, desso entra nella composizione normale dell’aria in proporzione variabile (in media 3, 10: 10,000, con oscillazioni di 2, 6, o 4 voi. in 10.000), né di- venta nocivo se non quando sorpassa il 10 °/oo (Pettenko- fer sopportò tale miscela senza risentirne danno, e For- ster, insieme ad altri, si spinse a respirare per 10 minuti un’atmosfera carica del 40 °/oo di acido carbonico) (1) Orbene, dai calcoli più elementari di chimica fisiologica (e date le case come sono costruite, il che significa impossibilità di chiusura ermetica], risulta che nelle abitazioni non potrà accumularsi tanto acido carbonico da produrre un vero e proprio avvelenamento acuto. Ciò non di meno, la introdu- zione d’aria ricca di acido carbonico, e contemporaneamente e per necessità povera d’ossigeno (2), non può non divenire funesta, a lungo andare, ostacolando potentemente 1’ eser- cizio degli atti respiratori e circolatori, non che il libero compiersi de’ ricambi nutritivi. E tutto questo si verifica appunto nelle case strette, basse, male aereate, umide; dove, per giunta, convivono spesso uomini ed animali; (1) Per la determinazione dell’ acido carbonico nell’ aria aperta o limitata, parecchi metodi si sono inventati. Y. Flùgge, Grundiss der Hygiene, 1889, p. 150, e seguenti; De Giaxa, Igiene pub. 1889, pag. 180 e seguenti ; Rosenthal, Traiti d’hyy. pub., 1890, Cap.-XV, § 130, e Gap. XVII, § 147. Per un’indagine sommaria (e basta all’ufficiale sanitario) serve bene un cilindro di vetro con fondo bianco, sopra cui é segnata una lettera in nero; si riempie lino alla marca con acqua di calce sa- tura e limpida ; indi con una pompa a pera di gomma elastica s’inietta tanta aria, quanta ne occorre per intorbidare l’acqua di calce al punto da non leggere più la lettera. Con 10 palloncini d’aria, questa conterrebbe il 2 OjoO di acido carbonico, e per ciò sarebbe cattiva; invece se l’intorbidamento succedesse dopo 20 palloncini iniettati, Paria sarebbe pura (metodo di Walpert). (2) La vita può continuare senza sofferenze notevoli in un’atmosfera in cui l’ossigeno sia sceso al 10 per 100. Se alla chiusura de’ locali s’unisca la circostanza (ed è il caso ordinario) di sostanze putrescibli, allora la quantità dell’ossigeno s’abbassa rapidamente, e in modo asso- luto, quindi il pericolo diviene minaccioso, se la ventilazione solle- citamente non intervenga a rinnovare ed ossigenare l’aria. oppure si trovino materie organiche (ossa, pelli, vegetai! tessili e simili), poste in acqua per le future manipolazioni industriali, ossivero immondezze, le quali saranno ri- mosse chi sa quando e come. In ogni modo, se l’acido carbonico non é per sé stesso dannoso altro che in certe condizioni, pure la sua presenza preternaturale in un luogo abitato suole coincidere con alterazioni più gravi dell’atmosfera, e precipuamente con l’alta temperatura, con l’accresciuto vapore acqueo, con la presenza di materie organiche sospese nell’aria. Quindi l’ufficiale sanitario dichiarerà non pura l’aria in cui trovasse una considerevole percentuale di acido carbonico, come accade in certi fabbricati, e sopratutto nelle cave a fermentazione, nei pubblici uffici, negli stabilimenti indu- striali, negli educativi; ed in quei luoghi, che senz’essere abitazioni in senso stretto (gallerie, miniere, ecc.), pure accol- gono molta gente che lavora la quale (com’ ho avuto occasione di vedere in parecchi casi disgraziati) può rima- nere avvelenata e dall’acido carbonico che espira, e da quello derivante dal pessimo carbon fossile adoperato pe’ bisogni del lavoro, od incompiutamente usto. Concorrono eziandio ad alterare l’aria: a) non pochi corpi solidi in sospensione, derivati dal- l’uomo e dalla sua attività; b) germi infettivi liberi, o meglio ancora attaccati ad altre particelle organiche o minerali piccolissime; c) gaz estranei alla normale composizione dell’ aria, quali il carburo e fosfuro d’idrogeno (in piccole proporzioni, e in date emergenze topografiche), l’acido solforoso, l’acido solforico, il cloro, l’acido cloridrico, il solfuro di carbonio, i grassi volatili, gli effluvi della putrefazione, ecc. Tra questi prodotti gazosi accidentali, ì più pericolosi sono Vossido di carbonio e l’acido solfidrico i quali possono avve- lenare quando raggiungano la proporzione di 1 °/o ’■> tossici sono eziandio le combinazioni arsenicali e l’acido cianidrico in dosi infinitamente minori. Tuttavia il pericolo ordinario dell’aria confinata nelle case anche discretamente fatte, ma abitate da molta gente, deriva dall’ antropotoxina, come la chiama Dubois-Reymond, da quel veleno umano, di natura simile alle ammoniache organiche, nelle quali NH2 è combi- nato ad uno o più radicali d’alcooli. È certo che dall’ e- spirazione animale e dalla pelle emanano sostanze facili a corrompersi, molto nocive, addirittura venefiche, come è agevole dimostrarlo con esperienze semplici e tante volte da altri e da me eseguite a scopo di dimostrazione scolastica. Aggiungansi alle testé ricordate, altre sorgenti di contami- nazione deiraria delle case, quali gli odori fisiologici e pato- logici, i gaz intestinali, i fumi più o meno fetidi non escluso quello del tabacco, e via di seguito. Tra le cagioni che possono infettare l’aria de’ luoghi rin- chiusi, merita una menzione particolare il gaz d’illuminazione, il quale sfuggendo, ed é facile, da fessure eventuali avve- ratesi ne’ tubi di conduzione, s’espande nel suolo, e penetra con l’aria tellurica nelle abitazioni, quando non le infesti direttamente per incuria di chi è addetto alla sorveglianza de’ becchi e de’ rubinetti di chiusura : i fatti riferiti da Tourdes (1841), Couffé (1875), Gorelli (1877) ed altri met- tono fuori controversia la penetrazione sotterranea del gaz illuminante nelle abitazioni e gli avvelenamenti consecutivi. (Vedi il lavoro eccellente di Alex. Layet, e la discussione- ch’ebbe luogo alla Società di medicina pubblica di Francia in Annales s. c., 3 serie, n. 15, marzo 1880, pag. 254, ecc.). Nulla di meglio sperimentalmente dimostrato dell’influenza che la luce esercita sullo sviluppo degli esseri organizzati (Edwars in Demarquay, Sur la regeneratpag. 269; Mole- schott, in Wien. Wochensch., 1855, pag. 681; Platen, in PJlUger’s Ardi., 1875; Selmi e Piacentini, in Chem. Cen- tralhlat, 1872, n. 49, e molti altri biologi e chimici). L’uomo non poteva sottrarsi, e non si sottrae di fatto al potere vivi- ficatore della luce, la quale invade il suo organismo fino a’ nervi più reconditi (Raum), e n’accelera, ritarda od osta- cola l’evoluzione progressiva, come chiaramente emerge' dagli studi di Pettenkofer e Voit, di Rubini e Ronchi, di Oesterlem {Haudhuch der Hyglene, 1876, pag. 316), di Ber- thold, di Brierre. Insalubre, adunque, e per non poco, é •da riputarsi la casa dove liberamente non penetri la luce; e il volgo, molto sennatamente, dice : dove non va il sole, accede spesso il medico. Alla nocevolezza dell’ umidità ho più volte accennato, né reputo opportuno insistere sopra un fatto tanto ovvio, per quanto indiscutibile ed indiscusso. A riparare le viziature comuni dell’ aria (e di queste occorre occuparsi, poiché le straordinarie va da sé che deb- bansi sollecitamente rimuovere, punendo, ove occorra, i con- travventori) due espedienti vi sono : a) badare alla costru- zione , affinché non si facciano camere a cubatura d’ aria insufficiente ; b) procurare ai luoghi abitati ampia ventila- zione naturale, od artificiale (preferibile la prima alla se- conda, massime ne’ nostri climi temperati o caldi, a seconda le diverse zone della penisola italiana). Ad essere di facile •contentatura, un uomo sano non potrebbe avere meno di 14 a 15 metri cubi d’ aria respirabile ; fino a 20 ne godono i Cadetti di Baviera, e 25 quelli di Berlino. Il Morin com- petentissimo, chiede, e non a torto, 60 a 70 m. c. per testa negli ospitali comuni ; 100 per i feriti e le donne sopra parto ; 150 per gli affetti da morbi contagiosi ; 30 a 50 per le ca- serme e i teatri; 12 a 15 per le scuole di bambini. E non si gridi all’esagerazione: « I costruttori (dirò col Livi), i padroni di casa faranno un viso omerico a queste cifre ; ma i costruttori, i padroni di casa, di fisiologia e d’i- giene ne sanno quanto gli spazzini sanno di astronomia; -e credono che la scrofola, la rachitide, le febbri tifoidee, le etisie sian malattie che nascano in alto, negli spazi aerei, o le portino a bella posta nelle case i medici stessi per guadagnarvi e ingrassare ». La ventilazione, è ben vero, può correggere le angustie delle abitazioni, sempre però che nelle 10 ore apporti in casa una massa d’ aria di 41 m. c. ad ora, tenendo in conto la cubatura dello stabile secondo i calcoli di Layet, o di 100 escludendo quello, se- condo le vedute di Rosenthal (op. cit., | 156 e seg.). Sia •comunque, interessa alla salubrità che l’acido carbonico non «orpassi mai la proporzione di 0,6 per 103, assumendo come fattori fondamentali dell’estimazione in tutte le emergenze, che ogni uomo esala in un’ora 20 litri di acido carbonico, e l’aria fresca non ne contiene che 0, 04 per 100. Quanto alle altre condizioni generali di salubrità, faccio voti che le nuove case sorgano in punti elevati, al coperto di ema- nazioni insalubri vicine (stagni, paludi, stabilimenti indu- striali o materie tossiche od organiche putrescibili), che siano esposte non ad ovest, ma a sud-est, ed abbiano fondazioni solide impiantate in terreno asciutto. § 190. Tutt’ altro che indifferente è la scelta de’ materiali •da costruzione e del modo d’ usarne. Le pietre di roccia so- lide e permeabili all’ aria, sono da porsi in prima linea. Il mattone preparato con buona pasta, non pressato, ben cotto fornisce materiale eccellente ; lo prediligevano i Romani, e se n’intendevano da vero di coteste faccende; lo raccomanda l’igiene sperimentale , dietro gli studi di Marker, di Lang e d’ altri. La rena mista a buona calce rende più poroso il cemento, e dando adito ah’ aria, favorisce la ventilazione mercé le muraglie (importante sopra ogni altra, perché lenta e continua), e muove guerra all’umidità (l’aria è coibente del calore come dicono i fìsici). Obiettivo delle costruzioni igieniche dev’ essere d’impiegare tanto materiale quanto ne ■occorre per procurare solidità all’edifìcio, ed aereazione effi- cace e benefica per pareti filtranti, rinnovellatrici dell’aria interna. Il legno si lascia traversare facilmente dall’ aria, giusta le esperienze di Christiani ; però l’igiene non può non vedere con compiacimento, sotto ogtii riguardo, il posto che il ferro va prendendo nell’ armatura delle volte e dei pavimenti. Le nuove costruzioni non debbono avere tappez- zate le mura prima che queste si asciughino completamente ; quand’ anche con cotesta precauzione non s’ arrivi ad im- mutarne lo stato igrometrico eccessivo, gioveranno le rive- stiture più o meno parziali di cementi impermeabili, e d’altri artifizii tecnici conducenti al fine. Si procuri, mediante le strutture doppie, isolare i yarii piani della casa, e questa dal suolo col metodo del fossato, come s’usa generalmente in Inghilterra (V. Rosenthal, op. cit., § 122 e 145; — Arnould, Nouv. é’érn. d’hygiéne, Gap. Ili, P. I ; — Luigi Venturi, Del materiale edil. dal punto di vista dell’ igiene, 1888 ; — Flììgge, Hygiéne, C. Vili, p. 338 e seg. ; — Bacchi , Sulle abitazioni, 1886, ecc.). § 191. Nella visita sanitaria si terrà conto delle parti di- verse delle case. 11 pianterreno di solito poco salubre per di- fetto di ventilazione e di sole, è il nido favorito del reuma- tismo, della scrofola, della mortalità dei bambini. A misura che ci si eleva nei piani superiori, l’umidità scema, l’aria è più secca e pura ; gli ultimi piani riescono incomodi e nocivi alle persone travagliate da malattie cardiache e polmonari. Giudicansi come salubri i pavimenti di legno, però nulla havvi d’ accertato ; d’ ordinario (massime negli edifizii pubblici) si preferiscono quelli di mattoni, di cemento, e simili. I tetti d’ ardesia o di tegole ben fabbricate, sono preferibili ai me- tallici ; ne’ paesi caldi tornano molto utili le terrazze. Le ca- mere da letto devon’ essere le più spaziose e le meglio aereate dello stabile. Le canne fumarie debbono essere costruite e man- tenute in ottime condizioni, poiché se noi siano (per fessure od insufficienza) rendono insalubri e pericolose pei locatarii le abitazioni che attraversano (V. il Rapporto approv. dal Cons. de salubrité, in Annales s. c., marzo 1880, 3 ser., N. 17, p. 476; — Paliard, Ibidem, n. di febbraio 1880, pag. 165 e seg.). Dopo la camera da letto, per importanza igienica pongasi la cucina, causa d’insalubrità per i fumi varii, per la raccolta che vi si fa di materie residuali putrescibili, per gli sbocchi de’ lavapiatti, spesso perchè lì da canto va posta la latrina ; di questa ho già detto quanto occorre nel § 171. Le porte e le finestre larghe, collocate possibilmente di faccia le une alle altre, bastano presso di noi (meno che nella regione settentrionale e in inverno) alla ventilazione ; la quale puà eziandio procurarsi co’ caminetti, per differenza di temperatura, con le stufe e i tubi, e con altri infiniti congegni ad aspira- zione e propulsione, adoperabili questi ultimi colà dove i veti- alatori naturali e comuni o i cristalli bucherellati (a forami conici e cosi piccoli da entrarne 4 o 5 mila in un metro quadrato) di Trélat non si stimino sufficienti. § 192. Sarebbe desiderabile che le case avessero un’ al- tezza eguale all’ampiezza delle strade; siamo ben lontani da questo ideale. Si pensi almeno a provvedere ne’ quartieri di nuova costruzione a che le abitazioni non abbiano piani molteplici ed elevati, quando le vie rimangono sproporzio- natamente strette. Vi sono vecchie contrade cittadine in Italia che sembrano fatte a posta per malati di occhi (Man- tegazza). 1193.1 cortili siano spaziosi, e bene pavimentati, in moda che le acque trovino libero scolo, si vieti di tramutarli, come sventuratamente accade spesso, in stalle e in immon- dezzai ; nè basta che consimile prescrizione esista ne’ Rego- lamenti di polizia urbana, fa mestieri che non rimanga let- tera morta. § 194. L’insalubrità delle case dì nuova costruzione anche se ben fatte, allorché si vogliano abitare intempestivamente,, è riconosciuta dalle nostre Leggi sanitarie. Ecco quanto esse prescrivono : « Art. 39 Legge 22 die. 1888. — Le case di nuova- costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco, il quale l’accorderà solo quando, previa ispezione dell’ ufficiale sanitario o d’un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato : a) essere le mura convenientemente prosciugate ; b) non esservi difetto d’aria e di luce ; c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e d’altri rifiuti, in modo da non inquinare il sotto-suolo, e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale d’igiene ; d] essere le latrine, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni; e) essere 1’ acqua potabile ne’ pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture guarentita da inquinamento ; f) non esservi altra manifesta- causa d’insalubrità ». Il contravventore è punita «on pena pecuniaria fino a 500 lire e la chiusura, sempre però dopo che il sindaco avrà fatto notificare al proprietario il suo veto, e costui siasi ribellato ; il Decreto motivato di chiusura sarà emesso dal Prefetto, su proposta del medico provinciale, e inteso il Cons. prov. di sanità. Nel susseguente art. 40 , è vietata , sotto la stessa pena a’ contravventori, 1’ apertura di case urbane o rurali, o di opificii industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettano in laghi, corsi o canali d’acqua, i quali devono servire ad usi alimentari o domestici ; il permesso sarà dato quando le Autorità si siano assicurate che dette acque saranno sottoposte a completa ed efficace depurazione, fatta con tutte le cautele; i proprie- tarii delle case e degli opifizii che si trovano nelle condizioni contemplate, debbono , entro un anno, mettersi in regola. Per 1’ art. 41 poi, il Sindaco, su rapporto dell’ ufficiale sa- nitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima, riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico-sanitnrio; salvo il ricorso al Prefetto, che deciderà come sopra è detto (V. Gap. Vili di questo Manuale, dal | 161 in poi e Gap. presente Art. III). § 195. Non si può esercitare l’industria di affittare ca- mere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza averne ottenuto il permesso dalle Auto- rità di pubblica sicurezza , a norma di ciò che prescrive V art. 60 della Legge relativa pubblicata il 28 gennaio 1889. Ai finì della Poi. san., il Regol. 9 ottobre 1889 prescrive : « Art. 97. — Coloro che affittano o dànno alloggi per dormire, non potranno albergare un numero di persone eccedente quello portato dal permesso che debbono ottenere dal Sin- daco , previa ispezione delle camere destinate a quest’ uso, da praticarsi dall’ ufficiale sanitario comunale, o da un in- gegnere sanitario all’ uopo delegato. Le camere per dormire non devono mai avere meno di M. 3 d’ altezza, e meno di 25 metri di cubicità per persona, nè difettare d’ aria o di luce di diretta provenienza dal di fuori. Contro il rifiuto- dei Sindaco, notificato all’ interessato per mezzo del messo- comunale , havvi ricorso al Prefetto, ma non è anco se fatto nel termine d’un mese (art. 98). Nel caso di divieto però per dichiarata inabitabilità totale o parziale di una casa, il ricorso ha effetto sospensivo, e il Sindaco pro- cede a norma dell’ art. 133 della Legge comunale, che devolvo al Sindaco i provvedimenti d’urgenza (art. 99). Articolo II. Delle scuole e degli asili. Sommario : § 196. Generalità intorno all’igiene scolare. § 197. Legge- per la costruzione, l’ampliamento ed i restauri degli ediflcii scola* stici. § 198. Banchi, giusto le prescrizioni. § 199. Desiderati. § 196. La Polizia medica ne’ suoi rapporti col gruppo scolare ha destato in questi ultimi decennii vivo interesse tra igienisti ed amministratori ( l), i quali fanno a gara per (1) Adler II maestro in qualità di medico, 1878; The ventilation in thè Schools etc., in Report of Massachusetts, 1871-75; Armaignac, L’hyg. de la vue dans V eoriture, in Bui. de la Sociele' d’hyg. puh. di Bor- deaux, 1883; Barnard, School architeciure, 1860; Buchner, Zur schul- hanhfrage, 1869; Breitxng, Die Luft um Schulzimmer , 1870 ; Buls , line excursion scolaire a Londres , 1872 ; Brigo , Suburban School- house, 1883 ; Coindet , Consideration sur l’hyg. scolaire , 1865 ; Erm. Chon, Ricerche sulla vista degli scolari, 1867-1872-1878-183); M. Conrad, Sullo stesso argomento, 1876; Casteneda, La myopie dans les e'coles, 1880; Dally, Hyglene scolaire, 1878; Dujardin, Igiene della scuola e dello scolaro, 1871 ; Dussol, Instruction special sur la construction des malsons d’école, 1883 ; Falk, Die sanitàt polizeilische Uebervaschnag hòren und nieder Schulen und ihre Aufaaben, 1868 ; Gallard, Ug- gitine des colleges, etc., 1868; De Giaxa, Igiene della scuola, 1880; Gellé, Des conditions de l’audition dans Vécole (Revue d’hyg., 20 die. 1882); Galippe, Note sur Vexamen de la bouche et de V app. dentaire dans les établ. cons. a V istruction (la stessa Revue, 1883); Pettenkofer , Ueber Luft in den Schulen, (in Pappenaim’s Monatschrift, 1862); Pier- d’Houy, L’igiene della vista e le malattie contagiose nelle scuole, 1879 ; Lo Stesso, Nuovo banco igienico da scuola, 1880 ; Pagliani, Sopra al- cuni fattori dello sviluppo umano, 1876 e 1879 ; Riant , Hygiéne sco- ■conciliare i benefici! dell’istruzione co’danni che possono provenire agli allievi, sia dai locali ed arredi, come dal- 1’ andamento pedagogico delle scuole, specialmente elemen- tari e secondarie. In due parti dividesi lo studio dell’igiene scolare ; a] statistica o fisica, riguarda la scuola come medio in cui gli alunnni sono obbligati a vivere collettivamente, •e l’influenza modificatrice che spiega sulla loro salute l’a- Utazione ne’ suoi dettagli impianto, ventilazione, viziamento dell’ aria mercè le latrine, sviluppo di gas deleteri!, di pol- veri, di germi infettivi, illuminazione, circostanza del mas- simo rilievo per i danni che alla vista possono derivarne, riscaldamento, ecc.) e la supellettile, in quanto può divenire sorgente di deformazioni transitorie o perenni (banchi e piani . Prima di precisare quali siano i desiderati della scienza in ordine all’igiene scolare, é necessario prendere le mosse da fatti bene accertati, senza di che qualsiasi prov- vedimento che s’invoca, susciterà vive, e spesso non ingiu- stificate opposizioni da parte delle Autorità: 1. nella patologia scolare, bisogna mettere in prima linea le malattie degli occhi, particolarmente la miopia, ed in questo fatto rilevante sono d’ accordo gli osservatori, a partire da Waze, fino ad Herman, Chon, Donders (On thè anomalies of accomodalion, 1864, p. 343), Trélat (Hygiène de la vue clans les ècoles, in Annales d’hyg. pub. 3 serie, tom. XLYII, II parte, pag. 263), Terrier (ibidem, pag. 378 , Gariel (ibidem, pag. 454), Yirchow, Albini (Memoria negli Atti del Congresso di Brescia, 1888, pag. 231 e seguenti); 2. non meno dimostrata è l’azione della scuola nel pro- durre o favorire le congestioni di sangue alla testa e la cefa- lalgia Guillaume, Eyg. scol. pag. £37; Becker, Luft.und Bewegug zur Gesudeitpflege in den Schulen, pag. 12, ed altri) ; 3. l’epistassi è molto frequente negli alunni, e cosi il gozzo, secondo le osservazioni di Guillaume, di Heyer (1864), e di altri non meno autorevoli scrittori; 4. frequenti, spesso gravi ed irreducibili, sono tra gli scolari le deviazioni della colonna vertebrale (90 per 100 secondo Tahrner, Das Kind und der Schultisch, 1865, pag. 6) ; delle scoliosi si sviluppano ne’ primi anni, e gli ortopedisti non sono meno espliciti (Klopsoch, Orthopedisch Studien, p. 23, Eulenburg, Journal fdr Kinderkranheiten, 1868, pag. 38); 5. anche le malattie de' visceri del torace (tisi polmo- nare) e la scrofula figurano ne’ quadri nosologici della scola- rità, e ne sono cause precipue ; l’aria viziata dall’accumulo delle persone; i raffreddamenti cutanei per variazioni rapide di temperatura delle sale, le correnti d’aria, le flussioni di petto, ecc.; le polveri e le offese agli atti respiratori ed ematosici per le posizioni forzate o preternaturali imposte al corpo (Cormac, On thè nature, ecc., polmonary con- sumption, 1855, n. 48; Ancel, A treatise on tuberculosis, 1857, pag. 13, ecc.); 6. Le malattie del basso ventre si notano con molta frequenza, e n’ ha trattato molto estesamente il Grate {.Aertzliche Vorschldge Reform des Volksschulwesens, ecc., 1863, pag. 7); 7. Molte lesioni traumatiche s’avverano negli istituti ■educativi, o per incuria de’ preposti alla custodia e disci- plina, ovvero per il carattere impetuoso degli allievi, pronti a venire alle mani con le penne da scrivere, coi coltellini di eui sono provvisti, con le righe, ed io ho pubblicati parecchi casi del genere, ne’ quali ho funzionato da medico giudi- ziario, o da consigliere scolastico in apposite inchieste. A riparare possibilmente cosiffatti inconvenienti, taluni de’ quali, ad onta d’ogni prescrizione regolamentaria, sussi- steranno sempre, giovano: a) i miglioramenti igienici introdotti nell’impianto e nel governo delle scuole; b) gli esercizi corporali, e specialmente la ginnastica, e le tensioni di spirito intercalate con ricreazioni e giuochi all’aria libera; c) la moderazione nell’orario di studio e nella distri- buzione delle materie, affinché il cervello non resti sovrac- caricato, e non s’affatichi a scapito de’ muscoli e degli altri apparecchi organici; d) la scelta de’ libri di testo, stampati a caratteri grossi, e degli oggetti visibili per il così detto insegnamento- obiettivo o delle cose; c) adattare alle età, non troppo tenere, l’insegnamento delle lingue classiche; f) assoggettare le scuole elementari e secondarie a sorveglianza medica, specialmente per ciò che concerne l’apparato visivo, i denti e la cute, i tre organi più pericolosi nell’infanzia e nella prima giovinezza; g) compilare in forma succinta una Guida manuale nosologica, affinchè i maestri possano riconoscere i pri- missimi sintomi delle malattie trasmissibili {febbri erut- tive, vainolo, varicella, morbillo, scarlattina; - morbi infet- tivi, stomatite ulcerosa, angina difterica, disenteria, febbri tifoidee, tosse canina, oftalmie; - malattie parassitarne, rogna, tigna favosa, tonsurante e decalvante; - neuropatie, epilessia, corea o ballo di S. Vito comunicabili per imita- zione, (Cf. : Sezione Y, cap. XX, art. II, § 258 a 263 e 265; Du Mesnil, Sorveglianza medica nelle scuole, A?males d’hyg. pub., 3 serie, n. 13, tom. Ili, 1880, pag. 76; Delpech, ibidem, p. 3; Javal, De Vastigmat. au point de vue de Vhygiéne, Annales, s. c., 1880, pag. 513; Roth, Ispezione med. obbl. nelle scuole, 1880 ; Galippe, De la menstruation dans les établissements consacrès a Veducation des jeunes filles, in Annales s. c., 1880 agosto, pag. 165). Articolo III. Degli ospitali e degli ospizi. Sommario: §200. Prenozioni scientifiche. §201. Principii di tecnica nosocomiale. § 202. Profilassi della tubercolosi, ed ospedali per tisici. § 200. La questione degli ospitali ed ospizi interessa grandemente la pubblica salute; ed è di sicuro una di quelle che possiede la più ricca letteratura, che io ho ridotto in più che modeste proporzioni, additando, in nota, soltanto i lavori principali (1) e moderni. Nè m’occuperò che della (l) Tenon, Mémoires sur les hopitaux, 1788 ; — Sul primo ospedale a padiglioni eretto al Lariboisiére a Parigi (Annales d’hyq. pub. 2 ser., t. VI, pag. lSS, 472) ; — Cowles, Report of thè state Board of healt, 1879, e lavoro pub. in Annales s. c., 3 ser., t. XVII, n. 4 e 6, p.305 e 493; — Chaumont, art. Hospitals nell’Encyclop. Britannica; — Mouat e Snell, Treatlse on Hospital constr. ; — Bertin Sans, Le nouvel hopital de S.Eloi de Montpellier, in Annales s. c. 1879, t. II., III. ser., p.289 ; — Gautier, De la construction des hop. modernes, 1886; — Thevenot, Sur les nouvelles maternités [Annales s. c., 1882, t. Vili, p. 244) ; — Schatz, Elude sur les hop., 1870 ; — Vernois, Sur Vhopital corri, de Copenhague (Annales s. c., 2 ser., t. XXVI, p. 5) ; — Husson, Regime alim.pour les malades des hopit. (Annales s.c. 1871, p. 5); — Marvaud, Sur les casermes et les camps permanents (Annales s.c., t. XXIX, 1873, p. 70 e 241); — Pinard, Les nouvelles Maternités (An- nales s.c. 1880, p.537); — Ziino Ino.N., Sulla costruz. degli ospedali ed ospizli, 1876; — Notizie sul nuovo osped. dell’IIavre, in Bull, della soc. fiorentina d’igiene, An. I., n. 9, 1885, p. 201 ; — Durante, Gli ospe- dali in America, 1887 ; — Zannoni, Spedali e ricoveri di mendicità, 1885; — Livi, Manicomii d'Italia, 1860 ; — Virgilio, Del governo dei manicomi, 1875; — Bonacossa, Mentecatti ed ospedali, 1840; — Biffi, Reminiscenze d’un viaggio in Germania, 1858 ; — Idem, I manicomii, 1876 ; — Zani, De’ manicomi, 1869 ; — Lollt, Il manie, d’Imola, 1882 ; — Fonajuoli, Studi e ricordi su' manicomii, 1877 ; — Tamburini, Il frenocomio di Reggio-Emilia, 1880 ; — Relazione sul manicomio di S. Benedetto di Pesaro, 18S2 e 1887; — Biffi, Colonizzazione de’pazzi, 1862 ; — Bonacossa, I mentecatti e i manicomii, 1873 ; — Zani, Sul- tecnica nosocomiale in genere, perchè serva altresì come di complemento a ciò che altrove ho detto (1) riguardo agli asili destinati a speciali classi d’infermi; chiuderò con discor- rere succintamente della profilassi della tubercolosi (argo- mento all’ordine del giorno, e dell’opportunità di creare pei tisici spedali ad hoc. Sono utili gli stabilimenti ospitalieri? Vale meglio curare gli indigenti a domicilio? Risponde meglio allo scopo adot- tare un sistema misto di pubblica assistenza a’ poveri? É vero tutto il male che si dice degli ospitali in tempo d’epi- demia? Fino a qual punto è giustificata l’obiezione contro all’istallamento degli ospitali, desunta dalla supposta ripu- gnanza che i poveri hanno di recarvisi? A questi, e a ben altri quesiti storici, statistici e sociologici non trovo oppor- tuno rispondere in un’opera destinata agli ufficiali sanitari, i quali sono chiamati o ad esaminare scientificamente i progetti di nuovi edilìzi, ossivero ad ispezionare i vecchi, per rilevarne gli sconci, ed avvisare al modo di rimediarvi, procedendo, possibilmente, d’ accordo con le Congregazioni di carità e le Deputazioni amministrative locali, § 301. Quant’ho detto ne’ § 189, 190, 191, 193, 193 mi dispensa d’accennare alle condizioni generali di salubrità, le l’aumento della popol. de’ manie., 1869 ; — Biffi, Le suore di carila ne’ manicomii, 1866 ; — Norme pel governo degli infermi nello sped. mag. di Milano, 1873 ; — Nardi, Come si provvegga a migliorare lo sped. civ. di Venezia, 1863 ; — Relazione stor. med. ed am. dell’ospizio mar. veneto, 1870 ; — Idem, di quello di Palermo, 1882 ; — Art. Uopi- tal, in Nouveau Dici, de méd. et de chir. prat., tom. XVII, p. 688, au- tore Ch. Sarazin ; — Art. Ospedali in Encicl. med. italiana, aut. Sor- mani, ser. II, voi. Ili, p. I, pag. 372, ecc. ; — Anfosso, Policlinica e Po- liclinico. Ibidem, p. Ili, pag. 207. (I) Delle maternità e delle case di salute per matti, ecc., mi sono occupato nella Sez. II, Gap. XVI da § 116 a 151, stimo quindi, per amore di brevità, non tornarci sopra; serve avvertire che gli spedali particolari debbono conformarsi rigorosamente ai principi! della tec- nica nosocomiale, con di più certe norme, onde vengano evitati in- convenienti propri! alla popolazione che vi s'accoglie (isolamento, sicurezza, e simili). quali per un ospitale non possono che essere ancora più scrupolosamente richieste. Ciò è evidente; se una casa pri- vata o pubblica destinata ai sani fa mestieri che sia attor- niata d’aria da ogni lato, al disotto, lateralmente, al disopra, inondata di luce, bene esposta, solidamente ed igienicamente costrutta, lontana da’ fomiti d’infezione, disposta con criterio di razionale adattamento allo scopo da raggiungere, ecc., a fortiori tutto ciò deve realizzarsi nell’impianto d’un asilo per malati, che è per sé medesimo un centro di malsania. Per questo lato, quindi, la tecnica nosocomiale nulla ha che la distingua, tranne la maggiore diligenza nella scelta della località a vasta area, a terreno elevato e asciutto, e di quella de’materiali da costruzione, ecc., ecc.; a) sono preferibili gli ospitali temporanei ai perma- nenti ? In astratto la risposta dovrebb’ essere affermativa pe’ primi ; però in pratica gli ospedali permanenti, posti sopra vasta estensione (di 500 are circa per 100 ammalati), con materiali duraturi, modesti nella loro architettura, offrono tutte le guarentigie di salubrità, esigono minore dispendio per riparazione, ventilazione e simili. Ciò non pertanto, le baracche e i padiglioni di legno possono, in circostanze speciali (guerre, epidemie, ecc.}, rendere servigi importanti: a far breve, l’ospitale stabile è la regola, il temporaneo, distruttibile ogni 10, 12 anni, od anco tosto dopo che cessi il motivo determinante per erigerlo, costituisce l’eccezione. b) piccoli o grandi ospitali? La storia, 1’ esperienza, la scienza consigliano i primi; l’empirismo, la smania d’accen- tramento, le pretenzioni d’un’estetica malintesa additano ì secondi che, sgraziatamente, formarono il tipo cui s’attennero i prossimi padri nostri, legandoci così ospitali magnifici ma antigienici, che ci tocca subire, fino a quando non avremo mezzi di sostituirli con edifici nuovi, e razionalmente salu- bri. Un ospedale moderno non dovrebbe, in media, conte- nere che da 200 a 300 letti, raggiungere di raro la cifra di 500 o 600, e quest’ultima sorpassare giammai. Sacrificando l’eleganza all’igiene, contenendosi nelle cifre di letti ricor- date, si deve pensare a costruire i nuovi ospitali in modo da assicurarne la ventilazione, la purezza dell’aria, la net- tezza, la semplicità della costruzione; e cosi facendo, s’evi- terà il funesto ospitalismo, nome complessivo indicante le influenze settiche, le infezioni proprie degli stabilimenti ospi- talieri ; c) la disposizione più acconcia degli appartamenti è quella a padiglioni allungati, paralleli tra loro, in numero più o meno considerevole secondo la popolazione inferma che vi s’intende accogliere, separati gli uni dagli altri da cortili e giardinetti. Le fig. 4, 5, 6 rappresentano de’ tipi di ospitali che funzionano bene : per quanto bizzarra, altret- tanto igienica, è la forma del Boston Free Hospital (6 padi- glioni incrociati) ; nè meno commendevole è quella dell’ospi- tale di Anversa, il primo eh’ abbia delle sale circolari in tutti i suoi padiglioni ; d) la moltiplicità de’piani è biasimevole: oggi più non si discute a questo proposito, dopo le concludenti osser- vazioni di Hunter, di Pastoret, d’EsQUiROL e di quanti si sono poscia occupati a lungo e con serietà di propositi degli ospitali ed ospizi, tanto generali che speciali ; e) l’esperienza ha dimostrato la superiorità delle pic- cole sale: il servizio riesce più agevole; la visita sanitaria più attenta; molto minori i pericoli delle infezioni speda- linghe. Ogni letto, secondo Chaumont, dovrebbe avere Ì25 metri cubi d’aria per ora ; il che corrisponde ad un volume di 405 metri per letto; ne’ calcoli, bisogna tener conto della cubatura del letto (un metro circa al massimo), e del corpo (80 litri circa). Altezza della sala m. 4,50 ; f) le finestre saranno disposte in modo da permet- tere libera circolazione d’aria, saranno alte circa 3 metri, e si spingeranno fino a rasentare il soffitto; s’apriranno verso il pavimento acconci sfiatatoi, per purificare la parte bassa della sala, ch’è sempre la più infetta ; g) il pavimento è problema di difficile soluzione : il migliore sarà quello che si guasterà poco, assorbirà meno Ziino, Polizia Medica. liquidi, darà difficile ricetto a materie putrescibili e germi infettivi : le industrie locali, e l’esperienza fattane, determi- (Fig. 4) Ospedale Laribolsière. Piano terreno — Scala di 1|2 millimetro per 1 metro — a, a, Sale da ammalati — b, Viali — c, Ufficio della Direzione — d, Consultazioni esterne — e, Refettorio per le persone di servizio; cucina generale e suoi annessi — t, Farmacia, gabinetto del farmacista — g, Vestibolo pei medici — h, Sala per infermi agitati — i, Gabinetto per la suora — j. Ufficio — h, Locali per biancheria sudicia e latrine — n. Locali pei religiosi — o, Bagni — p, Cappella — q, Lavanderia ed annessi — r, Sala per le operazioni — s, Sala mortuaria e per le autopsie — t, Vestibolo — u, Cortile pei convogli funebri. neranno la preferenza da dare ad un sistema, anziché ad un altro, non esistendone uno che assolutamente omne tulit punctum ; (Fig. 5) Ospedale generale Lincoln in Washington. (Scala di 1: 4800) 1, Locale per ramministrazione — 2, 2...., Sale, — 3, 3, Sale da pranzo — 4, Cucina — 5, Lavatoio — 6, Appartamento dell’ Economo — 7, Alloggio delle suore — 8, Macchina — 9, Macello — IO, Magazzino di carbone — il, Commissariato — 12, Cantina — 13, Cappella — 14, Scuderia — 15, Alloggi degl’impiegati — 16, Corpo di guardia — 17, Sala Mortuaria — 18, Baracche per le truppe di servizio — 19, 20, Alloggi degli ufficiali — 21, Tende — 22, Serbatoio. h) occorrendo un processo di scaldamento e venti- lazione insieme, bisognerà ricordarsi del precetto di Edward Cowlers: «Negli ospitali permanenti, il processo che più conviene, il più proprio e il più igienico, consiste nel ripar- tire per gli appartamenti tubi a vapore o ad acqua calda, i quali partiranno da punti diversi, e riceveranno diretta- mente l’aria fresca dalle aperture murali; » i) nei punti che meno potranno danneggiare la distri- buzione degli infermi, verranno collocati i servizi generali, a questi si provvederà, adunque, dopo di avere praticato la divisione per ; a) malati acuti ; b) malati cronici ; c) malati incurabili ; d) malati cutanei ; e) sifilitici e venerei ; f) malati d’occhi; g) sale ostetriche, quando non ci sia una maternità (Fig. 6) Ospedale di Blackburn. (Scala di 1: 375) Pianta del primo piano — a, Sala per le operazioni — b, b, Sale per gli ammalati operati — e,c, Sale da ammalati — d, d, Sale per casi speciali — e, e, Refettorio pei convalescenti — f, f, Sale di lettura — g, g, Corridoio — li, h, Balconi — j, j,... Passaggi — h, h, Bagni — l, l, Latrine — m, Cucina pei sorveglianti — n, Scale — o, o, Camere pei sorveglianti — p, p, Dormitorii per gl’infer- mieri — q, Cappella. separata, com’è desiderabile; h) riparto speciale per le ma- lattie contagiose, complemento indispensabile d’ogni ben fatto ospitale moderno; i) sale per alienati e neuropatici, a fine di alloggiare tali digraziati provvisoriamente, e non lasciarli in abbandono prima dell’invio nel Manicomio più vicino; , k) oggi si tende a fare degli ospitali delle città univer- sitarie altrettanti istituti di clinica (Y. nel Gior. L’Università, Anno III, n. 16, 17, 18, 19, 20, pag. 571); sarò anche codino, ma penso diversamente ; si lascino, riformandoli, tali quali sono gli ospitali, rispettando, e se n’ha il dovere, le tavole di fondazione e la volontà de’ testatori; si creino invece i Policlinici, senza di che le Università (e parlo per lunga esperienza dopo 25 anni di professorato, e 20 di esercizio ospitaliere I) saranno sempre allo sbaraglio delle locali Ammi- nistrazioni, animate da legittimo sentimento di padronanza verso le cliniche che sono ospitate in casa altrui, e inten- dono agire a loro libito; l) tutta la cura possibile dovrà rivolgersi alle cucine, presso cui saranno impiantati i servizi accessori e simili), e le sorgenti di riscaldamento, ed altro ; m) all’ illuminazione non si provvederà mai col pe- trolio, bensì col gaz; fino a quando non sarà dato intro- durre la saluberrima luce elettrica; n) stimo superfluo il notare che nell’ impianto delle latrine e degli orinatoi si debbano seguire i sistemi più perfetti (chiusure idrauliche o Water-closets, disinfezioni a terra secca o a polveri neutralizzanti, ecc., ecc.); o) al regolamento interno, i Consigli sanitari por- ranno particolare attenzione, perché gli elementi tecnici abbiano la meritata preponderanza nella direzione igienico- sanitaria dello stabilimento; perché la legge, non il favori- tismo, imperi nella scelta del personale medico, facendo si che il concorso sia la regola, e la chiamata per meriti l’eccezione; perchè al capriccio de’ singoli medici e chirurghi si sostituiscano norme sennate e rigide, della cui esecuzione sia mallevadore un soprintendente o direttore sanitario ; perchè tutto, infine, proceda secondo lo spirito della scienza è della carità. § 202. Grave e fatale morbo che miete a migliaja le sue vittime (si calcolano a più di 75,000 i decessi per tubercolosi nella Gran Brettagna, Graves, Cliniqne méd. t. II, p. 136 ; in Italia, la cifra è variabile da 1,42 a 2,80 per mille abi- tanti, Scemami, Geogr. med. p. 149, o un quarto di tutte le morti annuali, ecc.), scegliendole nelle età più ridenti della vita, e nelle classi più interessanti (nelle armate il massimo della mortalità è dovuto alla tisichezza e alla febbre tifoidea, Arnould, Hygiéne, p. 1190; Scemami, Proposte d’igiene mi- litare, 1883 ; Idem, Elude sur la mortalilé et sur le causes des deces dans les armées europeennes, 1883, p. 17, ecc.), per la difesa della patria, per l’industria e per il lavoro in gene- rale, è la tubercolosi polmonare intorno a cui tanto s’è af- faticata la scienza in questi ultimi trent’ anni, per sco- prirne la patogenesi , e gli argomenti terapici di sicura efficacia. Né v’ ha zona climatica della terra che di tale malattia temibile e lentamente degenerativa, vada esente, comunque sia dessa più diffusa e più rapidamente grave nei paesi temperati e freddi (1), e decimi sopratutto i poveri, i soldati, i marinai e la razza negra a preferenza d’ogni altro gruppo etnico. A nessuno verrà in mente di negare la potente influenza che hanno nel preparare il terreno tisiogenico, la co- stituzione fiacca, la gravidanza e 1’ allattamento, l’insuffi- ciente o viziata aria atmosferica, le abitazioni oscure ed umide, il perfrigeramento cutaneo, 1’ alimentazione scarsa o cattiva, ecc. : « A dir vero, osserva egregiamente Dama- schino , tutte queste influenze, freddo, umidità, abitazioni malsane, aria confinata, vesti mal proprie sono cause secon- darie che tengo no ad un unica origine : la miseria ; è questa una delle più potenti condizioni etiologiche della tubercolosi ». Ma in prima linea fa mestieri a mio avviso collocare l’eredità e il contagio : senza di che non s’arriva a com- prendere il come ed il quanto della propagazione della ma- fi) Erodoto, Diodoro Siculo ed altri storici attestano che in Egitto non trovansi individui sofferenti di polmonea. Riputazione di luogo che valga a cura della tisi gode il clima egizio, anche a testimonianza di Celso, di Plinio, di Galeno e di molti scrittori anco recenti (V. Za- gieli , Du climat de VEgypte et de son influence sur le traitement . In che possono nuocere. § aos. Dove e come co- struirli per rispetto alla salubrità, e secondo la legge. § 205. Diconsi macelli quegli stabilimenti pubblici co- munali destinati alla uccisione e preparazione degli animali che servono all’ alimentazione. Per la natura stessa delle cose, per le pratiche che si debbono compiere in que’ luoghi tanto sugli animali interi quanto su’ loro resti, è agevole cosa comprendere come possano riuscire, se male impiantati c governati, di pericolo non lieve per la pubblica salute (esalazioni putride, diffusione di germi patogeni per conta- minazione dell’ aria e delle acque ecc.), e d'incomodo agli abitanti vicini grida degli animali, traffico di trasporto, ecc.). La sostituzione de’ macelli pubblici agli ammazzatoi pri- vati, sarebbe l’ideale cui deve aspirare la Polizia sanita- ria, consigliando macelli consorziali, o mandamentali, af- finché si possa assoggettare a sorveglianza la macellazione della carne {Sez. I, § 101; ; ma dal raggiungere cotesto o- biettivo siamo ben lontani adesso, viste le condizioni poco felici delle finanze comunali, e la scarsità d’ abili ispettori ; proporrò qualche rimedio pratico all’ uopo nella Sez. IV, § 225. Nonpertanto, il Reg. sanitario cosi prescrive all’ ar- ticolo 102 : « Ogni borgo o città che abbia la popolazione superiore a 6000, dovrà avere almeno un macello pubblico, sorvegliato dall’ autorità sanitaria comunale, con divieto dì macellare fuori di esso. Il macello pubblico dovrà essere provvisto degli apparecchi e mezzi necessari! per un accu- rato esame delle carni macellate. Anche nei Comuni o fra- zioni di essi sprovvisti di macello pubblico, 1’ ufficiale sani- tario deve curare, che per utilizzare, a scopo alimentare, gli animali o parte di essi, siano applicate le stesse regole stabilite per i macelli pubblici. Sarà quindi fissato un orario per la macellazione privata ; e quando ciò non sia possibile per qualsiasi causa, chi vorrà macellare dovrà darne preav- viso all’ufficiale sanitario o al veterinario comunale che siasi all’uopo incaricato ». § 206. È mestieri occuparsi separatamente delle condizioni sanitarie non solo dei macelli pubblici, ma eziandio di quelle delle beccherie o spacci privati di carne. A) Macelli e macellazione in pubblici ammazzatoi. — Vi sono dei municipii che credono aver tutto compiuto il loro dovere, quando abbiano scelto un locale purchessia per l’impianto di un macello, senza pensare ad altro. Ve n’ha di quelli poi che, pur interessandosi in qualche modo dei requisiti voluti per il locale prescelto, sprecano del denaro nell’ edificare macelli i quali, per facciate architettoniche di lusso, per vani muniti di fregi, e simili raffinatezze, sem- brano piuttosto locali da esposizione o da geniali ritrovi, anziché degli ammazzatoi da animali. I macelli devono ri- spondere a tre intenti : a) riunire, al più possibile, le con- dizioni di salubrità consigliate dalla scienza igienica; b) of- frire de’ locali per i servizii veterinarii d’ispezione tecnica delle bestie vive dapprima, e poscia delle loro carni macel- late e preparate per la vendita ; c) accoppiare alla costru- zione igienica la poca spesa. A tal uopo, gioveranno le se- guenti norme : l.° Il luogo prescelto deve essere lontano dall’ abitato almeno 200 metri, in vicinanza d’un corso di acqua possibilmente, avvertendo bene però che il macello non sorga sulle sponde di un canale o di un fiume prima ohe questi entrino in una città, ma dopo che sono usciti ; e questa condizione è essenziale, dovendosi ad ogni patto scongiu- rare il pericolo dell’ infettamento delle acque. 2.° Quale che siasi l’importanza del macello (vuoi quello di una grande città, d’un piccolo centro, vuoi un ammazzatoio di lusso ovvero uno economico) dev’essere attorniato d’un muro di cinta all’altezza d’uomo. 3.° La orientazione dev’essere di preferenza a nord, ed avere, in proporzione al numero degli animali da ma- cellarsi, locali convenientemente spaziosi, molto ventilati, con porte ampie e a due battenti, con finestre larghe e munite di rete metallica, con mura rivestite all’interno, per 2 metri d’altezza, d’intonaco in cemento o stucco o silicato di po- tassa o lastre di marmo, con pavimento in pietra o a ce- mento o a terrazzo veneziano leggermente inclinato verso un canale di scolo che fa immettere con sollecitudine i li- quidi di lavatura ed altro in fossa apposita o in condotto di dispersione, se mai s’adottasse cotesta improvvida ma- niera di operare. 4.° La sala di macellazione (abbattimento come s’usa in Francia e nell’ Italia settentrionale, scannatura come si fa anche da noi ovunque per i piccoli animali, ener- vazione, sistema preferibile e adottato molto in Spagna, Fran- cia, Irlanda, Italia) dev’essere provveduta d’acqua, o presa per derivazione o per pompa aspirante e premente, o cu- mulata in serbatoi di fabbrica, muniti di margherita a la- vamento. Gli uncini e tutti gli altri utensili e strumenti necessari saranno di metallo. Tutto sarà tenuto con la massima pulizia. 5.° I locali opportuni per le pelli, per i grassi, ecc. saranno collocati al disopra dell’ ammazzatoio, e costruiti in modo che aria e luce possano molto liberamente circolare. 6.° Oltre alle camere da macellazione e ai locali soprastanti, occorrono locali per i lavori di tripparo, delle stalle per gli animali, de’ chiusi per porci, de’fienili e pa- gliai, il tutto sempre in rapporto alle esigenze del pubblico' servizio, e fatto con la minore spesa possibile. 7.a Sarà ne- cessario impiantare, a seconda dei casi, una o più fosse, ben fatte, per ricevere separatamente i liquidi (acque sporche, orina, ecc.) e gli escrementi, a fine di utilizzare cotesto ma- 257 feriale fertilizzante in prò’ dell’ agricoltura ; nella fossa a concime si butteranno altresi tutti i rimasugli invendibili e inutilizzabili altrimenti. A tale genere di concimaie saranno applicate le misure di disinfezione, quante volte se ne ri- tarderà il vuotamento, o questo, dall’autorità sanitaria, non si giudicherà eseguito come si deve. 8.° Nel caso che oc- corrano gkiacciaje, queste devon’ essere fatte in modo (ter- reno asciutto, e profondità da 5 a 7 metri, muratura doppia, sfogatoi da potersi aprire e chiudere a volontà, pavimento a declivio in mattoni verniciati o bitume impermeabile, porta dì accesso a nord, di legno verniciato, nettezza inappuntabile) da assicurare la conservazione della carne e la sua inalterabilità (V, Sez. IV, § 239). 11 Regol. mun. per il macello provvederà: al trasporlo degli animali, alle maniere di macellazione permessa, proibendo severamente di maltrattare le bestie; alla tenuta degli animali da macellarsi in luoghi acconci e con alimen- tazione opportuna ; al servizio veterinario, tanto per la vi- sita degli animali viventi e la bollatura di essi se riconosciuti sani, quanto alla ispezione macroscopica e micrografica dei pezzi o quarti; alle industrie accessorie (pelli, sego, ossa, ecc.) che si esercitano nel locale stesso del macello, o li da presso. Non potranno i municipii vietare nei loro Regolamenti l’in- troduzione nella cinta di carni fresche macellate altrove (Pa- reri del Cons. di Stato, 22 agosto 1863, 17 febbr, 1875, 20 marzo 1876) ; urterebbero per altro con la legge sul dazio consumo ; solo potranno , a tutela dell’ igiene, prescrivere la visita preventiva del sanitario municipale, o di chi ne fa le veci, o del personale veterinario addetto al pubblico mat- tatojo. È lecito invece proibire la vendita de' commestibili ai venditori ambulanti, ai quali i pratici addebitano lo spaccio' di carni scadenti o guaste, provenienti dal contado. BJ Gli Spacci di carni dovrebbero essere riconosciuti come salubri per ampiezza e ventilazione, per gli apparecchi ed utensili, per banchi solidi e purificabili ad ogni istante, ecc. prima d’aprirsi, ed indi sorvegliati con visite non a giorni fissi. Ziino, Polizia Medica. 17 Articolo VI. Degli stabilimenti insalubri e delle professioni che vi s' esercitano. Sommario: § 207. Prenozioni scientifico-legislative. § 208. Nostro si- stema di leggi. § 209. L’elenco. § 210. Prime linee d’igiene indu- striale. § 211. Il lavoro secondo 1’ età e il sesso. § 207. Più che diritto, ha dovere imprescindibile la pub- blica autorità di proteggere la salute e la vita dei lavo- ratori, restringendo la libertà de’ capi fabbrica e degli in- traprendenti industriali, con assoggettare a norme precise la salubrità e la sicurezza del lavoro. I medici, fa d’uopo confessarlo, nutrono intorno a questo argomento delle idee, se non false molto allarmanti; primieramente credono con Ramaz- zini che i mestieri tutti siano sorgente di male per coloro che li esercitano, e che gli artigiani incontrino disgrazie e malattie li dove stimavano rinvenire sostentamento della loro vita e di quella della famiglia ; secondariamente sperano di molto nella possanza delle leggi e dei regolamenti. Al con- trario, per ciò che concerne il primo giudizio, conviene os- servare che molte professioni (con questa parola intendo tutte le arti, i mestieri, le occupazioni, ecc.) ritenute dagli antichi come insalubri (quali la filatura del cotone, le manifatture, i lavori all’umido, ecc., ecc.) non sono poi così funeste, quanto se 1’ erano immaginate ; difatti, Chevalier , dopo attenta analisi, conclude molto a proposito : « La lettura delle me- morie e delle opere speciali pubblicate sulle malattie degli ■operai poste a riscoutro co’ fatti e colle osservazioni che abbiamo avuto occasione di raccogliere, ci hanno indotto nel convincimento che la maggior parte peccano d’ esagerazione ; di modo che non si può prestare fede alle prescrizioni igie- niche che ne derivano, muovendo i principii da dati inesatti ed erronei » (Annales d' hyg pub. t. XIII, pag. 505, 1835). Rei- ciò che spetta poi alla supposta assoluta efficacia delle pre- scrizioni legali, giova osservare dapprima che, quand’anche le leggi sono , v’ ha sempre da badare al chi pon mano ad esse; nè basta, chè tutto il guajo delle arti non proviene dalle medesime in quanto tali, ma eziandio dai modificatori estrinseci, quali 1’ età, il sesso e la tempra organica degli operai, il loro carattere, grado d’intelligenza, e sentimento di famiglia, i luoghi dove abitano, gli alimenti e i vestiti di cui fanno uso , il senno o la mancanza di giudizio, le abitudini di temperanza o di intemperanza, i pregiudizii eredi- tarti od acquisiti, infine i siti stessi ove il lavoro si compie, e le ore ad esso assegnate. Cagioni produttrici, o per lo meno aggravanti, dei danni proprii degli opificii e delle manifatture, appariscono : la insufficienza de’ salarii, donde gli scioperi, i quali talvolta rappresentano una protesta per bisogni reali delle classi indigenti, ma il più delle volte si originano da manovre di agitatori, solleciti di loro più che non de’ lavoranti, cui arrecano detrimento anziché utile ; la mancanza di attenzione nella scelta de’ mestieri ; i cattivi esempli avuti nelle pareti domestiche , le stagioni e i paesi ove i lavori si fanno (risicoltura, bonifiche in tempi d’estate e simili) ; l’intrusione de’ guasta mestieri, da cui deriva concorrenza oltre ogni limite, e per ciò impossibilità nell’ o- peraio di procurarsi cibi e bevande corroboranti, abitazione igienica, e tutte quelle comodità indispensabili, a fine di risentire molto meno gli effetti malefici degli stabilimenti malsani, delle industrie pericolose, del lavoro protratto, una volta che per necessità di cose gli si debba ridurre la mercede. Da quanto ho premesso in omaggio alla verità, non lice trarre la conseguenza che convenga abbandonare il campo alla iniziativa privata, e sperare che dagli abbienti venga ogni bene alle classi bisognose: tutt’altro anzi; i Dolfus, i Kòclin, gli Schlungeberg, i Berteche, i Wesserling, i Gras e Roman, i Rossi, i Sella, ecc., nomi riveriti da quanti sono operai onesti e filantropi osservatori, sono Veccezione; gli specu- latori ad ogni costo, i vampiri de’ poveri all’ incontro sono la regola; quindi, entro i limiti del giusto, il Governo ha facoltà d’intervenire a tutela del diritto: « Constitum est, » ut non liceat sui commodi causa nocere alteri; hoc enim » spectant leges, hoc volunt incolumem esse civium conjunc- » tionem. » (Cicerone, De officiis, lib. Ili, cap. II). A rego- lare questa pugna utilis cum honesto, mirano le leggi di Inghilterra (compendiate nel Factory and Workshops. Act.), d’Austria (legge organica del 1883), d’Alemagna (1809 e 17 luglio 1878 su’ mestieri, ed altre che ricorderò più sotto , in Francia (15 ottobre 1810, 9 settembre 1818, modificata nel 1866 e nel 1883 , de’ Paesi Bassi e del Belgio, ecc. E oggi che le inchieste cominciano a farsi seriamente, biso- gnerebbe tentarne una completa (ché di parziali se ne sono compiute diverse, V. Annali di statistica, 1877, pag. 105; 1879, p. 135, ed altre pubblicate negli anni successivi,'sulle professioni e industrie, alla base d’un vasto programma 'igiene generale, condizioni materiali degli opifìzi, analisi delle acque, dell’aria, ecc.; malattie e accidenti del lavoro, intossicazioni professionali, deformazioni dovute alle posi- zioni, ecc.; nozioni tecnologiche sugli apparecchi adoperati per rendere salubre il lavoro; legislazione relativa, in quanto sia da emendarsi, doveri e diritti degli ispettori, ecc.). La Polizia sanitaria, in fatto d’igiene industriale e pro- fessionale, deve mirare non solo a salvaguardare la salute degli operai, ma anche quella del pubblico. In ordine al primo quesito, è obbligo suo suggerire: a) il lavoro all’aria libera tutte le volte ch’è fattibile, ovvero in stabilimenti i quali, nelle stagioni propizie, si possano, mercè telai mobili, mettere in larga comunicazione con l’aria atmosferica; b) gli opifìzi posti in località salubri, bene soleg- giate, illuminate con lampade ad incandescenza od a gaz, ma sempre ad illuminazione fissa e proveniente dall’ alto ; fornite di pavimenti che permettano il libero scolo delle acque, e non mantengano i piedi degli operai nell’ umidità più del bisognevole, con mura imbiancate, o leggermente tinte di azzurro, ecc.; c) il regolamento interno approvato dalle Autorità sanitarie, il quale comprenda l’orario del lavoro giornaliero, l’obbligo della pulizia personale, e de’ bagni per certe par- ticolari industrie, la visita medica gratuita a dati periodi, la proibizione di tenere culle in certe fabbriche, la regola- mentazione de’ dormitori, quando ce ne siano annessi agli opifizi, la creazione di cucine economiche ne’ grandi stabi- limenti in cui si muove molta popolazione, ecc. Quanto al secondo compito della Polizia sanitaria, bisogna consigliare che le fabbriche siano situate e condotte in modo da evitare: 1. il fumo ed il rumore, la cui nocevolezza non é però tale e tanta da giustificare la polemica sostenuta moderna- mente, massime contro il primo, i cui danni per altro, se ve ne siano di rilevanti, si potranno limitare od annientare mercè gli apparecchi fumivori; 2. l’inquinamento delle acque e del suolo per mezzo de’ cascami di fabbrica e materiali di rigetto d’ogni specie. A tal’uopo stimo prezzo delbopera riferire le proposizioni votate nell’ultimo Congresso internazionale d’igiene tenuto a Parigi, relatori Arnould e Martin : 1. la proiezione de’ residui industriali, incomodi e peri- colosi, né corsi d’acqua dev’essere proibita in principio ; lo stesso è a dirsi della loro introduzione nelle nappe sotter- ranee sia per pozzi perduti, sia per depositi alla superficie del suolo, sia per affusionì agricole mal concepite e senza metodo attuate; 2. le acque residuane d’industrie possono essere im- messe ne’ corsi d’ acqua e nelle nappe, tutte le volte che avran subito un trattamento capace di garantire che esso non mescoleranno in alcuna maniera alle acque pubbliche materia ingombrante, putrida, tossica od infettiva; né che possano cangiarne le proprietà naturali; 3. l’epurazione delle acque industriali dev’essere im- posta, e sarà eseguita ne’ modi appropriati a ciascuna industria; 4. l’epurazione per mezzo del suolo è il processo attual- mente il più perfetto che si possa applicare alle acque resi- duali delle industrie dove si lavorano materie organiche; essa può sempre e dev’ essere combinata ad operazioni mecca- niche o chimiche, le quali assicurino la neutralizzazione delle acque, e le preparino aH’assorbimento per il suolo; l’irri- gazione metodica con utilizzamento agricolo è la migliore maniera di usufruire le proprietà sanificatrici del suolo: 5. in caso di polluzione de’ corsi d’acqua e delle nappe sotterranee per i residui industriali, risultante da inadem- pimento delle prescrizioni imposte dall’ Amministrazione, i lavori di salubrità necessari potranno essere ordinati ed eseguiti d’ufficio (Annales s. c., 3 serie, tom. XXII, n. 4, ottobre 1889, pag. 327 e 329). Tra i provvedimenti impiegati a fine d’ovviare ai pericoli de’ resìdui liquidi di fabbrica e delle acque sporche, figu- rano: la decantazione per posatura; la filtrazione; Vevapo- razione col calore ; la soluzione in moltissima acqua; V irri- gazione, a traverso terreni permeabili, nè suscettibili di facile e pronta saturazione : nel caso di decantamento, filtra- zione, ecc., il residuo solido sarà distrutto fuoco o con altro mezzo analogo. La neutralizzazione chimica con l’acqua di calce è sopratutto commendevole, per rispetto alla salubrità, nè l’agricoltura se ne danneggerà molto, impie- gando però con riguardo e cautela i rimasugli così neutra- lizzati. Gli incendi e le esplosioni sono di comune pericolo per gli operai e per il pubblico: i primi si verificano nelle fabbriche in cui si distillano sostanze combustibili, e l’illu- minazione con lampade di sicurezza, le molte prese d’acqua, i depositi di arena, le trombe da incendi, ecc., giovano, quando null’altro, per mitigarne i danni ; le seconde s’avve- rano nelle caldaie e ne’ focolai, ed oggi la tecnica manifat- turiera è assai progredita quanto agli accorgimenti, in virtù de’ quali si possono scansare tali disastrosi eventi. Proibire Velettricità per i pericoli cui espone, è pretesa assurda di D’Arsokval; prescrivere invece delle misure per prevenire i disastri, è opera prudente, però nello stato attuale della scienza non è facile dire come e perchè una macchina riesca qui cagione di sventura, funzionando altrove con precisione ; sarà necessaria molta accortezza nel maneggio de’ grandi apparecchi, potendovisi lasciare la vita, o subire conse- guenze spaventevoli. È ottima misura disporre la derivazione degli elettrodi a lamine di piombo in numero sufficiente, perché la loro forza elettro-motrice di polarizzazione sia superiore alla forza cm. della macchina. Un’ultima considerazione d’ordine gene- rale. L’assicurazione obbligatoria degli operai è legge provvidente: s’é proposta in Francia, vige in Germania, così concepita: « Tutti gli operai e gli impiegati delle industrie agricole e forestali, la cui paga annuale non superi 2000 marchi devono essere assicurati, conformemente alle prescri- zioni della presente legge, contro le disgrazie, cui li espone il loro lavoro. » All’ assicurazione degli altri operai deve provvedere il padrone, al quale incombe la responsa- bilità civile degli accidenti, salvo che per sentenza penale non risulti che T individuo v’ abbia dato causa (Leggi del 1884 e del 1886). In Italia, finora, la assicurazione è facol- tativa, sia in forma individuale che collettiva, e n’è, per la convenzione di febbraio 1883, incaricata la Cassa di Risparmio di Milano; presto avremo anche noi l’obbligatorietà dell’assi- curazione. § 308. Riandare i nostri precedenti legislativi sugli sta- bilimenti insalubri, sarebbe tempo sprecato, nulla rinvenen- dovisi di preciso che ne valga la pena; mi limito a far conoscere il sistema imperante. Legge sanitaria, art. 38. * Le manifatture o fabbriche che spandano esalazioni insa- lubri, o possano riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi. « La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni, la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. « Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il Ministro d’agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal Ministro deH’interno e servirà di norma per la esecuzione della presente legge. « Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o mani- fatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri. « Una industria o manifattura, la quale sia inscritta nella prima classe, potrà essere permessa nell’abitato quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. « Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura com- presa nel sopraindicato elenco, dovrà, entro quindici giorni, ■darne avviso in scritto al prefetto. « I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 100. » A spiegare sempre meglio il concetto del legisla- tore, e a_far si che si proceda con norme precise, valgono le qui sotto notate prescrizioni regolamentari. Art. 86. In base all’elenco, compilato dal Consiglio supe- riore di sanità giusta l’art. 38 della legge delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la Giunta municipale dovrà, a richiesta dell’ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale, e determinare se quelli compresi nella la classe siano sufficientemente isolati nelle ■campagne e lontani dalle abitazioni (tranne il caso delle eccezioni fatte dall’alt. 38 della Legge, quinto capoverso) e se per gli altri siano adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocumento al vicinato. Art. 87. L’accertamento, fatto dalla Giunta, della classe a cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev’essere per mezzo del messo comunale notificato al direttore della fab- brica. Contro tale accertamento è ammesso il ricorso al Prefetto il quale deciderà, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale. Art. 88. Spetta alla Giunta comunale, sul conforme parere san. prescrive : « È vietata la macinazione o tritu- razione del talco, del gesso o di altre sostanze sospette d’essere usate per adulterazione o sofisticazione delle fa- rine, negli stessi locali e cogli stessi apparecchi destinati a macinare e triturare generi alimentari. » (Art. 104)* (Fig. 19) Cisticerchi imbacarne di vitello. § 231. Materia di non poco rilievo per la Polizia medica é quella che riguarda la colorazione artificiale degli alimenti iFig. 20) Granulo di actinomyces tolto da una sezione longitudinale di un bron- cliiolo di vitello. — a] epitelio della mucosa bronchiale ; b) cellule epiteioidi; c) cellule rotonde. Nel mezzo il fungo raggiato. (In- grandimento 350 diametri. e delle bevande, e de’ pericoli che da tale pratica detestabile possono derivare alla pubblica salute. Laonde bene la Legge, all’art. 43, sancisce che: «Chi im- piega in qualunque modo colori no- civi nelle preparazioni delle sostanze alimentari e di bevanda, o vende tali sostanze, od oggetti cosi colo- rati, sarà punito con la pena pe- cuniaria estensibile a L. 500, ed in caso di recidiva colla chiusura dell’ opificio o del negozio. » § 232. Gli articoli che più d’or- dinario si colorano sono : a) i vini; h) le acquaviti, e gli altri liquori spiritosi ricchi di alcool ; c) il burro; dj l’aceto e la birra; (Fig. 21) Latte normale. e) le conserve alimentari; f) gli sciroppi e i dolciumi. § 233. La più rilevante delle sofisticazioni, per quanto concerne il coloramento artefatto, è quella de’vini; i quali, in ragione della loro importanza alimentare e della eleva- tezza del prezzo, spingono i mercanti alla frode. Giova pertanto notare come le co- noscenze acquisite di chimica per scoprire le sofisticazioni (di cui in Spagna, Belgio, Ita- lia s’è troppo abusato negli ultimi anni) e le ordinanze ema- nate all’uopo in Francia e in altri paesi, abbiano sortito il felice esito di rendere sempre più rare si fatte frodi. Le materie più comunemente usate sono: la fucsina e suoi residui - il granato (miscela di fucsina, malvanilina, cryso- lina, ecc.) - cocciniglia ammo- niacale - bacche di sambucus niger - fitolacca - malva di China o nera - solfo indigotato di potassa - mirtillo, ecc. (Fig. 22) Elementi del colostro. — a) corpi granulari; b) globuli agglome- rati. § 2,34. 1 vini ad imitazione (Madera dolce, Porto, Mal- vasia, vino bianco di Lisbona, Alicante, ecc.), si fanno mercé della bollitura a certo grado, e dell’addizione di una quan- tità di alcool, di zucchero e di tracce di profumi parti- colari. In tutto questo, quando il pubblico ne é avvertito, non è a ravvisarsi una frode, molto meno un danno qualsiasi alla pubblica salute, non trattandosi di vini nocivi per miscela di sostanze più o meno venefiche, come nel caso contrario di altre frodi. § 235. La colorazione artificiale dei vini, (oggetto di numerosi e dotti lavori dal 1873 ad oggi per parte di Ber- Ziino, Polizia Medica. 20 GERON, WlJRTZ, GALLARE, DuBRISAY, GRIMAUX, MARTIN...)’ costituisce, secondo me un delitto punibile dal Codice penale, ed in questo convincimento mi rafferma altresi un Decreto della Cassazione francese del 22 no- vembre 1860. Non è qui il luogo di indicare i processi anali- tici vari posti in opera per scoprire le false co- orazioni dei vini: rimando a’Trattati speciali, di cui n’indico qualcuno: Gautier, Les sofisti- cations des vins, 1877, e lavoro pubblicato negli Annales d’hyg., in quell’anno; Zabrowsky, Les boissons hygién., 1888; Saporta, La chimie des vins, 1888, ecc. Un’indagine sommaria che riesce abbastanza bene è questa : Si versano 10 grammi di vino sospetto in un vaso di 30 a 40 cmc., si aggiunge alcali volatile in eccesso, e si riempie quindi d’etere puro, si agita e si la- scia a riposare. Si decanta l’etere che soprannuota, e vi s’ag- giungono dello gocce d’acido acetico : immedia- tamente apparisce il colore rosso, se il vino saggiato contenga della fucsina. Può anche guar- darsi l’etere soprannatante, dopo d’aver lasciato t misto di vino e ammoniaca per qualche ora: alla luco riflessa, sarà di color verde se con- tenga fucsina, sarà incolore nel caso contrario. Bisogna altresi riflettere che nella colorazione artificiale de’ vini e di altre derrate alimentari, non si adopera fucsina pura, che se così fosse, poco male ne verrebbe (Clouet e Bergerok, in Annales s. c., toni. XLVI, pag. 181; ibidem, XLVII, pag. 452; Hirt, ibidem, toni. XLVI, pag. 254), che che ne pensino in contrario Bitter o Feltz; il guaio vero si è invece che quasi sempre la fucsina del commercio contiene arsenico. — Altri saggi sono stat1 proposti, ed eccone taluno; (Fig. 23) Lattidensime- tro di Que- venne. - (Il latte norma- le varia da 1,029 a 1,033 alla temp. di 13 e l’acqua è = a 1,000). a) con l’aceto di saturno, s’avrebbe precipitato grìgio verdastro nel caso di frode, rosso se il colore è naturale (Nicolai); b) col percloruro di ferro, s’ha colore rosso bruno se trattisi di vino genuino, e se no, s’otterrà violetto turchino; c) con la mollica di pane inzuppata e poi messa in acqua purissima, si vedrà 1’ acqua diventare subito rossa, se la mollica era bagnata con vino naturale, altrimenti il colorito rosso deli’ acqua si verificherà dopo circa una mezz’ ora. (Fig. 24) Fibre nervose. — A) fibre a bordi oseuri — b) fibre fine — B) fibre di Remack — C) gradi intemedii tra i due generi di fibre. § 336. Le sofisticazioni di cui é proposito nel § prece- dente, rientrano completamente nell’orbita delle frodi di comun pericolo punite dal Codice penale, dacché molti e gravi casi di vero intossicamento si sono verificati la mercè del vino fucsinato ed arsenicale ad un tempo; mentre l’addi- zione dell’acqua e del gesso al vino costituiscono delle adul- terazioni punibili a’ termini dell’art. 42 della Legge sanitaria. Mettere in chiaro la miscela dell’ acqua non è cosa facile contenendo il vino normalmente molta acqua, secondo la qualità e la provenienza. Il processo migliore per risolvere la delicata controversia consiste nel determinare il peso dell'est)'atto secco, variabile anche questo secondo che il vino sia stato o no gessato, tramutato, conservato in fusti o in bottiglie, chiarificato con colla e simili. Bisognerà pro- Sostanza cerebrale. — 1, tubi nervosi — 2, tubi predetti e glo- buli sanguigni. (Fig. 25} cedere in via comparativa, analizzando, cioè, una quantità di vino sospetto e di genuino, per vedere se gli estratti secchi corrispondano; si terrà presente eziandio il grado d’alcooliz- zazione d’entrambi, quando anche questo possa fornire indizio di frode. L’attenzione in simili ricerche non è mai troppa, dacché l’aggiunta dell’acqua al vino, se non nuoce direttamente alla salute de’ consumatori, lo fa indirettamente rendendo quell’alimento nervoso preziosissimo, insufficiente ai bisogni dell’economìa animale (V. a questo proposito, Gautier, in Annales s. c., 2a serie, tom. XLVIL pag. 114). Antica, è vero, ma non perciò commendevole è la pra- tica di unire del gesso in maggiore o minor copia alle vi- nacce , per ottenere cosi vini resi- stenti, di colorito nero, facilmente smerciabili. Ohe il vino contenente da 3 a 4, 5, 6 e fino 8, 9 gr. per litro di solfato di potassa debba riuscire non poco nocevole alla salute, l’attestano i fatti clinici bene accertati, lo dice l’esperienza, s’induce per analogia quando si considera, col Girard ; « Che i vini gessati contengono sem- pre dell’allumina proveniente dal ges- so, e che s’é disciolta a favore degli acidi; che i sali d’allumina hanno azione nociva, potendo, a detta di Dragendorf, coll’ uso prolungato , anco a dose debole, produrre catarro cronico dello sto- maco ; che i vini fortemente gessati contengono in solu- zione del solfato di calce, e si sa che le acque selenitose sono dure, indigeste, e arrecano disturbi intestinali e in- gorghi. » (Annales s. c., 3a serie, tom. VI, pag. 7). Quanto a me, posso assicu- rare che se nessun proprietario usa per se di vini gessati, riguardandoli come pesanti e insalubri, ciò non toglie però che ne prepari per gli altri. A’ sensi della Circolare ministeriale francese del- 1’agosto 1880: « La presenza del sol- fato di potassa ne’ vini del commercio, risulti dalla gessatura del mosto, dalla mescolanza del gesso e dell’acido sol- forico al vino, o risulti dal taglio di vini ingessati con altri non gessati, non dev’essere tollerata che nel limite mas- simo di 2 gr. per litro. » (V. Annales s. c., 3 serie, tom. IV, (Fig. 26) Frammenti di riso e di maiz. (Fig.27) Diagnosi micrografica differenziale tra i grani di fecula ed amido. numero 3, pagine 279; Recueil des travalico du Cornile cons. d’hyg., tom. XVII, 1888, pag. 214 e seguenti). E a tale precedente avviso giù per sui si uniformano in maggio- ranza gli igienisti in Italia e fuori. Ecco un metodo pratico e pronto per conoscere se un vino sia gessato o no. Si prepara una soluzione titolata con clo- ruro di bario (Ba 01° + 2 II0 0), 5,608 gr., acido cloridrico 100 ed acqua 9.6. fino a volume totale di un litro; quindi si fanno i seguenti saggi ; a) in un bicchiere conico, od in un tubo d’assaggio si versano 20 cmc. di vino, e 5 cmc. di soluzione titolata; b) in un altro recipiente consimile si versano altri 20 cmc. del vino sospetto e 10 cmc. del liquore solito; si agitano i due preparati con bacchetta di vetro, e si lasciano a posare per 24 ore, scorso il qual tempo si osserva se il liquido fil- trato precipiti con nuovo cloruro di bario. Allorché il liquido del primo tubo, a questa seconda prova non dà intorbidamento sensibile, o è mancante di gesso, o non contiene che al disotto d’ un grammo di solfato di po- tassio; se il liquido filtrato del primo tubo precipita con cloruro di bario e il secondo non precipita, la gessatura è compresa tra 1 e 2 gr. di solfato di potassio ; ed infine se il liquido filtrato del secondo tubo dà un precipitato anch’esso, si conclude che la gessatura è superiore a’ 2 gr. — Aggìum gendo a 50 cmc. di vino in esame 10 cmc, della soluzione di Marty (Ba Cl° + 2 H° O, di cui 14,0068 gr. cristallizzato e puro si sciolgono in 1 litro d’acqua acidulata con 50 cmc. di acido cloridrico, ogni 10 cmc. di questa soluzione precipi- tano 1,10 gr. di solfato di potassio), si scalda fino all’ebolli- zione, indi si filtra. Se il liquido filtrato non intorbiderà per nuova aggiunta di cloruro di bario, vorrà dire che il vino saggiato non contiene più di 2 gr. per litro di solfato. Se per ottenere lo stesso risultato occorreranno 100 cmc. di vino, il solfato sarà meno di 1 gr., e cosi via. § 237. Per solito i liquori spiritosi devono la loro colo- razione artificiale a sostanze innocue, o tutt’al più a dosi estremamente minime di sali di rame; del pari inoffensivi sono gli estratti e gli infusi (per lo più di luppolo) con cui si colorano le birre: mi risparmio adunque di scendere a particolari pressoché inutili. § 238. Il burro puro si compone di margarina p. G8, butirroleina 30, butirrina, caproina e caprina 2, un po’ di materia colorante. Siccome il butirro giallo è più ricercato, il colorito si dà spesso con la materia colorante de’ fiori di calendula, col zafferano, con la curcuma, e simili; fin qui niente di male; non cosi, al certo, quando s’adoperino i cromati di potassa e di piombo, chè in tale caso la frode riesce dannosa, come lo sono la crysotoluidina, ed altre sostanze coloranti gialle molto belle derivate dagli idrocar- buri del litantrace. Mescolandosi al burro naturale fecola di patate, farina di cereali, sego, olii varii, ecc., s’ha un prodotto scadente, ma inoffensivo: non è a ridirsi lo stesso, quando vi s’aggiun- gano carbonato di calce ridotto in polvere fine, sottocarbonato di piombo, ed altri corpi venefici di simil fatta: a) se contenga della fecola di pomi di terra, triturando un po’ di iodio in un mortaio e mischiandovi acqua e burro sospetto, la miscela diverrà azzurra, altrimenti rimarrà giallo-arancina. Trattando un po’ di burro, contenente fe- cola, a bagno-maria, il burro si separa con la fusione e va a galla, il siero torbido per caseina se ne va al fondo. Se poi si versa ammoniaca nel liquido, la parte caseosa finisce per sciogliersi, e la fecola di patate si separa e resta nel tubo in forma di grumo; b) se v’ha carbonato di calce, si fa fondere il burro nell’ acqua, e cosi s’ottiene una sostanza più leggera, la quale si separa dal corpo minerale: questo, insolubile nel- l’acqua, precipita in fondo al vaso, dove con l’etere si separa intieramente dal grasso, e con lo iodio dà la colorazione azzurra caratteristica ; c) i composti plumbei per il loro peso si depositano in fondo al vaso ove si fonde il burro; e siccome non sono solubili nell’etere, nella benzina, nell’acqua ragia e nel sol- furo di carbonio, c’é il modo di raccoglierli completamente e saggiarli con molta agevolezza. (V. sulla maniera di rico- noscere il burro adulterato col cromato di piombo, in Mor- gagni, 1886, Parte II, n. 9, pag. 139). § 239. Le conserve alimentari sono destinate a rendere degli eccellenti servigi in dati tempi (carestie - assedi - guerre - lunghi viaggi esplorativi, ecc.), e luoghi (accampamenti - navigli, ecc.); urge pertanto assicurarne la buona qualità potendo, se guaste, dare luogo a morbi gravi, propagantisi a tutto un gruppo antropologico importante (equipaggio di un bastimento in navigazione - soldati rinchiusi in una piazza forte, o viventi in un campo - operai d’ un grande stabili- mento, e simili). A quattro riduconsi le cagioni di malsania di siffatte con- serve : azione dell’ossigeno atmosferico ; influenza del calore e dell’ umidità ; azione de’ fermenti sviluppatisi ; qualità e quantità dell’ acqua che entra nella composizione dell’ ali- mento. Sarebbe impossibile tutti enumerare i sistemi che la fan- tasia degli speculatori ha proposti per la conservazione della carne specialmente ; ne passerò in rapida rassegna taluni. a) Freddo. La conservazione della carne mercé la bassa temperatura flO-15 gradi sotto zero), é un fatto impor- tante, dimostrato sperimentalmente da Pouchet, e da altri. La carne disgelata è stata servita dopo 60 giorni, e trovata eccellente; nè il liquido di disgelo è entrato con rapidità in putrescenza (V. in Revue scient., 1889, pag. 91, secondo semestre). b) Salatura. É applicabile, quest’antico mezzo, più alla carne suina che alla bovina: per quest’ultima non ha fatto buona prova nella bromatologia nautica. « La carne di bove salata, diceva De Courcelles fino dal 1871, non offre allo stomaco che un tessuto secco il quale lo defatica a pura perdita; invece il lardo salato, la cui carne è più molle e succolenta, non si carica di sale al di là del ne- cessarlo, e conserva, dopo dissalato e cotto, una parte dei suoi succhi, e se esige dei buoni stomachi per essere digerito, almeno non li esercita infruttuosamente, e i marini 10 trovano ancora saporoso e lo mangiano volentieri » (vedi Fonssagrives, Hyg. navale, 1856, p. 604 e seg.). In genere le carni salate, come i biscotti, non rappresentano che ali- menti di necessità. Nè il sale toglie sempre alle carni la loro qualità venefica, poiché non uccide tutti i bacilli, nè neu- tralizza gli alcaloidi tossici che ne derivano (Gaèrtner, di Iena, l’ha constatato per quello ch’ei chiama bacillus en- ieritidis; Freytag ha veduti i bacilli della tubercolosi e dell’antrace resistere ad eccesso di sale per due mesi, quindi è tristissima usanza permettere la salatura delle carni d’a- nimali infetti). (Cf: Revue scientifique s. c. p. 540). c) Il più noto è il processo di Appert (1809) che si fonda sul principio di mettere, con la chiusura ermetica (stagnatila delle scatole) e la bollitura da 75 a 100.° a bagno maria, le sostanze alimentari al coperto d’ogni contatto con l’aria, e co’ microzoari: Fostier nel 1839 v’ha apportato delle modificazioni ; e si può dire, dietro i miglioramenti di Chevalier, Martin ed altri, il sistema suindicato rimanga 11 migliore per la conservazione della carne, il brodo con- centrato e simili. Tuttavia bisognerà sorvegliare, e molto, le cassette all’Appert; le quali spesso (massime quando provengano da opifici non accreditati; si presentano col co- perchio arcualo o ombelicato, indizio quasi sicuro di pu- trefazione avvenuta nella sostanza che vi sta dentro, e, aperte, lasciano scorgere degli alimenti deperiti, impossibili al palato, e qualche volta misti a pallottoline di piombo provenienti dalla saldatura. È altresì indubitato (in onta a ciò che pensa in contrario Fernbach) che dei microrga- nismi possono rinvenirsi, ed in copia, nelle conserve ali- mentari, come è stato dimostrato da Poincaré, da Macé e da molti altri (v. Revue d'Hyg. 1888, t. X e t. XI, 20 febbr. 1889; Pasq. La Porta, in Giorn. interni, di scienze mediche, An. XI, 1889, fase. X, p. 531). d) Il processo Punge (sospendere pezzi di carne so- pra un vaso contenente acido acetico, il quale volatilizzan- dosi uccide i germi provocatori di putrefazione', quello alla polvere di carbone vegetale, aWacetato di soda in polvere (Sau, nel 1872), al l’acido solforoso (Georges, nel 1870) e simili, potranno rendere forse de’ servigi! limitati; non var- ranno mai a conservare le carni in grande quantità, e per lungo tempo; e il problema della sussistenza pubblica è precisamente questo; procurare della buona manutenzione per molto tempo, e per forti masse, e) Questione nuova e abbastanza importante è quella del salicilaggio delle sostanze alimentari, trattata con sa- gacia ed ampiezza all’Accad. di med. dì Francia, nelle se- dute del 28 dicembre 1886, e 25 gennaro 1887. Dietro gli studi accurati di Bussa, Dubrisay, Brouardel, Yallin, Bertheeot, Gallard.... a me sembra fuori d’ogni dubbio anche per ricerche personali, che l’uso prolungato, sia pure a dosi piccole, d’ acido salicilico o de’ suoi derivati, deter- mini de’ disturbi considerevoli nella salute de’ consumatori ; e quindi sorge evidente che il salicilaggio de’ cibi e delle be- vande debba riguardarsi quale frode punibile, secondo i casi, o con pene di polizia sanitaria, o con maggiori castighi com- minati dalle leggi criminali. § 240. Valgono per i coloramenti artificiali di dolciumi e siroppi, le considerazioni generali e speciali superiormen- te esposte per i cibi e le bevande. Sono colori permissibili: la cocciniglia, l’alchermes, la lacca del Brasile, l’estratto di campeggio, i rossi vegetali esimili; l’indago, il carminio d’indigo; la curcuma, lo zafferano, il giallo d’anilina; le mi- scele de’colori precedenti, e d’altri d’indole innocua. Saranno proibiti: il carmìnio, il vermiglione o cinabro, il realgar, le ceneri azzurre o carbonato di rame, l’ossido di rame idrato, il cromato di piombo e di potassa, il verde di Scimele e di Schweinfurth, la cerussa, l’ossido di zinco, il solfato di ba- rite. § 241. Per riconoscere le adulterazioni dell’olio, I’andoy- 315 nano propone il seguente metodo. In un tubo da saggio gra- duato (0,15 min. X 0,005) si versano 2 c. c. d’olio, 0,10 di polvere di bicromato di potassio, e si agita la miscela per alcuni minuti. Vi si aggiunga poi un miscuglio di acido solforico e nitrico fino ad arrivare al volume totale di 3 cent, c., agitando di nuovo il liquido diventa rosso-bruno. Si fa riposare per due minuti, vi si aggiunga dell’etere fino al volume totale di 5 c. c. e si agiti nuovamente. Dopo breve tempo si ma- nifesta una viva reazione, si svolgono vapori nitrosi e l’olio sale alla superficie mostrando colori caratteristici. L’olio di oliva mostra una colorazione verde. Se invece l’olio contiene appena il 5 °/o d’olio di sesamo, di semi di cotone, ecc., la colorazione varia dal giallo-verdastro al giallo-rosso. Per meglio osservare le tinte, si può aggiungere un po’ d’acqua. § 343. Le essenze che si vendono per la fabbricazione del- l’aceto, sono d’ordinario innocue, dacché rappresentano un miscuglio di acido aceto ed acqua, colorato con caramella, o con colori d'anilina. A lungo andare però gli aceti con- fezionati con tali essenze (sempre beninteso prive di sostanze tossiche) possono produrre irritazione gastrica, mancando le sostanze estrattive che valgono a moderare l’azione troppo spiccata dell’acido acetico puro adoperato. § 343. Malgrado che il segaligno e freddoloso Redi can- tasse : Beverei prima il veleno. Che un bicchier che fosso pieno, Dell’amaro e reo Caffè; pure « quel beveraggio usato anticamente tra gli Arabi, i Tur- chi, i Persiani e in tutto l’Oriente, composto da certo legu- me abbronzato prima e poscia polverizzato, e bollito nell’ac- qua con un poco di zucchero, per temprarne l’amarezza » (Redi, Annotazioni al Bacco in Toscana, opere s. c. t. Ili, p. 6!,) oggi è diffusissimo, forma la delizia, non solo delle genti di lettere come qualche ventennio fa, ma di quasi tutte le popolazioni civili. Quindi la speculazione ci ha messo lo zampino per manipolare frodi, tanto quando il caffè è in grani, quanto, e di più, quando viene torrefatto. Il caffè avariato (alterato in viaggio mercé l’acqua di mare) dà un infuso detestabile. A’ grani di caffè verace, si mescolano oggi (caffè (Fig. 28) Caffè torrefatto e macinato, esente di sofisticazione. del Malaffari!) certi chicchi feculacei, composti di farina di fave mista a quella di ghiande; l’esame macroscopico man- canza ne’ granuli falsi di membranella involgente giallognola all’ilo — assenza di struttura areolare con goccioline oleose contenute nelle areole, ecc.) e l’esame con la lente d’ingran- dimento fanno, con facilità, riconoscere la sofisticazione in parola (v. Sormani, in Gior. della Soc. ital. d’igiene, An. IV, n. 5 e 6). Una contraffazione molto comune è quella di mescolare al caffè macinato della cicoria (dal 25 al 50 %)• Per riconoscere siffatta adulterazione, occorre una lente che ingrandisca 200 diam. circa: il caffè presenta il suo tessuto (Fig. 29) Caffè adulterato con cicoria. — a) caffè — b) cicoria. cellulare a pareti spessissime e irregolamente perforate, ciò che designa il suo perisperma; mentre la cicoria si presenta con cellule a pareti sottilissime, non perforate, e tubi cri- vellati da forelllini (Payen). Preparati gli infusi con 100 parti di acqua e una parte de’varii caffè sospetti, ci of- frono i seguenti risultati per ciò che spetta alla misura del peso specifico; assumendo per punto di partenza quello dell’acqua computato a 1000: una parte di lupino torrefatto lo fa crescere solo di 5 — la ghianda di 7 — il calìe di 8 — la cicoria di 10 e per fino di 12 e 20 - il granturco di 25 — la corteccia di pane di 26 — lo zucchero di canna di 40. I saggi chimici sono alquanto lunghi, difficili, e d’esito non sempre sicuro. Le fabbriche di caffè falso, dove si confezio- nano grani o polveri in guisa d i simulare il caffè vero, co- stituiscono industrie reprensibili, ed entrano nell’orbita delle azioni punite dalle leggi sanitarie e penali. Yernois ricorda degli opiflzii in cui, con miscele a proporsioni determinate, si fabbrica del caffè, detto cosi per irrisione, con orzo tor- refatto e inviluppi bruciati di cacao (Hygiène industr. et administr. tom. I, p. 348]. Articolo III. Degli utensili per la cucina e per la conservazione de’ cibi e delle bevande. Sommario : § 84-1. Prescrizione di legge in altri paesi. § 845. 11 nostro regolamento di sanità. § 244. In Inghilterra (per ciò che concerne l’uso del piombo e dello stagno nella fabbricazione degli utensili i quali servono agli usi alimentari e al commercio delle bevande) non è fissato il titolo dell’amalgama. Si sa pertanto che le stoviglie ordinarie contengono % o '/5 di piombo, mentre quelle fine o di qualità superiore non ne hanno che ’/,j. In Austria, gli utensili devono essere di stagno, senza mi- scela di piombo; e la stagnatura viene praticata con sta- gno fine; i vasi destinati alla preparazione e conservazione degli alimenti devono essere ricoperti di vernice perfetta- mente vetrificata; la legge punisce ogni contravvenzione a tali norme savissime. — L'amministrazione francese, se- guendo gli ammaestramenti di Tardieu (1858y, di Wurtz (187j e 1874 , di Grimatjx, Napias e Grancher (1882), di Martin (1883), ha ritenuto degni d’essere denunziati al po- tere giudiziario non solo i fabbricanti, ma anche coloro i quali mettono in vendita utensili male costruiti o male sta- gnati, o coperti di vernice all’ossido di piombo fuso, o in- completamente vetrificato ecc. — Simili alle prescrizioni francesi, sono quelle contenute nella Legge alemanna 9 maggio 1887, di cui ecco le principali. È proibito di fab- bricare vasellami in piombo, o con amalgama contenente il 10 °/o di piombo; di stagnare con miscela ove entri il piombo per 1 %, e di saldare con amalgama in cui il piombo si contenga al 10 °/0 ; o di verniciare vasi con ver- nice la quale possa facilmente cedere piombo col riscalda- mento e cogli acidi. — Le amalgamo usate per la fabbrica- zione degli apparecchi da birra sotto pressione, sifoni di acque gazose, biberoni d’infanti, ecc. non possono contenere più dell’ 1 °/o di piombo. — È proibito l’uso del caou- chouc contenente piombo o zinco nella fabbricazione dei numerosi articoli dedicati all’alimentazione degli infanti ecc. — Pene severe vengono comminate nell’articolo. 4 per i contravventori alla Legge, andata di già in vigore il 1° Ottobre 1888. § 245. L’art. 81 del Progetto Depretis, che avrei desi- derato con emendamenti riprodotto, era cosi concepito ; « La stagnatila degli utensili metallici, destinati a contene- re o a cuocere sostanze alimentari, dev’essere fatta con stagno, che non contenga più del 5 °/0 di piombo, sotto pena a’ contravventori di ammenda da L. 5 a 10. Nella fabbri- cazione dei piatti, dei cucchiai, dei bicchieri e d’altri vasi, destinati a contenere cibi e bevande, non possono adope- rarsi leghe metalliche nelle quali il piombo trovisi in pro- porzione maggiore del 10 °/0, o l’antimonio del 5 °/0. I con- travventori sono puniti con la multa estensibile a L. 300. » — L’art. 107 del Reg. vigente é d’un assolutismo e d’un esclusivismo incomprensibile, e quindi la sua attuazione riescirà difficilissima, se non impossibile, com’io credo: esso dice così: « Sarà considerata cattiva stagnatura, agli ef- fetti dell’art. 42, quella fatta collo stagno puro. « Sono considerati nocivi alla salute tutti i recipienti di cu- cina, attrezzi od utensili (piatti, scodelle, bicchieri, cucchiai e forchette) fatti con leghe metalliche contenenti piombo o antimonio, o rivestiti di vernici che contengano piombo od altro materiale nocivo». Ma, dunque, come fare la stagna- tura? Si può di punto in bianco immutare la fabbricazione degli utensili? È a sperarsi che una legge speciale, matu- ratamente proposta, provveda e renda pratico questo ramo di servizio sanitario. SEZIONE QUINTA Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell’uomo e degli animali. CAPITOLO XX. Delle malattie infettive e delle zoonosi. Articolo I. Prenozioni patogenico-cliniche. Sommario : § 846. Obbligo della denunzia, e vie gerarchiche per le quali dev’ essere fatta. § 247. Concetto dell’ infezione e de’ morbi che ne derivano. § 248. Loro cagione determinante. § 249. Classi- ficazione de’ microbi. § 250. Cagioni coadiuvanti la propagazione delle malattie infettive. § 251. Le endemie. § 252. Le epidemie. § 253. I morbi contagiosi. § 254. 1 medici e i loro doveri nelle emergenze di malattie popolari. § 255. Misure d’ordine generale rispetto alle pandemie. § 256. Prescrizioni relative a’ morbi del bestiame. § 246. A’ sensi dell’art. 45 della Leg. san., qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e dif- fusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediata- mente farne denunzia al Sindaco ed all’ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nell’esecuzione delle prime urgenti disposizioni, ordinate per impedire la diffu- sione del male. I contravventori sono puniti con pena pe- cuniaria estensibile a L. 509, alla quale, ne’ casi gravi, si aggiungerà la pena del carcere, oltre alle pene maggiori sancite dal Cod. pen. pe’ danni recati alle persone. — Tali denunzie debbono essere, secondo Tart. 47, immediatamente comunicate : dal Sindaco al Prefetto, dall’Ufficiale sanitario al Medico provinciale, dal Prefetto al Ministro dell’Interno. Ove la gravità del caso l’esiga, il Prefetto, sulle proposte del Medico provinciale, potrà d’urgenza istituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali, ed ordinare tutti que’ provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati, ed evitare la diffusione della ma- lattia, informandone sollecitamente il Ministro dell’Interno. Come si vede da quanto ho riferito testualmente, la Legge accorda alle Autorità politico-sanitarie locali una potestà abbastanza larga, affidando alla loro energia il compito di soffocare il male in sul nascere; e sarebbe da parte loro colpa non lieve qualunque trascuratezza o negligenza, qualunque difetto di efficace e sollecito intervento. A spie- gare senapre meglio il concetto del principiis obsta, ecco quanto prescrive l’articolo 109 del Regolamento sanitario: « Quando sia avvertito un caso di malattia infettiva e dif- fusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, l’ufficiale sanitario ha facoltà di richiedere il concorso del medico curante per eseguire o far eseguire da altri medici a cid delegati una ispezione nella casa ove sta il malato, affine d’accertarsi se siano state prese le precauzioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia, e provvedere in caso contrario. L’esecuzione di tali provvedimenti è affidata al medico cu- rante, quando non si ritenga più opportuno, col consenso della famiglia, di trasportare il malato in un ospedale speciale ». Ziino, Polizia Medicò,. 21 § 247. Chi dice infezione, accenna ad un cumulo di fatti patologici sviluppatisi in un organismo animale dap- prima sano, dietro l’azione di alcuni agenti specifici ai quali si dà il nome generico di virus, o di veleni animati. Gli antichi avevano intraveduto siffatta dottrina, cui gli studi odierni hanno apportato un contributo probativo importan- tissimo. Per non risalire tant’alto, e a fine di rimanere strettamente nel campo delle discipline igieniche, piacemi ricordare talune testimonianze obliate o quasi dagli scrittori, Vallisnieri, {De’ vermi pestilenziali in genere), Giovanni Saynez, At. Ciiircherio, Piccolo, (Descriz. della pesti- lenza stata in Messina l’anno 1743, p. 249) opinarono che il contagio consista in effluvi copiosi di piccolissimi ver- micelli, e che tanto esso persista, quant’è il corso della vita a quegli insetti assegnato. Lancisi, in una lettera del 23 luglio 1710 (trovasi in un Cod. della Magliabecchiana di Firenze da me studiato) esprime l’opinione, che, nelle febbri castrensi e nelle palustri, vi siano de’ vermiciattoli, i quali agiscano funestamente sull’economia, e che intro- dotti con l’aria o colle bevande e co’ cibi, si fanno straor- dinari abitatori delle intestina, ne corrodono i villi e pos- sono financo correre più oltre al sangue e a’ tessuti, mercè le vie del chilo; e siffatta dottrina egli crede poggiata sul- l’autorità di Yarrone, di Columella, di moltissimi medici italiani, nonché su fatti sperimentali inoppugnabili. « I con- tagi di fomite o di distanza, diceva Alaymo, non da altro si fanno che da certi corpuscoli o vogliamo dire atomi sottili, tenaci e venenosi, che nelle robe e nell’aria conser- vati, s’attaccano al miser huomo, e acquistando sempre più forza, alla fine l’uccidono » (Cons. med. polit. p. 115, L. I, cap. 2°, avv. 3a.), Fu il Pacini tra noi, insigne per quanto modesto anatomico e medico pistoiese, che fondò sopra base rigorosamente posi- tiva d’osservazione microscopica, la teorica del principio in- fettivo organizzato e vivente ; egli vide nel cholera (oggetto di suoi lavori indefessi e male estimati) de’ veri micro-orga- nismi, de’ microbi, le cui infiltrazioni erano tosto susseguite da corrosioni più o meno superficiali della mucosa intesti- nale, che presto perdeva il suo aspetto proprio vellutato. Eppure la scoperta de’ bacilli colerigeni, funghi che hanno punti di contatto con quelli descritti dal Pacini, fruttò al Koch gloria mondiale, e 100,000 marchi di premio, a quanto si dice! Bene, a proposito dell’ingratitudine paesana, esclamò il sommo pistoiese: « Quantunque i germi più fecondi delle scienze naturali siano stati piantati nelle nostre classiche terre, pure la maggior parte de’ frutti li abbiamo lasciati cogliere dagli stranieri.... Quando le min scoperte avran fatto il giro dell’Europa, e tornando in Italia vestite di foggia straniera saranno accettate come dogmi nelle scuole, io riposerò tranquillamente nel cimitero di Trespiano». E così avvenne di fatto all’illustre maestro, cui sono lieto di poter oggi pagare un tenue tributo di riconoscenza e di af- fetto, additandolo come il vero sistematore della dottrina parassitarla de’ micidiali morbi da infezione! (A,. Bianchi, Filippo Pacini, in Rif. med., 1885, ed altrove; — Mor- tara, Pacini e il cholera, 1885, ecc.\ Adoperando mezzi di studio acconci, Thomson, ha veduto nell’atmosfera delle sale, ove sono raccolti molti colerosi, le molecole paciniane, contribuendo così ad illuminare la eco- logia di quel malanno esotico, che Moreau de Jonnes dichia- rava di etiologia oscurissima e a terapeutica impotente. Dato l’impulso razionale da Henle (Palhol. Untersuchungen, 1840) e da Samuel (Hand. der allgem. palli. 1880), e quello validis- simo sperimentale da’ ricercatori italiani e stranieri, la dot- trina intorno alla natura zimotica degli agenti infettivi è andata sempre più guadagnando terreno. Cadute sugli effluvi miasmatici le vecchie ipotesi di Rigoud de l’Isle (teorica della, materia putrida particolare, (1816), di Bossingault (1851), di Bechi (1861), vi si contrappongono le idee panspermisti- che di Lemaire (sui fermenti Acad. des Sciences, 1864) e ne fa applicazione Balestra, attribuendo ad un’alga simile al cactus peruvianus lo sviluppo della malaria; il che ri- mane confermato dalla scoperta delle palmello di Saltsburv (1866) tramutatesi oggimai ne’ batteri di Tommasi-Crudeli Klebs, Marchiafava, Celli, Layeran (Figure 30, 31, e 32) (v. Sez. Ili, § 183, e anche sul veleno malarico, Golgi, in Arch. per le scienze mediche, t. XIII, n. 5, p, 93 e seg.) (Fig. 30) Microbi della malaria (Laveran). (Fig. 32) Parassiti della malaria di LA' veran. Corpi di Layeran, trovati nella malaria in stato di deforma- zione. (Fig. 31) Ne’ morti per sang du ratei furono veduti de’ corpicini forma di bastoncelli mobili (Pollender, 1855); Brauell, (1857); Delafond, (1860), cui Dayaine (1863) diede nome di batteroidi, per distinguerli da quelli della putrefazione. Da- vaine dimostrò che il sangue pieno di batteridi era il solo capace di trasmettere il carbonchio maligno. Tigri (1864) osservò de’ batteri nel sangue de’ morti per febbre tifoide; Signon e Megnin videro qualcosa di simile ne’ cavalli spenti dal tifo; Coze e Feltz riconobbero i batteri della tifoide simili al baci, calenula. Nel cholera indiano Klob (1867) Thomé ]1867), Hallier (1867) ammisero un micrococco spe- ciale, il cylindrotaenium cholerae asiaticae. Nel tifo de- scrisse Hallier (1868) il rhyzo pus nigricans; come nel tifo ricorrente descrissero spirobatterii e spirocaeti partico- lari Obermeier, Chon, Lebert, Heindreic, ed altri. Anche per la difterite fu trovato un parassita proprio da Oertel, Nossiloff, Leitzerich. Dell’infezione purulenta riconobbero l’indole micotica Coze e Feltz, Billroth, Klebs, Lister, Heiberg. Nel morbillo, s’é parlato di microbi specifici, tro- vati nell’alito, nel sangue, nel secreto del naso e negli or- gani interni da Babés e Coreil, Braidwoord, Murray e Vacher, Lebel. Della scarlattina, malattia squisitamente contagiosa, non s’é per anco stabilità la specificità degli schizomiceti rinvenuti stando agli ultimi studi di Pinkus. Nessun dubbio lice oramai accampare pe’ cocchi della risi- dola, studiati da Emmerich, da Strale, da Eichhorst (Pai. e terap. spec., t. Il, L. Vallardi edit., 1889, p. 851 e seg. (V. fig. 33] e da altri valenti osservatori nostrani. Nella meningite cerebro-spinale epidemica, si trovano microrganismi in forma di diplococchi, i quali però fin’ ora non si sono rinvenuti nel sangue, né in altri organi, giusta le ricerche di Mar- chiafava, e Celli (Gaz. degli ospitali, 27 genn. 1884, n. 8). Si sa che nel vajuolo, Keber, Weigert, Cohn, Klebs, Guttmann hanno scoperto de’ micrococchi riuniti a gruppi di 16, 32 e più, formanti masse zoogleiehe più grandi, il Bareggi avrebbe eziandio coltivati gli schizomiceti del va- iuolo, e con esito affermativo praticati degli esperimenti. Nella poliartrite acuta, si sono fatti tentativi non pochi per rinvenire il-microrganismo produttore; però allo stato attuale delle cose. non si possono riguardare come convincenti i trovati di Sali- sbury [zymototis Iranslucens) di Guttmann (staphylococ- cus pyogenes aureus), né le osservazioni di Pococh, Scaefer e Thoresen dirette a determinare con precisione la natura infettiva del morbo in parola. Quanto alla pertosse si è sulla (Fig. 33) I cocchi della risipola nella cute ingrandimento 730 diam IEichhorst). via dP identificare già .natura del virus che l’ingenera, chè certamente degli schizomiceti ve ne sono ; gli studi di Poulet, Letzertct, Tschamer, n’affidano che presto sarà raggiunta la mota prefissa. Secondo le vedute recenti, anche l'influenza (di cui si sproloquia tanto in questi giorni) rien- trerebbe nel campo delle malattie infettive: Letzerich, in- fatti, narra di averne osservato nel sangue i cocchi ; e Seifert recentemente li descrisse, avendoli trovati nella secrezione nasale c nell’espettorato, ma non nel sangue e nel liquido Ingranale. Nella ‘parotite epidemica, Pasteur descrisse de’ baston- celli della larghezza di 1 g c dalla lunghezza di 3 g che si trovano nel sangue, ma che pertanto inoculati danno esito negativo ; Gelivier, Capitan, Charrin li avrebbero ritrovati anche, accanto ai cocchi, nella saliva, nel sangue e nell’orina. Oggi più non si dubita che nel tifo addomi- nale s’incontrino de’ bacilli di circa un terzo del diametro d’un globulo rosso, e larghi un terzo della loro lunghezza, ad estremità arrotondate, disposti spesso l’uno accanto all’ altro a rao’ di fili splendenti. La discuteria , ende- mica in molte regioni tropicali, e che ne’ paesi temperati è quasi sempre importata e può estendervisi epidemica- mente, sarebbe dovuta a bacilli specifici, secondo lo ricer- che di Prior, Besser, Aradas, Condorelli Maugeri, o ad amebe proprie, a dir di Kartulis. Secondo Koc:r (1884) il veleno del colera consiste molto probabilmente, se non con certezza, in certi schizomiceti, detti bacilli-virgola, che si trovano d’ordinario nelle feci coleriche, come nelle pa- reti intestinali, e talora nel dotto coledoco e nella vescica (Nicati e Rietscii, la Cattami e Tizzoni); tornerò sopra questo argomento, per seguirne la entità dopo gli studi ulteriori, in questa Seziono, art. Ili, § 271. Della febbre gialla, nulla di positivo si sà quanto alla natura del virus; tutto porta a credere, nondimeno, diesi tratti, anco qui, di processo nosologico a schizomiceti, come s’é accertato in quasi tutte le altre grandi infezioni pestilenziali, e a tipo tifico. D’indole schiettamente parassitarla ritiensi, per gli ultimi studi, lo scolo purulento venereo dall’uretra {gono- cocchi (V. Fig. 34) di Neisser, Campana, ed altri sifilografi e batteriologi) (cf. : Zeiss, in din. di Vienna An, IV, N. 1 eseg.) L’indole bacillare accertata della tubercolosi, (V. fig. 35, 36, 37 e 38) ha schiuso, come s’è veduto nella Sez. Ili | 202 e seg. nuovi orizzonti 'e molto benefici, se verranno presi in con- siderazione i portati della scienza) alla profilassi della tisi, di questo flagello che recide in sul fiore della vita, tante (Fig. 34) Pus blenorragico con gonococchi (ingrand. 450 diana.) care giovani esistenze. Alle annessioni invadenti che va facendo nel campo esteso della patologia la odierna batte- riologia, ha apposto resistenza la sifilide; ma gli studi di Klebs, Baumann, Martinaux, Lustgarten, Sigismund. Barbozzi, annunziano prossima la capitolazione della lue celtica, e l’entrata di questa nelle fila delle malattie bacte- riche (V. fig. 39), Anche il tetano, formidabile malattia del si- sterna nervoso spinale, dopo le indagini di Nicolaier, Ro- SENBAGH, HoCHSINGER, BONOME, GIORDANO, OhLMÙLLER, Goldschmidt, Sormani è stato attratto nell’orbita delle ma- lattie virulente, il che significa a batterii (1). Bacilli della tubercolosi nello spulo di un tisico (ingrand. 750 diara.) (Fi- 35; § 248. Laonde diconsi malattie infettive, tutte quelle delle quali si sa, od almeno razionalmente presuntesi, che rico- noscano per causa determinante veleni particolari, differenti dagli ordinari tossici per questo che, posti in favorevoli condizioni di terreno, possono moltiplicarsi indefinitamente. E siffatti veleni, talora congiunti con emanazioni putride. (l) V. sull’argomento : Liebermeister, in Paté ter. di Ziemssen, t. II. P. I ; Flùgge, Les microrganismes, 2a ediz. Briosi, in Rassegna settimanale 1879, N. 53, pag. Il e seg., ecc. gazose, fetide, spesso non si rivelano per nulla al naso più sensibile: «È importante, scrive Pasteur, di non confon- dere cotesti agenti diversi, essenziali o accidentali, capaci di Bacilli della tubercolosi, con spore, nello sputo di un tisico. (Ingran- dimento 760 diara.). (Fig. 36; produrre le malattie zimotiche, con i gaz puzzolenti della decomposizione organica, di guisa che la questione degli agenti di contagio, che si trovano in atmosfera data, non deve essere giammai riguardata come una semplice questione di cattivo odore. » (Fig. 37) Bacilli tubercolari nelle feci, nella tubercolosi intestinale (ingran- dimento 750 diam. ). Le caratteristiche principali delle malattie infettive, viru- lente, parassitarle, trasmissibili, sono; et) la moltiplicazione e 'specificità dell’ agente infet- tivo; b) la sproporzione enorme tra la causa efficiente e l’effetto che ne consegue ; _ c). il periodo d’incubazione più o meno lungo, madie non manca mai; (Fig. 3') Bacilli della tubercolosi con spore; dal sedimento dell’urina nella tu- bercolosi degli organi urinarii, in una donna trentenne (Eichhorst ) {ingrandimanto 750 diam.). d) il decorso ciclico evolutivo, non che la immunità assoluta o relativa, che procurano agli individui che ne sono affetti, contro nuovi attacchi; e) lo sviluppo sporadico, endemico ed epidemico. Di tali proprietà non è mio compito occuparmi, meno di quelle, e lo farò tra non molto, che possono spiegali influenza notevole nell'incitare le Amministrazioni pubbliche a provvedimenti solleciti e razionalmente.efficaci. (Fig. 39) Bacilli della sifilide in una sclerosi iniziale. — Secondo Lustoarten. Rimanendo fermo nelle convinzioni etiologiche sopra e- spresse, cioè che i morbi infettivi provengano da agenti orga- nici viventi e da p tomaine prodotte dalla loro attività biologica, a semplice scopo pratico, propongo la seguente classificazione delle infeziopatie: A) infezioni autoctone settiche (setticoemia, piemia, gangrena ed erisipela settiche, febbre puerperale) ; B) infezioni febbrili miasmatiche (febbri da malaria palustre) ; C) infezioni febbrili a virus volatili ptomainici (va- cuolo, scarlattina, morbillo, tifo, febbre ricorrente); D) infezioni eteroctone miasmatico-contagiose (cho- lera morbus, febbre gialla, peste). E) infezioni con localizzazioni intestinali (disen- teria , respiratorie (influenza, laringite difterica, tosse canina), a differenti organi (blenorragìa, ulcera molle, oftalmia puru- lenta, meningite cerebro-spinale, beriberi, sifilide, tuberco- losi, ecc.) ; F) zoonosi (morva, rabbia, carbonchio, micosi intesti- nale, actinomicosi, ecc). § 249. *A comodo di studio, adotto la classificazione dei microbi, che possono avere uffici semplicemente zimogeni c proprietà patogene, proposta da Rabknhorst e Flùgge: isolate o in cappelletto o in zooglee . Micrococchi Ascococchi Sarcine Clatrocisti Batteri! Bacili! Leplotrix Beg g lati Spinili Spirocaeti Streptotrix Cladotrix Myconosti Cellule rotonde o ovoidi in gran numero in co- lonie irregolari.... in piccolo numero ma de- terminato, in gruppi regolari costituiscono zooglee di forme determinate colonie solide riempite di cel- lule in strato semplice alla periferia I corte, isolate o in massa o zooglee I fìl. dritti lunghi . lunghi e piccoli . grossi . . . corti e ri- gidi . . . lunghi e flessibili senza ramifica- zione ondulati o spi- rali lunghe cilindriche formanti de’ fila- i menti filamenti isolati o intralciati in fasci Cellule cilindriche false ramificazioni . . J in zooglee Fra questi diversi generi, i micrococchi, i batterli, i bacilli, gli spinili o vibrioni spirocaeti, sono quelli che più interes sano i medici, reclutandosi in tali protisti gli agenti pato- geni. In un lavoro esegetico, non posso, come avrei deside- rato, intrattenermi intorno alla microbiologia ed ai processi tecnici di ricerca e di cultura bacteriologica; rimando per ciò ai lavori speciali di Koch, Pasteur, Neisser, Frisch, Chon, Flùgge, Klein, Marchand, Rosenbach, Passet, De Bary, Schmitt, diventati oramai classici, e a quelli recentissimi d’ Eisenbekg, Emmerich, Di Vestea, Frie- DLAENDER, HUEPPE, CANESTRINI, JaKSCH, ZaGARI, MAN- FREDI ed altri. Non posso però trascurare talune nozioni da cui la Polizia sanitaria deve trarre argomento per certe utili applicazioni. Vi sono de’ piccoli esseri (i pigmei della creazione), che vivono specialmente dell’ ossigeno disciolto ne’ liquidi, e sono questi gli aerobii; mentre altri, detti anaerobi, muoiono in contatto dell’ ossigeno, o al- meno lo attraggono e sostituiscono assai lentamente; e per ultimo vi sono de’ bacilli facilitativi, capaci di svilupparsi tanto nelle culture nel vuoto (liquido nutriente in cui all’ossi- geno s’é sostituito acido carbonico, azoto, idrogeno) quanto in presenza dell’ossigeno. Lo studio de’ microbi aerobii ha dato risultati di sommo interesse ; però anche quello degli anaerobi è stato fecondo nelle mani di Pasteur, d’ARLOiNG, Cornevin e Thomas e d’ altri (v. Zagari, Tecnica della cultura dei microbi anaerobii, Estratto dal Gior. intern. delle scienze mediche, 1888). La resistenza de’ batterli alle alte tempera- ture e alle basse (sopra 100° e sotto zero) sa quasi di favo- loso (le dauerzellen, cellule persistenti di Chon, o ipnospore, cellule dormienti, hanno bisogno di 100°, 120° per essere distrutte; anche i batteridi di Davaine hanno delle spore o de’ corpuscoli-germi che, secondo Pasteur, resistono fino a 130°;. Più rari di quel che non si supponga sono nell’aria le forme più resistenti delle dauerzellen, delle zooglee, mentre il loro principale veicolo è l’acqua, come hanno dimostrato Chon e Bourdon-Sanderson. Tanto per la loro resistenza agli antisettici, alle tempera- tureesagerate, alla essiccazione quanto per la loro sopravvi- venza prolungata nell’acqua, dimostrata da Frankland , Meade, Bolton, WolfFìIù gel , le spore e i corpuscoli tran- slucidi e delicati godono d’una vitalità di gran lunga più grande di quella de’ bacilli completamente formati e in piena moltiplicazione, la loro importanza pratica quindi è mas- sima, in quanto possono trasmettere de’ morbi infettivi, senza che si dimostrino, anche con mezzi potenti di esplo- razione, microrganismi patogeni di forma determinata. Altro campo di studi che bisogna ancora proseguire con molta assiduità, é quello della concorrenza vitale tra bacilli patogeni di specie diverse; le ricerche di Pavone (1887j, e quelle di Uffelmann , Karlinsky (Centralbl, fiir Bacie- rial., 1839, Kitasato Zeitschr. f. Hygiene, 1889, pa- gine 487), spargono un po’ di luce è vero, ma s’ è tuttora lontani dal poterle usufruire per l’igiene cittadina (sorte dei germi dui tifo, del cholera e simili quando nelle masse fecali con cui vengono a contatto s’incontrano con altri batterii), e per la terapeutica (bacterioterapia delle malattie tuber- colari ed altra indole specifica, di cui alla Clinica del Cantani si sono praticate esperienze da tenersi in pregio). (Sul modo di comportarsi de’ diversi microrganismi ne’ liquidi colorati, v. Abundo. Eslr. da' processi verbali della Società toscana di scienze naturali, 13 novembre, 1887). | 250. S’è attribuita da taluni importanza non poca alle influenze morali nella genesi del morbi infettivi, epidemici e contagiosi. A cotesta affermazione assoluta, cui nel 18G6 parve accedere il Le Fort nel suo studio sulle Maternità, non posso, da igienista, opporre un diniego assoluto, poiché rinnegherei fatti che bisogna pur tenere in calcolo. L’espe- rienza però c’insegna che per il tifo castrense, i soldati vinti non lo contraggono quando la campagna sia corta, la bat- taglia decisiva e non seguita da lenta rotta, quando i viveri non manchino. Per gli accidenti puerperali gravi, non é la loro insor- genza in rapporto colla bassa condizione morale, col rimorso, Ziino, PolUia Medica. 22 coll’abiezione, bensì nascono dalla miseria, dalla fame, dalla inanizione cronica, dalla mancanza di protezione contro le intemperie, e sopratutto dal germe patogeno. 'L’imitazione figura, così per dire, tra le cagioni delle epidemie sotto la rubrica di contagio per esempio. Alle cause fisiche, di cui sopra ho tenuto fugacemente proposito, bisogna attribuire il principale ufficio genetico : lo stesso ingombramento, mal- grado l’autorità del Levy, non è che causa coadiuvante ed esasperante; come lo sono la miseria, la carestia, le abita- zioni malsane, e le influenze climatiche, le quali, se non possono far nascere il principio o veleno epidemico e con- tagioso, servono tuttavia a far si che si svolga in maniera più o meno rapida e micidiale. Vi sono, non lo si può negare, certe località che godono una specie di immunità di fronte ai morbi esotici: e questo punto importante di pubblica igiene, forma una delle prin- cipali glorie degli studi accurati di Pettenkofer, il quale precipuamente al sottosuolo e alla nappa d’ acqua sotter- ranea tanto bene attribuisce. Ne è meno vero che vi sono delle località le quali hanno una specie di eccezionale sensibilità e recettività per le epidemie, bastando un sol caso di cholera perchè il morbo divampi e mieta a centinaia e a migliaia le vittime. Di fronte ai veleni siamo tutti eguali, meno gli abituati ; lo stesso non può dirsi rispetto agli agenti zimotici; poiché per questi la recettività o l’immunità vengono influenzate, fino ad un certo punto, dall’età, dalla razza, dallo acclimatamento, dalle condizioni igieniche e da tanti altri fattori fisiologici, pato- logici e sociologici intorno a cui regnano ancora molte incer- tezze. Nè siffatte concause di preservazione relativa naturale od artificiale si riscontrano nell’umana razza soltanto : l’uomo, per esempio, è refrattario alla peste bovina, ma gli erbivori sono decimati dal carbonchio, mentre raramente ne sono affetti i carnivori; dicesi che certi cani siano refrattari alla rabbia (P. (1) Il fatto clinico incontrastabile, e su cui tanto ha insistito il Bu- X’ali ni, che il depauperamento organico rende più sensibili le persone § 251. La parola endemia sta a significare cose diverse intorno a cui bisogna per un istante soffermarci. La colica vegetale, oggi non può più considerarsi come ende- mica, malgrado che s’estenda a parecchi individui d’una stessa località, essendo noto che essa riconosce per causa prin- cipale, anzi unica, l’acqua conservata in serbatoi di piombo, o che passa per tubi dello stesso metallo. Nè meritano tampoco il nome di endemie, in senso moderno, il male delle montagne (vertigini, cefalea, sonnolenza, dispnea, accelera- mento della respirazione, sudazioni di sangue dalle superimi mucose, tendenza sincopale, palpitazione, acceleramento di polso, nausee, etc.) e le anemie delle altezze derivate dalle ascensioni; come non si reputano malattie endemiche quelle che si possono attribuire ad un particolare vizio di alimen- tazione (ergotismo, pellagra, scorbuto, ecc.). Vanno invece considerate come vere malattie endemiche, perchè zimotiche, la disenteria, il tifo esantematico e la febbre ricorrente, il tifo addominale, la peste in Egitto, il colera sulle rive del Gange, la febbre miliarica della Toscana, la febbre gialla, le infezioni da malaria e le malattie virulente le quali, in un istante ed in un paese dati, assumono proporzioni allarmanti. La sifilide (mal di pian, mal castiglianoj ha assunto tal- volta vera forma endemica: la malattia detta di Scherlievo o di Fiume è durata fino al 18G2; dicasi lo stesso della faccaldina in lacaldo; il sibbens di Scozia, il radesyge di Norvegia, il male della baia di S. Paolo al Canadà, il male cubilo dell’Africa, ecc., non sono che vere endemie sifi- litiche. A far breve, dirò: le endemie sono malattie essen- zialmente zimotiche, prodotte dall’azione di un virus o miasma e la loro manifestazione locale è in intimo nesso con la na- tura e coltivazione del terreno, con le condizioni igienico- sanitarie di dati gruppi etnici, condizioni che, almeno in parte, sono accessibili ai mezzi di risanamento e di cura che l’igiene pubblica addita. agli agenti infettivi, oggi ha ricevuto conferma sperimentale daCiiAH- rin, Kuffer, Cornil, Banbinski, Platani a (Gior. cielle scienze mediche> 1839, pag. 391.) § 252. Non è la natura dell’agente morbifico, bensì la estensione a grande quantità di persone in maniera graduata o tumultuaria che distingue le epidemie (Itt dalle endemie. Sarà bene fermare talune nozioni in proposito: a) una malattia può essere soltanto contagiosa, nel significato assai ristretto della parola (cum tactu) e non essere epidemica (rogna, tigna, erpeti, ecc.); h) una malattia può essere epi- demica e contagiosa al tempo stesso (vaiuolo, scarlattina, rosolia); c) certe epidemie possono non essere decisamente contagiose, tenendo a costituzioni mediche, annuali o stagio- nali (grippe, bronchiti, pneumoniti etc.); d) io non sto per l’eventuale congiunzione dell’elemento contagio all’epidemia: se vedo una malattia non abitualmente contagiosa, che nasce ad un tratto, che cammina in modo irregolare e sparisce rapidamente com’è sorta, giudico che l’elemento epidemia basti a rendere conto del morbo e della sua evoluzione, senza invocare il contagio avventizio : questo contagio di cir- costanza non è nè nella logica nè nei fatti jGallard). I caratteri dell’epidemia contagiosa sono, a mio intendere : 1° l’importazione del germe patogèno dimostrata; 3° La pro- pagazione di strato in strato presso popolazioni per lo in- nanzi immuni; ò° il progressivo aumento e sviluppo; 4° la decrescenza anch’essa progressiva. Distinguonsi le epidemie in grandi e piccole, in locali e generali. Gli effètti principali dei morbi popolari si riassu- mono così: a) mortalità grande d’infanti e di vecchi; b) de- cimazione dei poveri, il che non toglie che ne patiscano ricchi e sani; c) diminuzione passeggera della popolazione nei paesi civilizzati. § 253. Ho già detto quanto basta in ordine ai contagi, serve aggiungere che, secondo le nuove vedute della scienza, le quali guadagnano ogni giorno terreno e partigiani, una ma- lattia contagiosa può essere definita come il conflitto tra il il soggetto che riè colpito e un organismo particolare, il quale si moltiplica a spese della vittima, se ne appropria Varia e l’acqua, ne disgrega i tessuti, o l’avvelena per le decomposizioni che accompagnano il suo sviluppo (Ct. Tyn- dal, La gènèr. spont., in Revue scienti/. 1878, N. 51, pa- gina 1300. L’atto del contagio è quello per cui una malattia determinata si comunica da un individuo che ne è affetto ad uno sano, per mezzo di contatto, sia immediato, sia mediato. Ai vecchi contagi alituosi, oggi vengono sostituite le ptomaine volatili, alle quali attribuiscesi non poco valore, dopo gli studi di Peter, di Gustavo De Box e d’altri (Cf. : Comptes rendus de VAcad. des Sciences, 31 luglio 1883, e 1885, § 254. Nessuno oserà negare che il medico debba rimanere fermo al proprio posto in caso di malattie epidemiche e con- tagiose, a meno che non glielo vietino speciali condizioni di salute, malattie fisiche che lo rendano disadatto a qualunque servizio. Non credo che ci sia paradosso maggiore di quello che Besnier sosteneva verso la fine del XVII secolo, non essere, cioè, tenuto l’uomo dell’arte ad apprestare soccorso a’pestiferati. Non so se Galeno s’allontanasse da Roma nel- l’anno 168 a. C. per sfuggire allo sdegno degli empirici greci, ossivero perché vi infieriva la pestilenza; è certo però che in ogni tempo il medico non solo è rimasto a curare gli in- fermi del proprio paese, ma eziandio è accorso li dove le morie crescevano; ed è noto che Ippocrate inviò il figlio Tessalo in Macedonia afflitta da morbo epidemico, e l’altro suo figlio Dragone e Polibo genero, per lo stesso oggetto, spediva in altra direzione. M’é noto che ad oscurare la fama di Sydhenam si citi il suo allontanamento da Londra al principio della peste del 1665; ma, a compenso di qualche caso di diserzione, quanti nobili esempi d’abnegazione e di coraggio! quante infelici vittime mietute dalla peste egizia, dal cholera asiatico, dalla difterite, dal tifo, da traumatismi, nella famiglia medica e in quella degli studenti di medicina! E tali effetti mirabili si debbono soltanto all’ amore per la umanità, dacché non v’ha servizio al mondo che tanto male si retribuisca, quanto quello che il corpo sanitario suole pre- stare in tempo di mali pandemici e contagiosi. Alla voce dej dovere, il soldato sta al suo posto e muore ; Regolo torna a Cartagine, ove l’attendevano orrendi supplizii. Ma Regolo era legato da giuramento che aveva forza imperativa onni- potente a quell’epoca (Cicerone, De officiis, XXXI); mentre il medico non ha bisogno di tale vincolo per combattere contro i pigmei, gl’ infinitamente piccoli, i microbii, nemici occulti e feroci, e lasciarvi la vita nella lotta diseguale Reputo una prescrizione ingiuriosa e inutile quella che si contiene nell’art. 46 della Legge in forza di cui si puniscono i medici con pena pecuniaria estensibile a 500 lire e con so- spensione dall’esercizio, nel caso che non si mettano a di- sposizione de’Comuni, appena si manifesti una malattia in- fettiva a carattere epidemico. A parte la frase sconveniente, osservo: che il medico, il quale abbia paura e peggio se mal- volenteroso, non sarà certo trattenuto dagli spauracchi del- l’art. 46, ad eludere i quali ci sarà sempre tempo ed agio. L’uomo che ha paura è un non valore, la paura accieca, prostra, fa smarrire il cervello ; e chi ragiona altrimenti non ha mai varcato le soglie della Fisiologia e della Storia, non ha mai lette le stupende pagine Montaigne, (Essais, tom. I, Gap. XVIL, o d’altri non meno sennati moralisti. L’art. 46 è dettato esso stesso sotto l’impressione della paura, pessima consigliera, e che fa perdere anche ai legislatori calma e se- renità di apprezzamenti. In ogni modo, a costituire il reato di cui all’art. 46, occorrono i seguenti estremi: l.° che il medico incriminato sia in atto esercente, non semplicemente laureato in medicina; 2° che venga richiesto dalla Munici- palità nelle forme e ne’ modi rituali ; 3° che rifiuti il pro- prio servizio senza addurre motivi giustificanti il rifiuto; 4° che, quantunque iscritto nell’albo de’sanitari d’un dato Comune, si trovi di fatto ivi presente nel tempo in cui l’e- pidemia si sviluppa. All’infuori delle cennate condizioni, si potranno fabbricare de’processi aerei, per darsi l’aria di vigili custodi e benemeriti della pubblica salute, ma le autorità giudiziarie non saranno giammai per prestare mano ad at- tentati, il più delle volte inqualificabili, contro la libertà in- dividuale, garantita dallo Statuto del Regno. § 255. Quando siavi necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, e per qualunque altro servizio, la Leg. san. pin. 48, dà facoltà di procedere a’ termini degli art. 71, 73, 73 della leggo 35 giugno 1865, n. 2359, e della legge 18 dicembre 1879, e dell’art. 7 della legge 20 marzo 1863, allegato E. Il ministro dell’Interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva, potrà fare delle ordinanze speciali per la visita e la di disinfezione delle case, per l’organizzazione di servizi e soccorsi medici, e per precauzioni da adottarsi contro la diffusione della ma- lattia stessa. Queste ordinanze saranno pubblicate nella Gaz- zetta Ufficiale, e potranno aver vigore il giorno stesso della pubblicazione. Chiunque contravviene agli ordini divulgati dalle autorità competenti per impedire l’invasione o la dif- fusione d’una malattia infettiva, é punito con pena pecu- niaria estensibile a 500 lire, e col carcere da 1 a 6 mesi (articoli 49 e 50 Leg. san.]. Come in qualunque altra emer- genza, anche qui, le pene saranno applicate dalle competenti autorità giudiziarie (Art. 66 della Legge], § 256. Coerentemente al posto assegnato a’veterinarii, la Legge san. (art. 55) estende ad essi l’obbligo di denunziare all’autorità sanitaria le malattie degli animali domestici; e pu- nisce gli esercenti veterinaria, al paro che i medici, per omesso o ritardato referto, e per contravvenzione agli ordini emessi onde s’impedisca l’invasione dall’estero e la diffusione nel- l’interno delle malattie infettive del bestiame. Rientrano nella categoria de’morbi denunziandi per obbligo, non solo tutte le zoonosi trasmissibili all’uomo e per il pericolo che tanto avvenga (trinchinosi, carbonchio, antraco, moccio, actine mi- cosi, afte epizotica, lissa o idrofobia), ma tutte quelle che affettano esclusivamente le bestie da soma, da tiro, da ar- mento e da ingrasso, e le possono decimare, con grave pregiudizio della agricoltura, della prosperità nazionale, del- l’alimentazione pubblica. (V. Provvedimenti sanit. sulle inalatile del bestiame suggeriti dal Cons. sp. di sanità, ÌS85; Idem sul tifo bovino, 1867 Ac.). Articolo II0. Dei morbi infettivi in specie. Sommario; § 237. Quali malattie debbano riguardarsi, per legge, come infettive. § 238. Considerazioni di profilassi generale, fe 259. Del morbillo e della scarlattina. § 260, Del vajuolo. § 261. Del tifo pe- tecchiale. § 262. Della febbre tifoide. § 263. Della difterite e del croup. §264. Della febbre puerperale. §263. Dell’influenza. §266. Della peste bubonica. §267. Della febbre gialla. §268. Del cho- lera asiatico. § 269. Della sifìlide e specialmente di quella trasmes- sa per baliatico. § 270. Della rabbia e delle altre zoonosi. § 2Ò7. A’ termini dell’ art. 1(J8 del Reg. san., sono da considerarsi come malattie infettive, per cui é obbligatoria la denunzia all’Autorità municipale: la scarlattina, il va- juolo, il tifo adlominale, il tifo petecchiale, la difterite, il croup, la febbre puerperale, la rabbia, il colera, ed altre eventuali malattie d’origine esotica, diffusive [influenzaf grippe, dengue, febbre gialla, peste, ecc.) o sospette di es- serlo, e la sifilide trasmessa per baliatico mercenario. Sicché l’elenco de’ morbi denunziandi non è limitativo, bensì comprensivo, dappoiché, con l’ultimo inciso dell’art. 108, comprendonsi ben altre malattie (ed io l’ho notate', oltre a quelle che sogliono o permanentemente (febbri eruttive, setticoemia puerperale, difterite, ecc.) o intermittentemente (colera, tifo petecchiale ecc.) funestare il paese, con focolai di predilezione multipli, e con andamento epidemico tumul- tuario. | 258. Da quanto ho detto, sorge chiaro come le misu- re profilattiche contro le malattie infettive siano costituite da un fondo comune a tutte, da un ordinamento igienico generale che valga a rendere insuscettibile o meno suscet- tibile il terreno culturale rispetto ai germi morbigeni con- sueti, e da una parte speciale riforentesi allo malattie eso- tiche pestilenziali (febbre gialla, peste, cholera . Per quanto concerne la prima categoria di misure, bisogna distinguere ciò che può e deve farsi onde si migliorino le condizioni igieniche del paese, da quel che occorre di mettere in pra- tica allorquando s’accerti lo sviluppo del tifo, del vajuolo, della difteria epidemica, e simili. Per quanto poi spetta al secondo ordine di provvedimenti profilattici, fa mestieri distinguere quelli di pertinenza degli Stati e dello Stato e quelli che competono ai Municipi esclusivamente, una volta che il germe mortifero è attecchito, e l’epidemia divampa minacciosa più o meno. Riserbandomi di accennare alle misure del second’ordine nell’articolo susseguente, dirò qui succintamente intorno a quelle del primo. a) È doloroso, ma è vero: in trent’anni di libero regime, l’ultimo dei pensieri che i nostri governanti si sono dati, è quello del risanamento delle città; meno il risve- glio di questi ultimi due o tre anni, s’era in Italia, fino all’ultima epidemia cholerica del 18S7, nelle condizioni di pessima igiene, in cui il terribile morbo ci sorprese nel’37, nel’51, nel’63, nel’66 nel’67. Ed anche adesso se se ne tolgano alcuni Comuni, per il resto del paese una nuova visita del morbo asiatico non potrebbe che riescir funesta, apporta- trice di spavento e di morte. I Municipi, a loro volta, si sono affrettati, gravando magari oltremisura i contribuenti, di creare passeggiate, giardini, mercati spesso inservibili, macelli che sembrano sale di esposizione da belle arti, teatri grandiosi e ricchi e simili oggetti di lusso o di comodo; e tutto questo sciupio di denaro hanno fatto a detrimento delle opere di risanamento e di pubblica igiene. È per questo che il tifo, la scarlattina, la difterite, il vajuolo, ecc., sembrano come domiciliati tra noi disgraziatamente ; nè per motivo diverso il cholera, quando gli si lascia libero il varco, corre pel bel paese, dimorandovi 733 giorni come nell’esodo ’66- ’68, mietendone in 345 comuni, e sopra una popolazione di 13,035,368 abitanti, la bellezza di 147,616! il che è quanto dire che sopra 1000 abitanti, 11 circa rimasero vittime della fatale malattia (Statistica del Regno, Sanità pubblica, 1870) (Cf. : in questo Manuale, Sez, I, Gap. II, art. 2°, § 43). Sulla strada delle riforme sanitarie ci siamo, e bisogna percorrerla animosi e senza esagerati riguardi alle economie. Io non pre- tendo, nel momento attuale, consigliare la diminuzione delle spese nei bilanci di guerra e marina, per impinguarne quello dell’interno, specialmente all’articolo sanità pubblica; ma non è per ciò meno vero che la pace armata (a prescindere dai sagrifizii che la Nazione risorta ha dovuto sostenere per crearsi i mezzi di difesa ed occupare il posto che merita) abbia, e non poco, contribuito e contribuisca tuttora a ri- tardare il risanamento del paese, l’agguerrimento di esso contro ì morbi infettivi, endemici ed epidemici; e stimo altresì prudente avviso che i governanti da ora in avanti accentrino al conseguimento di cosiffatto scopo vitale tutti i loro sforzi, destinandovi, senza esitazione, milioni quanti più possano, sicuri d’impiegarli ad un aggio enorme e d’esserne quindi ricompensati ad usura. b) Scendendo adesso a’ dettagli, osservo che le febbri eruttive fvajuolo, rosolia, scarlattina), le malattie tifiche (tifo petecchiale, febbre ricorrente, tifoidea’ e parecchie altre (tigna, oftalmie purulente, sifìlide ecc.) richiedono V isolamento. Questa misura razionale di suprema importanza dev’essere reale e seria, non mai fittizia ed illusoria nella sua applica- zione. Si distinguono due specie d’isolamento: Vindividuale e il colletivo. Il primo, che implica la indispensabilità d’un locale separato per ciascun infermo, e che perciò porta seco molte difficoltà pratiche, si rende necessario : 1° nelle gravi accidentali malattie trasmissibili (difteria degli adulti, mor- va, rabbia, carbonchio); 2° nella coesistenza di più morbi sul medesimo individuo (scarlattina e difterite); 3° ne’ casi sospetti di malattia d’indole diffusibile a diagnosi dubbia; 4° nelle setticoemie chirurgiche; 5° nelle febbri puerperali. Vero è che oggimai non v’ ha ospitale ben costrutto dove non vi siano locali adatti, piccoli padiglioni di segregamento sco- stantisi dalle sale comuni; però le tende o barracche (fisse o temporanee) rendono rilevanti servigi, tutte le volte che a stagione consenta d’impiantarle. Quando la malattia ha di già assunto carattere pandemico, non è neanco a parlare d1 separazione per persona; in tale congiuntura si procederà all’isolamento per gruppi d’infermi, senza tema che per ciò possa provenirne danno maggiore ai ricoverati, o alla gente che abita li vicino. La maniera preferibile e che in certa guisa s’approssima all’ideale, è l’isolamento fuori delle mura dell’ ospitale civico generale, in locali destinati a eia- scuna malattia infettiva. I vantaggi di tale sistema sono numerosi, e saltano agli occhi; però ha l’inconveniente d’essere troppo costoso, e se potrà adottarsi in certi centri popolosi, non è certamente generalizzabile. Bisogna rifarsi più alto per risolvere adequatamentG il problema: quando gli ammini- stratori si persuaderanno che gli ospitali piccoli disseminati soddisfano appieno alle esigenze dell’igiene, allora taluni di cotesti ospitaletti potranno consacrarsi a gruppi particolari di morbi infettivi; ma col sistema attuale, sarà pur molto se si potranno ottenere ricoveri speciali per morbi epidemici e contagiosi. A’termini dell’art. 112 del Reg. san. « Ogni comune dovrà essere provveduto d’un locale conveniente- mente isolato e arredato, adatto per ricoverare, in caso d’ur- genza, individui affetti da malattie infettive di carattere dif- fusivo. » Ci badino i Comuni esitanti per non esporsi a sor- prese spiacevoli! c) Un ospitale d’isolamento sarà sempre posto molto lungi dal centro dell’abitato, quindi i malati debbono esservi trasportati. E a tal uopo bisogna servirsi di veicoli speciali, muniti d’un conduttore e d’ un infermiere, e siffatte ambu- lanze si penserà tutti i giorni a disinfettarle, affinché non si verifichi che, ne’ servizii de’ tifici per esempio, si svilup- pino casi di vajuolo, e viceversa, d) Dovrebbero in ogni ospitale civile, esistere delle salette d’osservazione o d’urgenza che dir si vogliano, per accogliervi i malati a fenonemi morbosi non univoci, e la- sciarli lì in quarantena, fino a quando non sarà fatta la luce; cotesti locali funzionano di già molto bene in Inghilterra, Danimarca (Schleisner', a Venezia, e vengono da per tutto reclamati dalle Società mediche e da’ Consigli d’Igiene. e] Oltre all’isolamento de’malati occorre procedere alla disinfezìone degli oggetti di cui essi fanno od hanno fatto uso (vestimenti biancherie, letti, ecc.); e l’avere tra- scurato questa pratica, cui oggi si annette tanta importanza, e con tutta ragione, ha fatto cadere in discredito anco l’iso- lamento, e ha dato motivo ad insucessi deplorevoli, e quindi a sfiducie funeste in ogni genere di provvedimenti sanitari. La disinfezione e i disinfettanti formeranno argomento di studio nel vegnente articolo, al § 279; per ora mi limito a riferire il savio disposto dell’art. Ili del Reg. san.: « I co- muni debbono tenere a disposizione del pubblico, con o senza rimborso delle spese, a seconda che si tratti di famìglie agiate o povere, materiali ed apparecchi per disinfezioni; e far ese- guire le medesime nelle case e sugli oggetti d’uso personale o domestico, qualora le reputi convenienti l’ufficiale sani- tario o siano richieste da’ privati. Tali disinfezioni saranno rese obbligatorie da’ regolamenti comunali nei casi di malati o morti per malattie eruttive cutanee di natura infettiva, per affezioni difteriche e tubercolari ». '1) A complemento, Tart. 113 dispone: « Si dovranno dichiarare agli uffici fer- roviari i viaggiatori affetti da malattie contagiose, i quali potranno essere trasportati soltanto in carrozze riservate. I veicoli che hanno servito a quest’ uso devono essere disin- fettati ne’ modi che saranno stabiliti da apposite istruzioni del Ministro dell’interno. Le stesse disposizioni sono appli- cabili a tutte le vetture pubbliche». Di quest’argomento, sotto aspetto analogo, mi sono occupato nella Sez. I, Gap. X, | 101, e raccomando le regole ivi segnate, in attesa del verbo ministeriale, che non potrà sostanzialmente dipartirsene (Y. sul trasporto de’ malati affetti da malattie contagiose, Da Mesnis, Annales, 1S8, p. 217). | 3 5 il. Poche parole intorno alle misure profilattiche e (1) Pel servizio delle disinfezioni, v. l’ordinanza di polizia del Pre- fetto di Berlino e le istruzioni che l’accompagnano, 7 febbraio 1887. In molte città francesi esistono stufe e apparecchi per pubbliche e pri- vate disinfezioni: se ne dovrebbe tosto imitar l’esempio. d’isolamento applicabili a ciascuna delle malattie infettive. Comincio dal morbillo e dalla scarlattina. a, II morbillo, malattia più contagiosa della scarlattina e della difterite, quasi trasmissibile quanto il vajuolo, si propaga spaventevolmente negli ospitali infantili, ne’ col- legi, ne’ licei-convitti ; però siffatte epidemie, in genere nel nostro clima e nelle prime fasi della vita, riescono molto miti; o meglio meno pericolose. Il periodo d’incubazione sa- rebbe di 10 giorni (Panum, ne’ casi tipici; può restringersi o prolungarsi per circostanze individuali, per energia del virus, per il caso d’innesti artificiali. Raro è che il morbillo rimanga sporadico, il più spesso si mostra epidemico, e può diventare pandemico, invadendo tutto un largo tratto della terra. 11 contagio é provato da’ tentativi di trasmissione ed inoculazione,* mezzi di trasporto del veleno sono non solo le persone intermediarie e gli oggetti inanimati, ma anche l’aria; il potere contagiante perdura dallo stadio prodromale a quello dell’ esantema. L’isolamento perchè sia efficace, bisogna estenderlo a’ bambini che, in tempo di epidemia, tossiscono, sono infreddati, hanno catarro congiuntivaie. La chiusura delle scuole e de’ convitti reclamata da Jablonski nella seduta del 5 agosto 1889 del Congr. d’igiene di Parigi, è strana pretesa, bastando la segregazione de’ ragazzi ma- lati da’ sani, e tenendo i locali in stato di aereazione e ventilazione completa, di pulitezza, e di temperatura mite e costante nelle stagioni rigide. Lo studio del morbillo nel- l’esercito, ha preso seria importanza, dopo le ricerche di Rodolfo Livi, il quale ha rilevato come tale malattia figuri tra le cause più gravi di perdita nell’armata (Giorn. di med. milit. 1882). h) Nulla di più variabile secondo i tempi e i luoghi che la scarlattina; ancora oggi come all’epoca di Sydenham, talvolta è malattia quasi senza importanza, talaltra una vera pestilenza. Ai bambini può facilmente riuscire fatale; men- tre tra gli adulti o il contagio non si verifica per immunità acquisita, o il male s’appalesa men grave, sempre che non concorrano condizioni patologiche complicanti (V. Cocco, su d’un caso di scarlattina maligna in donna di 22 anni, 1835). Chi non ha occasione di esporsi al contagio, non è mai attaccato; però il contatto non fa mestieri che sia intimo tra sani e malati, servendo anche 1’ aria [oltre alle persone intermedie, agli oggetti inanimati, abiti, mobili, giocattoli, sostanze alimentari, latte, ecc.), come veicolo al principio infettante. Il virus è contenuto nelle secrezioni degli infermi nel sangue, nelle lagrime, nelle orine e forse anche nelle feci. La proprietà contagiosa è inerente a tutti gli stadii del male. Dall’anzidetto sorgono i seguenti corollari: 1. T isolamento deve essere rigorosamente praticato, almeno per sei settimane e fino a completa desquamazione; 2. bisogna allontanare da’ fanciulli scarlatinosi le puer- pere, potendo ad esse riescire letale l’infezione; 3. le orine e le feci debbono essere raccolte in reci- pienti pieni a metà di soluzione fenica; 4. le biancherie saranno lavate al più presto con acqua calda e sapone potassico, ed esposte quindi al calore secco. § 360. Ne’ tempi decorsi, il vainolo rappresentava una delle più terribili malattie epidemico-contagiose, non solo per la mortalità enorme cui dava luogo (% e anco */3 dei malati in tempo di pandemia, assai di più ne’ bambini al di sotto di 2 anni, ma eziandio per le conseguenze che lasciava (sordità, cecità, deformazione del viso, ecc.). Fonte precipua del contagio è l’uomo infetto d’ arabo morbo, non solo quand’é in piena efflorescenza pustolare, ma altresì ne’ primi Stadi, e financo nell’incubazione; il veleno vaiuolico infetta le biancherìe, le masserizie, e financo 1’ aria ambiente; e perchè la contaminazione degli uomini e delle cose avvenga, bastano talvolta pochi istanti di contatto, perfino non imme- diato, col centro infettivo ,1;. La profilassi del vaiuolo si fa 350 (1) V. sul vainolo e la vaccinazione, tra gli altri, gli articoli Verole e Vaccin del Nouveau Dici, de méd. et de chirug. pratiques, diretto da Jaccoud ; Brouardbl, Bui. de la Soc. méd. des hopitaux, 1864, toxn. VII; Besnier, ibidem, 1875, t. XII; Gintrac, ìbidem; DeJoanny y in due modi: a) con la vaccinazione, a fine di prevenire lo sviluppo del male ; b) con le misure di sequestro e di disin- fezione a morbo sviluppato. (V. sull’incubazione del vaiuolo, Yiney, in Bevile de méd., 1884, n. 10, 11, 12. A) Vaccinazione. Nel 1673 Lady Montague annunziò aH’Inghilterra che a Costantinopoli si inoculava il vaiuolo come preservativo, e con successo. Questa pratica orribile è durata fino al 1841, e c’è voluto un decreto del Parlamento inglese per proscriverla assolutamente, come all’estremo grado pericolosa. Il 14 maggio 1796, Jenner fece il primo innesto del coio-pos sopra un ragazzo ; e nonostante le prove addotte da Hebra che gli indiani avessero conosciuto la vaccina, e n’ avessero parlato Sulger (1713) e Lutton e Fowster (1765), all’immortale medico di Berkeley appartiene il vanto d’avere arrecato all’umanità uno de’ beneficii più ragguar- devoli. Annovero tra le bizzarie strane di menti delire, l’opposizione che oggi si torna a fare nella Gran Brettagna contro la vaccinazione, per opera d’una società, cui sta a capo William Tebb, e che conta nel suo seno, si dice, alcuni membri del Parlamento (Y. Gaz. med. di Torino, aprile 1886); ed è scrittarello mancante di ogni criterio, quello recente di A. BrcTwn [Some comments on Leprosy in its contagio-syphilitic and vaccinai aspects, 1888), con cui pretende dimostrare « from facts of observation and ana- logy, » che la vaccina nella sua origine dev’ essere inter- pretata come il virus della sifilide, modificato da una lunga e ripetuta vaccinazione umana!... Destituita d’ogni fondamento, stimo l’accusa di coloro i quali opinano che la scoperta della vaccina abbia accresciuto la forza di taluni morbi (febbre tifoidea) surrogatisi al vaiuolo. Per altro verso, da uno studio accurato del prof. Galvagni Rende, in Gaz. hebd., 1878, n. 16 e 17; Colin, La verole, 1873; Jenner, Ricerche sulle cause e sugli effetti del vaiuolo, ecc., traduz. italiana, Modena, 1853 (opera classica); Parola, Vaiuolo e vaccino, 1872; Gia- nelli, La vaccinazione e le sue leggi, Milano, ibCi, (Memoria stu- penda), ecc. (Rivista clinica, settembre 1884), risulta dimostrato a luce meridiana il potere preservante del vaccino, tanto più effi- cace, per quanto più le cicatrici apparenti siano ben visi- bili, marcate e numerose. Nel 1888, il Prefetto della Senna ha richiesto al Comitato consultivo d’igiene della Francia il parere intorno alla proposta di vaccinare tutti gli operai addetti all’Esposizione, con vaccino animale; e la risposta essendo stata affermativa, la precauzione eccellente venne adottata. In Germania, la Commissione nominata il 6 giugno 1883 per rispondere alle obiezioni fatte contro la leggo 8 aprile 1874 sulla vaccinazione obbligatoria, ha fissati i seguenti principiò a) che il vaiuolo e il vaccino non preservano in modo assoluto; b) che l’immunità non dura più di 10 anni; c) che ad ottenere la preservazione ci vogliono almeno due bottoni bene sviluppati; d) che ogni 10 anni bisognerà procedere alla rivac- cinazione ; e) che la vaccinazione e la rivaccinazione sono d’incon- testabile utilità generale; f) che i pericoli sono lievi, e non giustificati, anche rispetto alla sifìlide, con l’innesto jenneriano. Ecco taluni postulati di scienza, che bisogna tenere pre- senti : 1. il vaiuolo arabo assale con maggiore frequenza e gravezza le persone non vaccinate, anziché quelle che nel- l’infanzia subirono l’innesto preservativo; 2. l’immunità creata dal vaccino contro gli attacchi del vaiuolo è fatto incontrovertibile, quali che possano essere le ipotesi immaginate a spiegarlo (v. Heines in Deut. med. Zeitung, 1885, n. 78 e 79, ; 3. il vaccino riesce tanto più efficace a rendere l’orga- nismo immune, per quanto maggiore è stato il numero delle cicatrici d’innesto, e la reazione generale, che tenne dietro all’inoculazione, mostrossi intensa; 4. d il potere preservativo 'del vaccino non e a "pitti ; le rivaccinazioni nelle truppe e nelle scuole di adulti in Germania forniscono dei risultati affermativi dopo 10, 13, 14 anni dal primo innesto; 5. la mortalità per vaiuolo é considerevole nei bambini non vaccinati, sarebbe di 48, 50, 58 °/o (statistiche di JeblE e Curchmann); 6. nelle nazioni civili, la vaccinazione è obbligatoria, e la Legge all’art. 51 ha proclamato siffatto principio; affi- dando al medico provinciale la conservazione del virus vac- cinico, perchè egli possa trasmetterlo gratuitamente, in qualunque tempo, ai sindaci e ai medici liberi esercenti che ne fanno richiesta [art. 52; (Cf: in Annales d’hyg. pub.t 1889, serie 3, tom. XXII, p. 324 la discussione ch’ebbe luogo al Congresso di Parigi, e le proposte votate in senso favore- vole alla obbligatorietà della vaccinazione e la fornitura gratuita del materiale virulento). Y’ ha chi nell’ obbligatorietà della vaccinazionè, ravvisa nientemeno che un attentato alla libertà individuale. Non havvi bestemmia più assurda; conciossiaché la libertà per- sonale in tanto è vera ed onesta, in quanto non sorpassa l’orbita della propria conservazione e del proprio sviluppo, e non lede la funzionalità de’consociati e dello Stato ad un tempo. II cittadino che omette la vaccinazione, non gode sol* tanto il tristo privilegio di morire di vainolo, o di rimanere sformato; egli diviene, per insana caparbietà, un pericolo per- manente per tutti ; un terreno propizio di coltura al germe vaiuoloso, un focolaio dal quale può con agevolezza irra- diarsi il malanno ad una città, fìnanco a tutta una regione. In questo caso di trascuranza imperdonabile, l’individuo non ha di sicuro esercitato il diritto alla libertà personale, ma l’ha trasformato in licenza di mal oprare, nuocendo a sé stesso è agli altri. Evidentemente quindi lo Stato può costringere gli associati alla vaccinazione,. a fine di garentire la Sanità pubblica. . E chiedo per sapere, perchè non sì grida alla lésa libertà Ziino, Polizia dedica. 23 354 individuale a proposito della dichiarazione di nascita, della rivelazione del segreto professionale in certe peculiari emer- genze, della denunzia dei redditi sottoposti a imposta di ricchezza mobile, delle denunzie per l’anagrafe, ecc. ? Le razze anglo-sassone e germanica, dalle quali si crede importato alle latine il rispetto alla libertà deH’individuo, sono state le prime a stabilire solennemente la vaccina- zione obbligatoria. Dal 1807, fu fatto, in Baviera, divieto ai cittadini di esporsi al vaiuolo, senza avere subita la vaccinazione. Nel 1816, la Svezia ne seguiva l’esempio, come nel 1818 il Wurtemberg. La vaccinazione è richiesta per le scuole e per tutti gli stabilimenti, fino dal 1808, nel granducato di Baden, e in Danimarca dal 1810. Prima del 1853, epoca in cui fu emanato il celebre Vaccination exten- sion act, l’Inghilterra, per la legge del 1840, aveva inco- raggiato, non reso obbligatorio l’innesto vaccìnico; ma l’anno susseguente all’ act umanitario, si praticarono nella Gran Brettagna 400,000 vaccinazioni! La legge del 1 aprile 1875 per l’Impero Germanico, rende obbligatoria la vaccinazione per tutti i neonati nel primo anno, e la rivaccinazione degli scolari nel 12° anno. Il Wurtemberg (183'J) e la Prussia (1834', avevano già imposto il dovere del rinnesto per tutte le reclute, il che oggi s’applica all’intiera armata tedesca. In Francia, si cammina alacremente sulla stessa via, sulla quale il legi- slatore è sospinto dal voto dei piu eminenti corpi scientifici, e dalle pubblicazioni di scienziati autorevoli. Ma vaccinare non vuol dire pungere le braccia: bisogna assolutamente essere certi che al punto delle pìccole ferite sieno comparsi i desiderati bottoni vaccinici. Col regolamento che vigeva nelle Provincie siciliane, con- cepito con uno spirito di larghezza insolito nelle leggi borbo- niche, era concesso ai vaccinatori un premio straordinario, ed una rimunerazione ordinaria, in corrispondenza al numero dei vaccinati che riportavano nella loro lista. Ma bisogna essere sinceri, e porre a nudo la piaga : la sorveglianza di tali operazioni vaccinali, per solito era trascurata, o 'quasi; 355 che i parrochi, d’ordinario, non curavano d’assistervi, o di controllarle; e i sindaci, a loro volta, in buona fede, vidi- mavano la lista, e la spedivano a chi di rito, per l’analoga liquidazione di indennità. Questo vizio d’ordinamento nel servizio vaccinico è radicale, ma non incurabile. Se i vacci- natori fossero retribuiti, non in ragione di punture fatte, ma di vaccinazioni riuscitei e verificate da un ispettore sanitario, la faccenda procederebbe un po’ meglio davvero ; e non s’assisterebbe allo spettacolo poco o punto edificante quantunque raro molto, di persone che diconsi vaccinate, e vivono nella pericolosa illusione d’ essere preservate dal vaiuolo, e poi se ne contagiano senza offrire sulle loro braccia il benché minimo vestigio di cicatrici vaccinali!... Un grave pregiudizio, contrario ai dettami dell’esperienza, ha contribuito adesso, come nei tempi andati, all’infierire del morbo arabo; cioè, il ritenere che sia pericoloso, perfino letale, smuovere il sangue in tempo di epidemia, praticando le inoculazioni del salutare virus vaccinico. La propaganda contro questa esiziale fatuità non è mai soverchia: i me Ilei, i sacerdoti, i maestri di scuola, i cittadini tutti delle classi dirigenti dovrebbero cooperare, con ogni mezzo di pubblicità, a combattere tale erronea credenza. Giova anzi sapere come la vaccinazione, durante l'incu- bazione del vaiuolo, sia stata preconizzata quale efficace mezzo terapeutico a temperarne la malvagia indole; e vi hanno clinici che, in piena evoluzione di morbo, non si peritano di praticare delle iniezioni sottocutanee del vaccino sempre nel lodevole intento di moderarne la foga! Ed ora al genere di vaccinazione cui bisogna accordare la preferenza se all 'animale, oppure a quella jenneriana di braccio a braccio. Il problema è dei più ardui, la scienza non ha pronun- ziato il suo decisivo verbo; però ci sono dei fatti che vale la pena di riandare. La vaccinazione che chiamerei classica o di virus umaniz- zato, è d’efficacia riconosciuta, in onta alla requisitoria fat- tale contro, nella quale la fantasia, più che non la ragione e l’esperienza, ha occupato il primo, anzi runico posto. La vaccinazione animale, caldeggiata cotanto dai medici italiani, i quali godono in siffatta pratica il primato, è stata respinta dal corpo medico francese nell’epidemia 1870-71. Dopo quel- l’epoca, instituiti nuovi studi, anche presso i nostri vicini, i successi che con la vaccinazione animale s’ottengono, gareg- giano con quelli della jenneriana. Nell’Olanda, è della vac- cinazione animale che quasi esclusivamente si giovano i sanitari ; nel Belgio e in Germania tale pratica va guadagnando sempre in estensione ; a Milano, a Bruxelles, a Ginevra vi si ri- corre con maggiore fiducia che alla jenneriana. Per me gli esiti infelici della vaccinazione animale, di cui sono partigiano, si debbono in massima parte alla malsicura provenienza del prodotto inoculabile, e alla poca conoscenza della manualità tecnica relativa. Con le preparazioni di Weimar, con la polpa di Milano, con la polvere vaccinale di Reissner, s’ottienne fino il 90 °/o di risultati positivi. II vaccino ani- male non è dotato d’energia identica a quello umanizzato; quindi fa mestieri che sia in stato di maggiore concentra- zione per innestarsi con profitto, e che si depositi sopra più larga superficie d’entrata: tutto questo è scientificamente accertato dopo gli studi di Reiter pubblicati nel 1872. Fino a quando non saranno creati i medici provinciali, lo Stato s’é dato cura di fornire il materiale vaccinico a spese delle provincie, instituendo all’ uopo un Istituto vac- cinogeno a Roma (v. sull’oggetto le circolari ministeriali 15 aprile, e 20 agosto 1889). Ecco il modulo della richiesta da farsi alla Direzione di sanità per organo de’ prefetti : MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBUCA Richiesta di Materiale Vaccinico all’Istituto Vaccinogeno dello Stato. Provincia di Il Sindaco del Comune di notifica che sono ivi indette le sessioni ordinarie di vaccinazione e rivaccinazione ;'pubblica nelle epoche qui sotto indicate e che presume sia neces- sario per ciascuna di tali sessioni materiale vaccinico per il numero approssimativo di vaccinandi segnato a lato. Comune di Sessione Giorno N.°appross. di vaccinanti! Numero dei vaccinatori Mese KB. La presente richiesta deve essere dal Sindaco trasmessa al Prefetto della Provincia 20 giorni innanzi quello stabilito per la prima sessione. Il Sindaco Visto : Il prefetto 358 Lo schema Depretis conteneva delle prescrizioni che fa uopo conoscere per attenervisi : vaccinazione e rivaccina- zione de’ coscritti della leva di terra e di mare, de’ dete- nuti quando arrivano ai luoghi di pena, di tutti i prigionieri in tempo d’epidemia (art, 129); esclusione dagli asili, dalle scuole, dagli stabilimenti d’educazione, dagli uffici quando non s’esibisca l’attestato di subita vaccinazione o rivacci- nazione, secondo i casi (art. 130). Sarà bene vaccinare, in tempo sospetto, le donne gravide, essendo dimostrata la trasmissione ereditaria dell’infezione vaccinica, secondo le ricerche di Bougox e d’altri (v, Revue scient. 1889, p. 412, 2° semestre. B) Provvedimenti a morbo sviluppato. Denunziato an caso di vajuolo, è necessario procedere allo stretto e ri- goroso isolamento dell’individuo, e di quelle persone che hanno con l’infermo relazione di famigliarità. La casa sarà custo- dita, e con tutte le precauzioni s’appresteranno rimedi, ali- menti e quant’altro potrà occorrere agli isolati. La casa sarà disinfettata con soluzione di cloruro di calcio o d’acido fenico; le biancherie, e tutte le robe d’uso verranno, prima di passarsi alla lavatura e al bucato, disinfettate egualmente con soluzione di sublimato corrosivo all’uno o due per mille. Nel caso di decesso, o di trasporto del vajuoloso altrove, la casa sarà purificata, bruciando dello zolfo, per 24 ore al- meno, nelle stanze ben chiuse ; le biancherie si sottoporranno al trattamento di cui sopra, o meglio si bruceranno se di poco valore. Appena il morbo assumerà carattere allarmante, si stabiliranno, fuori dell’abitato, locali d’isolamento, case o barracche secondo le stagioni, in buone condizioni igieniche, lungi da stagni o da stabilimenti molesti o pericolosi, ed ivi verranno accolti e curati gli infermi, ordinando ad un tempo che il personale addetto non abbia contatto col resto della cittadinanza. Per il trasporto alle tende, baracche di legname, o case ospitaliere provvisorie e speciali, si servi- ranno i Municipi di veicoli comodi, puliti, disinfettabili, e da adirsi esclusivamente a tale servizio, per distruggerli poscia, od usarli dietro risanamento completo. § 261. D’origine relativamente moderna é il tifo esate- malico o petecchiale, o per lo meno non è stato descrìtto che verso il 1500, quando infierì sotto parvenze epidemiche. Anche il sudore anglicano o tifo miliario© comparve verso quell’epoca in forma molto diffusiva e grave (Puccinotti, Storia della med. II, Part. II, p. 496 e seg.b Al tifo ap- partengono le febbri maligne descritte dal Sorelli nel classico lavoro edito a Cosenza nel 1649, prezioso libro ove si trovano tante nozioni di patologia e d’igiene sociale che sembrano scritte ieri e piene di pratico buon senso. Diffe- rente dalla peste giudicò Alaymo il tifo con tutte le sue parvenze maligne a pag. 114 de’ Cons. poi. med. Come le Indie sono la culla del cholera, il basso Egitto della peste, e una parte dell’Oceano atlantico della febbre gialla, cosi l’Irlanda é il massimo, se non il primo e l’esclusivo semen- zaio del tifo esantematico, diffuso oramai a vasti tratti della terra, nel vecchio come nel nuovo mondo. In poche malat- tie, come nelle febbri maligne tifiche, il contagio s’appalesa manifesto e frequente; e ne sono mezzi di trasmissione gli effetti del malato, le biancherie, i letti, e non solo nel pe- riodo di maggiore effervescenza febbrile, ma anche in quello della convalescenza /dalla metà della seconda settimana fino alla cessazione della febbre, Zeuelzer, in Viertel. fur gericht. med. und offent. sanit. 1874, n 1, p. 182). Sulla natura animata del principio contagioso, non sembra che ci sia più dubbio, salvo a precisare meglio la specie de’ microrganismi tifogeni. La genesi spontanea del veleno ti- fico é ammessa da taluni, ed è anche probabile; però non sembrami che l'ingombro sia ragione sufficiente a spiegare il fatto, dovendovi concorrere altre circostanze ignote da cui i germi patogeni prendano nascimento in una data località. In nessun altro ramo dell’epidemiologia quanto in questo dei morbi tifici, ha trovato applicazione la teorica del suolo, come s’usa chiamarla. Cerchiamo di ridurla al suo giusto valore, indicandone i punti veri e ì molto controversi. Un suolo che non fosse impregnato di sostanze organiche tra- 360 pe|an|i .dalle fogne permeabili, e che fosse guarentito da ogni contaminazione d’immondizie e di residui industriali, mai. non .darebbe il tifo, ancorché la falda delle acque sotterranee s’abbassasse o si elevasse; alle oscillazioni d qqest’ultima corrispondono recrudescenze tifiche, per motivo che il suolo è da secolari accumuli reso terreno culturale adatto pe’ germi tifogeni; nè tutto ad un tratto con la co- struzione di ottime fogne, di macelli pubblici e simili, e con buone leggi sulle fabbriche insalubri, può . vedersi scompa- rire o grandemente attenuarsi il .morbo, giacché il potere autopurificatore del suolo ha bisogno di molto tempo per compire l’opera sua. Può accadere altresì che uomini non malati di tifo propaghino la malattia, quando il veleno si sia sviluppato in loro, o nelle vicinanze (Griesinger , Mal. infect. 2a ediz., con note di Vallix, 1877, p. 201). . L’età, il sesso, il temperamento, le professioni non spie- gano influenza accertata nella propagazione del morbo, non cosi la miseria; il tifo è per lo più malattia del proletario, e de’ medici obbligati a curarlo in abituri, malpropri! ed in- salubri, o in Ospitali particolari; nelle epidemie di tifo è cosà assai rara che sanitarii ed assistenti se la cavino (Le- bbre, Anderson) (v. sul tifo ungarico dominante in Sicilia e. Calabria nel 1648, la memoria di Castelli, ove si rin- vengono riflessioni accorte a pag. 22 e seguenti, cf. altresì la descrizione" delle febbri biliose di Pisa, dettata da Bo- iselli,.in Opera M. Malpighi, Amsterd. 1698). L’isolamento é di rigore, in Ospitale speciale con stanze isolate, molto bene ventilate, e disinfettabili o col suffumigio di Guiton Morveau o con nebulizzazione fenica; vi si osserverà la massima nettezza; all’entrata de’ malati, i loro vestiti sa- ranno disinfettati, bollendoli per mezz’ora in acqua e sapone potassico,. o tenendoli per delle ore in soluzione di subli- mato. Al tifo a fortiori sono applicabili le norme tracciate più sopra a proposito del vainolo (v. Palloni, sul tifo petecchiale, rìst.° in Messina 1817; S. Romeo, sulla febhre_ Osservala nell'ospedale civico di Messina, 1817, buono stu- dio, clinico; G. Jerpt, sulla f. miliare, Firenze 1855, ed altri su quest’ultimo importante argomento dell’infezione tifico-miliarica di Toscana e d’altri punti della penisola; i recentissimi lavori di Pettenkofer, Giorn. interri, di scienze med. 1889, p. 280; di Ziemssen, ibidem p1 374). § 262. Al tifo petecchiale può andare congiunta la febbre ricorrente a spinili (flg. 40) e la febbre tifoidea o tifo addo- minale (Fox Niemeyer, Barallier ed altri (V. Di Yestea, (Fig. 40) Sangue della febbre ricorrente con spinili di Obermeier (Ingrandimento 1-150 diam. ). Ricerche sul bacillo del tifo ad. in Morgagni, 1835, p. 585). Non vi ha nell’ epoca nostra malattia infettiva che abbia richiamato su di sé l’attenzione de’ più insigni nosografi, al paro della tifoidea; e la letteratura n’é ricchissima, e i la- vori pregevoli de’patologi e degli epidemiologi si sono suc- ceduti con crescente attività ed amore, da Sarcone (1764) a Pommer (1821), a Gendrin, Louis, Chomel, Chamer, For- get, Delaroque, Piedvache, Dittrich, Yogel, Wunder- lich, Budd, Yallin, Stores, Liebermeister, Arnould, Bardt, Brouardel, Griesinger, Dreyfous, Bufalini, Can- tari e cento altri. Dicesi febbre tifoidea (dotinenteria, entericfever, abdominal typhus, febbre continua, febbre adinamico-atassica, e a dia- tesi dissolutiva come la denominò il sommo Bufalini, Delle febbri in particolare, Part. IL 1873.) un’infezione carat- terizzata : a) clinicamente da movimento febbrile continuo a tipo e ciclo determinato, da turbe nervose con prevalenza d’adinamia e stupore, da disordini intestinali, da tumore di milza, e da eruzioni roseolo-lenticolari ; b) anatomicamente da alterazione speciale dell’apparecchio follicolare dell’ inte- stino tenue {placche di Peyer sopratutto; e da lesioni concomi- tanti spleniche e ghiandoio-mesenteriche. Perdesi nella notte de’secoli l’apparizione della tifoide; ci sono state però delle epoche in cui ha regnato epidemica (a riprese dal 1700 al 1772, nel 1798, dal 1816 al 1889, veggansi i lavori odierni sulla storia e la distribuzione del morbo da chi n’ha la voglia e il tempo). Per il mio lavoro, giova sapere che la febbre tifoidea ora è sporadica, ora è epidemica, contagiosa sempre, e il veleno contiensi specialmente nelle dejezioni degli infermi. Oltre alla diffusione per contatto da uomo infetto ad uomo indenne (Leuret, Gondron, La Harpe), per l’arrivo di navigli sul cui bordo stavano de’tifici (Thomson), bisogna ammettere quella non meno provata per le biancherie e i vestiti, per gli oggetti da letto, etc. Notevole sopra ogni altra cosa è l’influenza de’condotti sporchi e delle acque sulla diffusione del male in questione. La dottrina della trasmissione per le materie fecali è stata posta in sodo da Budd, Constat, Gielt; i condotti im- mondi formano una specie di continuazione dell’intestino malato; e i germi in essi depositati, si moltiplicano, viag- giano liberamente e contaminano l’aria, e specialmente l’acqua de’pozzi e delle fontane. Sull’ufficio delle acque potabili nel- l’infezione tifoidea sarebbe stoltezza oggimai sollevare dubbi; dopo gli studi epidemiologici di Hoegler, Kuchenmeister, Flint, Friot, Ballard, Dotter, Colin e di parecchi altri. I fatti ultimi riferiti da Petraesco non ammettono replica: la febbre tifoide, ei dice, decimava a Bucarest la popola- zione e sopratutto l’armata ; si chiudono i pozzi, l’acqua di sorgente è stata portata alle caserme, e la mortalità tifica è quasi nulla presso i soldati. (Annales d’hyg. pub. s. c. pagina 369) (Cf: in Recueil des travaux de Com. cons. de France., t, XVII, pag. 118, 158, 115, 194, 327, 130, ecc. fatti comprovanti sempre più l’importanza dell’acqua da bevanda nel diffondere il veleno della tifoide). Con ciò non intendo non assegnare il valore che hanno alle condizioni cosmico- telluriche, all’umidità del sottosuolo, alla natura di questo, alle pertinenze individuali, all’alimentazione, e specialmente al latte ecc. ecc. ; tuttavia insisto, per le conseguenze pra- tiche che ne derivano, sui momenti etiogenici sopra accen- nati , cioè sulle condutture delle materie escrementizie e sulle acque potabili; convinto come sono che, mettendo riparo a questi due inconvenienti delle grandi città (cana- lizzazione in comune o mal eseguita, e acque malsane), la febbre tifoidea dovrà col tempo diventare malattia non fre- quente, poco temibile e di agevole limitazione. Sviluppatosi il male in una casa insalubre, si forma ben presto ivi un focolaio infettivo ; bisogna quindi praticare dapprima il tra- sporto de’ malati in un ospitale, susseguita dal sanifi- camento de’locali, dalla disinfezione delle latrine special- mente, affine di arrestarne il progresso. Le case saranno con diligenza nettate; indi vi si faranno svolgere in abbon- danza vapori di cloro, o s’opererà la nebulizzazione con l’a- cido fenico, la solforazione generosa, e simili. Per le la- trine, si terrà nel gabinetto del cloruro di calce a per- manenza, e si butterà nel cesso soluzione di solfato ferroso fino ad estinguere qualunque odore ammoniacale; secondo studi sperimentali recenti da me confermati, il latte di calce sarebbe il migliore e il più economico disinfettante delle latrine e de’recipienti in cui raccolgonsi le materie fecali (.Revue (T hyglène; 20 luglio 1889). § 263. Malattia eminentemente contagiosa è la difteria, avendo per agenti produttori degli schizomiceti, degli ele- menti specifici trasmissibili. Lo stato della dottrina al ri- guardo é definito in queste parole di Bretonneau; « Il vaiuolo ha incontestabilmente due modi di trasmissione: l’aria, e il contatto diretto del pus o delle croste vaiuolose, È a questo secondo processo di trasmissione del vaiuolo che si riduce il modo di trasmissione della difterite, perchè in- dubitatamente l’aria non le serve di veicolo. Numerosi fatti hanno accertato che coloro i quali curano gli ammalati non possono contrarre la difterite se la secrezione difterica, allo stato liquido e polverulento, non si trovi in contatto con una membrana mucosa molle o rammollita, o con la pelle sopra un punto denudato dell’ epidermide o del suo epitelio, e quest’applicazione dev’essere immediata. In una parola, è una vera inoculazione, solo modo di trasmissione del male egiziaco ». Il contagio diretto é provato da un numero con- siderevole di fatti (Herpin, Trousseau, Yalleix, ed altri). Il capezzolo della mammella porto ad un bambino difterico può essere organo di migrazione del male in un altro lat- tante, senza che la nutrice n’abbia a soffrire (Sée, in Bull, eie la società mèd. des hopit. 1, ser. t. IV). Vi sono fatti eccezionali di contagio mediato, però molto rari, nè univoci. Dato pure che, sotto l’influsso di condizioni locali, il veleno difterico si possa ingenerare spontaneamente, è certo che una volta formatosi, s’estende per contagio: ciò è provato dalla casistica, e dagli esperimenti (Oertel in Ziemssen Pat. inter. t. II, P. I. p. 467). Letzerich, Hueter, Tommasi sostengono essere il male dovuto a funghi (zygodesmus fuscus), a microparassiti, di cui la specie botanica non è ancora precisata. I rapporti tra il croup, e la difteria non sono in modo assoluto determinati; però è vero che etio~ logicamente non ogni laringite soffocativa deriva da veleno difterico, potendo sperimentalmente prodursi delle flogosi cfoupali della faringe, della laringe, della mucosa gastrica iniettando acquafòrte (Reimer), facendo ispirare vapori di cloro (Palloni;, o facendo ingerire ammoniaca ed altre so- stanze irritanti, com’io ho veduto più volte. Dicesi che la difterite provenga da un male delle vacche, e che quindi si possa trasmettere per mezzo del latte; è una fissazione co- testa dei medici inglesi di fare del latte l’emissario d’ogni malattia infettiva (v. il rapporto di \V. H. Power); ma contro questa strana teorica che da una flogosi semplice della mammella (mammite con latte sanguinolento) fa sca- turire un morbo specifico de’più gravi, s’è elevato l’autore- volissimo G. Flemming {The Lancet, 25 gen. 1819, p. 95) ed ha pienamente ragione, sebbene adoperi un linguaggio troppo risentito, come se discorresse ab irato. Le epidemie difteriche (e la statistica delle ultime é sempre spaventevole, v. Hauser, in Annales d’hyg.pub. p. 241, del t. XXII, n. 3) non fanno le loro evoluzioni in pochi mesi, come le febbri gravi tifoidi, ma bensì in 6, 7, 10 anni, magari. Oggi sembra da per tutto riconosciuta la necessità dell’isolamento per la difteria; ma la misura non si pratica in modo serio, se non in Danimarca, in Russia, in Svezia e Norvegia; in Inghilterra, ed è il sistema che preferisco, s’improvvisano de’servizi spe- ciali, quando l’epidemia sopraggiunga; in Francia si attri- buisce importanza sopratutto all’organizzazione di un buon servizio medico, con un capo e degli aggiunti, per procedere al trattamento curativo, alle disinfezioni di obbligo e alla statistica esatta degli attaccati, de’morti e de’guariti (vedi appendice I.), § 264. Più volte mi sono occupato de’processi puerpe- rali: l’isolamento indispensabile per ogni infetto costituisce la base del regime sanitario, ed è il principio direttivo cui s’informa la costruzione delle odierne maternità (v. Sez. Il, Gap. XVI, § 149; ; la disinfezione vigorosa per parte dei medici e delle levatrici servirà di complemento a qualsivoglia misura relativa a’locali, alle masserizie e simili ,v. Sez. II, Gap. XV, § 143). § 265. Mentre detto queste linee (gennaio del 1890) la influenza (grippe, catarro acuto epidemico) percorre per lungo e per largo immensi tratti della terra, con rapidità quasi fulminea (è partita dal nord dell’Europa, ha guada- gnato il mezzogiorno, s’è diffusa in America, ecc.). Trascurando le antichissime epidemie di cui non s’hanno testimonianze sicure, si è vista l’influenza dominare epide- mica, e sempre a causa d’intensi freddi, negli anni 1173, 1259, 1323 a 87, 1403 a 62, 1504 a 97 interpolatamente beninteso, 1680, 1712, 1729 a 99 di tratto in tratto, 1833, 1837, 1847 a 70 (v. Ozanam, Hist. mèd. des malad. epid., tom. I, pag. 95; Corradi, Annali delle epidemie, tom. I, pag. 144 e passim nello stesso volume e nel secondo; Kirsch, Colix ed altri). L’influenza tende a propagarsi sopra scala vastissima; attacca non a centinaia ma a migliaia le per- sone; si dirige quasi sempre dall’est all’ovest, dal nord al sud, rarissime volte ha seguito l’opposto cammino ; non va soggetta alle condizioni di clima e di stagioni, sebbene faccia le sue comparse piuttosto d’inverno che d’estate; coglie a preferenza gli individui che più s’espongono alle vicissitu- dini atmosferiche, i deboli, i valetudinari, e sono appunto questi ultimi che forniscono, com’è naturale, il contingente maggiore alla mortalità. Io non esito a riporre nel quadro delle malattie infettive la grippe; tuttavia non credo, dacché non ne ho prove certe, che si diffonda, e lo fa con grande facilità, per contagio, malgrado l’autorità di Eichhorst (Opera cit., tom. II, pag. 961, edizione Yallardi Leonardo). Ritengo invece col Nothnagel essere l’influenza affe- zione miasmatica, sorta volta a volta per origine autoctona (Biermer, Kirsch ed altri); e concludo con E. Johston, uno de’ più autorevoli scrittori in materia : « Chi ha dato mai una prova reale ed effettiva che un individuo fu con- tagiato da un’altro? Come potere ammettere la contagiosità, quando ci è noto che un’ epidemia d’influenza talvolta in una settimana si è diffusa sopra una zona larga quanto l’America del Nord, cioè prima che gli abitanti abbiano avuto il tempo d’aver comunicazioni e rapporti di sorta? » (V. a questo proposito le ragioni anti-contagioniste epilogate da Gintrac, in Nouveau Dici, de mèd., tom. XVI, pag. 734 e seguenti). L’influenza per sé stessa è malattia, almeno oggi che ho potuto attentamente studiarla e nel nostro clima-, senza alcun carattere di gravità: cosi l’apprezza, e giustamente, il Pagliani, Direttore generale della sanità, recatosi a Verona per studiarla. « L’accesso di febbre, egli dice nella Relazione ufficiale, talvolta è piuttosto forte; dolori al capo, ai lombi, alle estremità, catarro gastrico con inappetenza, spesso nausea e vomito, arrossamento delle fauci, tosse secca e molto insistente, sono i fenomeni morbosi che mostransi rapidamente dopo qualche brivido di freddo senz’altro prean- nunzio. La febbre dura al più da 21 a 36 ore, e non lascia altro incomodo che inappetenza, stanchezza e grandi dolori alle articolazioni, ai muscoli, alle estremità, con qualche accesso di tosse; fenomeni questi che dopo qualche giorno scompaiono affatto senza lasciar residuo. » Sembra per- tanto che non sia stato sempre e dapertutto cosi; i vecchi, i tubercolosi, i bronchitici cronici, gli affranti da processi nosologici infettivi o flogistici facilmente periscono, sopraf- fatti da grippe, e ciò è stato notato, sino dal 1523, da Valesco di Taranto; « Est quasi aegritudo generalis et quasi « pestilentialis suo modo; et aliqui inde moriuntur maxime « decrepiti, et per loca facit cursum suum, et bene tempore « meo vidi quatuor vicibus. » (L. II, de Catharro prognosi.}. Si è in questi giorni parlato di influenza degenerata in bron- chite o in polmonite infettiva: tutto questo è contrario ai principii e alle leggi meglio assodate della nosologia; l’in- fluenza non è stata se non la maschera sotto cui s’è ascoso un processo patologico grave dell’apparecchio respiratorio, nato tale ab origine, e non divenuto tale per pretesa trasfor- mazione di grippe. Il meglio che i Municipi possono fare si è di astenersi dal reggimentare compagnie dì disinfettatori e cavallette di simile risma, dal creare martiri da strapazzo e marescialli da operetta : non è proprio il caso : tutt’al più occorrerà : a) tenere in pronto qualche locale di ricovero pei malati poveri, dato che gli ospedali esistenti rigurgitassero d’influenzati; b) accrescere l’assistenza a domicilio, e null’altro veh! Non contagiosa hanno dichiarato l’influenza i supremi Consessi sanitari di Parigi, Berlino, Vienna: a che prò dun- que spendiose e strambe misure?! § 266. « La peste, ha detto l’illustre Puccinotti, non è mai nuova ne vecchia: non nuova al medio evo per le sto- rie di Tucidide su quella d’Atene, di Tito Livio sulle pe- stilenze di Roma, di Procopio de’ paesi regnati dai Goti: non vecchia, per quel riuscir sempre nuova una grande sciagura che colpisce popolazioni intere inaspettatamente, con misera strage e irreparabile » (Storia delia Med., t. II, P. II, p. 497). Intorno alla patologia e terapeutica della peste bubbonica, che ha menato tanta strage nelle epoche passate (peste Costantina, anno V del regno di quell’impe- ratoie — anno 565 dell’E, Vedi sul finire del regno di Giu- stiniano — peste di Ticino, 680 — anni 1315, 1161, 1347, 1348, 1374, 1411, 1450, ecc., vedi Muratori, Rerum ital. script, t. I, III, ecc., e Annali dello stesso passim; Cor- radi, Opera cit. nel 1.1 e II 1865-67; Proust, in Nouveau Dici. s. c., t. XXVIII, p. 19 a 24; Griesinger, Malad. infec. p. 499 e seg. ; Liebermeister, ecc., ecc.), siamo ancora presso a poco a quanto ne sapevano gli antichi scrittori ed anche non medici (Consiglio di Maestro Tom. del Garbo, e Marsilio Pigino, presso F. Ginuta, Firenze 1522; Gen- tile da Fuligno, Galeazzo da S. Sofia, Boccacc.o, Pe- trarca, Muratori, Del governo della peste, 1710; Nicolò Massa, Venezia 1556; M. A. Alaymo, Palermo 1652, ecc. ecc.) I corollari de’ vecchi epidemiologisti, non smentiti menoma- mente da’ nuovi, si possono ridurre a’ seguenti : l.° la peste venne in Europa dall’Oriente, e n’è sede endemica l’Asia minore e l’Egitto, da dove s’irradia; ma anche li si può dire oggimaì quasi estinta, non facendo che delle rare esplosioni, e dopo lunghe soste 'epidemie limitate del 1867, 1870, 1875, vedi in Gaz hebd., 1875, p. 49 e 431 ; 1874, p. 616; in Revue d'hyg., tom. I, 1879, n. 2, L’epidemie pestìi, in Russie, pag. 89 e seguenti, ecc.); 2. il morbo pestilenziale bubbonico o nero, in questi ultimi 50 anni sviluppatosi in Africa, in Arabia, nel paese dei turcomanni e nellTndo-Cina, è identico a quello de’ secoli anteriori, per forme, per sintomi, por decorso, salvo qualche leggera attenuazione (Mahé di Costantinopoli, 1889); 3. gli studi sulla natura del principio contagioso sono incompletissimi, a detta de’ patologi più stimati, e solo nella ultima epidemia del governo di Astrachan s’è parlato di piccoli granuli lucenti trovati nel sangue e nel pus dei bubboni; ma ciò è quasi nulla al punto di veduta del posi- tivismo scientifico; sicché restano ancora per la etiologia della peste pressapoco le idee professate da Lucrezio intorno ai semi Che son di morbo e di morir cagione (La Natura, trad. Rapisardi, 1. VI, p. 404 e seg.). 4. la peste è contagiosa, cosi la ritennero i medici emi- nenti della scuola di Taddeo fiorentino, testimoni delle più terribili morie che la storia registri, e di cui hanno dato magistrali pitture G. Boccacci e Matteo Villani; cosi Thanno riguardata, dopo Fracastoro, Adams, Lance, Stolt, Ferro, Assalini, Yerney, Pugnet, Brera [De’ contagi, 1831) Bodel [Sull’influenza contagioso-epidemica, 1818), Proust (1879', Liebermeister, Griesinger (Operaci!., § 330 e 440), Tamassia [La peste, 1879) e cento altri (v, Canettoli, Peste, in Enciclop. med. ital., serie 2, tom. Ili, parte II, pag. 581 e seguenti e tutti i trattati d’igiene e di patologia speciale medica, incluso il recentissimo di Eic.teiorst sopra ricordato, pag. 947 del tom. II), in onta a’ sofismi di Clot-Bey osti- nato e insipiente negatore d’ogni contagio pestilenziale; 5. il contagio è provato dai fatti di trasmissione e Ziino, Polizia Medica. 24 d’importazione, dagli effetti dell’isolamento o sequestro, dal modo come le epidemie progredirono ; e veicoli posson’essere le persone, i vestiti, certe mercanzie e Varia, non agendo però questa che in un raggio limitato : un solo pezzo di roba infetta basta ad infettare non solo il regno, ma il mondo, diceva Alaymo (lib. I, pag. S6), e la Sicilia n’ebbe tristis- sima esperienza nel 1624; 6. ora, come sempre per lo passato, la miseria, l’assenza d’ogni buona condizione igienica, gli ammassi d’immondizie, le inumazioni male praticate e ne’ centri delle città, si sono considerate come cagioni produttrici di pestilenza in Egitto, in Palestina e in altre contrade calde, e quali cause coadiuvanti della diffusione nel resto del mondo; 7. l’autunno e la primavera sono le stagioni di predi- lezione, le alte temperature sembrano al contrario arrestarne lo sviluppo; 8. oggi, come allora, i medici nulla possono con i far- maci; la terapia è del tutto inefficace, solo lo spirito di carità e I’ amore del prossimo possono sospingere gli uomini del- l’arte ad assistere con coraggio gli infermi, e spesso seguirli nella tomba; 9. la sintomatologia e gli esiti della peste si possono riassumere in queste linee che traggo da un manoscritto intorno alla peste di Messina, da me compulsato: « Il morbo s’introdusse dapprima placidamente, con sembianze di sem- plice, tutto che grave, malattia, cui taluni per avventura camparono: indi dichiaratosi contagioso e sempre più dila- tandosi languirono alcuni con bubboni o nell’ anguinaia (dove in moltissime persone ne comparvero due, in altre tre, ed in talune fino a sette) o sotto le ditelle, o vicino alle orecchie o in altre parti del corpo.... altre spasimavano, e con petecchie sparse nel corpo, e con bubboni li quali erano tal- mente dolorosi che toglievano al misero infermo il sonno e poi la vita. Da moltissimi scorrea il sangue dal naso, il quale sic- come in Oriente nel secolo XIV era manifesto segno dì morte, cosi in Messina infallibilmente morivano quei che pativano tal flusso. Erano poi le febbri ardenti a dismisura; onde gli ammalati sentivansi come da accesa fiamma bruciare, I polsi apparivano ora languidi, ora mancanti e fievoli ed ora veloci, senza mai lasciar la frequenza. Frequenti erano i deliri, i palpitamenti, i mali di cuore, tramortimenti ed ambasce d’animo insopportabili.... le lingue osservavansi dove aride e secche, dove nere e dove bianche; nè manca- vano le vigilie, le inquietudini e i dolori acerbi di lombi, i vomiti, le diarree, le disenterie , i rigori sregolati di freddo, ed anche doglie di corpo. Non era agevol cosa mirar infermi senza pianto (pag. 47). Di 60,000 persone, sono appena rimaste 10,000 insieme coi regolari e le moniali, tolti non però presso 9000 le quali dimorano tuttora in campagna. E ciò che sveglia in un col pianto la meraviglia egli è che di questi 10,000 rimasti, gli uomini ascendono a 4000, lo rima- nente é assorbito dalle femmine; e degli uni e delle altre si nota che, trattene 3000 persone cui il male non s’è acco- stato, tutte le altre ne furono invase. Condizion di morbo per orridità orribile, e forse non mai altrove sperimentato I Di 60,000 persone, 3000 uscirne esenti, 7000 malconce, e lo restante perite miseramente (pag. 150). » (1). I cordoni sanitari, oggi d’impossibile attuazione o quasi, diedero risultati felici contro la peste: Muratori ne rife- risce esempi eloquenti nell’opera su ricordata, lib. I, cap. I, pag, 13 e seguenti; con tali mezzi presso a poco, nel 1S15, circondando la piccola città di Noja con truppa, s’impedì il diffondersi del morbo alla restante Italia; nè l’arsione delle case più infette (199 se ne bruciarono allora in Noja), è a stimarsi provvedimento degno de’ barbari, dacché pur oggi un igienista molto competente ha detto al Congresso internazionale di Parigi : « Il miglior mezzo profilattico con- sigliato e messo in pratica consiste nel fuggire il paese infetto, e nell’estrema misura d’abbandonare le località ove la peste ha infierito, e bruciare le case e tutti gli oggetti (l) Cf. : Sulla peste bubbonica di Russia, Gavazzi, in Gaz. d'Italia, 2-t febbraio 1879. che appartennero a’ pesti fenati; » e la Sezione del Con- gresso ha adottato così ardite, ma giustificate conclusioni di Mahé (Annales s. c., 1889, n. 3, pag. 251). S’è vedu!o la peste rinascere nella Mesopotamia, e arri- vando al golfo Persico, minacciare l'Egitto : èli che devono guardare con molta attenzione i Governi, affinchè adottino misure energiche d’igiene internazionale; ché se si cullano in illusioni pericolose, potrebbe il male nero un giorno o l’altro tornare a scorazzare per il mondo civile; nè i prov- vedimenti igienici extra europei basteranno per farci tra- scurare le precauzioni di casa nell’emergenza d’arrivi com- promettenti e saranno da attuarsi la sanificazione cotanto necessaria de’ porti, lo sventramento delle città marittime, l’osservanza rigorosa dell’isolamento anco per le persone sospette, e così di seguito. Partigiano convinto delle qua- rantene per tutte le malattie esotiche, quando concorrano certe condizioni, lo sono sempre più per ciò che concerne la peste; e quand’anche per ciò dovessi buscarmi la taccia di codino, mi riescirebbe grato anche siffatto nomignolo, avendo a compagni, per non dire degli antichi, Liebermei- ster, Griesinger, Hirsch, Fauvel, ed altri sommi maestri nostrani e stranieri, Ya da sé che il regime quarantenario da me vagheggiato nulla ha di comune con le precauzioni ridicole d’altri tempi, non mirando che ad un isolamento rigoroso per un tempo discrezionale, variabile secondo le provenienze, la lunghezza del viaggio, la felicità o meno della traversata, lo stato igienico de’ bastimenti, la pre- senza o no a bordo d’ un medico responsabile e indipen- dente, ecc. A far breve : porto ferma opinione che le epidemie siano regolate, quanto al diffondersi, dalla salubrità o insa- lubrità delle città e delle regioni; ma sono del pari convinto che incendio senza scintilla non se ne sviluppa, che putre- fazione senza germi non se ne verifica, e che tanto 1’ uno che l’altra non serbino sempre proporzione con la combu- stibilità e corruttibilità della materia sopra cui agiscono. § 2G7. La febbre gialla {febbre di Giara, vomito nero, peste occidentale, tifo icterode, /ebbre amarilla, /ebbre biliosa americana) è indigena delle Antille, e più particolarmente di Martinica, Guadalupa, Yera-Cruz, San Domingo, Cuba, Messico, Nuova Orleans, Cartagena ed altre regioni ameri- cane. Essa non è una malattia nuova, d’un genere determi- nato, ma solo una febbre della specie delle ardenti, bilioso (Kausos o Kausus d’IppocRATE), sovente con complicazione di putridità gastrica (v. in Valentin, Traitède la fiòvre jaune, pagine 57, per l’istoria delle antiche epidemie a pagine 73 e 74). Spontanea di certo ne’ punti ov’ è indigena, non si propaga nelle località libere che per mezzo de’ bastimenti, provenienti dalle località infette, e diventati, a loro volta, fomiti d’infezione per mal proprietà considerevole e processi putridi svolgentisi ne’ bassi fondi, e per malati a bordo. La febbre gialla, che può dirsi morbo delle città marittime, si estende verso l’interno per contagio e per uomini infermi viaggianti sulle vie schiuse al commercio cittadino ; le mon- tagne sogliono opporre barriera al diffondersi sollecito del morbo, da ciò è nata la denominazione di febbre delle pia- mire, data alla peste americana. Al diffondersi del male contribuiscono molte condizioni note di razza, d’alimento, di età, di sesso, ecc., di cui la Polizia medica ha poco da curarsi in Europa, tranne che per dare agli emigranti il monito preventivo del tributo che senza fallo, pagheranno alla febbre gialla arrivando in America; massime se oriundi da paesi piuttosto freddi, e se la traversata siasi compiuta in molto tempo, e con disagio. Insisto sulla contagiosità e importabilità di tale morbo pesti- lenziale, negata a torto da taluni, ed affermata invece con sicurezza da Griesinger (Opera cit., § 97, 98, 101, 103, 103, Hi4), da Tardieu [Dici, d’hyg. pub., tom. II, pag. 275), da Haenisch in Ziemssen Pat. e ter., tom. II, pag. 390 e seguenti), da Freschi [Diz. d'igiene pub., tom. II, pag. 397 , e dalla quasi generalità de’ medici francesi, tedeschi, inglesi, americani e italiani al Roncati pare che debba piuttosto noverarsi tra le miasmatiche, pur essendo sempre impor- tubile massimamente in virtù di commerci marittimi, Igiene, pag. 563) (1). Alla febbre gialla (per la quale si può ritenere come accer- tato che il virus introdotto dal di fuori nell’ organismo si riproduce nel medesimo a modo di contagio, (Cantami, Add. al Niemeyer, voi. IV, pag. 571) 2), sono applicabili le misure quarantenarie più rigorose e prolungate protraen- dosi di 14, 21 giorni il periodo d’incubazione. Ed in questo precetto concordano anche gli igienisti che non credono al contagio, come a mo’ d’esempio il Roncati predetto (pag. 564). Stimo prezzo dell’opera riferire in proposito quanto Hei- nisch scrive e lo faccio tanto più volentieri, in quanto vedo spirare, malauguratamente, aria favorevole alla libertà illi- mitata delle comunicazioni di mare e di terra : « Deve assog- gettarsi a quarantena ogni naviglio il quale abbia avuto comunicazioni con una piazza o naviglio infetto ; e ciò anche quando la percorrenza sia durata più d’una settimana, e non avvenuto alcun caso. Anco non ammalando alcuno di febbre gialla il virus morboso può essere comunicato mercé gli abiti, le mercanzie, i carichi, l’acqua di approvvigiona- mento, e operare potentemente. La quarantena occorre per fare nettare benissimo il naviglio e disinfettare compieta- mente il suo carico.... Sarà necessaria una stretta quaran- tena d’una ventina di giorni, se siano avvenuti casi di malattia. » [Log. cit., pag. 408). E meditino i liberi scam- bisti sopra questi dettami figli dell’esperienza e facciano, con le debite moderazioni e con certi riguardi per la vita com- merciale, salutare ammenda, ritornando al regime quaran- tenario, vanto de’ padri nostri, svecchiandolo, beninteso, di (1) Vedi Bodel, Sull’influenza contagloso-epidemlca, 1818, epilogo ed analisi critica dell’opera di William Fergusson sulla febbre gialla, la- voro molto importante, a pag. 122 e seguenti ; White, Report upon yellow feiver, 1877; Fagel, Monogr. sur la flévre jaune, 1875, eco. (2) Sul microrganismo della febbre gialla, vedi Annales de micro- graphie, 15 ottobre 1888, pag. 36; Freire, in Cron. me'd., 1884. ogni apparato irrazionale ed inutile, d’ogni ostacolo non giustitìcabile nè giustificato (1). § 268. Del cholera asiatico avrò ad intrattenermi nel- l’Art, 3 di questo Capitolo; mi limito a dire qui che i sa- nitari hanno l’obbligo di denunziarlo, rappresentando esso la più terribile delle pestilenze dei nostri giorni. § 269. Mi occuperò della profilassi della sifilide in genere, e di quella contratta per baliatico mercenario in specie. A) Profilassi generale de' morbi celtici. — Non è del- l’indole del mio lavoro intrattenermi circa alla prostituzione, vera piaga sociale necessaria, vecchia, si può dire quanto l’uomo civile ; né ricercarne le cagioni occasionali (mancanza di lavoro, insufficienza di salario, miseria, seduzione, gusto per gli abbigliamenti, ecc.j, e determinanti (negligenza e abban- dono delle ragazze, cattivi esempi di famiglia, eccitazione al deboscio a fine di lucro e simili), dirò soltanto che dessa costituisce uno de’ pericoli più gravi per la società, non solo pe’ disordini morali cui dà luogo, ma eziandio per essere la via di trasmissione più sicura e più ampia de’ morbi contagiosi degli organi sessuali, e particolarmente della si fi- liete: malattia quest’ultima essenzialmente infettiva e cro- nica, prodotta dall’introduzione d’un veleno specifico, carat- terizzata da manifestazioni morbose varie che interessano la pelle, le mucose, i visceri, le ossa, gli apparecchi organici ; malattia oltremodo grave che rappresenta uno de’ più va- lidi fattori di fisica degenerazione dell’umana famiglia. Il diritto e l’obbligo dello Stato di opporre riparo a sif- fatta pestilenza lenta e continua, sorgente inesausta di strage ereditaria, è indiscutibile: la storia delle leggi sulla prostituzione è li per dimostrarlo (V. oltre alle opere classiche, tra cui primeggia quella di Parent-Duchatelet, 1857, la Memoria di Jeannel, 1862 e quella di Italo Elvezio, 1878, e di altri); le autorità degli scrittori più (l) Sull’inoculazione di un determinato prodotto velenoso (derivata da un ofldieno), per preservare i coloni e gli stranieri dalla febbre gialla, v. Manzini, Histaire de Vinoc. preserv. de la fle’vre jaune, 1858, volume di pag. 213 accennante la parte storica e sperimentale del trovato di L. G. de Humboldt. stimali raffermano (Levy, Hyglène, lom. Il, pag. 800; Roncati, Opera cit., pag. 487 eseguenti; Vibert , in Nouveau Dici, de mèd., tom. XXXIV, pag. 919 e seg., e tutti i più illustri cultori della specialità sifil©grafica, ; e i paesi più civili e meglio retti dell’Europa, con le loro sta- tuizioni, s’adoperano a tradurre in atto tale diritto e tale onere, ingegnandosi di armonizzare con la tutela de’ costumi e della pubblica incolumità, il rispetto per la libertà indi- viduale, in quanto sia compatibile con l’esercizio del mestiere di prostituta. In questo ultimo decennio, un movimento, umanitario a quanto affermasi, s’è manifestato in prò della libertà asso- luta della prostituzione, sostituendo alla nota vecchia for- mula cavouriana donde è nata la politica religiosa italica, quest’altra: libera sifilide in libero Stato; e la voce dei filantropi, isterici più o meno, s’ingrossò cotanto, da trovare eco nelle alte sfere governative; e l’abolizione dell’odiato e non mai abbastanza aborrito (sic) regolamento del 15 feb- braio 1800, è oramai un fatto compiuto, un doloroso fatto compiuto, che è di già, nel breve giro di poche lune, e lo sarà ancora di più coll’andare del tempo, ferace d’inconve- nienti deplorevoli, d’accrescimento illimitato de’ morbi celtici nella popolazione civile nei i militari di terra e di mare. Ad emettere cosiffatto avviso, per nulla falsato da pre- concetti di scuola o da interessi personali, mi sospinge l’analisi accurata de’ fatti ; sicché mi associo molto volen- tieri al voto formulato dalla Socielci italiana d'igiene, la qua- le, in base a dotta relazione degli egregi Scarenzio, Sor- wani, Ricordi, Turati, Ottolenghi, Joxa, vorrebbe man- tenuto l’obbligo d’iscrizione delle meretrici, suggerendo altresi, per evitare i lamentati arbitrii, che tale misura fosse presa dietro giudizio di competente Commissione; e dò plauso sincero alla propaganda fatta da scienzati d’ogni ordine contro le nuove leggi esiziali, destinate non a migliorare, ma a corrompere di più i costumi, non a frenare, ma a favorire il diffondersi della sifilide (v. Profeta, Con- ferenze, la la del 10 giugno, la 2a del 9 dicembre 1888, la 3a del 27 ottobre 1889 . Ed è bene strano quanto avviene sotto l’imperio de’nuovi regolamenti, già modificati da frequenti circolari: alle visite biebdomadarie sistematiche, si sostituiscono quelle a sorpresa di medici imposti più o meno; agli arbitri! vecchi, rimasti quasi immutati per lo spirito se non per la lettera delle leggi, nuovi ne succedono, non meno scandalosi e lesivi della libertà individuale e dell’inviolabilità del domicilio. E poi guar- diamo quanto si pratica altrove. Goulden difende energi- camente la regolamentazione della prostituzione, con la registrazione, l’esame ebdomadario, la punizione de’ si- filitici che tentino evadere dagli ospitali, ecc., addu- cendo esempi pratici convincentissimi dell’ efficacia di tali provvedimenti ( The avxericari Lancet, settembre 1887). Barella, all’Accademia di Bruxelles nel 1887, si mostrò partigiano fervido delle misure regolamentari, e dimostrò essersi verificata in Inghilterra una grande recrudescenza di sifilide, dopo la sospensione del Contagious Diseases Acts. Julius Kuen e E. Beigli in un’opera magistrale pubblicata a Lipsia nel 1887, 2a edizione, sostengono con argomenti filosofici e pratici la regolamentazione del meretricio; la li- bertà per loro, come per ogni uomo di buon senso, signi- fica propagazione ed aumento indefinito di sifilide; stimano la regolamentazione necessaria, basandosi tutta la profilassi della lue venerea sopra leggi severe e ben attuate, sopra visite sistematiche a meretrici, soldati, ecc. Il regolamento del 1860 conteneva, è vero, disposizioni angariche, era su- scettibile di modificazioni parecchie; ma dal migliorarlo all’abolirlo ci corre un abisso; e il uartito prescelto è si- curamente quello che meno risponde all’ obiettivo prefissosi dal legislatore: cosi la penso, e pel bene del paese, cui solo m’ispiro, bramerei avere torto, come malauguratamente ho avuto e seguito ad avere sempre più ragione fi). B) Profilassi speciale della sifilide. — a) Ad evitare la inoculazione della sifilide con la vaccinazione, varranno (1) Fazio, Sull’abrogazione de’ regolamenti, ecc., Napoli, 1876 ; Ruata, Sulla profilassi della sifilide, Città di Castello, 1889, ecc. le raccomandazioni a’ medici di scegliere vacciniferi sani e di accertata provenienza, — 1’ uso del vaccino animale, — la minaccia a’ vaccinatori di procedimenti penali a loro carico per lesioni personali prodotte altrui dalla loro negligenza ed imperizia (V. a questo proposito Ziino, Compendio di medi- cina legale e giurisprudenza medica, 3a ediz., dott. Vai- lardi Leonardo editore, 1830, pagine 42). h) La trasmissione della sifilide per via deH’allattamento è oramai dimostrata da un numero straordinario d’osservazioni cliniche con di- ligenza raccolte, da’ primi tempi della costituzione dottrinale della sifllologia (Torella, Cattaneo, Amato Lusitano, Thierry de Hery, Pare, Botal, Blegny), fino a Bell, Swe- diaur, Bertin,Lagneau,Colles,Ricord, Morand, Gallico, Pellizzari, Casimiro Fabbri ed Emilio Falaschi, che ebbe agio anche di studiare la questione sotto l’aspetto medico- giudiziario (v. Rivista penale, anno XV, fase. 6). Impen- sierito il Ministero dell’interno de’ casi di sifilide non pochi comunicati dai lattanti degli istituti d’infanzia abbandonata alle loro balie, e da queste alle rispettive famiglie, ha disposto: 1. da tutti gli istituti che hanno lo scopo di provvedere all’allattamento de’ bambini, si esiga per l’accettazione dei medesimi un certificato medico dichiarante se sia o no affetta da sifilide la madre; 2. che nel caso di sifilide materna, si procuri di far allattare il figlio da questa allo scopo anche di curarli entrambi ; 3. che ogni 15 giorni la nutrice alla quale è affidato un bambino debba farsi visitare, per avere un attestato medico comprovante il buono stato di salute di lei e del lat- tante, senza di che non le sarà pagato il salario; 4. che verificatasi la sifilide nel lattante, lo si mandi all’allattamento artificiale nell’istituto di provenienza; 5. che sviluppandosi la malattia nell’ allievo e nella nutrice, si dirigano tutti e due al più vicino ospitale per essere curati. (Circolare ministeriale, 5 dicembre 1887). § 270. Ilo accennato alle affezioni virulente le quali si sviluppano primitivamente negli animali, e si trasmettono all’uomo per inoculazione, quali il vaccino, la morva acuta e cronica, il farcino, la pustola maligna, ecc., malattie deter- minate da parassiti viventi (baclerii) ; ed a quelle che, nate presso gli animali, non sono diffusibili che tra loro, come per esempio la pneumonia contagiosa del bestiame grosso, il tifo, la petecchia del porco, il fuoco di Sant’Antonio, ecc. Argomento molto degno di studio è quello di trovare un li- quido virulento preservativo estratto dagli animali a beneficio dell’uomo, una volta che s’è dimostrata l’analogia somma del tifo del grosso bestiame con la nostra febbre tifoide, della malattia de’ polli con certe affezioni ederiformi, della peri- pneumonia essudativa con le affezioni crupali : gli esempi della vaccina e un po’ anche della rabbia sono cagione a bene sperare, ma é d’ uopo procedere molto cautamente in tema cosi scabroso, controverso e pieno di pericoli, quando senza preparazione conveniente di fatti sperimentali si volessero fare de’ tentativi. Praticamente osservo che le zoonosi più frequenti e di maggior pericolo sono la trichinosi, il cui parassita è rappresentato nelle fig, 9, 10 e 11 1, Vantrace, del quale notansi le particolarità micrografiche nelle fig. 41, e 42 (2), e la febbre aflosa, intorno a cui ha pubblicato il Cantami una bella lezione, in Morgagni, 1881, pag. 245 e seguenti. Passo senz’altro alla rabbia e a’ provvedimenti di Polizia sanitaria che vi si riferiscono. La rabbia [idrofobia, tossicosi rabica, lissa, ecc.) è una malattia virulenta trasmissibile per inoculazione di virus, il quale sembra avere per sede il sistema nervoso centrale, e per veicolo la bava degli animali che ne sono affetti. Nel cane, il quale fornisce a così dire la rabbia tipica, questa si divide in furiosa e muta o tranquilla; ne vanno pertanto (1) Vedi il riassunto di una Memoria letta da De Pietra Santa alla Accademia di medicina di Parigi sulla trichinosi, in Preventiva,1884-85, anno I. fase. 3 e seguenti. (2) Peroncito, Il carbonchio e le vaccinazioni carbonchiose, To- rino, 1882. soggetti anche il gatto, il cavallo, i grandi e piccoli ru- minanli, la capra e il montone, il porco e il coniglio, variando alquanto l’apparato semeiotico nelle diverse specie summenzionate. Nell’uomo la rabbia costituisce una malattia infettiva analoga al carbonchio, la morva, la sifilide, ecc., prodotta da un virus capaco di moltiplicazione, venutogli per trasmissione diretta dagli animali appartenenti ai generi Bacilli dell’antrace otte- nuti dal sangue di una cavia inoculata col car- bonchio. — (Ingrandi- mento 650 diam. Secondo Koch. ) iFig. 41) Cultura di Bacillus anthracls. (Fig. 42) canis e felis (cane, lupo, volpe, gatto), e propagabile, a sua volta, per contagio. L’innesto del virus rabico dagli animali all’uomo può avvenire; a) per morsicatura di bestie arrabbiate, quando i denti lacerino i tessuti, e v’introducano la bava micidiale; b) per sgraffiature fatte dalle ugne del gatto rabico intrise di saliva infetta; c) per contatto della lingua umida del cane con una ferita o piaga, o con una superficie qualunque denudata. La madre morsicata od altrimenti contagiata, può tra- smettere l’infezione al prodotto di concepimento (Vedi Za- gari, Esperienze intorno alla trasmissione della rabbia dalla madre al feto attraverso della placenta e per mezzo del latle, in Gior. interri, di scienze mediche, anno X, 1888, fase. I, pag. 54 e seguenti). (Per i documenti che compro- vano la parte presa dagli italiani negli studi sperimentali sulla lissa, v. Betti, Medicina pubblica, voi. VI, Firenze, 1862, pag. 354; Di Vestea, Sulla teoria nervosa della rabbia, in Giorn. intern. di scienze mediche, 1888, fascicolo III, pag. 249, ecc.). Le misure proposte contro la rabbia sono numerose; accen- nerò quelle che sembrano avere dati i migliori risultati (1): a) bisogna avanti tutto fare il censimento di tutti i cani da padrone esistenti in ogni Comune, senza di che l’appli- cazione generale ed equa della tassa non è attuabile, né si potranno instituire con sollecitudine e sicurezza le indagini su’ cani morsicatoli e morsicati; b) ogni cane catastato porterà a contrassegno un col- lare col nome e cognome del proprietario, e il relativo numero d’iscrizione a ruolo; c) introdurre un’imposta molto elevata su’ cani, a fine di scemarne il numero, e costringere i detentori ad usare cautele; cl) impedire inesorabilmente il libero vagare de’ cani e accalappiarli, massime quando siano sprovveduti di forte musoliera ; e) obbligo di denunziare alle Autorità i casi dubbi o manifesti di idrofobia : l’adempimento di questo dovere forma, per altro, la base d’ogni procedura politico-sanitaria, al primo manifestarsi di qualsivoglia morbo contagioso; f) abbattimento e cremazione de’ cani morsi da ani- (1) Cf. : Vernois, Étude sur la prophylaxie de la rage, 1863, in A vi- nai es d’hyg. pub. ; Boudin, ibidem, gennaio 1834; Bouley, Rapport etc„ in Bull, de l’Acad. de mèd., 2 e 9 giugno 1863; Bergeron e Martin, in Recueil des trav. de Com. cons. d’hygiéne, tom. XVII, pag. 270; Hoegyes, in Annales de Vinsi. Pasteur, numero del 25 agosto 1889; Frisch, in Morgagni, 1887, parte li, pag. 153; L’Istituto antirabico di Bologna, ibidem, 1889, n. 20, pag. 333; Nocard e Roux, Annales de Vinsi. Pasteur, tom. Il, pag. 341 ; Politti Vecchio, Profilassi della l'abbia, Catania, 1884; Brunetti, Lettera a Bareggi e Barattieri, 1887; in AHI del Congr. di Brescia, discussione animala, tom. I, contro la cura antirabica, ecc. ecc. mali arrabbiati, e sequestro per 4 mesi almeno, in locale appro- priato, di quelli morsi da animali sospetti, quante volte il proprietario faccia ostinata opposizione : uccisione e brucia- tura pronta d’ogni cane arrabbiato o sospetto; g) inviare gli uomini morsicati agli istituti antirabici, per essere ivi trattati col metodo Pasteur, dopo però di averli cauterizzati col ferro rovente, dato che la denunzia del caso fosse fatta immediatamente al morso, o tosto dopo. La vaccinazione antirabica ha avuto fanatici sostenitori e sistematici implacabili detrattori: il torto sta dalla parte d’entrambi. Le esperienze di laboratorio con le iniezioni di midolla rabica attestano che, mentre non si dà la rabbia agli animali, si procura loro una certa immunità, per un tempo variabile da 2 a 5 anni: questo è un passo molto importante nella via della profilassi rabica; tuttavia non s’è ancora in grado di gridare eureka, di ritenere la vaccinazione col virus proveniente dalla midolla rabica di conigli di pas- saggio, come una conquista reale della scienza, come un beneficio pratico assicurato, alla maniera stessa dell’innesto vaccinico contro il vaiuolo. Attendere, studiare, sperare: ecco là divisa di chi, senza preoccupazioni, giudica le cose obiettivamente, e fa voti che la pubblica igiene aggiunga quest’ultra fronda alla corona de’ suoi lauri trionfali (1). (1) In tanto progresso di studi batteriologici non s’è peranco iden- tificato il microbo della lissa o rabbia. Klebs opina che il virus ra- bico risulti di schizomiceti bruni ch’egli ha estratti dalle ghiandole salivari del prof. Hermann, morto di rabbia. Gibier, Fol, Babès hanno rinvenuto de’ micrococchi nella sostanza cerebrale dei morti per mor- sicatura di animali rabbiosi. Pasteur, Rivolta, Dowdeswel, Bordoni Uffreduzzi, che sono tra’ più competenti scrittori in tema di rabbia, non sono arrivati a precisare quale sia cotesto microrganismo lisso- geno sia con gli svariati mezzi di colorazione, sia mediante colture. Nè l’anatomia patologica ha fatto delle rivelazioni intorno alle alte- razioni che il micidiale virus induce nelle vittime. Si sa però, e in modo ineluttabile, che il principio patogenico della rabbia si trova allo stato di purezza nel sistema nervoso centrale degli animali e dell’ uomo, e che si fa strada nella generale economia, non solo pel tramite de’ vasi sanguigni e linfatici, ma eziandio per quello dei nervi (Burdach, in Annales de Vlnstitut Pasteur, 1888, n. 1 ; Di Vestea e Zagari, Giorn. intern. di scienze mediche, 1887, ecc.). Contro la vac- Articolo III. Del cholera morbus. Sommario : § 271. Ragione per discorrerne particolarmente. § 272. Definizione. § 273. Considerazioni ecologiche. § 274. Principio cholerigeno. § 275. Profilassi internazionale e di Stato. § 276. Ciò che incombe di fare ai Comuni. § 277. Isolamento e prov- vedimenti complementari. § 278. Precauzione per gli assistenti ai malati. § 279. Norme per la disinfezione. § 280. Provvedimenti relativi al caso di morte. § 281. Lavatoi pubblici. § 282. Sussistenza ai poveri ed acqua potabile. § 271. Il cholera asiatico ha, nell’epoca moderna (dal 1830 a questa parte), preso il posto delle pestilenze de’ secoli de- corsi. Importato dalle rive del Gange e del Bramaputra, si estende spaventevolmente, seminando ovunque strage, de- solazione ed orrore: ecco perché fa mestieri intrattenersi in- torno a siffatta malattia esotica, della quale l’Italia ha subito, in pochi anni, parecchie funeste visite (1835, Piemonte e tutta la parte occidentale dell’Alta Italia — 1836 e 37, Lombardia, Veneto e molti altri punti della Penisola, fino a Napoli, Roma, Palermo aggredite nell’estate del 37; — 1854, inva- sione estesissima, ‘devastazioni di Sicilia; Messina perde 20,000 sopra 90,000 abitanti, Catania soffre parimenti; — 1865, primo caso segnalato ad Ancona il 7 luglio, dopo l’ar- rivo del bastimento Principe di Carignano proveniente da Alessandria, con 60 passeggieri e con patente sporca, dif- fusione enorme del male per rilassata applicazione del regime quarantenario, violazione delle quarantene dalle truppe che per ragioni d’ordine pubblico, dovettero recarsi in Sicilia, dilazione antirabica, il lavoro meglio condotto è quello di Friscii, (Die Behandlung der Wuthhranheit, 1887), In senso di ragionevole dubbio n’ha scritto Amoroso, in Rivista clinica e terap., anno IX, gennaio 1887, n. 1, pag. 6. Addirittura contrario s’ è mostrato il De Renzi, il quale crede che la vaccinazione antirabica, non più con le midolle di 14 giorni passando poi a quelle più virulente, ma sibbene col metodo intensivo, debba riuscire nocivo, aggiungendo alla rabbia comune quella specimenlale (Morgagni, 1887, pag. 405). (Vedi in prò della cura Pasteur, l’opera di G. Bordoni Uffreuuzzx, Torino, 2 edizione). rapido espandersi del morbo asiatico a tutta l’Italia, circa 4000 persone muoiono a Messina e suoi dintorni nel 1867; — 1873-74 epidemia che travagliò di molto Napoli ed altri punti del mezzogiorno; — 1884-85, cholera in Calabria e Sicilia, in Piemonte, in Liguria, nel Lombardo-Veneto, nel- l’Italia centrale, infetti 858 comuni, divisi in 44 provincie, con un complesso nel 1884 di 27,020 casi e di 14,299 decessi, mentre nel 1885 s’ebbero contristate 27 provincie, 152 comuni, avendo assunto il morbo estensione maggiore a Palermo e sua provincia, e in alcune località dell’Italia centrale; — 1887, con particolare diffusione nell’Isola di Sicilia, e a Messina specialmente). (1) § 272. Il cholera asiatico epidemico [peste indiana, ma- lattia bleu, o nera, etc.), è caratterizzato : etiologicamente dall’esistenza d’un veleno specifico, d’un parassita proto- micetico trasmissibile specialmente per mezzo dei liquidi, senza perciò escluderne i solidi e 1’ aria ; — e semeioti- cernente da flusso intestinale suigenere, soppressione della secrezione orinaria, colorazione violacea dei tegumenti, afonia più o meno completa, alterazione speciale del san- gue, turbe profonde dell’innervazione, della termogenesi, della circolazione e dell’ematosi. Il quadro patologico del flagello asiatico è cosi caratteristico, che non è possibile (1) Per non ripetere citazioni, dò la lista di talune pubblicazioni che mi stanno sotto gli occhi : Freschi : Diz. d’igiene, t. 1, p. 889; Decaisne, De Vettólog. tellurique du cholera, Annales d’hyg. pub., t. XLIX, 1878, Ser. 2, p. 409 e seg.; — Griesinger, Malad. infec., Sez. l., § 372 e seg.; — Debert, in Pai. e Ter. di Ziemssen, t. II, P. I, p. 285 e seg.; — Zecchi, Cholera asiatico 1876; — Desnos, in Nouveau Dici, prat.de mèd., t. VII, p. 321 e seg. ; — Spatuzzi, in Morgagni, 1885, p. 137, 454, e seg., 1886 — Ibidem Lepidi-Chioti, p. 648; — Di Vestea, in Giorn. inter. di scienze nied., 1886, p. 311 e seg.; — De Simone, ibidem, pa- gina 593; — Babès-Doyen, ibidem, 1885, p. 73 e seg.; Rapporto del Coni. di Trieste, 18S7, p. 186 e seguenti; — Giannelli, La questione delle quarantene nel cholera, 186"» ; — Albanese, Cholera e doveri del go- verno 1886; — Celli, Profilassi raz. del cholera, 1886; Sormani, Pro- filassi munic. e ind. del cholera, 1884; — Morana, Il cholera in Italia, 1885 ; — Scritti e rapporti sul cholera, 1887; eie. etc. e i Trattati odierni di spe. pat. e di igiene sociale. scambiarlo con altre affezioni; se ne togli l’intossicazione da arsenico, da tartaro emetico e da sublimato corrosivo; nel quale caso, se non domini influsso epidemico e concor- rano certe peculiarità di genesi e d’evoluzione limitata, gio- verà, a torre da ogni imbarazzo, l’analisi chimica da un lato, c quella batteriologica dall’altro. La presenza d’una sostanza venefica, estranea all’ umano organismo normale, e in dose incompatibile con qualsivoglia trattamento terapeutico; l’assenza nelle dejezioni e ne’ tratti intestinali degli schizomiceti, intraveduti dal Nardi fino dal 1835 (Statistica del Regno d’Italia, 1870, p. XVI), identificati o quasi da Pacini, posti in sodo dalle ricerche batteriologiche odierne del Koch e d’altri; faranno eliminare che, nella fatti- specie, si tratti di eliderà nostras e molto meno esotico, ed apriranno la via alla giustizia per le opportune indagini ulte- riori. Quanto alla prognosi e all’esito, la statistica della mor- talità attesta, ovunque ed in ogni tempo, la gravezza estrema del male. In Italia e specialamente nella parte meridionale e nell’insulare, si può dire che il cholera non venga mai mite, e invece affligga buona parte della popolazione, così nelle città, come ne’piccoli centri dove per disavventura sia penetrato il germe letifero. In ordine al trattamento curativo, si sa come fin oggi si mo- strino insufficienti, anzi talvolta dannose, le medicazioni eva- cuanti, l’emetica (ipecacuana e tartaro stibiato), la purgativa (con espedienti vari), la narcotica (oppio, belladonna, cannabis indica), l’antiflogistica, l’idroterapica, la riparatrice ecc.; e come non si conoscano medicamenti atti a far abortire con si- curezza il processo nosologico cholerico. La terapeutica non ha progredito che di poco, dacché alla medicazione astringente e alla narcotica (oppio e suoi preparati o derivati) va pur sempre accordata la preferenza nella cura sintomatica del cholera; aggiungendosi l’enteroclisi disinfettante e l’ipoder- rno-clisi del Lantani; cui bisogna riconoscere un’efficacia reale, tanto che oggidì gli apparecchi relativi allenterò e al- l’ipodermo-clisi debbono far parte senza fallo dell’armamen* Ziino, Polizia Medica, 25 tario d’ogni ospedale per colerosi, e d’ogni Ufficio sanitario d’assistenza a domicilio (V. oltre alle Memorie del clinico na- poletano su questo argomento, le Contribuzioni di Reale, Morgagni, 1884, pag. 809, e di Chiaradia, ibidem, pag. 814; Cantari in Morgagni, 1885, p. 314 e seg.) Nè la scoperta di Koch ha dati ancora risultati positivi relativamente alla terapia, dappoiché sono falliti i tentativi fatti con l’acido fenico a forti dosi, e con l’acido cloridrico, attivissimo a distruggere i bacilli (Eichhorst, op. cit., p. 1053); solo in via di possibilità di disinfezione intestinale si sono adope- rati il calomelano e l’acido tannico; ma la clinica os- servazione non ha appieno confermato le liete speranze con- cepite negli studi di laboratorio (Cf : Cantari, L’enteroclisi calda, 1884; — Perli, sullo stesso argomento, in Giornale internazionale di scienze mediche, An. VI, fase. X, p. 793; — Cantari, La cura del cholera con le grandi iniezioni sottocutanee d’acqua alcalina salata, ibidem, p. 1 e seg.; — Cantari ibidem, p. 742; — Maragliano, Sulla terapia e patologia del cholera, ibidem, p. 875; — De Simome, Altre ricerche sul cholera, nel Giorn. int. predetto, 1886, p. 593 e seg.). Sicché conchiudo con Lebert : « La migliore cura del cholera, nello stato odierno della scienza, è una cura prin- cipalmente igienica, e ragionatamente sintomatica, evitando tutti i metodi di perturbazione per lo meno inutili, talvolta anche dannosi ». § 273. Che il cholera sia morbo importabile, trasmissibile, contagioso, resta per me ineluttabilmente provalo; a] dalla stessa nozione del contagio e dalle inoculazioni posititive fatte col sangue e gli escrementi de’colerosi da Namias, (Stor. nat. del cholera p. 22, Meli, Risultati degli studi fatti a Pa- rigi sul cholera, p. 80), Novati, Magendie, Rayer ed altri; b) dal cammino percorso dalle epidemie dal 1817 ad oggi, avendo sempre il male seguito le vie di comunicazione più o meno facili apertegli dal commercio; c dalla comparsa della malattia in un paese, prima immune, dietro l’arrivo di colerosi o di effetti serviti al loro uso ; d\ dalla efficacia delle misure preservative, sempre che bene e rigorosamente attuate, Sopra quest’ultimo punto richiamo l’attenzione. Delle quattro isole formanti il gruppo delle Comen, solamente l’isola grande fu invasa dal cholera, mentre le altre vennero garantite dall’or- dine dato dal Sultano di Anjouan di rompere con quella ogni comunicazione {Ardi, de méd. nav. t. VI, p. 402). Nel 1831, la Corte di Russia, composta di 10,000 persone, rin- chiusa a Peterhoff e a Tsarckoe-Seleoolo non ebbe a lamen- tare infortunio. In Costantinopoli, 500 alunni della scuola militare sì preservavano mercè sequestro. « La Sicilia, come bene osserva Tommasi-Crudeli, immune finché le quaran- tene furono rigorosamente mantenute, nel 1805 e 1866, fu invasa subito dopo la violazione di quelle quarantene che avvenne il 18 settembre 1866 par parte delle truppe infette, provenienti da Napoli. La rapidità stessa colla quale la diffusione epidemica del cholera si fece allora in Palermo e in molti altri luoghi dell’isola provò con tutta evidenza che l’immunità della quale la Sicilia aveva goduto fino a quel momento non era certo dovuta a mancanza di disposizione di luogo e di tempo, poiché il cholera v’attecchi immediata- mente dopo le prime importazioni militari ». Esporrò in se- guito ciò che io penso a questo proposito ; per adesso dirò, seguitando, che l’uomo infetto di cholera o di diarrea pre- monitoria è il principale agente propagatore della malattia : un solo coleroso può far nascere in un paese indenne una pandemia terribile. Ma dove e sotto quale forma racchiude il coleroso questo germe fatale? Sembra oramai assodato come il germe co- lerico, più che non altrove (sangue ed organi) si annidi prin- cipalmente nelle deiezioni (materie di vomito e diarrea) ; da ciò consegue che tutto quanto é contaminato da siffatte materie rigettate, possa diventare a sua volta ricettacolo di cholera, da cui il principio generatore del morbo può svolgersi, sotto l’influenza di condizioni favorevoli. Tierch alimentando de’topi con cibi mescolati a pezzetti di carta imbevuti di scariche alvine coleriche determinò in quegli animali accidenti specifici di morbo asiatico, non solo, ma rinvenne negli intestini di quelle vittime le alterazioni ana- tomo-patologiche proprie del cholera umano. Gli esperi- menti di Robin, Bourbon ed altri, eseguiti mercé l’inie- zione di materiali diarroici della trachea, darebbero piena- mente ragione alla dottrina che sostengo, in base a fatti osservati da altri e da me nella epidemia del 1867. Pel- lerain, fino dal 1850, ha spiegato col potere nefasto degl escrementi colerici le stragi avvenute ne’dormitori di Best. Per mezzo de’ luoghi comodi, Tierscii crede siasi verificato l’infierire del cholera nelle prigioni di Massachaussettes, perchè il primo coleroso, non ebbe altri contatti co’ 205 detenuti che s’ ammalarono in 24 ore, se non la latrina in comune. Simon, Delbruck e molti altri sono arrivati alla stessa conclusione: essi considerano le evacuazioni degli infetti come veicolo principale dalla propagazione colerica; nè meno esplicito è l’avviso di Flisch, di Niemayer, Griesinger, Lebert e de’ più stimati patologi ed epidemiologisti nostrani; e lo due Conferenze di Costantinopoli e di Vienna hanno riconosciuto nelle deiezioni coleriche il triste privilegio di essere le più temibili ricettatrici del veleno, le più imputa- bili, starei per dire, dell’inquinamento che va a verificarsi in una città immune. B comunicarsi del morbo per mezzo delle deiezioni è cosi certo, rapido ed esiziale che in Inghilterra, dove il cholera si mostra per sè stesso poco contagioso e pericoloso, l’in- fezione si teme sopratutto per loro intermediario. Difatti nell’io del 21 luglio 1885, è detto: « Qualsiasi deie- zione colerica gettata nelle latrine o in qualunque altro ricet- tacolo d’immondezze che non sia stato prima completamente disinfettato, ha proprietà d’infettare gli escrementi co’ quali si mischia, e probabilmente, dal più al meno, gli eflìuvii stessi che esalano da quelle materie: il potere infettivo delle deiezioni coleriche si propaga alle vesti, alle biancherie, e simili e rende questi oggetti, se non sono stati disin- fettati, atti a diffondere il morbo ne’ luoghi ove sono tra- sportati, sia pel bucato od altro, come in simili circo- stanze potrebbe fare l’ammalato medesimo: per difetto nei cessi o ne’ condotti, come infiltrazione od ingorgo, o per gettare inavvertitamente ranno o lavature, una particella anche minima della materia infettiva trova accesso ne’ pozzi od altra sorgente d’acqua potabile, comunica ad una immensa quantità d’acqua il potere di diffondere il morbo : quando s’abbia il debito riguardo a questa possibilità d’infezione indiretta, non sarà difficile il comprendere che anche un unico caso di cholera, per quanto mite e inavvertito, può, se le circostanze locali cooperino, esercitare una terribile forza infettiva sopra una estesa popolazione. » Ed è preci- samente in questo modo che s’é verificato l’espandersi sol- lecito e micidiale in Messina nel 1867 e nel 1887, cioè per la cattiva fognatura e per l’inquinamento delle acque, come ho dimostrato nella mia Memoria : I condotti immondi di Messina studiali in rapporto alle epidemie di cholera (Morgagni, fascicolo di dicembre 1883); memoria che, con parole di lode cortesissime, venne riprodotta in gran parte nel volume sennato del Bonizzardi che ha per titolo « Delle condizioni fìsiche della città di Brescia in rapporto alla sua salubrità e alle malatie infettive, » pag. 200 e seguenti. Alla propagazione del cholera mercé 1’ acqua potabile si annette oggi, dopo gli studi di Snow, Mili.er, Frankland, ed altri un’importanza grandissima, e meritatamente; dappoiché i fatti riferiti da scrittori medici e laici sono d’una evidenza tale, da confondere qualunque scettico. In Firenze, nel 1866, il primo caso di cholera avvenne in quella stessa casa che diede origine ai lutti degli anni 1816-47, posta in terreno basso, umido, ed inquinato d’ antiche putredini. Chiuso il pozzo di quella casa, il male non vi fece altre vittime. Nella stessa città, appena s’ebbero i primi indizi di cholera in una caserma, venne murato il pozzo, trasferita altrove la soldate- sca, e il male cessò tosto. Nel Comune di Brancaccio, la diffu- sione avvenne facilissima, perchè la qualità del terreno per- mette la penetrazione delle materie escrementizie ne’pozzi enei condotti d’acqua potabile. A Genova, nell’epidemia del 1884, le osservazioni fatte dal Maragliano sull’importanza del- l’acqua come apportatrice del contagio colerico, hanno valore di esperimenti, tant’è la loro forza probativa (Cf. : Lebert, Opera cit., pag. 305; Frankland, The water-supply of London on cholera, 1867 ; Griesinger, § 398). Ma questa dottrina ha relazione diretta con quella, eh’ è capitale, de’ con- dotti immondi e dell’ufficio che esercitano nella propagazione del male. E per fermo, le acque potabili in tanto sono veicoli di germi patogeni, in quanto questi vi pervennero: o diret- tamente o indirettamente o per la via degli acquedotti inqui- nabili perchè scoperti ; o per quella più facile del terreno pregno di materiali colerigeni i quali s’infiltrano ne’ pozzi 0 ne’ condotti sotterranei mal costruiti per cui l’acqua si distribuisce ne’vari quartieri della città; o, peggio ancora, perché vengono in facili e non amichevoli abbracciamenti, 1 condotti dell’acqua con quelli de’ materiali stercoracei. Pur riconoscendo, e sarebbe stoltezza non farlo, il valore delle vedute di Pettenkofer ed altri valenti igienisti sul suolo, sulla nappa d'acqua sotterranea, sulle influenze meteoriche e così via di seguito, a me sembra che tutte le teoriche stiano subordinate, più o meno, a quella del po- tere venefico-infettivo delle feci e de’ rigetti de’ colerosi : qualunque causa coadiutrice ad altro non serve se non ad accrescere, in date epoche, lo sviluppo de’ germi, a far com- parire o no una determinata predisposizione dell’ abitato a risentire, più o meno funestamente, l’influsso della evolu- zione de’ bacilli colerigeni. A me par chiaro che localisti e contagionisti non spieghino il diffondersi del morbo indiano quando vogliano chiudersi rigidamente nella crisalide del sistema ; quali che siano le condizioni del suolo, dell’umidità sotterranea, dello stato meteorico dell’atmosfera, ecc., il cho- lera non- si svilupperà mai se non s’importi il micidiale germe, se non arrivi, in luogo sano, il coleroso, o qualche oggetto suscettibile che contenga bacilli patogeni specifici anche in quantità minima. I germi poi (e questo va da sé) assumeranno evoluzione più o meno rapida e letale, non soltanto in ragione diretta dell’ elevarsi od abbassarsi del livello dell’acqua sotterranea e della profondità del suolo; non soltanto quando l’atmosfera sarà pregna di vapori acquei e le pioggerelle susciteranno fermentazioni e proliferazioni insolite, come io ho dimostrato nell’epidemia del 1867 a Messina; ma eziandio in ragione della mal proprietà delle abitazioni e delle persone, della miseria, della età degli indi- vidui, del loro stato di debolezza organica ingenerata da pre- gresse crotopatie, e di tutte quelle altre concause generali o individuali che predispongono gli organismi al decadi- mento fisico, o l’agevolano. Sicché rimane sempre giusti- ficato il seguente precetto ufficiale inglese: « Primo pericolo in tempo di cholera é che l’acqua potabile venga contami- nata dalle immondizie di casa o da altro simil genere di immondizie come la comunicazione delle fogne, de’ cessi e delle cisterne, colle sorgenti, co’ pozzi, e colle correnti da cui s’attinge l’acqua, o col suolo nella vicinanza de’pozzi; pericolo che può esistere in minimo grado (ma forse spesso ripetuto nel medesimo distretto) presso le fontane e i pozzi delle case, o in più vaste proporzioni nelle sorgenti dell’acqua destinata al pubblico servizio. In secondo luogo vi è peri- colo di respirare aria contaminata dagli effluvi, prodotti da simil genere d’impurità. » Il cholera asiatico (come il tifo, ed altri morbi infettivi) si beve: se a Munich e in altri siti dell’Alemagna si giura o quasi, sulla bodentheorie (genesi tellurica), a Londra, sulle rive del Gange e in quasi tutto il mondo americano si crede alla trinkenwassertheorie, alla dottrina semplice, chiara e precisa, che fa rappresentare all’acqua potabile la parte prin- cipale nella disseminazione della passio cholerica. Sulle rive del Tamigi, col grado dell’impurità delle acque, si segue il corso del morbo gangetico; nel Reame Unito le città più incolumi sono state quelle in cui le acque non vennero corrotte dalle mescolanze di materie immonde (Parkes , Hygiene and Pub. Beali). I fatti di Napoli e d’altre città italiche, bene 392 constatati nelle ultime epidemie, confermano le vedute esatte degli igienisti inglesi, ed hanno motivato il salutare risveglio de’ nostri Municipi a provvedersi di buone acque. Non è provato che gli animali viventi trasportino il cho- lera; nè pare che debba credersi alla propagazione per mezzo dei cadaveri, anzi Lebert ritiene che i batteri della putrefa- zione distruggano i germi colerici. Ammettere una generazione autoctona de’microrganismi colerigeni, è un’assurdità; ma è pur nudamene provato come le agglomerazioni d’uomini, le fiere, i pellegrinaggi e simili, costituiscano de’ grandi focolai epidemici moventisi; cosi le armate, il cui sposi amento da luoghi infetti verso paesi sani, è stato, non una, ma più volte, sicuro mezzo d’infettamento per gli ultimi. I grandi deserti oppongono una barriera efficace all’esodo colerico; talché non v’ ha esempio che la malattia sia stata importata in Egitto o in Siria dalle carovane partite dalla Mecca, quando a piedi traversano il deserto. § 274. Ho più volte accennato all’indole del principio colerigeno: la sua natura parassitarla, microrganica, proti- stica, schizomicetica, bacillare, oltre ad essere una verità dimostrata (meno talune modalità d’interpretazione) è la sola che si presti a dare ragione del cholera, del modo come progredisce e s’estende, di tutte insomma le pertinenze etio- logiche e nosologiche conosciute; salve sempre, e lo ripeto, le influenze telluriche, studiate egregiamente sulle orme dell’illustre Petenkofer, da Spatuzzi, da Tommasi-Crudeli e da parecchi altri (Vedi Decaisne, L’ètiologie tellurique chi cholera, in Annales cVhyg. pub., serie II, tom. XLIX, 1878, pag. 409 e seguenti). Dopo la scoperta di Koch, poggiata sopra studi speri- mentali eseguiti in Egitto, in India, in Francia, i comma- bacilli, di cui nelle fig. 43 e 44 veggonsi designati i carat- teri microgratìci, sono stati ritenuti come momento eziologico vero ed esclusivo del cholera; anzi il Neumann dice proprio così : « Fino dalla passata conferenza è divenuto un assioma generalmente accettato che il bacillo-virgola sia la causa del choleva. » Dal 1884 ad oggi, sono accampate delle diffi- coltà contro tale teoria : taluni osservatori hanno riconosciuto essere altri i bacilli produttori del cholera, e fra questi figu- rano Finkler, Benecke , Emmerich (bacillo napoletano), Buchner, Ceci e Kles {Ri- v. in ter. di med. e chir., 1884, pag. 741), e qualche altro; v’ha chi crede che il comma-bacillo essendo pure costante nelle materie e- scrementizie e sulla muc- cosa dell’ iteo de’ colerosi, non abbia però l’ufficio spe- cifico attribuitogli da Ro- berto Koc.i, e tra questi oppositori riverenti e di- screti va posto il Klein; alcuni finalmente, all’azione meccanica o catalitica del bacillo-virgola e degli altri suoi compagni, più o meno legittimi e giustificati dalle ricerche batterioscopiche, so- stituiscono l’azione biolo- gica, vai quanto dire la pro- duzione di ptomaine infe- zionali, che sarebbero le vere cause promotrici del processo nosobiologico del cholera, e Cantani, Nicati, Kitsch, Pòu- chet e lo stesso Koch caldeggerebbero, con altri seguaci, co- testa idea. Sia come si vuole, il fatto che interessa la Polizia sanitaria è questo : il bacillo-virgola di Koch è costante nei casi di cholera asiatico, e non s’incontra mai in alcun’ultra malattia che non sia cholera, per ciò l’accertamento del morbo asiatico non può farsi, ne’ casi dubbi e nel primo apparir del flagello, se non con la dimostrazione di tali bacilli virgoliformi, (Vedi : Lepidi-Chioti, in Morgagni, 1885, (Fig. 43) Bacilli virgola delle dejeziom cole- riche su tela umida. — Ingran- dimento 600 diam. (Secondo Koch). 394 anno XXVII, pag. 649; De Simone, in Giorn. inter. di scienze mediche, s. c.; Bab';s, in Progrès medicai, n. 49, 6 dicembre, 1884; Lustig, in Rapporto sanit. del Com. di Trieste, pag. 217 e seguenti, lavoro molto importante; — Klein, in Scritti e Rapporti sul cholera, p. 344 e seguenti). Se quanto ho detto è vero, come lo è dopo tanta serie di osserva- zioni accurate moltiplicatesi con ri- sultati positivi in tutti i laboratori di Germania, d’Inghilterra, di Fran- cia e d’Italia, occorre ora descri- vere il modo pratico col quale si possa identificare il bacillo virgola, e come differenziarlo da quello del cholera nostrale e dal micro-orga- nismo della putrefazione. a) Esame diretto. Il bacillo colerigeno è lungo la metà di quello della tubercolosi, più grosso di que- sto. Secondo Flùgge la lunghezza media d’ogni singolo bacillo è di 1,50 g- ed oscilla tra 0,8 [*-, e 2,0 g-, la sua grossezza è tra ’/1G fino */3 della lunghezza : spesso due bacilli si riuniscono insieme assumendo la forma di S, I bacilli comma assorbono facilmente i soliti liquidi coloranti. b) Coltura sopra gelatina. Le chiazze di rammollimento del cholera alla temperatura di 20°, 22° C., appariscono con un contorno irregolarmente granulato, e formano dei rammollimenti im- butiformi piccoli, nel cui fondo scorgesi un deposito splen- dente fatto da colonie di bacilli, ed hanno un colore giallo- gnolo, nè diventano fetide dopo quattro o cinque giorni; (Fig. 41) I bacilli virgola di un flocco. (Secondo Kocu. mentre le chiazze di rammollimento fatte dai bacilli del cholera nostrale sono di contorno regolare, liquefanno la gelatina rapidamente, dopo 24 ore quando le chiazze cbole- riche sono ancora piccolissime, quelle del bacillo di Finkler e Prior (Vedi su questi bacilli Medicinsch chir. Rundschau, novembre 1884), sono già grandi un centimetro circa, son giallo brune, e mandano puzzo di putrescenza ; e le chiazze della putrefazione, in nulla paragonabili colle coleriche, compiono i fenomeni di loro evoluzione in tempo molto breve. Quindi ad occhio nudo o con una lente d’ingrandi- mento, in due o tre giorni si può escire d’imbarazzo. c) Per rimediare a possibili errori ed equivoci si prò cederà alle culture isolate; ed in questo caso si vedranno per il cholera asiatico i rammollimenti piccoli sotto forma di bolla d’aria, o come un piccolo imbuto (fig. 45); mentre più estesi saranno quelli del cho- lera nostrale, fino in fondo dove arrivò l’ago (fig. 46;; finalmente la putrefazione invaderà uniformemen- te tutta la superficie della gelatina (fig. 47) (v. sull’oggetto Koch, Con- ferenz. zur Erbrlerung der cho- lerafrage, 1885; Lustig, loc. cit. ; Celli, Sulla diagnosi del cholera, 1885; Di Vestea, Sulla bontà del metodo Schotlelius per la diagnosi bacteriologica del cholera, in Gior. inter. di scienze mediche, anno Vili, 1886, pag, 311 e seguenti; G. Mazzi, in Morgagni, 1886, parte II, n. 10, pag. 154, ece.). Altro buon mezzo di diagnosi differenziale pronta, lo fornisce l’analisi chimica. Bujwid vide che le colture in brodo dei bacilli del cholera trattate con il 5 o il 10 °/o di acido clo- ridrico ordinario, danno una colorazione rosso violetta dei batteri; però si possono confondere con quelli di Finkler, Prior e Deneke, i quali si colorano più intensamente. (Fifif. 45) Polimorfismo del bacillo virgola di Koch nelle colto re Dunham, si serve d’alcune gocce d’acido solforico concentrato che lascia cadere sulla parete del tubo contenente il liquido nutritivo (soluzione di peptone all’ 1 °/0\ e colorano i comma bacilli in rosso; mentre, perchè i bacilli di Finkler e Deneke assumano quella stessa tinta, occorre che vengano prima trattati con soluzione d’ acido cloridrico allungato al 5 o al 10 % (in Zeitschr. f. Hygiene, 1888). (Fig. 43) (Fig. 47) (Fig. 48) Culture isolate in tubi di saggio. — F. 4G. Aspetto della cultura dei bacilli del eliderà indiano dopo due giorni. — F. 47. Rammol- limento diffuso da putrefazione. — F. 48. Rammollimento della gelatina prodotto dal bacillo del cholera nostrale. § 273. Ho in più luoghi espresse le mie convinzioni intorno alla efficacia delle misure quarantenarie in ordine ai morbi esotici pestilenziali, le quali se non potranno avere tutta la loro attuazione rispettivamente al cholera, pure anche in questo caso renderanno importanti servizi: in Italia hanno difeso strenuamente la importanza ed opportunità delle quarantene Namias, Betti, Gianellt, Zucchi ed altri insigni maestri di medicina pubblica. Anzi Gaetano Strambio non si perita di scrivere questo solenne monito : « Noi italiani saremmo bene improvvidi e ingrati se, dimentichi delle tra- dizioni e de’ trionfi paesani, non tenessimo sempre in onore quel sistema di difesa, che disputando al contagio a palmo a palmo il terreno, ha la certezza di menomare i danni, le vittime ed i terrori di nuovi attacchi. » Oggi però il vento spira contrario alle quarantene, e ad ogni qualsiasi misura restrittiva delle relazioni commerciali, e ciò per ragioni mol- teplici: primieramente perchè il cholera dicesi, ha sfidato impavido cordoni terrestri e quarantene marittime ; secon- dariamente perchè i lazzaretti non corrispondono per locali e per amministrazione ai desideri della scienza; in terzo luogo perchè le misure quarantenarie arrecano grandi scosse ai commerci, peggiori dei danni che un’epidemia può appor- tare; e per ultimo perchè l’Inghilterra, che s’intende imi- tare, s’è mostrata decisamente ostile a qualunque restrizione di rapporti internazionali, e coi suoi provvedimenti interni ha saputo schivare le stragi del cholera. Nelle quattro proposizioni testé formulate vi è senza dubbio della verità, ma non sono esse al coperto d’ogni critica. E per fermo, le quarantene, di mare sopratutto, riescono illusorie quando non siano rigorose, nè protratte per il tempo neces- sario affinché trascorra il periodo incubativo, e quando non vengano accompagnate dalle indispensabili misure di di- sinfezione dei navigli, e specialmente dei loro fondi, veri fomiti d’infezione e di contagio : sopra questo punto della ispezione dei navigli, della metodica sanificazione di essi, della visita medica agl’ infermi o sospetti, dell’ isolamento delle persone ammalate, ecc., l’accordo è completo tra igie- nisti d’ogni scuola, tra amministratori d’ogni nazione. Per ciò che concerne i luoghi di osservazione quarantenaria e di trattamento sanitario analogo, da ogni dove si muovono giusti lamenti, ma è pur certo che il miglioramento dei lazzeretti in Francia, progredendo, fornisce buoni frutti, e da noi si pensa a far cessare gli sconci segnalati (v. Cuce \, I Laz- zaretti, in Morgagni, 1886, pag. 13; gli articoli Lazzaretti, nel Dict. d’hyg., del Tardieu, e nell’ Enciclopedia medica italiana, ecc.). Quanto alle perturbazioni economiche, mi limito a notare come la Commissione della conferenza inter- nazionale di Costantinopoli sia precisamente d’avviso che le misure restrittive, conosciute in precedenza ed applicate con- venientemente, riescono molto meno dannose per il com- mercio e le relazioni internazionali, di quel che sia il tur- bamento che colpisce l’industria e le transazioni commer- ciali in seguito ad una invasione del cholera; e le ragioni cui questa grave conclusione s’appoggia appaiono senza dubbio validissime, come può rilevarsi dal classico lavoro di Fauvel, dalle Note dottissime di Gianelli, e da altri scrittori che si sono occupati di siffatta materia contro- versa e delicata. S’adduce in fine l’esempio dell'Inghilterra, ma anche qui è bene intenderci. La nazione inglese dopo l’inchiesta del 1837, e gli studii severi fatti sulle condizioni igieniche de’ suoi Comuni e Borghi, ha compiuti molti lavori di risanamento in tutte le città, e specialmente nelle marit- time; ed è per questo appunto che viene additata al mondo civile come esempio mirabile degli sforzi e dei sacrifizi che debbono farsi per migliorare lo stato igienico-sanitario dei centri popolosi, e delle città marittime in special modo; ed oggi alla sanificazione dei porti mirano tutti i governi europei, e siffatta misura provvidentissima raccomandano le assem- blee mediche e i congressi internazionali d’igiene (v. Proust, Sur Vassainissement des ports, in Annales d’hyg. pub., 1889, 3 serie, tom. XXII, pag. 253 e seguenti). L’Inghilterra ha compreso da lunga pezza quanto giovi togliere al di dentro ogni mezzo di sostentamento e di pro- sperità al temuto nemico che può penetrare per pori e fessure, quando trovi chiusa la strada maestra ; e guidata da questo principio razionale, cercò di spegnere gli elementi locali di vita e prosperità per i germi delle malattie popolari (alimen- 398 tazione insufficiente ed incongrua delle classi bisognose - emanazioni delle latrine e delle fogne - inquinamento delle acque mercè le filtrazioni dai pozzi neri - case non ventilate e mancanti di luce e di pulitezza e simili sorgenti di malsania. Ma può dirsi coscienziosamente che l’esempio della forte e vecchia Inghilterra sia giovato a tutte le altre nazioni d’Eu- ropa, e con particolarità a noi italiani? È una ferita all’a- mor proprio, ma non bisogna farsi illusione: l’Italia, per forza di eventi e per brevità di tempo (anche questo bisogna tenere grandemente in calcolo) non può per le sue condi- zioni igienico-sanitarie paragonarsi ancora non che all’Inghil- terra, neppure al Belgio, all’Olanda, alla Germania, alla Francia. E quanto assevero è stato riconosciuto dallo stesso Fagli ani, allora modesto, benché valoroso incaricato dell’ insegnamento di igiene a Torino (v. Gazz. Piemontese, n. 327, 27 novembre 1878), oggi Direttore generale della sanità pubblica. Laonde è necessario, prima di proclamare in modo asso- luto l’accettazione pura e semplice della politica sanitaria inglese in tutti i suoi particolari, bisogna mettere l’Italia in pari condizioni; agguerirla contro il nemico, e prepararla così a riceverlo di piè fermo con la sicurezza di vincerlo o di renderne meno baldanzosa e funesta la marcia, in virtù di condizioni eccellenti di pubblica igiene e di illuminata ed energica amministrazione sanitaria. Ma è poi vero che ITnghil- terra ovunque e sempre adotti la forinola del libero scambio colerico? No, di certo, poiché per Malta, che é un’isola, che vuole le quarantene e gli sfratti, che non è nelle condizioni identiche di tutte le altre regioni britanniche, il governo inglese impone quarantene e lunghe, ordina chiusure erme- tiche, intercetta comunicazioni e commerci, anche tra loca- lità vicine. In conclusione: convengo pienamente che la prima e più efficace guerra contro il morbo asiatico è quella che si fa in casa propria, col porre le città in grado di sterilirne i germi importati per non trovarvi terreno adatto e condizioni locali acconce alla propagazione del seminio morboso; sono d’avviso anch’io che una volta penetrato il il morbo indiano in Europa, siano inutili, e forse peri- colosi i cordoni terrestri, sostituibili con misure di preven- zione ai confini degli Stati e lungo il percorso delle linee ferroviarie; ammetto nonpertanto l’utilità delle quarantene ben fatte, quando si tratti di ordinarle per centri d’infezione limitati, ed in punti poco interessanti dal lato commer- ciale: attribuisco importanza grandissima alla purificazione dei bastimenti con i mezzi consigliati da più tempo dalla scienza, meglio specificati dalla Conferenza sanitaria di Roma (v. Le Roy De Merincoùrt, Assainis. des navires pur le fi ambage, in Bui. de VAcad. de méd., 10 gennaio 1865; Fornè, De Vass. de la cale des navires, in Annales d’hyg. puh., 1865, pag. 213, ecc.). Per quanto riguarda con particolarità le isole, non può disconvenirsi che desse si possano preservare dalle invasioni coleriche per mezzo di quarantene e d’isolamenti, semprechè l’attuazione di tali misure venga affidata a bastimenti della marina da guerra, ad ufficiali sanitari e di porto attenti e scrupolosi, a personale scelto con cura e convenientemente retribuito. Por non eccedere i confini impostimi, tralascio di intrattenermi di proposito intorno alle misure internazionali sanitarie da adottarsi fuori dell’Europa: misure che stimo tanto efficaci e provvide, quanto difficili ad attuarsi; però non posso ristarmi dall'osservare come la nuova via che il cholera s’é aperta dall’Asia per il canale di Suez, debba richiamare tutta l’attenzione dei Governi, perché almen questa venga sbarrata o resa difficilmente accessibile al morbo asiatico (v. sull’assunto, e sulla profilassi internazio- nale del cholera e delle altre malattie esotiche, i rapporti di Proust, Recueil des travaux du Com., ecc.. toni. XIV e XV, pag. 1 — XV, pag. 38, 138, 52, 55 e 248, 462, ecc. — XVII, pag. 482 e seguenti). § 2 7 6. Ciò premesso, indicherò le misure di precauzione che le leggi dello Stato permettono ai Comuni, a norma della Circolare 22 agosto 1887. É rigorosamente proibito alle autorità comunali, per qual- siasi ragione, di istituire o permettere cordoni sanitari, o di richiedere certificati di provenienza, impedire in qualunque modo l’entrata nel Comune, imporre quarantene, osserva- zioni, sequestri o soffumigi alle persone, comunque prove- nienti da località infette sia per via di terra che di mare. I contravventori alle disposizioni saranno denunziati all’Auto- rità giudiziaria per essere puniti con pene di polizia, indi- pendentemente da ogni altra pena ove il fatto costituisca uno dei reati previsti dal Codice penale. Ogni qualvolta un sanitario riconosca in un Comune del regno individui affetti da cholera, è tenuto a farne imme- diatamente denunzia al sindaco, accompagnandola, per i primi casi, con dichiarazione scritta in cui specifichi i sin- tomi morbosi sui quali fonda il suo giudizio. Il sindaco trasmetterà al prefetto la denunzia, ed ove si presenti pure per i primi casi qualche dubbio sulla vera natura della malattia, sarà chiamato a stabilirla un sanitario perito nelle indagini bacteriologiche. Intanto sulla dichiarazione del sani- tario intorno alla natura ederiforme della malattia, l’Auto- rità comunale prenderà di urgenza i provvedimenti più sotto indicati per evitare che la malattia si trasmetta ad altri, disponendo in pari tempo che al malato siano prestate le cure richieste dalla gravità del suo stato. Tali provvedimenti consisteranno essenzialmente nell’isolamento degli ammalati, nelle misure di precauzione per le persone che li assistono, e nella distruzione o disinfezione efficace delle loro materie di deiezione o di vomito, delle biancherie, panni, effetti letterecci, ed altri oggetti esposti ad essere dalle stesse ma- terie contaminate. Quando i primi casi di cholera si verificano in un circo- scritto gruppo di case, specialmente se in cattive condizioni igieniche, si dovrà tentare, ogni qualvolta ciò sia possibile, lo sgombro completo di tutti gli abitanti sani, trasferendoli in case isolate o in baracche o sotto tende, ove saranno tenuti in osservazione, mentre si procede al completo risa- Ziino, Polizia Medica. 26 namento del sito infetto. Questa misura è raccomandabile nelle stesse condizioni anche dopo manifestatasi l’epidemia, e particolarmente per gl’istituti educativi od ospitalieri, per le caserme, carceri, ecc. § 27 7. L’isolamento degli ammalati si otterrà, secondo le contingenze, col ritenerli nella propria abitazione, allonta- nandone tutte le persone sane non strettamente necessarie alla loro assistenza; o col trasportarli in apposito locale di isolamento, previamente apprestato dal Comune. In questo secondo caso il trasporto dei malati si dovrà faro con vet- ture o barelle apposite che saranno ogni volta diligentemente disinfettate con lavature abbondanti, colle soluzioni disin- fettanti più innanzi indicate. § 278. Per misura di precauzione delle persone che as- sistono i colerosi, queste si avvertiranno anzitutto che non corrono pericolo di essere infettate dal contatto o dalla per- manenza nello stesso ambiente dei malati, purché non man- tengano le mani od i vestiti insudiciati colle materie fecali o di vomito dei medesimi. Si raccomanderà loro, pertanto, di lavarsi le mani frequentemente colle soluzioni disinfet- tanti, in special modo prima di prendere alimento, e di sottoporre a tali lavature le loro vesti e calzature ogni volta si abbia ragione di dubitare che siano contaminate. A tal uopo, la camera del malato sarà provvista di una quantità suffi- ciente di soluzione acquosa di sublimato corrosivo al 2 per mille, tenuta in recipienti metallici, e che, ad evitare sbagli pericolosi si tingerà leggermente con qualche colore di ani- lina, o vegetale. In mancanza del sublimato, si dovrà far uso di soluzioni al 5 per cento d’acido fenico, o del 5 per mille di acido solforico o cloridrico, oppure di altro li- quido acido. § 279. Le dejezioni degli ammalati si raccoglieranno in vasi contenenti abbondanti quantità di soluzioni disinfettanti, e preferibilmente di quella sopra indicata di sublimato. In ogni caso non si permetterà mai che siano gettate nelle strade o in cortili o su letamai; saranno invece raccolte in luoghi appartati o in latrine, dove si sia sicuri che non possano contaminare le acque, I recipienti che contennero le dejezioni si laveranno con le stesse soluzioni, e nel luogo di rigetto delle materie si verseranno abbondanti quan- tità di esse o di cloruro di calce al 5 per cento. Per le bian- cherie, lane, vestiti, calzature ed effetti letterecci usati dal malato o in qualunque modo insudiciati di materie di deje- zione o di vomito, si dovrà preferire la distruzione col fuoco a qualunque mezzo di disinfezione, sopratutto nei primi casi, sebbene non seguiti da morte. Dove per ragione di economia non è possibile ricorrere a questo mezzo, e dove non esistono apparecchi di disinfezione a vapore, si darà la preferenza per disinfettarli all’immersione per 18 o 15 mi- nuti in una soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille, o in mancanza di questa all’ immersione per mezz’ ora in acqua mantenuta bollente. Gli stessi oggetti, per quanto disinfettati, sarà bene lavarli poi separatamente da quelli delle persone sane, e possibilmente in apposita lavan- deria. La disinfezione degli oggetti di uso dei cholerosi si dovrà fare man mano che si ricambiano, essendo molto pericoloso il tenerli accumulati sudici. Avvenuta la morte od ottenutasi la guarigione dell’ammalato, si procederà nel più breve termine a rigorosa disinfezione degli oggetti contenuti nella camera, e della camera stessa prima di permetterne l’uso a persone sane. Si laveranno perciò colla detta soluzione di sublimato corrosivo gli oggetti in questione, il pavimento e le pareti fino all’altezza di 2 metri e mezzo, scrostando queste in seguito e rimbiancandole. I pagliericci e materassi saranno di regola bruciati, e quando si vogliono conservare si dovranno disfare e quindi disinfettare gl’involucri e le lane separata- mente con la stessa soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille. La disinfezione è certamente l’operazione di maggiore importanza cui bisogna attendere. Disinfettare non è deodorare, ma invece distruggere i germi da cui s’originano le malattie infettive. Vere sostanze disinfettanti adunque sono quelle che raggiungono tale effettto potendo anche non togliere alle cose sopra cui agiscono il cattivo odore. L’ani- dride solforosa ha ripreso in questi ultimi tempi il posto che aveva presso i padri nostri; basterebbero le attestazioni di Yallin, competente e sperimentato igienista, per mettere fuori di dubbio la potenza disinfettante dell’acido solforoso, il quale d’uso facile (Figura 49), pur gareggia in sicurezza col calore, comunque non possa vincerlo quando questo si spinga a più di cento gradi. La disinfezione mediante stufe acconce Bruciatore di fiori di zolfo, composto di un sostegno e di un fornello buclierellato in terra refrattaria (30 a 40 grani, per metro cubo), dopo di avere chiuso ermeticamente con carta incollata le aperture della stanza che si crede disinfettare. (Fig. 49) è oggimai un procedimento adoperato in tutte le grandi città : funziona benissimo a Berlino dove lo stabilimento è stato aperto il 1° Novembre 1886 e per il quale vige il regola- mento 7 febbraio 1887, che sistema il servizio definitiva- mente. La figura 50 rappresenta un modello abbastanza buono di stufa a disinfezione. Servizio rilevante può rendere anche la stufa locomobile a disinfezione mercè vapore sotto pressione, del sistema Geneste, Herscher et C.ie adoperata nel 1887 in una epidemia di febbre miliarica in (Fig) 50) Camera a disinfezione in Liverpool. — h h) stanza del calore; g) sec- catoio ; f) lavatoio ; h) focolaio ; j) caldaja a vapore ; s) cassa ad acqua; r) canna fumaria. Francia, con felice risultato (1). Alla soluzione fenicata, anche per farne la polverizzazione, (Figura 51) bisogna ri- correre con fiducia, e non impensierirsi del discredito tran- (l) Sull’impianto delle stufe pubbliche a disinfezione, vedi Pasteur e Leon Colin, in Annales d’hyg. pub., agosto ISSO, pag. 97, serie 3, tom. IV, n. 2. sitorio in cui l’hanno fatta cadere i trafficanti ingordi e spu- dorati, vendendo in tempo di pubblica calamità dei liquidi che tutto contengono fuorché acido carbolico. Una pratica non spregevole per la disinfezione e dispersione delle materie Pompa Geneste et Herscher, che si compone di un recipiente ove sta il liquido purificatore, il quale passa nel tubo in caucciù che vi si annette, ed esce dal polverizzatore sotto forma di nebbia umida fitta la quale cuopre completamente le pareti della sala in cui si opera. (Fig. 51) fecali, è quella di unirle a segatura di legno o ad altre pol- veri secche, per indi distruggerle col fuoco, il vero, il grande disinfettante (v., oltre a Trattati d'igiene, Oglialoro, Disinfezioni, 1884 ; Figgerà, Risanavi, delle città, 1886, cap. XXIV ; Alessandri, Disinfezione e disinfettanti, 1884; Disinf. delle biancherie, in Gaz. med ital., 1879, p. 36; Idisinfettanti in Journ. of. The Amen. med. association, gen. 2, 1866; Avviso del presidio di polizia med. di Berlino, in Morgagni, 1885, parte II, n. 32, pag. 5U0; Istruzioni dei professori Koch, Skrzeczka e Pettenkofer, ibidem, p. 607; Profilassi del cholera, ibidem, pag. 286; Sormani, Profi- lassi muncipale e individuale del cholera, 1884; Ziino, Precetti igienici e curativi sul cholera morbus, 1865). § 380. Constatata la morte di un choleroso dal medico necroscopo, il cadavere sarà tradotto nel più breve termine in apposita camera mortuaria per esservi tenuto in osser- vazione per il tempo stabilito dal regolamento sanitario. II trasporto sarà fatto entro cassa di legno essendo la salma av- viluppata in panno bagnato colla solita soluzione di sublimato. Ai becchini sarà dato mezzo di lavarsi frequentemente colle citate soluzioni disinfettanti. La tumulazione o la crema- zione dei cadaveri dei cholerosi si farà colle solite cautele delle altre malattie infettive. Non è necessario, salvo per ragione di spazio, di istituire cimiteri appositi, e nulla si oppone a che i cadaveri sian sepolti nelle tombe private dei cimiteri, ma è severamente vietato il seppellimento in comune nelle cosi dette fosse carnarie. § 281. Dichiaratasi l’epidemia in un Comune, si stabili- ranno, dove mancano, lavatoi pubblici presso i quali si ter- ranno tini con soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille da rinnovarsi 2 volte al giorno per larvi immergere per 10 minuti, sotto sorveglianza di personale intelligente, tutte le biancherie prima di lavarle. Questa precauzione, intesa a premunire dalla malattia le lavandaie e ad assicu- rare la disinfezione degli effetti di ammalati non denunziati, non cagiona alcun danno agli oggetti così trattati. Per di- rigere la preparazione delle soluzioni disinfettanti e l’esecu- zione delle disinfezioni, si formeranno delle squadre di per- sone idonee (farmacisti, studenti di medicina o di farmacia, o garzoni farmacisti) i quali agiranno sotto la direzione dei 408 medici. Sia precetto per le autorità comunali di tenere nella stessa considerazione, in quanto alle misure d’isolamento o disinfezione, tanto i casi leggeri quanto i gravi di cholera, potendo tanto gli uni che gli altri divenire ugualmente cen- tro dì diffusione della malattia. § 282. Come norma generale per prevenire questa dif- fusione, essendo oramai dimostrato che l’acqua è uno dei veicoli principali dei germi del cholera, l’autorità comunale procurerà, per quanto è possibile, dove si fa uso di acque di pozzi inquinabili o di correnti scoperte, e di acque con- dotte in tubi permeabili, di sostituirvi l’uso di acque di buone sorgenti o per lo meno attinte in località perfetta- mente immune dalla malattia, oppure di acqua bollita. La stessa autorità rivolgerà inoltre le sue cure a miglio- rare, per quanto è possibile, l’alimentazione nel Comune col sorvegliare alla salubrità delle derrate e bevande esposte in vendita, coll’impianto di cucine economiche cooperative per la generalità degli abitanti, e con distribuzioni gratuite o a prezzo ridotto di buoni delle medesime o di derrate di prima necessità a quelle persone che per ragione di malat- tia o di inabilità al lavoro non sono in grado di procurarsi alimenti sani. Per ultimo, gli uffici sanitari municipali emaneranno delle gride contenenti norme d’igiene individuale contro gli at- tacchi di cholera, prescrivendo sopratutto: a) di non al- terare le abitudini dietetiche, quando queste non siano de- cisamente antigieniche; b) di usare grandissime precauzioni di nettezza domestica e corporale; c) di vestire in molo da evitare le perfrigerazioni cutanee tanto funeste in tempo d’epidemia; d) d’assistere parenti ed amici con coraggio, ma senza trascurare per spavalderia inconsulta le pratiche di disinfezione. Queste presso a poco sono le avvertenze che la esperienza addita come più comrnendevoli, alle quali si possono aggiungere non pochi dettagli applicabili alle esi- genze delle singole località. SEZIONE SESTA. Della polizia mortuaria. CAPITOLO XXL Igiene della Morte. Sommario; § ssa. Oggetto di questa Sezione. § 284. I medici necro- scopi. § 285. Obbligo ai Comuni d’aver un cimitero. § 286. Inuma- zione e tumulazione. §287. Norme per la costruzione de’cimiteri. § 288. La cremazione ne’ suoi rapporti con l’igiene é la medicina, legale. §289. Disposizioni legislative in rapporto alla cremazione. § 290. Scelta del sistema crematorio. § 291. Regolamento di polizia mortuaria. § 283. I problemi igienici e giuridici delicati e abbastanza controversi che il trattamento delle umane salme dà a risol- vere sono i seguenti: a) è egli vero che la vita talora rimanga latente, e quindi con la precoce dispersione, in un modo qualsiasi, dei corpi ritenuti morti, si venga a tórre la speranza della rivi- vificazione? b) assodata che sia, con gli argomenti che la scienza consiglia, la cessazione della vita, trascorso il tempo stimato generalmente necessario ad un possibile risorgimento, qual’è mai il mezzo più acconcio per disperdere in modo rapido i residui umani? c) risoluta la questione a vantaggio del seppellimento, in quali località bisogna farlo, e quali condizioni deve un cimitero offrire perchè risponda a’ fini della salubrità pub- blica, senza offendere le convenienze e il sentimento ? cl) è poi vero che la cremazione urti l’emotività umana, e arrechi danno agli interessi della giustizia e agli studi di anatomia ed antropologia? A coleste interrogazioni, m’ingegnerò di rispondere in ma- niera succinta, rimandando per lo studio completo delle que- stioni alle fonti principali che addito in nota (1). Dirò in- tanto della legislazione generale che regola presso di noi la ma- teria degli accertamenti de’ decessi e delle inumazioni. Per le leggi imperanti non si può procedere al sotterra- mento e molto meno alla sezione di un cadavere, se non dopo trascorse le ventiquattro ore almeno dal momento del decesso, e in forza dell’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile nel primo caso, delle autorità giudiziarie nel secondo : si può sorpassare codesto termine, ove ciò sia richiesto dall’adempimento di operazioni peritali e di atti giudiziari. A norma dell’art. 385 del Cod. civ.: « Non si darà sepol- tura se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa. L’ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non (1) Missirini, Sui sepolcri, in Archivio delle scienze medico-fisiche toscane, 1840, pag. 91 e seg. ; Selmi, Dei cimiteri, in Rivista partenopea, 1872, pag. 109 e 165; Federici, Cimitero, in Enoiclop. medica italiana, toni. II, parte I, pag. 962; Roncati, Igiene, cap. XXX; Tardieu, in Dici, d’hyg. pub., tom. I, pag. 502; Vernois, De Valteration des eaux de puits par la voisinage des cimit., in Annales d’hyg. et de mèd. lèg., serie 2, tom. XXXVI, 1871, pag. 308; Martin-Bardet, Des cimetiers, in Annales s. c, t. XLII1, p. 95; Devergin, Nouveau mode d’inuhma- tion, in Annales s. c., tom. XLV, pag. 86; Cimetiers, in Recueil des travaux du Com. cons. d’hyg., tom. XV, pag. 118; Brouardèl, Rap- porto, ibidem, t. XVI, p. 369; Panizza, Ricerca d’un nuovo sistema per seppellire igienicamente i cadaveri umani, 1877; Idem, Alcune proposte igieniche, 1878; De Pietra Santa, La cremation, in An- nales s. c., tom. XLII, pag. 197; Un argument cantre la pratique de la cremation, in Annales tom. XLIX, pag. 517 ; Ladreit de La- charriere, La cremation des morts, in Annales s. c., serie 3, tom. I, 1879, pag. 558; Caporali, La cremazione, in Giorn. della Società ita- liana d’igiene, anno I, 1879, pag. 16; Cremazione, in Sperimentale, pag. 462; Fichera, Risanamento delle città, 1886, pag. 96; Gorini, Sull’incineramene de’ cadaveri, lavoro di base e classico; Cremation en Chine, in Recueil des travaux s. c., tom. XIV, pag. 181; Cremation, ibidem, tom.XV, pag. 2C7 (Rapporto di Brouardèl), ecc., ecc. L’opera completa sulla Modern Cremation è quella di Thomson, 18S9, in cui tratta dell’istoria e della pratica. dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo d’un suo delegato, e dopo trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regola- menti speciali. » Sta poi scritto nel Codice suddetto all’art. 389: « Risul- tando segni o indizi di morte violenta o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative come anco sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome, cognome, sull’età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto. » Ad illustrazione di ciò che è san- cito dalle leggi civili, ecco quanto s’aggiungeva nel Regola- mento sulla sanità pubblica, 18 giugno 1865: Art. Gl. « Non si potrà procedere alla sepoltura dei cadaveri se non siano trascorse ventiquattro ore dalla morte ne’ casi ordi- nari, e quarantotto ore nei casi di morte improvvisa, eccetto il caso d’urgenza, riconosciuto tale dalla Commissione muni- cipale di sanità, per gravi motivi di salute pubblica. In tal frattempo non sarà lecito d’abbandonare il cadavere, nè di coprirgli la faccia, né di porlo in condizione qualunque che possa essere d’ostacolo alla manifestazione della vita quando la morte non fosse che apparente ». — Art. 63. « La sepoltura verrà ritardata oltre il tempo fissato dall’articolo precedente, quando ciò sia necessario all’adempimento di atti giudiziari. » A mente dell’art. 404 del Cocl. civile: « Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile, con pena pecuniaria da L. 10 a L. 200. L’azione sarà promossa dal Pubblico Ministero. » Il Cod. pe- nale si limita a prescrivere quanto appresso nell’art. 144: « Chiunque commetta atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine d’ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepol- cro o l’urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a L. 1000. « Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte o senza autorizzazione disepellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a L. 300. Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi, o alla quale son affidati il cadavere o le ceneri, la pena è, nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 50 a 1500; e, nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a L. 500. » § 284. Prima di procedere a qualunque operazione so- pra d’un corpo che dicesi privo di vita, bisogna verificare se realmente sia tale: ciò che chiamasi accertamento dello stato cadaverico, o verificazione del decesso, uno dei più salutari portati della moderna civiltà, una delle leggi più savie che un paese civile possa mai emanare, allorché rende cotesta verifica obbligatoria, mercè l’opera d’uomini compe- tenti (medici oiecroscopi). Non puossi menomamente met- tere in dubbio l’esistenza della morte apparenie (stato in cui tutte o la massima parte delle funzioni vitali sono so- spese o infralite al punto da sembrare spente), reale quindi, più che possibile, è il pericolo del seppellimento di persone vive, quando si violi la legge civile, penale e sanitaria, e quando i Municipi non pensino a creare un regolare servizio di ufficiali sanitarii attestanti ogni decesso, che succede, come in oggi si è fatto in quasi tutti i centri popolosi. La storia ci narra parecchi esempi : l.° di creduti morti tornati alla vita per spontaneo ridestarsi della loro vitalità latente ; 2.° di supposti morti richiamati alla vita mercè pratiche antiasfittiche e mezzi terapici; 3.° di creduti morti se- polti vivi; 4.° di apparentemente estinti e sezionati quando trovansi in vita. Noto è pur troppo il caso disgraziato, che s’addebita, senza però sufficiente prove storico-critiche, al celebre Vesalio, d’avere cioè aperto il ventre d’un uomo che credevasi morto per violento colpo di sangue alla testa, e che estinto di fatto non era. Dicesi che Winslow due volte venne seppellito in stato di morte apparente; e citasi troppo spesso il caso di quel Francesco Ci ville, gentiluomo normanno, il quale si qualificava negli atti come tre volte morto e tre volte risuscita to per grazia di Dio. Mi affretto ad aggiungere, che dei tanti fatti riferiti da Schenchiv e da altri vecchi novellisti di buona fede, solo qualcuno regge, come verosìmile, agli attacchi della critica scientifica : deve però essere ritenuto come verissimo il caso occorso al celebre ostetrico Peu, il quale s’accinse a praticare l’operazione cesarea sopra donna creduta da tutti, e da lui medesimo, come morta, e che poi diè chiari segni di estremo dolore al primo colpo di bistorino. Giova rammentare che nei diversi stati morbosi (asfissia, letargia, laringismo, epilessia, sincopi, ecc.) capaci di dare all’organismo le grossolane parvenze del cadavere, si pos- sono sempre, mercè l’ascoltazione, accertare i battiti e i ru- mori cardiaci, anche se profondi e debolucci ; possono altresì verificarsi nella congelazione (Bernard, Valentin, Pia, Bouchut,) neH’ubbriachezza , nell’ anestesia per etere, clo- roformio, nella narcosi (oppio o morfina) e in altri avvele- namenti (digitale, nicotina,) ecc. Frequente è la capacità inattiva a rivivere (cosi chiamò G. P. Frank la morte apparente) nei grandi morbi pesti- lenziali epidemici, o epidemico-contagiosi. Facilissima è la morte apparente nel cholera asiatico per quella specie di stato sincopale originato dalla profonda trasudazione d’acqua dalla superficie intestinale (Pacini) : nel 1867, all’epoca della epidemia colerica di cui sono stato operoso osservatore in Messina e in Patti, ho veduto degli individui pronti ad es- sere collocati sul carro mortuario, dare segni languidissimi di moto e di vitalità. Questo fatto è stato segnalato al mondo scientifico dal prof. Pacini IImparziale, 1871). Né è concesso ad alcuno contrastargli una priorità che emerge dalle date. Noto soltanto che qualche cosa di simile se non d’identico, aveva pure detto Brown-Séquard ; e lo stesso Pacini gli rende giustizia nel suo famoso opuscolo critico : La R. Accad. dei Lincei e il cholera asiatico, p. 8, 1883; e che già, sino dalla epidemia colerica del 1854, s’erano ve- duti, qui da noi, casi d’individui, gettati sulla carretta come morti, mentre non lo erano del tutto, ed altri infelici che emisero strazianti grida dalla prima impressione del fuoco e della pece bollente (l’incinerazione fu usata a quell’epoca come mezzo di distruzione dei corpi dei cholerosi). Rammento ancora un caso narrato in una delle cinque petizioni presentate al Senato di Francia nel 1869, e che fu poi descritto in pubblico, con troppo vivaci colori, nella discussione avvenuta il 28 gennaio sulla creazione delle case mortuarie, e sul valore dei segni della morte. Sette abitanti di Parigi attestano un’inumazione precipitata, che ebbe luogo durante l’epidemia colerica del 1868, il 30 set- tembre. Una giovane di 23 anni, dimorante a Bohaste (Co- mune di Plougouven) presso Morlaix, ammalò subitanea- mente con forte cefalalgia e grande adinamia. Chiamato il medico, si giudica un’ attacco di cholera in- cipiente; il male cresce; a mezzanotte il prete e gli assi- stenti credono morta l’inferma. La dimane alle 5 poni, (sedici ore dopo della supposta morto) si sotterra il corpo. Al momento di ricolmare la fossa credesi avvertire rumore nella cassa funeraria, ma l’opera fu continuata e nessuno ebbe il coraggio di soffermarsi e molto meno d’aprire la cassa. Si cercò d’un medico, il quale dimorava a 4 chilometri di distanza e quindi non potè ar- rivare che ad ora avanzata : fattasi da costui disotterrare la cassa, ed apertala, ebbe a convincersi che la donna fosse viva all’ora del seppellimento. E infatti, il lenzuolo era ba- gnato nei punti corrispondenti alla bocca e al naso ; il corpo non era rigido ; delle contrazioni muscolari era possibile an- cora suscitarne; il calore era normale; la mascella inferiore abbassata, facilmente risalita; la mano era trasparente alla luce ; i battiti del cuore non erano completamente cessati. I soccorsi troppo tardivi non giunsero a rianimare quella di. sgraziata (.Annales d'hyg. pub. 1870, p. 314]. Quanto ai se- gni della morte, vedi il mio Compendio di Medicina legale, 3.a edizione L. Yallardi editore, 1889, § 28 a 44. A scansare il pericolo di essere seppelliti vivi, servono due provvedimenti igienico-sanitarii d’esito sicuro: l.° il diagnostico della morte, e specialmente l’accertamento, mercé i mezzi che la scienza possiede (ascoltazione immediata e mediata), della cessazione reale e duratura degli atti respi- ratorii, e de’ battiti cardiaci; 2.° L’istituzione di sale appo- site, munite di campanelli elettrici avvisatori e di guardie, affinchè si possano avvertire i minimi movimenti dei cada- veri tenuti in osservazione, ed accorrere in soccorso. Di tali edilìzi destinati a preservare i cittadini dal pericolo d’essere seppelliti vivi, cosi parla Placido Landini nella sua Storia della Compagnia della Misericordia di Firenze: «Fra le antiche chiese ed oratorii de’ quali tutt’ ora esistono tante memorie in questa città, ancorché non vi sia in esse cura d’anime., si conta quello del Padre Pier da Verona dome- nicano, posto come ancor si vede sulla piazza del Duomo, dedicato a Santa Maria detta poi del Bigallo della Miseri- cordia vecchia. L’origine ed antichità del medesimo si co- nosce dall’essere stato situato in un posto ove prima era fabbricata una torre, che Felice Mascardi nei suoi ricordi, Manoscritti originali esistenti nella casa do’ signori Strozzi, riporta. Nella quale, morto che ciascuno era, i parenti suoi venivano obbligati a condurre il cadavere. Questa che si inalzava da terra sulla piazza di S. Giovanni, era dell’ al- tezza di braccia centoventi, chiamata la Torre dei guarda- morh, sotto di cui eravi una stanza al suddetto effetto de- stinata. Cosi la nominano il Villani e Ricordano Male- spini : ed in essa tenuto il cadavere diciotto ore, i medesimi parenti di poi lo potevano far portare alla parrocchia, o allo, sepolture proprie con quell’onore £he avesse comportato il comodo o la possibilità di ciascuno ». Tedi Puccinottj, Storia della Medicina, voi. II, parto li, libro XI, p. 473). Solo nel 1791, a Weimar (Granducato di Sassonia) fu vi- sta la prima casa mortuaria per lo zelo e la premura del- TUfeland : allo stesso medico si dee lo stabilimento eretto a Berlino nel 1797; ed all’anatomico Adkermann quello di Magonza costruito nel 1803, Il nome di siffatti stabilimenti è preso dall’iscrizione di quello di Weimar: dubioe vita} asylum. Oggimai ne sono provvedute tutte le città civili, anco di poca entità, ed è colpa ben grave per qualcuna Tesserne tuttora priva! (I) § 285 L’art. 56 della Legge san., prescrive che ogni Comune deve avere almeno un cimitero, impiantato secondo le norme che la scienza consiglia. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell’Autorità sanitaria. I piccoli Comuni pos- sono costruire de’ cimiteri consorziali. § 286. È vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contrav- ventore di L. 51, estensibile a L. 100, oltre le spese neces- sarie per la traslocazione del cadavere al cimitero (art. 58). A questa disposizione di legge, che costituisce la regola, è fatta eccezione per gli illustri personaggi a-’ quali sono decre- tate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico è collocate ad una distanza da’ centri abitati eguale a quella stabilita pe’ cimi- teri (2° comma dell’articolo predetto), § 287. Prima d’accennare le norme che la legge e le istruzioni ministeriali impongono circa alla costruzione dei cimiteri, sarà bene risolvere talune questioni preliminari coi lumi di sana critica scientifica: A) I pericoli che minacciano le città a causa delle tombe costruite nel loro recinto, sono indiscutibili: Omnis eivitas locus debet esse vivorum non mortuorum, diceva S. Yedasco vescovo; leggesi ne’ Capitolari di Carlo Magno : (1) Affinché non si dica che gli igienisti esagerano in tema di sep- pellimento a decesso non accertato, ricordo che dal 1837 al 1867 più volte i medici necroscopi dell’alta Italia hanno richiamato in vita supposti, morti (Rizzetti, Relaz. vjienica del 1867; Bianco, Memoria 1868); e non più tardi del 17 gennaio 1870 in Caltagirone (Sicilia) una bambina che, nell’atto di sotterrarla diè segni di vita, fu resti- tuita apparenti sana e salva (Corriere di Napoli, An. XIX, n.° 2'). Nullus in Ecclesia deinceps morluum sepelliat; nel Codice Giustinianeo è sancito : Nemo apostolorum et mar tir um se- es humanis humandis corporibus existimel esse concessum; prima ancora de’ fatti luttuosi avvenuti per rabbominevole pratica di seppellire nelle chiese, narrati da Pancirolo, Tar- gioni, Bartolini, Liceto, Morgagni, Haller, Hebermann, Fehret, Haugenot, Maret, Ragli nt, Vicq d’Azir, Navier, Creila, Manni, ed altri, S. Carlo Borromeo ordinava: Morem restituendo curent Episcopi in Coemeteriis sepel- liendi; e Teodolfo, scrivendo a’ parrocii, si meravigliava come: Loca divino cultui mancipata, et ad offerendas hostias praeparata, coementeria sivepelyandria facta sunt. S’acquetino adunque le coscienze timorate: la Polizia sani- taria, sopra questo punto come sopra molti altri, non si mostra avversa a’ veri dettami de’ dotti Padri, ma contraria soltanto i bassi speculatori, i vampiri della morte! B) Innegabile è il culto che i padri nostri ebbero pei sepolcri; ritesserne l’istoria sarebbe sfoggio inutile d’erudi- zione facile, bastano i versi immortali del Foscolo: Dal dì che nozze, tribunali ed are Diero alle umane belve esser pietose Di sé stesse e d’altrui, toglieano i vivi All’etere maligno ed alle fere I miserandi avanzi che Natura Con veci alterne a’ sensi altri destina Testimonianza a’ fasti eran le tombe Ed are a’ figli, e uscian quindi i responsi De’ domestici lari e fu temuto Sulla tomba degli avi il giuramento. Ed é siffatta tradizione ch’é valsa ad opporre una bar- riera insormontabile contro la purificazione de’ morti la mercé del fuoco, i cui vantaggi inoppugnabili sono i seguenti: a) s’evita l’inquinamento putrido del suolo; b) si scanza l’inquinamento delle acque sotterranee, come sgraziatamente s’é veduto accadere in taluni casi; c) si sanificano le abitazioni circostanti a’ cimiteri, spesso appestate e rese insalubri ; Zimo, Polizia Medica, 27 d) si occupa un terreno infinitamente meno esteso, e ciò con vantaggio non lieve delle industrie agricole; e) si possono ottenere e serbare a ricordo imperituro le ceneri sacre delle persone care che ci appartengono; /) si eviterebbero le minacce permanenti che proven- gono dalle inumazioni in tempi d’epidemie; dacché, quando anche fosse vero quello che oggi s’inclina ad ammettere che, cioè, l’aria de’ cimiteri non sia più infetta di quella de’ luoghi abitati (Schutzembehg), e che in normali emergenze i bacteri raccolti, iniettati a miliardi nel sangue, non siano capaci di produrre disordini patologici, non è meno sicuro che i bacilli del tifo, del eliderà, della difterite, della tisi tubercolare, del vaiuolo resistano per lunga pezza e conser- vino la loro potenza infettiva (Thovenet), ed in questi casi, pur troppo frequenti, la cremazione (che è in igiene sociale la parola e l’istituzione dell’avvenire), costituirebbe una valvola d’assoluta sicurezza. C) E giacché i cimiteri ci hanno da essere (e taluni monumentali con grave sciupio delle risorse comunali), si pensi a non creare pe’ morti un soggiorno più comodo, più bello, più sano che pe’ vivi. Siano i cimiteri il più che sia possibile lontani dall’abitato; e per questo motivo appaiono preferibili (se altre condizioni di spesa non s’opponessero) le necropoli all’inglese, in aperta campagna, con dintorni boschivi, parecchie leghe lungi dalla capitale, e alle quali cadaveri e parenti accedono per mezzo d’apposite linee fer- roviarie : ma tutto questo è sogno il pensare e proporre pei centri di mediocre importanza, ed è solo attuabile ne’ massimi emporii di popolazione come Londra, Parigi, Milano e simili. Bisogna evitare che i cimiteri siano installati in modo che i venti dominanti possano apportare gli effluvi puzzolenti e nocivi sugli abitati. Bisogna porre la massima cura perché l’impianto de’ sepolcreti sia fatto in luoghi bene aereati, bene soleggiati, e fuori il raggio delle acque e degli aquedotti che servono all’ alimentazione sopratutto de’ cittadini : può ca- villarsi quanto si vuole intorno agli altri pericoli posti a carico de* cimiteri, ma all’ inquinazione dell’ acqua potabile per opera degli infiltramenti cadaverici, è uopo credere come a fatto incontrastabile ed incontrastato, e quindi bisogna almeno sottrarre gli agglomerati umani viventi a siffatto evidente periglio. Bisogna pensare anche alla scelta del terreno giacché un terreno permeabile nella scorza, cui sottostasse uno strato impermeabile, sarebbe affatto inopportuno, im- pedirebbe la putrefazione rapida e completa (scopo pre- cipuo dell’ inumazione, e motivo per cui questa si deve fare a nudo, ovvero in casse di legno, e non mai in fosse ermeticamente chiuse, o in sarcofaghi cinti d’indumento non penetrabile). Nè vale che i Municipi facciano voto espli- cito d'immutare la superficie del cimitero, aumentando 10 strato di terriccio vegetale e poroso con l’aggiunta di arena e calcare: ho esperienza lunga di tali faccende, e so per prova come i Comuni, sicuri di non essere controllati, siano larghi in promettere e in attendere corti. Non sia il terreno troppo secco o troppo umido; e nel caso di una discreta umidità, si pensi a fognare le fosse, senza di che la putrescenza non correrà regolare e solle- cita. In virtù dell’art. 57 della Legge san. : « Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni entro il raggio di 200 metri. 11 contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a L. 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificato. » Le norme per la costruzione dei cimiteri, siano dessi delle grandi e ricche città o dei piccoli Comuni, sono state trac- ciate nella Circolare ministeriale del 2 novembre 1887, e da essa le desumo: 1. un cimitero deve, sempre che sia possibile, costruirsi a valle dell’abitato, in terreno poco compatto, e nel quale uno scavo praticato fino alla profondità di 3 metri non rag- giunga le acque del sottosuolo, anche nelle epoche in cui il loro livello è più elevato; 2. deve essere cinto tutto all’intorno da un muro alto da 2,50 a 3 metri; 3. deve essere provveduto di un Ossario possibilmente sotterraneo, cioè di una cripta destinata ad accogliere le ossa da esumarsi di dieci in dieci anni. L’ossario deve essere costruito in terreno asciutto, e la sua capacità commisurata ai bisogni di una serie possibilmente lunga di decenni. Nel medesimo le ossa devono potersi accuratamente sottrarre alla vista del pubblico. Quando si volesse ornare il cimitero di una cappella, l’ossario potrebbe convenientemente stabi- lirsi nelle fondazioni della medesima; 4. lateralmente alla porta d’ingresso deve sorgere un piccolo edificio a due piani, di cui il terreno sia destinato ad uso di camera o cella mortuaria e a ripostiglio degli attrezzi che servono a scavar le fosse, ecc., ed il superiore ad uso di abitazione del custode. I due piani devono fra loro collegarsi per una scala comoda e chiara, costruita in pietra od in mattoni; 5. la cosi detta cella mortuaria non comprenderà meno di due locali, di cui uno servirà di deposito pei supposti cadaveri, da tenersi in osservazione, l’altro per le autopsie, e si avverte espressamente che pei supposti cadaveri in osservazione devono mettersi letti o tavolati muniti dogli ap- parecchi, che parranno più adatti a garantire che eventuali manifestazioni della vita (in casi di morte apparente) siano facilmente e prontamente avvertite dal custode. La sala per le autopsie deve essere provveduta di una tavola anatomica in pietra o marmo, di acqua corrente, o almeno di un ser- batoio per acqua e di una fogna, che valga a smaltire le acque di lavatura. Ambo i locali devono essere abbondan- temente illuminati da ampie finestre, che permettano anche una buona ventilazione. S’attengano i Municipi a questi savi ed economici dettati e cosi raggiungeranno l’obiettivo di ubbidire la legge, e di destinare, piuttostoché alle città sontuose de’ morti, a quelle de’ vivi, i milioni mal accortamente profusi nell’erezione di splendidi e malsani cimiteri. Badino molto alla scelta del terreno, di cui il tipo migliore dovrebbe, presso a poco, contenere in 100 parti, 48 di terra calcare, 28 di selciosa, 18 d’argillosa, 1 di magnesiaca, e 5 di humus. Carino la piantagione d’alberi e di arbusti (preferibili le piante sem- pre verdi) e la coltivazione de’ fiori (rose, garofani, gera- nii, ecc.) e delle erbe, sopratutto aromatiche: oltre al lato estetico, non disprezzabile, circondare i cimiteri d’alberi d’alto fusto, e spargerli di pianticelle e fiori, giova non poco a moderare gli effetti sinistri de’ miasmi cadaverici, e a ren- dere sana l’atmosfera cimiteriale. L’inumazione di tutti i cittadini morti nell’ambito del Comune è per questo obbligatoria ; quindi è con raccapriccio che veggonsi in certe località segnate le tombe de’ giusti- ziati e de’suicidi, come se gli odii umani e le vendette, quand’anche avessero diritto ad esistere, potessero prolun- garsi oltre la morte! Per gli acattolici, per gli stranieri, e per gli ebrei, quando non si vogliano seppellire nel campo- santo ordinario (ed è stoltezza iniqua non farlo), bisogna assegnare a tale oggetto appositi locali, con discapito del- l’umanità e della civiltà de’ tempi, con biasimevole sciupio delle sostanze comunali. § 288. La questione di fare scomparire rapidamente , mercè l’incineramento, i cadaveri umani, comincia ad en- trare nel patrimonio delle verità acquisite, in onta agli osta coli posti dal cormentalismo. Senza dubbio, a chi con freddezza riguardi il quesito dal Iato igienico-sociale e storico, non potrà non comparire provvedimento degno di encomio e d’approvazione il richiamo a vita delle pratiche crematorie, di cui si trovano tracce non poche in Omero [Iliade], in Tacito [Germania), in Virgilio [Eneide, L. XI), e da per tutto nei libri del vec- chio Testamento. L’obiezione più seria che si è mossa contro la crema- zione, sulla cui utilità igienica ed economica non é concessa esitazione di sorta, è tratta dalla impunità che potrebbe toccare ai delinquenti, sparendo con la bruciatura del ca- davere il corpus delieti in molti casi, ed è perciò che i ti- midi e i rigoristi affermano che la statua di Temi, il giorno in cui la cremazione diverrà legge e farà parte delle civili usanze, si velerà a bruno. Di tali frasi, niente altro che frasi, oramai s’è tanto abusato da promuovere la nausea; è troppo importante il problema che impresero a dibattere tra noi Coletti, Castiglioni, Maggiorani, Polli, Pini, Tarchini-Bonfanti, Sacchi, Du Jardin, Pavesi, Brunetti ed altri, e che ha vivamente attirata l’attenzione del Con- gresso medico internazionale di Firenze (1869), di Roma (1871', dell’istituto Lombardo (1877) e delle più ragguardevoli Ac- cademie mediche della penisola, per essere risoluto con un motto più o meno spiritoso, o con una taccia dì eretico che potrà affibbiargli qualche Associazione clericale. Nulla ha da perdere e da temere la Giustizia, quando anche ve- nisse adottato il sistema crematorio in tutta l’estensione sua e rigorosità ; molto meno poi allorquando verrà lasciato facoltativo, circondato sempre ben inteso, nell’una come nel- l’altra ipotesi, da precauzioni e formalità doverose ed indi- spensabili. I delinquenti, che hanno sfogata la malnata tendenza al sangue assassinando le persone designate alla loro vendetta, si premuniranno sempre affinchè i cadaveri non si scoprano subito, per cosi avere agio di scansare le persecuzioni e le pene. Egli è davvero ridicolo il pensare che un malfattore vada da sè, o mandi un suo rappresentante al crematorio, per portarvi un corpo tagliuzzato, mutilato, con segni di strozzatura o di strangolazione, o in altra maniera violenta offeso. Ed è ben naturale che trovandosi dei cadaveri cosi malconci, o al minimo sospetto di reato, si proceda alla me- todica sezione con la massima scrupolosità, prima di per- metterne la incinerazione ; ciò è evidente, è di senso comune, quindi parrai per questo lato, non giustificabile l’allarme falso dato in nome della Medicina giudiziaria e della Giu- stizia contro l’abbrucciamento delle salme umane; sempre che sia eseguito con metodo sotto la più rigorosa vigilanza e protetto da ogni sorta di guarentigie dalla scienza e dal- l’esperienza consigliate, Resta soltanto il caso d’avvelenamento; ma ancora qui mi sembra che ci sia verso di calmare le apprensioni de’ meno risoluti; stanteché negli annali della scienza le esu- mazioni (non potrebbe trattarsi che di queste, poiché se j sospetti fossero nati prima di mandare il cadavere al cre- matoio , si procederebbe immantinente alla ispezione ed all’autopsia, per addivenire poi all’analisi tossicologica) non fanno la regola, ma bensi la eccezione; non è poi sicuro che in tutte le occorenze, a cadavere putrefatto e semidistrutto, si possa arrivare a conclusioni attendibili, in virtù del solo criterio chimico e sperimentale, senza la base anatomo-patologica e clinica. Malgrado le mie simpatie per la sperimentazione fisiologica applicata alla ricerca de’ veleni (vegetali sopratutto, glucosidi od al- caloidi, come la stricnina, la digitalina e simili) pure non posso disconvenire che la scoperta delle ptomaine del Semli n’abbia di non poco intaccato il valore. Ne’ casi non troppo difficili, la sperimentazione tossicologica, fatta co’ prodotti ultimi conosciuti e verificati, aggiunge un elemento di con- vinzione e di prova non spregevole di certo ; ma ne’ casi molto dubbii, quando fa difetto il reperto anatomo-pato- logico e nulla si conosce delle manifestazioni sintomatiche offerte in vita dal defunto, riuscirà estremamente difficile a concludere per l’ammissibilità d’un avvelenamento, solo per- chè con estratti cadaverici, i quali potrebbero contenere dei veleni di putrefazione e delle ptomaine, si sia ottenuta la morte di conigli e di rane con parvenze di intossìcamento. Laonde da qualunque lato vogliasi riguardare la cremazione, purché compiasi in seguito ad accertamento di decesso fatto abilmente, seriamente, senza eccezione, non potrà ledere gl’interessi della Giustizia, salvo che in qualche emergenza cosi rara da uscire dall’ orbita àeWid quod scepius accidit, e da sorpassare la comune preveggenza umana. § 289- Da quando fu riconosciuta l’opportunità di sosti- tuire alla putredine della fossa (non poetica nè sana) la fiamma purificatrice del crematoio, sono corsi più che sei lustri; però molti passi si sono fatti in prò della vecchia e sempre nuova istituzione, dappoiché dalle discussioni in seno alle accademie ed ai Congressi, siamo di già all’attua- zione pratica in molte città nostrali ed estere e a vedere accolta la cremazione dal legislatore italiano nell’ articolo 59 della Legge san., così concepito. « La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provin- ciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cre- mazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione. » A Milano, a Lodi, Brescia, Cremona, Roma, ecc., ma a Milano specialmente che dirige il movimento in prò di questa pratica saggia, funzionano di già i forni crematori, e a centinaia si contano gli individui che per propria vo- lontà destinano il proprio corpo alle fiamme. Fino al 1885, 25 comitati o associazioni con 6000 persone affiliate si sforzavano a generalizzare la cremazione sopra tutti i punti del Regno, e dall’epoca dell’inchiesta sanitaria il numero ne è ancora cresciuto. Nel 1878 un forno crematorio fu eretto nelle vicinanze di Londra a Moking. A Gota si sono meto- dicamente praticati dal 1879 al 1839 seicento incineramenti. Secondo me bisognerebbe ; 1° Non mandare al crematorio tutti i casi di morte dubbia e quelli in cui non siansi pro- nunziati nettamente i medici necroscopi intorno alla causa morlis; 2° ordinare di ufficio la cremazione d’ogni persona morta di malattia infettiva od evidentemente contagiosa» come in ogni caso di morte naturale palese come quella per vecchiezza; 3° praticare d’ufficio l’autopsia nei casi dubbii, per chiudere cosi l’adito alle lamentanze di coloro i quali temono il finimondo per l’amministrazione della giu- stizia, e con questo provvedimento si verrebbe a sfatare anche l’altra qbiezione relativa studi antropologici e cranioscopici : si sbizzariscano a loro beneplacito i misura- tori di cranii, e serbino pur quelli di maggiore interesse, ma non sagrifichino agl’interessi dei loro studi quelli della pubblica incolumità, e lascino che la cremazione proceda tranquilla per la sua strada, poiché è dessa più sana e meno (Fig. 52) Apparecchio crematorio Siemens. — A) rigeneratore; B) canale oriz- zontale per dare passaggio al gaz; C) camere di calcinazione; D) cella cineraria; E) porta in ferro; F) canale. ripugnante dell’inumazione ; 4° mandare al crematoio i resti dei cadaveri che sono stati utilizzati nei laboratori d’ana- tomia normale e patologica, come è stato proposto in Francia fin dal febbraio 1885. § 290. Il sistema preferibile d’incinerazione è certamente quello proposto da Paolo Gorini, al quale su per giù accede il Bartet nelle proposte fatte per il crematoio da impian- tarsi al cimitero Pére Lachaise, ed approvato da Legouest, Péligot, Goubaux, Bourneville, Linder, Brouardel. Benché si creda che con l’apparecchio di Federico Sie- mens (Fig. 52) ad aria troppo calda (oltre 1500°) il cadavere debba distruggersi molto sollecitamente, pure non è così, e degli inconvenienti si sono sperimentati; nè vincono il sistema a fuoco diretto del Goiuni, i forni a gaz illuminante di Polli e Clericetti, nè quelli di Brunetti a riverbero, nè tampoco gli ultimi di Betti e Terruzzi a tubo chiuso, reso incandescente; il sistema cui s’accorda, come ho detto la preferenza riesce anche di minore spesa, e distrugge il cadavere completamente e in due ore circa. § 291. A’ sensi della Circolare ministeriale 22 ottobre 1874, il Reg. municipale di polizia mortuaria deve contenere il complesso delle discipline che regolano la custodia, il trasporto e il seppellimento de’ cadaveri. A tal uopo i Mu- nicipi potranno giovarsi della Circolare 30 settembre 1870, alla quale è unito un apposito schema, cui apporteranno tutte quelle modificazioni che stimeranno del caso, avuto riguardo a certe esigenze locali. Chiamati oramai dalla legge indicheranno anche le norme attinenti alla cremazione. Nel Reg. di polizia mortuaria non si dovranno introdurre dispo- sizioni estranee a siffatto argomento. I comuni che si tro- vano ad avere un Regolamento complessivo di igiene e po- lizia mortuaria, non sono obbligati di deliberarne uno spe- ciale per quest’ultima materia; sempre che però risulti ad evidenza, da accurata revisione, d’essersi provveduto abba- stanza bene in quello ai principali bisogni di entrambi i rami di pubblico servigio (v. per la cremazione applicabile a’ presidi à'Africa, Bianchi, cap. Ili, degli Atti s. c. dei Gong, di Brescia, t. Ij. Fine. INDICE PROLEGOMENI Della polizia medica in generale Pag. 1 § 1. Medicina e sue partizioni. § 2. Nozione della polizia medica. § 3. Brevi cenni storici intorno all’igiene pubblica dei tempi antichi. § 4. L’am- ministrazione sanitaria nei diversi Stati moderni. § 5. La polizia medica nel primo regno italico. | 6. Legge 18 marzo 1865, e regolamento relativo. | 7. Le farmacie in Italia. § 8. La sanità marittima e le leggi che la governano. § 9. Servizio sanitario militare. § 10. Leggi speciali che hanno attinenza con l’amministrazione sanitaria. § 11, Scopo pre- cipuo del presente Manuale. § 12. Limiti e piano di trattazione. SEZIONE PRIMA. Dell’ordinamento dell’amministrazione e della assistenza sanitaria. CAPITOLO I. Degli uffici sanitari » 15 § 13. Autorità cui la legge affida la tutela dell’igie- ne. § 14. Disposizioni regolamentari che le con- cernono. § 15. Rapporti tra il Ministero dell’In- terno e quelli di Guerra e Marina. § 16. Rapporti col Ministero degli Esteri. § 17. Corpi consultivi chiamati a rendere più efficacie l’opera dei funzio- nari. | 18. Il medico provinciale. § 19. Il medico ufficiale sanitario in ciascun comune. § 20. Ob- blighi dei comuni sia isolati, sia uniti in con- sorzio nel provvedere all’assistenza sanitaria. § 21. I laboratori d’igiene. Dell’ ordinamento e delle ATTRIBUZIONI del Consiglio superiore di sanità CAPITOLO IL Articolo I. Dell’ ordinamento del Consiglio Pag. 28 § 22. Composizione del Consiglio. § 23. Nomina e durata in carica dei suoi membri. g 24. Membri nati del superiore consesso. § 25. Presidente e Segretario. § 26. Indennità di presenza ai membri cui spetta. § 27. Incompatibilità. § 28. Spese d’ufficio a chi competano. Articolo IL Del funzionamento del Consiglio superiore .... » 34 § 29. Materia sopra cui il Consiglio è chiamato a portare la sua attenzione. § 30. Casi in cui deve esserne richiesto l’avviso autorevole. § 31. Vali- dità dei deliberati. § 32. Affari da trattarsi nella prima seduta d’ognisessione ordinaria. § 33. Come si stendano i processi verbali. § 34. Missione del Direttore generale della Sanità presso il Consiglio. CAPITOLO III. Dell’ordinamento e delle attribuzioni dei Consigli provinciali di sanità. Bella composizione dei Consigli provinciali di sanità. » 39 § 35. Persone chiamate a comporli. § 36. Nomina e durata in carica dei loro membri. § 37. Desi- gnazione dei componenti nati, g 38. Persone che Articolo I. eventualmente ne possono far parte. § 39. Incom- patibilità, 8 40. Presidenti e segretari dei Consi- gli. 8 41. Indennità di presenza ai membri cui spetta. § 42. Spese d’ufficio. Articolo II. Del funzionamento dei Consigli provinciali di sanità. Pag. 43 § 43. Materia sopra cui i Consigli portano la loro attenzione. § 44. Casi in cui il loro parere è obbligatorio ed istruzioni relative. § 45. Adunanze. § 46. Affari da trattarsi nella prima adunanza d’ogni sessione. § 47. Condizioni di validità dei deliberati. § 48. Compilazione dei verbali e delle adunanze. § 49. Mansione dei medici provinciali presso i Consigli. CAPITOLO IV. Del medico provinciale » 53 § 50. Transizione. §51. Nomina dell’ufficiale sani- tario della Provincia. § 53. II concorso. § 53. Riserva di nomina per un sesto dei posti, in base a titoli. § 54. Classi dei medici provinciali 155, Incaricati a reggere provvisoriamente l’ufficio. § 56. Attribuzioni di questo funzionario. § 57. A chi competano le spese di stipendio e d’ufficio. CAPITOLO V. Del medico circondariale » 58 § 58. Casi in cui si può procedere alla nomina di medici circondariali. § 59. Chi ne fa la nomina. § 60. Attribuzioni. CAPITOLO VI. Dell’ufficiale sanitario comunale ..... » 60 § 61. Transizione. § 63. Scelta dell’ufficiale sanitario comunale. § 63. Persone da preferirsi. § 64. Attri- buzìoni. § 65. Rapporti tra gli altri esercenti arti salutari che esistono nel Comune e l’ufficiale sanitario. Dei laboratori igienici Pag. 63 § 66. Transizione. § 67. Direzione del laboratorio. £ 68. Personale tecnico. § 69. Arredamento. § 70. Analisi per Comuni. § 71. Analisi per privati. CAPITOLO VII. CAPITOLO Vili. Dell’ assistenza medica , chirurgica ed ostetrica nei Comuni » C6 § 73. Ordinamento della pubblica assistenza sanitaria. § 73. Come si provveda in caso di inadempimento dei Comuni. § 74 Numero dei sanitari condotti. § 75. Se e quando le frazioni di un Comune possono reclamare la residenza di sanitari. § 76. Norme per la nomina dei medici condotti. § 77.' Avvisi di concorso. § 78. I consorzi per le condotte sanita- rie. § 79. Condizioni d’esistenza e casi di obbli- gatorietà dei consorzi. § 80. Rappresentanza dei consorzi. § 81. Ingerenza della Giunta ammini- strativa. | 83. Consorzi tra Comuni appartenenti a Provincie limitrofe. § 83. Convenzioni per con- sorzi. § 84. Elenco degli aventi diritto all’assi- stenza gratuita. § 85. Inamovibilità dei sanitari comunali, § 86. Loro licenziamento. CAPITOLO IX. Dell’armadio farmaceutico » 74 § 87. Utilità dell’istituzione, § 88. Condizione per l’autorizzazione. § 89. Norme per il funzionamento. | 90. Persone che possono fare la distribuzione dei farmaci. § 91. Tenuta dell’armadio. | 92. Arredi indispensabili da contenervisi. § 93. Medicinali per- messi per l’armadio farmaceutico. CAPITOLO X. Dell’ assistenza e vigilanza zootatrica . . . Pag. 78 § 94. Transizione. § 95. Personale cui è affidata la polizia veterinaria. | 96. Nomina ed attribuzioni del veterinario provinciale. § 97. I veterinari co- munali. § 98. Loro attribuzioni. § 99. Veterinari di confine e di porto. § 100. Attribuzioni di essi. § 101. Prime linee di polizia veterinaria. Dell’esercizio delle professioni sanitarie ed affini. SEZIONE SECONDA. Dei medici e chirurghi » 87 § 102. Avvertenza preliminare. | 103. Indicazione delle professioni soggette a speciale sorveglianza. 1104. Che cosa s’intenda per sanitari, e di quante specie siano a’ sensi di legge. § 105. Formalità da adempiere per ottenere la libertà di esercizio. § 106. I medici stranieri in Italia. § 107. Dell’ esercizio abusivo della medicina. § 108. Decisioni varie atti- nenti all'illecito esercizio delle professioni sanitarie. § 109. I rimedi più efficaci crontro i gravi sconci che si sperimentano. § 110. Divieto a’ medici di contrattare con i farmacisti intorno a qualsivoglia compartecipazione negli utili. § 111. L’elenco dei sanitari. § 112. I loro obblighi nascenti dalle di- verse leggi in vigore. CAPITOLO XI. CAPITOLO XII. Dei farmacisti » 101 § 113. Cenni relativi all’esercizio della farmacia in Italia. § 114. Chi può aprire farmacia, e a quali condizioni. § 115. I supplenti nella direzione d’una farmacia. § 116. Gli aiutanti farmacisti. § 117. Il farmacista è commerciante? § 118. É soggetto alle leggi daziarie? § 119. Sostanze medicinali indi- spensabili. § 120. La farmacopea. § 121. Condi- zioni e formalità per la vendita de’ medicinali — responsabilità de’ farmacisti. § 122. Vendita di medicinali guasti imperfetti e nocivi. § 123. Con- travvenzioni relative al numero precedente. § 134. Vendita di sostanze venefiche. § 125. Può il far- macista esercitare l’ufficio di medico? | 126. Vi- site alle farmacie. § 127. Chi ne fa le spese. § 128. Trasloco delle farmacie. § 129. Loro chiusura. | 130. Vendita di specifici e rimedi segreti. CAPITOLO XIII. Dei semplicisti, erbajoli e droghieri .... Pag. 125 § 131. Ragione di questo capitoletto. § 132. Norme che reggono l’esercizio di tali mestieri. § 133. Con- travvenzioni cui possono andare incontro. CAPITOLO XIV. Dei flebotomi e dentisti » 128 § 134. Garanzie agli attuali esercenti la flebotomia e l’arte del dentista. § 135. Il flebotono dev’es- sere patentato. § 136. Non si può esercitare il me- stiere del cavadenti senza una legale autorizzazione. | 137. Miei convincimenti in proposito. | 138. In- certezza degli ordinamenti universitari in proposito. CAPITOLO XV. Delle levatrici » 131 § 139. Ben altrimenti grave è la questione delle leva- trici. § 140. Insussistente la partizione delle leva- trici in due gradi. § 141. Se ci hanno da essere, come si debbano istruire § 142. Norme giuridiche per l’esercizio. § 143. Schema di regolamento per la pratica ostetrica. § 144. Altre disposizioni di legge relative alle levatrici. CAPITOLO XYI. Degli istituti di cura medica E DEGLI STABILIMÉNTI BALNEARI. Articolo I. Delle case di salute Pag. 136 § 145. Disposizioni concernenti tutti gli istituti com- presi in questo Capitolo. § 146. Diverse Case di salute. § 147. Condizioni igienico-sanitarie comuni. § 148. Particolari prescrizioni relative alle Case per matti. § 149. Maternità in genere. § 150. Case private di maternità. § 151. Case per gl’infanti am- malati, ospizi marini, ecc. Articolo II. Degli stabilimenti balneari » 149 § 152. Diverse specie d’istituti per bagni. § 153, Clas- sificazione de’ bagni. § 154. Le principali acque minerali, specialmente d’Italia. § 155. Considera- zioni in proposito al servizio delle acque minerali. APPENDICI ALLA SEZIONE SECONDA. APPENDICE N. 1. Statistica dei sanitari del Regno » 155 APPENDICE N. 2. Assistenti farmacisti, proroga d’esami » 156 APPENDICE N. 3. Dosi degli agenti terapeutici di energica azione . . » 157 Zumo, Polizia Medica. 23 434 SEZIONE TERZA. Dell’Igiene del suolo e dell’abitato. CAPITOLO XYII. Del suolo e delle questioni sanitarie relative. Articolo I. Della salubrità del suolo Pag. 161 § 156. Importanza dell’argomento, e ciò che si omette. § 157. Prenozioni di cui non si può farsi a meno. § 158. Acqua sotterranea e sua influenza sulla salu- brità dei luoghi. § 159. Cagioni principali di mal- sania del suolo. § 160. Segni visibili di suolo mal- sano. § 161. Norme per il deflusso delle acque. § 163. Condizioni d’insalubrità riconosciute dall’ammini- strazione sanitaria. § 163. Considerazioni sul vizia- mento dell’ aria atmosferica. | 164. Generalità sui canali d’espurgo. § 165. Sistemi diversi. § 166. Ca- nali a raccolta totale. | 167. Complementi e cor- rezioni diverse a cotesto sistema. § 168. Sistema di Liernur. | 169. Fosse stabili e condizioni di am- raessibilità. § 170. Bottini mobili. § 171. Latrine e orinatoi. § 173. Ripulitura delle città e immon- dezzai. Articolo IL Delle risaie » 191 § 173. I pericoli delle risaje. § 174. Leggi che gover- nano la risicoltura, § 175. Come si siano fatti i regolamenti. § 176. Desiderati della Polizia medica in proposito. Articolo III, Della macerazione delle piante tessili » 196 § 177. Pericoli della macerazione del lino e della ca- napa. § 178. Sistemi ordinari. § 179. Come coreg- gerli. § 180. Regolamenti in proposito. Articolo IV. Delle località miasmatiche propriamente dette. . . . Pag. 199 § 181. Quali si dicano località miasmatiche. § 182. Estensione della malaria in Italia. § 183. Natura dell’agente miasmatico. § 184. Veicolo del veleno palustre. § 185, Provvedimenti di ordine generale. § 186. Piantagioni contro la malaria. § 187. Prov- vedimenti personali. CAPITOLO XVIII. Delle abitazioni umane Articolo I. Prime linee d'edilizia sanitaria » 209 § 188. Prenozioni sulla casa. § 189. Condizioni gene- rali di salubrità. § 190. Scelta de’ materiali da costruzione. § 191. Cenni sulle pertinenze diverse d’una casa. § 192. Rapporto tra l’altezza delle case e la larghezza delle vie cittadine. § 193. Di- sposizioni dei cortili. § 191. Prescrizioni in ordine alle case di nuova costruzione. § 195. [Affitto di case mobiliate. Articolo IL Delle scuole e degli asili » 221 § 196. Generalità intorno all’igiene scolare. § 197. Legge per la costruzione, 1’ ampliamento ed i re- stauri degli edifici scolastici. § 198. Banchi, giu- sto le prescrizioni. § 199. Desiderati, Degli ospitali e degli ospizi » 238 § 200. Prenozioni scientifiche. § 201. Principi! di tecnica nosocomiale. § 202. Profilassi della tuber- colosi, ed ospedali per tisici. Articolo III. Articolo IV. Dei teatri Pag. 252 § 203. Principi! che debbono governare la costru- zione dei teatri dal lato dell’igiene e della sicu- rezza. 204. Provvedimenti per prevenire o do- mare l’incendio e per l’eliminazione dei gas dele- terii. Dei macelli » 254 § 205. In che possono nuocere. § 206. Dove e come costruirli per rispetto alla salubrità, e secondo la legge. Articolo V. Articolo VI. Degli stabilimenti insalubri e delle professioni che vi si esercitano » 258 § 207. Prenozioni scentifico-legislative. § 208. Nostro sistema di leggi. § 209. L’elenco. § 210. Prime linee d’igiene industriale. § 211. Il lavoro se- condo l’età e il sesso. Articolo VII. Delle prigioni » 271 § 212. Principi d’igiene carceraria SEZIONE QUARTA. Della Polizia bromatologica. CAPITOLO XIX. Dell’igiene degli alimenti e delle bevande. Articolo I Prenozioni d’igiene alimentare Pag. 274 § 213. Concetto dell’alimento. § 214. Importanza della legislazione bromatologica. § 215. Classifica- zione degli alimenti. Articolo II. Dell’acqua potabile » 279 § 216. Importanza della questione dell’acqua. § 217. Condizioni di sua potabilità. § 218. Alcune rifles- sioni di pubblica igiene intorno al regime del- l’acqua. g 219- Cautele per l’analisi. Articolo III. Di alcuni alimenti d'uso comune, e delle loro adulterazioni. » 290 § 220. Limiti del lavoro. § 221. Legislazione patria che regola la materia. A) Leggi civili. § 222. B) Leggi penali. § 223. C) Legge di sanità. § 224. Le carni sane. § 225. Le carni non adatte all’ ali- mentazione. § 226. Le carni di cavallo. § 227. Il latte. § 228. Sofisticazioni del latte. § 229. Le farine. § 230. Adulteramente delle farine. § 231. Le colorazioni artificiali delle derrate alimentari. § 232. Articoli che più d’ordinario si colorano. § 233. Il sofisticato colore dei vini. § 234. Vini ad imitazione. § 235. Scoperta delle tinte false. § 236. I vini gessati e innacquati. § 237. Colora- zione dei liquori spiritosi. § 238. Adulterazioni del burro. § 339. Conserve alimentari. § 240. Colora- mento di dolciumi, e sciroppi. § 241. Falsificazione dell’ olio. § 242. Le essenze di aceto. § 243. Falsi- ficazione del caffè. 438 Articolo IV. Degli utensili per la cucina e per la conservazione de’ cibi e delle bevande Pag. 318 § 244. Prescrizioni di legge in altri paesi. § 245. 11 nostro regolamento di sanità. SEZIONE QUINTA. Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell’uomo e degli animali. GAFITOLO XX. Delle malattie infettive e delle zoonosi Articolo I. P venazioni paio genico-cliniche » 320 § 246. Obbligo della denunzia, e vie gerarchiche per le quali dev’essere fatta. § 247. Concetto dell’in- fezione e de’ morbi che ne derivano. § 248. Loro cagione determinante. § 249. Classificazione dei microbi. § 250. Cagioni coadjuvanti la propaga- zione delle malattie infettive. § 251. Le endemie. § 252. Le epidemie. § 253. I morbi contagiosi. § 254. I medici e i loro doveri nelle emergenze di malattie popolari. § 255. Misure d’ordine generale rispetto alle pandemie. § 256. Prescrizioni relative a’ morbi del bestiame. Articolo IL Dei morii infettivi in specie » 344 § 256. Quali malattie debbano riguardarsi, per legge, come infettive. § 358. Considerazioni di pro- filassi generale. § 359. Del morbillo e della scar- lattina. § 260. Del vajuolo. § 261. Del tifo petec- chiale. § 262. Della febbre tifoide. § 263. Della dif- terite e del croup. § 264. Della febbre puerperale. § 265. Dell’influenza. § 266. Della peste bubonica. § 267. Della febbre gialla. § 268. Gel cholera asia- tico. § 269. Della sifilide e specialmente di quella trasmessa per baliatico. § 270. Della rabbia e delle altre zoonosi. Articolo III, Del cholera morlus Pag. 383 § 271. Ragione per discorrerne particolarmente. § 272, Definizione. § 273. Considerazioni ecologiche. § 274. Principio cholerigeno. § 275. Profilassi in- ternazionale e di Stato. § 276. Ciò che incombe di fare ai Comuni. § 277. Isolamento e provvedi- menti complementari, § 278. Precauzioni per gli assistenti ai malati. § 279. Norme per la disin- fezione. § 280. Provvedimenti relativi al caso di morte. § 281. Lavatoi pubblici. § 282. Sussistenza ai poveri ed acqua potabile. SEZIONE SESTA. Della polizia mortuaria CAPITOLO XXL Igiene della, morte » 409 § 283. Oggetto di questa Sezione. § 284. I medici necroscopi. § 285. Obbligo ai comuni d’aver un cimitero, § 286. Inumazione e Tumulazione. § 287. Norme per la costruzione de’ cimiteri. § 288. La cremazione ne’ suoi rapporti con l’igiene e la me- dicina legale. § 289. Disposizioni legislative in rapporto alla cremazione. § 290. Scelta del sistema crematorio. § 291. Regolamento di polizia mor- tuaria. Dottor LEONARDO VALLARDI, Editore ELENCO METODICO-ALFABETICO DELLE PUBBLICAZIONI MEDICHE ANATOMIA, FISIOLOGIA, MICROSCOPIA. Albini prof. G. Guida allo studio della fisiologia. Lezioni raccolte e redatte, sotto alla direzione del- l’esimio professore dai signori dottori Biondi e Verde. Un volume in-8 di pagine 707 con molte figure in- tercalate nel testo L. 12 — Achermaim H. Istogenesi ed istologia del sarcoma. Trad. del dott. P. Conti. (Racc. di conferenze Clini- che. N. 226-227) » 1 - Boch C. E. ed Brass A. Atlante di anatomia del- l'uomo. Dalla trad. tedesca del 1889. Novanta tavole a colori di finissima esecuzione con testo esplicativo e sinonimie a cura del Prof G. Antonelli. Tutta l’o- pera sarà compresa in dieci fascicoli. — Sono pub- blicati i primi 7 fascicoli. Prezzo di ogni fascicolo » 6 — Friedlander C. La tecnica del microscopio per le ricerche mediche ed anatomo-patologiche. Dalla se- conda ediz. tedesca per cura del dott. E. Coen e con note dello stesso. Un voi. in-16 di pag. 203 con una tavola croniolitografica. Collana Manuali Yallardi. » 2 50 Legato all’inglese » 3 50 Heiberg J. Atlante dei territori dei nervi cutanei ad uso dei medici e degli studenti. Disegni di Al- fredo Fosterud. Un volume in-8 grande . . » 6 — Nuhii A, Trattato di anatomia pratica per guida alle preparazioni anatomiche nelle sale. Dal tedesco 2 per cura di L. Trimani colla revisione del professore F. Todaro. Un voi. in-8 di pag. 400 con 60 figure in parte colorate L. 8 — Virchow R. La patologia cellulare basata sulla dot- trina fisiologica e patologica dei tessuti. Esposizione sommaria del prof. G. Lepidi-Chioti, dall’ ultima edizione tedesca, non tradotta. Un voi. in-8 . » 2 50 MEDICINA INTERNA. Bamberger von H. Del morbo di Bright e sue relazioni con altre malattie. Traduzione del dottore Antonio Vizioli. (Raccolta di conferenze cliniche N. 162). In-8 L. 1 - Bartels C. Studi clinici sulle diverse forme di ne- frite cronica diffusa. Traduzione del dott. A. Vizioli, (Raccolta di conferenze cliniche N. 27). In-8 2a edi- zione » 1 — Baumgarten F. Sulla tubercolosi latente. Tradu- zione del dott. C. Cappa (Raccolta di conferenze cliniche N. 814). In-8 » 1 — Bettelheim C. I vermi nastriformi dell’uomo e ì fe- nomeni morbosi cagionati da essi. Traduzione del prof. Carlo Emery. (Raccolta di conferenze cliniche N. 161). In-8 con figure » 1 — Biedert F. Il metodo pneumatico e l’apparecchio pneumatico trasportabile. Traduzione del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conferenze cliniche N. 115. In-8, con figure » 1 — Biermer A. Sull’asma bronchiale. Trad. del dot- tore F. Bertè. (Raccolta di conf. cliniche N. I2j, In-8. 2a edizione • 1 — — Sulla genesi e diffusione del tifo addominale. Trad del dott, G. Pettoruti. (Racc dì conf. cliniche N. 52 . In-8 » 1 - Bollingrer. Sul vaiuolo umano ed animale, sull’ ori- gine del vaiuolo vaccino e sulla vaccinazione intra- uterina. Trad. del dott. A. Tari. (Raccolta di conf. cliniche N. 98). In-8 » 1 — Blau L. Diagnosi e terapia delle malattie con sin- tomi d’imminente pericolo di vita. Traduzione dal tedesco con note del prof. G. Lepidi-Chioti. Un voi in-8 di pag. 568, 8a edizione italiana . . » 12 — 3 Cohnhelm G. La tubercolosi dal punto di vista della teorica In-8 di 33 pagine. . . L. 1 — Dornbliith F. Dell’avvelenamento cronico per ta- bacco. Trad del doti A. Tari. Raccolta di confe- renze cliniche N. 106). In-8 . . . . » 1 — Ebsteiu G. Intorno al cancro dello stomaco. Trad. del prof. C. Emery. (Racc. di conf. din. N. 109;. In—8 ...... a » 1 — — Sull’incapacità di chiudersi del piloro) incontinentia pilori). Trad. del dott. A. Yizioli, (Racc. di conf. din. N. 155). In-8 . . . . . . • » 1 — Elchhorst E. Trattato di patologia e terapia spe- ciale, per medici pratici e studenti. Traduzione ese- guita sull’ultima ediz. tedesca sotto alla direzione del prof. A. Murri. Due volumi in-8 di pagine comples- sive 2673 con 441 magnifiche incisioni intercalate. » 56 — Fiecller A. Sulla puntura della pleura e del peri- cardio. Trad. dei dott. Paolo e Pasquale Morelli. Racc. di conf. cliniche N. 216). in-8 con figure. » 1 — Prie(llandei* C. Sulla tubercolosi locale. Trad. del dott. Morisani. (Racc. di conf. din. N. 63). In-8. » 1 — Friedreich N. Il tumore acuto di milza e i suoi rapporti con le malattie acute d’infezione Trad. del prof. C. Emery (Raccolta di conf. din). In-8. » 1 — Fruhauf H. Guida alla diagnosi delle malattie in- terne con speciale riguardo all’analisi chimica e mi- croscopica dei secreti ed escreti. Dalla terza edizione tedesca pel dott. C. Brascuglia, colla revisione del prof. Clodomiro Bonfiglio. Un. voi. in-16 di pag. 314, con 6 tavole cromolitografiche di finissima esecu- zione. Collana Manuali Vallardi. . . . » 5 — Legato all’inglese » 6 — Gerhardt C. Della itterizia gastro-duodenale. Trad. del dott. F. Bertè. (Raccolta di conferenze cliniche N. 17). In-8 » I- — L’infarto emorragico. Trad. del dott. C. Maglieri (Raccolta di conf. din. N. 76.) In-8 . . . » 1 — Ingals F. Lezioni sulla diagnosi e cura delle ma- lattie di petto, gola e cavità nasali. Dall’inglese per cura del dott. B. Perii. Un voi. in-8 di pagine 477 con 135 figure intercalate » 8 — Jurgonsen Th. Principi! fondamentali per la cura della pulmonite crupale Trad. del dott. A. Yizioli. Racc. di Conf. din. N. 43 In-8, 2a edizione. » 1 — — Sulle forme leggere di tifo addominale. Trad. del 4 doti A- Vizioli. (Racc. di conferenze cliniche N. 49J. In-8, 2a edizione L. 1 — Kraussold E. Sulle malattie dell’appendice vermi- forme del ceco e loro trattamento, con osservazioni sulla resezione circolare dell’intestino. Traduzione del dott. A. Cionini (Racc, di conf. cliniche N. 191). In-8 con figure » 1 — Kunze C. J. Sunto di medicina pratica. Traduzione dal tedesco con note del dott G. Canettoli. Un vo- lume in-8 di pagine 442 » 4 — Kussner B. Della cirrosi epatica Trad del dottor A. Vizioli. (Raccolta di conf. din. N. 140). In-8. » 1 — Kussmaul A. Il turbamento peristaltico dello sto- maco, con osservazioni sul suo abbassamento e sulla sua dilatazione, sul rumore di scoppiettio e la bile nello stomaco stesso. Trad. del dott. A. Cionini. (Raccolta di conf. din. N. 181). In-8. con figure. » 1 — Leichteustern O. Sulle pulmoniti asteniche. Trad. del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conferenze cli- niche N. 103). In-8 » 1 — Beisrìnk H. La trasfusione del sangue. Traduzione del dott. D, Franco. (Raccolta di conferenze clini- che N. 42). In-8 » 1 - Lepidi Chioti prof. G. Lezioni chiniche, per guida al medico pratico ed allo studente. Un voi in-8 di pagine 206 » 4 — Lesser L. Trasfusione ed autotrasfusione. Trad. del dott. C. Emery. (Raccolta di conf. cliniche N 66). In-8 con figure » 1 — Leube W. O. Sulla terapia delle malattie dello sto- maco, Trad. del dott. A. Vizioli. (Racc. di conf. cli- niche N. 45). In-8, 2a edizione . . . . » 1 — Leyden E. Sulla gangrena polmonare. Trad. del dott. A. Vizioli. (Raccolta di conf. cliniche N. 29 In-8. 2a edizione » I — — Sull’ascesso polmonare. Trad. del dott. A. Tari. (Racc. dì conf. cliniche N. 99 e 100; In-8, con 4 ta- vole litografiche ed una cromolitografica. . » 2 — Llchtheìm L. Sulla emoglobinuria periodica. Trad. del dottor C. Maglieri. (Raccolta di conferenze cli- niche N. 148). In-8 » 1 — Liebermeister C. Regolazione del calore e febbre. Trad. del dott. A. Vizioli (Raccolta di conferenze cliniche N. 22). In-8 2a edizione . » 1 — — Sul trattamento della febbre. Trad. del. dott. P. Morelli. (Racc. di conf. din, N. 31) In-8 2a ediz. » 1 — 5 Litteu M. Sulla tubercolosi miliare acuta. Trad. del dott. A. Tari. (Racc. di conf. din, N. 102) In-8. L. 1 — Mordliorst. Intorno alla genesi della scrofolosi e della tisi polmonare Trad. del dott. A. Sebastiani. Racc. di conf. din. N. 163) In-8 . . . » 1 — Notlmagel H. Sulla diagnosi ed etnologia del rag- grinzamento pulmonale unilaterale, Trad. del dot- tor P. Postiglione. (Racc. di conf. din. N. 61) In-8 » 1 — — Sulla nevrite sotto il rapporto diagnostico e pato- logico. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. di. N. HI). In-8 ' . » 1 — — La sintomatologia delle ulceri intestinali. Trad. dei dott. C. Maglieri. (Raccolta di conferenze cli- niche N. 200. In-8 » 1 — Pelei* a* L’orina nelle neurosi. Trad. del dott. C. Cappa. (Racc. di conf. din. N, 233). In-8 . » 1 — Quiucke H. Sull’anemia perniciosa. Trad. del dottor C. Maglieri (Racc. di conf. din. N. 91). In-8. » 1 — Binile H Stato attuale della questione della tuber- colosi. Traduzione del dott. F. Bertè. (Raccolta di conferenze cliniche. N. 6.) In-8 2a edizione . » 1 — Kiegel F. Sulle paralisi respiratorie, Trad. del dottor C. Maglieri. (Racc. di conf. din. N. 84) In-8. » 1 — — Sull’importanza dell’esame del polso. Trad. del dott. L. Albini. (Racc. di conf. din. N. 138-139). In-8 con figure » 2 — — La diagnosi dell’aderenza del pericardio. Trad. del dott. A. Vizioli. (Racc. di conf. din. N. 160; In-8. » 1 — Kosenbacb O. II meccanismo e la diagnosi del - l’insufficienza dello stomaco. Trad. del dott. A Vi- zioli. (Racc. di conf. din. N. 151) In-8 . . » 1 — Salkowski E. e W Eeube. Trattato dell’urina; ad uso degli studenti e dei medici pratici. Trad. dal tedesco con aggiunte. Un voi. in-8 di 568 pag. con 36 incisioni intercalate . . . » 10 — Senator B. Sulla difterite (Synanche contagiosa . Trad. del dott. C. Maglieri. ;Racc. di conf. din. N. 97). In-8 2a edizione » 1 — Spillmauu P. Manuale di diagnosi medica. Trad. di E. Martinez, con note del dott. G. Paolucci, prof, di clinica alla R. Università di Napoli. Un voi. in-16, di pagine 594 con 139 figure intercalate nel testo Collana Manuali Yallardi » 6 — Legato all’inglese » 7 — Stemlenei* F. Gli organismi vegetali come cause di 6 morbi. Trad. del dott. G. Petteruti. (Racc. di conf. din. N. 74;. In-8, con figure . . . L. 1 — Tommasi prof. S. Sommario della clinica medica in Pavia. Casuistica di cinque anni, con esposizione delle dottrine patologiche più fondate e del metodo curativo. Un voi. in-8 » 3 — — Prolegomeni di clinica medica preceduti da un di- scorso sul metodo clinico. Un voi. in-8 di 140 pag. » 3 — Traube E. Lezioni cliniche sui sintomi delle malat- tie degli apparati della respirazione e della circola- zione (fatte all’Università dì Berlino). 2a ediz. ita- liana. Un voi. In-8 . . . . . . » 3 — Vetter A. I riflessi quale mezzo di aiuto diagnostico nelle gravi malattie del sistema nervoso centrale. Trad. del Dott. V. Cantù. (Racc. di conf. din. N. 23;?). » 1 — Weigert C. L’affezione renale di Bright dal punto di vista anatorao-patologico Trad. del dott. C. Ba- reggi. (Racc. di conf. din. N 174-175). In-8 . » 2 — Wuuderlich C. Diagnosi del tifo esantematico. Trad. del dott. A. Vizioli. (Racc. di conf. din. N 19). In-8 2a edizione » 1 — Ziegler E. Della tubercolosi e della tisi. Trad. del dott. Yit. Cavagnis. (Raccolta di conferenze clini- N. 165.) In-8 » 1 - Ziemsseu H. Cura dell’ulcera semplice dello stomaco Trad. del dott. A. Yizioli. (Raccolta di conferenze cliniche N. 15). In-8 » 1 — CHIRURGIA. Beely F. Sul trattamento della cifosi di Pott me- diante apparecchi portatili. Trad. del doti. A. Cio- nini. (Racc. di coni', din. N. 199). In-8, confìg L. 1 — Bergmann E. La diagnosi della meningite trauma- tica. Trad. del dottor C. Maglieri. (Racc. di confe- renze cliniche N. 94) In-8 » 1 — — Le lesioni del cervello con sintomi generali e di focolaio. Trad. del dott. G. Lava. .Racc. di conf. cliniche N. 190). In-8 » 1 — Billroth T. Vie di propagazione dei processi flogi- stici, Trad. del dott. Antonio Yizioli. (Raccolta di conf. cliniche N. 5). In-8. Seconda edizione . » 1 — Blrcher E. I tumori maligni della glandola tiroide. Trad. del dott. P. Morelli. (Raccolta conferenze cliniche N. 236;. In-8, con tavole . . . L. 1 — Busch F. Rigenerazione e formazione flogistica dei tessuti. Trad, del dott. A. Vizioli. (Raccolta di conf. din. N. 157). In-8 » 1 - Corradi prof. Giuseppe. Compendio di terapeutica chirurgica generale. Libro I. Generalità sulle ope- razioni elementari. Elettroterapia chirurgica. Libro II. Generalità sulle operazioni che si riferiscono ai sistemi ed ai grandi apparati dell’animale economia Due voi. in-8 con figure intercalate . . . » 14 — Czerny V. Sulla carie delle ossa del tarso. Trad. del dott. Emery. (Racc. di conf. din. N. 59). In-8 » 1 — Dubrueil A- Elementi di medicina operatoria. Trad. dal francese per cura del dottor A. Germano, con numerose ed ampie note del prof. F. Frusci. Un voi. in-S di pagine 765 con Atlante di 176 pagine in carta distinta comprendente 435 figure . . » 15 — D’Antona A. Manuale di Patologia Chirurgica , compilato e pubblicato dai dott. E. Garzia ed U. Fe- dele. Tre volumi in-16 » 18 50 Dornbluth F. La scoliosi. Trad. del dott, P. Conti (Raccolta di conf. din. N. 178). In-S con figure » 1 — Esmarck P. Sull’anemia artificiale nelle operazioni. Trad. del dott. D. Morisani. (Raccolta di conf. cli- niche N. 55). In-8 » 1 — Fidscher H. Della commozione cerebrale. Trad. del dott. F. Berté. (Racc. di conf. cliniche N. 4). In-S. » 1 — — Dello Shok. Traduzione del dott. Antonio Vizioli (Racc. di conf. din. N. 20). In-8. Ssconda ediz. » 1 — — Sull’enflsema traumatico. Trad. del dottor Pietro Postiglione, (Racc. di conf. cliniche N. 46). In-S » 1 — — Sui pericoli dell’entrata dell’aria nelle vene durante un’operazione. Trad. del dott. Domenico Biondi. (Rac- colta di sonf. din. N. 107). In-S. . . . » 1 — Fort I. A. Compendio di patologia e clinica chirur- gica. Trad. sull’XP francese dei dott. L. Ceruti ed A. Pastore. JJn voi. in-16 di pagine 751 con 123 figure intercalate. (Collana Manuali Vallardi) Se- conda edizione » 6 — Follili F. e Duplay S. Trattato elementare di pa- tologia esterna. Unica traduzione italiana autoriz- zata. Sette volumi in-8 di pagine complessive 5660 con 1178 figure intercalate (le stesse incisioni origi- nali dell’edizione francese) « 117 — 8 Genzmer A. e Volkmann il. Sulla febbre trau- matica settica ed asettica. Trad. del dott. G. B. Botteri. (Racc. di conf. din. N. 110). In-8 . L. 1 — — L’idrocele e la sua guarigione mercè il taglio e consecutivo trattamento antisettico. Traduzione del dottor C. Maglieri (Raccolta di conferenze cliniche N. 124). In 8, con figure » 1 — Heiuecke W. Sulla necrosi delle ossa Trad. del dott. P. Postiglione. (Racc. di conf.din. N. 58). In-8 » 1 — Hueter C. La scrofolosi ed il suo trattamento lo- cale come profilassi alla tubercolosi. Traduzione del dott C. Maglieri. (Racc. di conf. clin.N. 93). In-8. » 1 — Jaffè C. La resezione intestinali per ernia cangre- nosa. Trad. del dott. G. Uffreduzi. (Racc. di conf. din. N. 201). In-8 » 1 - Konig F. Sul significato degli spazi connettivali nelia diffusione del processo flogistico. Traduzione del dott. Domenico Franco (Raccolta di conferenze cli- niche N. 41.) In-8 » 1 — — Sulla gangrena nosocomiale. Trad del dott, Dome- nico Franco, (Raccolta di conf. cliniche N. 54) In-8. » 1 — — Sulla tubercolosi delle ossa e delle articolazioni e sui progressi nella cura di questa malattia. Tra- duzione dei dottori Paolo e Pasquale Morelli. (Rac- colta di conferenze cliniche N. 217), In-8 . » 1 — Kocli G-. Sul cloroformio ed il suo uso in chirurgia. Traduzione del dott. C. Maglieri. (Raccolta di con- farenze cliniche N. 67). In-8 . . . . » 1 — Kocher T. La medicazione antisettica delle ferite con soluzioni deboli di cloruro di zinco. Trad. del dottor E. Paradisi. (Raccolta di conferenze cli- niche N. 203-204). In-8 » 2 — Kocher H. Le analogie delle lussazioni della spalla e dell’anca e dei loro metodi di riduzione. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. din. N. 104) In-8. » 1 — — Sulla profilassi dell’infiammazione fungosa delle ar- ticolazioni, con speciale riguardo alla osteomielite cronica ed al suo trattamento con Tignipuntura, Traduzione del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 108). In-8 » 1 — Kraussold H. Sulla recisione e sutura dei nervi. Trad. del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conf. cli- niche N. 146). In-8 . . - . . . » 1 - Langenbuch C. Sopra il denudamento dei grossi tronchi vascolari in seguito di ulcere, e del loro 9 trattamento con filacce inzuppate di cloruro di zinco. Traduzione del dott. Luigi Albini (Raccolta di con- ferenze cliniche N. 105). In-8 . . . L. 1 — Lichteim L. Sul trattamento operativo degli essu- dati pleuritici. Traduz. del dott. Domenico Franco. (Raccolta di conferenze cliniche N. 80) In-8 . » 1 — Ldndner H. Principii generali sul trattamento chi- rurgico dei tumori maligni. Traduzione del dottor B. Uffreduzzi. (Raccolta di conf. din. N. 196) In-8. » 1 — Lucke A. Sulla cura operativa del gozzo. Tradu- zione del dott. F. Bertè (Raccolta di conf. cliniche N. 3;. In-8 » 1 — Lucke A. Sul cosi detto piede piatto infiammatorio. Traduzione del dott. Franco. (Racc. di conf. cli- niche N. 60. In-8 » 1 — — La diagnostica chirurg. gener. dei tumori. Trad. del dottor C. Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 82;. In-8 » 1 - Maas H. Cura delle ulcere, con speciale riguardo alla trapiantazione di Reverdin. Trad. del dottor Dome- nico Franco. (Racc. di conf, cliniche N. 44). In-8. » 1 — Mikulicz I. La laparotomia nelle perforazioni dello stomaco e delTintestino. Trad. del dott. Mugnai (Racc. di conf. din. N. 2,30). In-8. . . » 1 — Mosetig-Moorhof V. Della medicatura col jodo- formio. Trad, del dott. Paolo e Pasquale Morelli. (Racc. di conf. cliniche N. 211) In-8 . . « 1 — Rauke H. Sul Timol e il suo uso nel trattamento antisettico delle ferite. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 122), In-8. . . » 1 — Rose E Sulle ferite da punta dei vasi della coscia e sul loro più sicuro trattamento. Trad. del dottor C. Maglieri (Racc. di conf. din. N. 78) In-8. » 1 — Kydyger L. Sulla resezione del piloro. Trad. del dott. P. Morelli. (Racc. di conf. cliniche N. 234). » 1 — Schede M. Sulle lesioni della mano e delle dita. Trad. del dottor F. Bertè. (Raccolta di conf. cliniche N. 30). in-8 » 1 — — Sulle amputazioni parziali del piede. Traduzione del dottor C. Emery. (Raccolta di conferenze cli- niche N. 68-69). In-8 » 2 — Schultze A. W. Sulla medicatura antisettica alla Lister delle ferite in seguito ad esperienze personali. Trad. del dott. Antonio Vizioli (Raccolta di confe- renze cliniche N. 47). In-8 Seconda edizione . » 1 — Tliiersch C. Risultati clinici del trattamento alla Lister delle ferite e sulla sostituzione dell’acido sa- licilico all’acido carbolico. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 112-113* In-8 . L. 2 - Volkmatm K. La chirurgia moderna. Trad. del dott. P. Morelli, vRacc. di conf. din. N. 235). In-8 » 1 — — Le resezioni delle articolazioni. Traduzione del dott. P. Postiglione (Racc. di conf. din. N. 50). In-8 » I — — Sulla medicatura antisettica ad occlusione e sulla influenza nel processo di guarigione delle ferite. Trad. del dott. C. Maglieri (Raccolta di conferenze cliniche N. 85). In-8 » 1 — — Trattamento delle fratture complicate. Trad. del dott. D. Biondi. (Raccolta di conferenze cliniche N. 119-120), In-8 con figure . . . . » 2 — — Sul cancro rettale e sulla estirpazione del retto, Trad. del dott. Guelfo von Sommer. (Raccolta di conferenze cliniche N. 131). In-8 . . . » 1 — — Sul carattere ed importanza delle fiogosi fungose articolari. Traduzione del dottor Carlo Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 171-172). In-8, con fi- gure intercalate nel testo e 3 tavole cromolitogr. » 3 — Wagner W. L’empiema e suo trattamento. Tradu- zione del dott. C. Maglieri). Raccolta di conf. cli- niche N. 197). In-8 . . . . . . » 1 — Waldeyer W. Sul cancro. Trad. del dott. Pasquale Morelli. (Racc. di conf. din. n. 34). In-8 . » 1 — Valdmann W. Artrite deformante e reumatismo ar- ticolare acuto. Traduz. del dott. A. Mugnai. (Rac- colta di conf. din. N. 220). In-8 . . . » 1 — Wolf. G. Sulle operazioni che si eseguono situando il paziente col capo penzolone. Trad. del dottor C. Maglieri. (Racc. di conf, din. N. 134) in-8. » 1 — CHIRURGIA MILITARE. Hùter C. Cura chirurgica della febbre traumatica nelle ferite d’arma da fuoco Trad. del dott. F. Bertè (Raccolta di conferenze cliniche N 34). In-8 . L. 1 Port J. La tecnica delle improvisazioni nell’assistenza ai militari feriti ed ammalati in campagna. Un vo- lume in-16 di 400 pag. con 188 incisioni intercalate. Collana manuali Yallardi L. 5 — Reyher C. Il trattamento antisettico delle ferite nella chirurgia militare. Trad. del dott. Carlo Ma- glieri. (Racc. di conf. cliniche N. 135-136). In-8. » 2 — GINECOLOGIA ED OSTETRICIA. Alilfeld F. Sulla tecnica dell’ esame delle gravide. Trad. del prof C. Emery. (Racc. di conf. din. N. 75). in-8 . . . L. 1 — Boernei* E. Sul fibroma sottosieroso dell’utero. Trad. del dott C. Maglieri. (Racc. di conf. din. N. 202). in-8 » 1 — Breisky. Cura delle emorragie puerperali. Trad. del dott. F. Bertè. Racc. di conf. din. N. 14). In-8, con fig » 1 — Cazeaux P. e Tarnier S Trattato teorico-pratico di ostetricia. Dalla IX edizione francese con note dei professori Domenico Chiara, Ottavio Morisani e Domenico Tibone. Un voi. in-8 di pagine 1111, con 159 figure intercalate e 5 tavole dall’acciaio di finissima esecuzione » 20 — Cohnstein J. Delle operazioni chirurgiche sulle in- cinte. Trad. del dott. G. Colucci. Racc. di conf. din N. 57). In-8 » 1 — — La diagnosi ginecologica. Trad. del dott. C. Ma- glieri. (Racc. di conf. din. N. 71 . In-8 . . » 1 — Dohrn R. Della Pelvimetria, Trad. del dott. F. Berté, (Racc. di conf. din. N. 21). In-8 . . . » 1 — — Sul trattamento dei parti abortivi. Trad. del dott, G. Colucci. (Racc. di conf. din. N. 37), in-8 , » 1 — — Sul parto prematuro artificiale per bacino ristretto. Trad. dal dott C. Maglieri. (Racc. di conf. cliniche. N. 79). In-8 » 1 - Diihrssen A. Sul trattamento delle emorragie post- partum. Trad. di Augusto Nicolello. (Raccolta di conf. din. N. 237). In-8 » 1 — Finizio A. Guida pratica di ostetricia per le alunne di maternità e pel perfezionamento delle levatrici condotte italiane. Un voi. in-8 di pagine 367, con 36 figure intercalate » 5 — Freund V. A. Di un nuovo metodo di estirpazione dell’intero utero, Trad. del dott, Antonio Vizioli. (Racc. di conf. din. N. 112). In-8, con figure . L. 1 — Fritsch E. Dell’ ornatocele retro-uterino. Trad. del dott. G. Colucci. (Racc. di conf. din. N.48). In-8 » 1 — — Sulla febbre puerperale e suo trattamento locale. Trad. del dott. A. Vizioli. (Raccolta di conf. cliniche N. 98). In-8 » 1 — — Il cefalotribo ed il cranioclaste di Braun. Trad. del dott. G Maglieri. 'Raccolta di conferenze cliniche N. 150). In-8 » 1 - Galabin A. Guida dello studente alla diagnosi ed alla cura delle malattie delle donne. Dall’inglese, per cura del dott. Natale Sisca. Un voi. in-16, di pag. 418, con 164 fig. intercalate nel testo. Collana Manuali Yallardi » 5 — Legato all’inglese » 6 — Gusserow A. Sul carcinoma dell’utero. Traduzione del dott. F. Bertè. (Raccolta di conferenze cliniche N. 18). In-8 » 1 — — Sulla mestruazione e dismenorrea. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 101). in-8 » 1 — Halbersoma T. Sull’etiologia dell’eclampsia puerpe- rale. Traduzione del dott. Martinetti. (Raccolta di conf. cliniche N. 219). In-8. . . . . » 1 — Kart B. e Barbour F. Manuale di ginecologia, Trad. dalla seconda ediz. inglese pel dott. N. Sisca, con note. Un voi. in-8 di pag. 750, splendidamente illustr. con 401 figure intere, e 9 tavole litogr . » 20 — Hegar A, Sulla diagnosi ginecologica. Esame combi- nato, Trad. del dott. Y. Maggioli. (Racc. di conf. cliniche N. 86;. In-8 » 1 — — Sulla ovariotomia. La riduzione intraperitoneale del peduncolo dei tumori ovarici. Destino ed effetto delle ligature perdute, dei pezzi di tumori strozzati, delle escare gangrenose, delle masse completamente stac- cate e dei liquidi rimasti nella cavità addominale. Trad. del dott. C, Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 141). In-8 » 1 - — La castrazione delle donne. Traduz. del dott. C. Ma- glieri. (Racc. di conf. din. N. 143, 144 e 145). in-8 » 3 — Henuig C. Sulla laparotomia per l’estirpazione dei tumori uterini. Trad. del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 1). in-8 . . . . » 1 — Hildebrandt H. Sulla retroflessione dell’utero. Trad. del dott. F. Berte Racc di conf. din. N. 1). In-8 » 1 — — Sul catarro degli organi genitali della donna Trad. del dott. P. Morelli. (Racc. di conf cliniche N. 32 . in-8. Seconda edizione L. 1 — — Dei polipi fibrosi dell’utero. Trad. del dott. G. Co- lucci. (Racc. di conf. cliniche N. 33). in-8 . » 1 — Kiistner O. Sulle presentazioni delle natiche e dei piedi, loro pericoli e loro trattamento Trad. del dott. G. Maglieri. (Racc. di conf. clinic. N. 123). In-8 » 1 — Landau h Sui mezzi di dilatazione dell’utero. Tra- duzione del dott. A. Cionini. (Racc. di conf. cliniche N, 187). In-8, con figure » 1 — liitzmaim C. C. Th. Sul parto nel bacino ristretto. Quattro conferenze: l.a Riconoscimento sul vivo del bacino ristretto. 2.a Influenza del bacino ristretto sul parto in generale. 3.a Intorno all’influenza che eser- citano sul parto le singole forme di bacino ristretto 4.a Sul governo del parto nei bacini ristretti. (Rac- colta di conf. cliniche N. 23, 25, 80 e 88). In-8 » 4 — Martin A. Sul prolasso della vagina e dell’ utero. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf, cliniche N. 183-84). In-8,, con figure » 2 — Mailer P. Del rivolgimento sul capo e del suo va- lore nella pratica ostetrica. Trad. del prof. Carlo Emery. (Racc. di conf. cliniche N, 83). In-8 . » 1 — Olshausen 11. Diagnosi completiva del corso del parto, desunta dalle alterazioni craniche del neonato. Trad. del dott. F. Bertè. (Raccolta di conf. cliniche N. 10). In-8, con una tavola . . . . » 1 — — Pararaetrite e Perimetrite puerperali. Trad. del dott. dott. F. Bertè. (Racc. di Conf, cliniche N. 28). In-8 » 1 — — Delle lacerazioni del perineo e del modo di proteg- gerlo. Trad. del dott, G Colucci. vRacc. di conf. cli- niche N. 36). In-8 » 1 — — La dilatazione cruenta del collo dell’utero. Trad. del dott. C, Maglieri (Racc. di conf. din. N. 96). In-8 » 1 — — Sulla ovariotomia, i rimedi protettori contro l’in- fezione settica. Sulla tecnica del trattamento delle aderenze. Trad. del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 130). In-8 » 1 — Prockownick L. Sul raschiamento dell’utero. Tra- duzione del dott. C Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 103). In-8 » 1 — Llheinstaedter A. Le emorragie uterine estrapuer- perali ed il loro trattamento sintomatico e radicale. Trad. del dott. C. Maglieri. Racc. di conf. cliniche N. 152). In-8. . . . . . . L. 1 - — Sul nervosismo della donna, i suoi rapporti colle malattie degli organi generativi e il suo trattamento generale. Trad. del dott. A. Cionini. (Racc. di conf. cliniche N. 188;. In- 8 » 1 — Bunge M. Le malattie infettive acute in relazione ecologica colla interruzione della gravidanza. Trad. del dott. B. Silva. (Racc. di conf. din. N. 179). In-8 » 1 — Schott A. Menorragie ed iperemie croniche del corpo dell’utero. Trad. del dottor C. Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 164). In-8 » 1 — Schultze B. S. Della gravidanza gemellare. Trad. del dott. G. Colucci. (Racc. di conf. din. N. 35). In-8 » 1 — — Sui cambiamenti di posizione dell’utero. (Raccolta di conf. cliniche N. 70). In-8, con figure . . » 1 — — Indicazioni per il trattamento delle ante- e retro- versioni e delle flessioni dell’utero. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 173). in-8 » 1 — Schroeder K. Della etiologia e del trattamento in- trauterino delle antere e retro deviazioni dell’utero. Trad. del dott G. Colucci. (Raccolta di conf. cliniche N. 33). In-8 » 1 - Simon. Sui metodi per rendere accessibile la vescica urinaria e sul cateterismo degli ureteri nella donna. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 65). In-8, con figure » 1 — Spencer Wells T. La diagnosi ed il trattamento chirurgico dei tumori addominali. Trad. del dottor C. Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 125, 126 e 127;. in-8, con figure 3 » 3 — Spiegelberg O. Sull’essenza della febbre puerperale. Trad. del dott. F. Bertè. (Racc. di conf. cliniche N. 8. In-8). Seconda edizione . . . . »! — — Terapia intrauterina. Trad. del dott. Frane. Bertè. (Racc. di conf. cliniche N. 26. In-8. . . » 1 — — Sulla diagnosi dei tumori ovarici, segnatamente della cisti. Trad. del dott. Giuseppe Colucci. (Rac- colta di conf. cliniche N. 56 . In-8 . , . » 1 — — Considerazioni generali sugli essudati nei dintorni del canale genitale muliebre. Traduzione del dottor C. Emery. (Racc. di conf. cliniche N. 72). In-8, con tavole incìse » 1 — — Sulla placenta previa. Trad. del dott. Ant, Vizioli. (Raccolta di conf. cliniche N. 95). In-8 . . » 1 — Veit G. Sull’assistenza al parto in caso di mostri doppi. Trad. del dott. Cado Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 166-167). In-8, con figure . L. 2 — — Sulla retroflessione dell’utero negli ultimi mesi della gravidanza. Trad. del dott. Ant. Vizioli. (Raccolta di conf. cliniche N. 170). In-8. con figure . . » 1 — Winckel. Sul mioma dell’utero in rapporto alla sua etiologia, sintomatologia, e trattamento di cura. Tra- duzione del dott. V. Maggioli. (Racc. di conf. cli- niche N. 61), In-8 » 1 — SIFILOGRAFIA E DERMATOLOGIA. Berlioz P. Manuale pratico delle malattie della pelle Trad. con note del prof. P. Ferrari. Un voi. in-16 di pag. 400. Collana manuali Yallardi . . L. 4 — Ebert C. Del carbonchio. Trad. dei dott. Paolo e Pasquale Morelli. (Racc. di conf. din. N. 215). In-8, con figure » 1 — Ferrari prof. P. Lezioni di dermopatologia gene- rale. Un volume in-8 di pagine 224 con 5 tavole finamente incise » 5 - Fournier A. Sifilide e matrimonio. Lezioni dettate uell’Ospedale San Luigi a Parigi. Trad del dott. C. Maglieri. Un voi. in-8 » 3 — Flirto finger P. Della spermatorrea e della prosta- torrea Trad. del dott. V. Cavagnis. (Racc. di conf. din. N. 207). In-8 » 1 — Hliter C. Del patereccio. Sue conseguenze e sua cura. Trad del dott. A. Vizioli. (Racc. di conf. din. N. 11). in-8, 2a edizione » 1 — Bang E. Sulla psoriasi. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. din. N. 20). In-8, con figure . » 1 — Micheison P. Dell’erpete tonsurante e dell’area celsi. Trad, del dott. Luigi Gòth (Racc. di conf din N. 114). in-8, con tavola litografica » 1 — Otoerst M. Le lacerazioni dell’uretra maschile e loro trattamento. Trad. del dott. C Maglieri. (Racc. di conf. din. N. 210). In-8 » 1 — Rizat A. Manuale pratico delle malattie veneree. Versione italiana del dott. G Lapponi. Un voi. in-16 di pagine 544 con atlante di 24 tavole cromolitogra- fìche contenenti 68 disegni presi dal vero. Collana Manuali Vallardi L. 7 — Legato all’inglese » 8 — Volkmann K. Lupo e sua cura. Trad. del dott. F. Bertè. (Racc di conf din. N. 13). In-8 . . » 1 — Weil A, Presente stato della dottrina dell’eredità della sifilide Trad. del dott A. Vizioli (Racc. di conf. din. N. 117). in 8 » 1 — Wernìcli A. Sulle forme ed il corso clinico della lebbra. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. din N. 153). In-8 » 1 — — Sulla etiologia, estinzione e trattamento igienico della lebbra Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. din. N. 158i. ln-8 » 1 — Wunderlich C. Sulle affezioni sifilitiche del cervello e del midollo spinale Trad. del dott. Ò. Maglieri (Racc. di conf. din. N. 87). in-8 . . . » 1 — OOULISTICA-OTOLOGIA-LARINGOSCOPIA E RINOSCOPIA. Bagrinscky B. L’esame rinoscopico ed i relativi me- todi operatori. Trad. del dott. Carlo Maglieri. (Rac- colta di conferenze cliniche N. 159). In-8. L. 1 — Baguizzi. Sulle paralisi delle corde vocali. Un voi. In-8, con figure intercalate . . . . » 3 — De Rossi prof. E. Le malattie dell’orecchio. Trattato teorico-pratico. Seconda edizione riveduta e aumen- tata. Un voi. di 700 pag. in-8, con 102 figure in- tercalate nel testo » 10 — De Wecker E. Terapeutica e chirurgia oculare, Lezioni raccolte e redatte dal dott. E. Masselon. Versione italiana del dottor E. Martinez. Due volumi in-8 di complessive 760 pagine con figure intercalate; seconda edizione » 12 — Ferreri G. Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle malattie nasali. Un voi. in-16 di pag. 353 con 39 figure intercalate, collana Manuali Vallanti. » 4 — — Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle ma- lattie della lingua. Un volume in-16 di pag. 322 con 32 figure intercalate, collana Manuali Vallardi. » 3 50 Gowers W. K. Manuale ed atlante di oftalmoscopia medica. Traduzione italiana sull’ultima edizione in- glese ancora in corso di stampa per cura dei dot- tori G. E. Curatulo ed A. Romano - Catania. Un volume in-8 di 450 pagine con 29 figure intercalate e un atlante di 16 tavole di finissima esecuzione. L. 15 — Graefe A. Sulla cura caustica ed antisettica delle infiammazioni congiuntivali, con speciale riguardo alla blenorrea dei neonati. Trad. del dott. G. Gon- nella. (Racc. di conf. din. N. 192). In-8 . . » 1 — Hack G. Sul trattamento meccanico delle stenosi laringee. Trad. del dott. C. Maglieri (Racc. di conf. din. N. 151). In-8 » l — Jacobson A. Sui restringimenti cicatriziali della sezione superiore delle vie respiratorie, Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc di conf. din. N. 205). In-8» 1 — 'Turazs A. Sulle nevrosi di sensibilità delle fauci e del laringe. Trad. del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conf. din. N. 195). In-8. . . . . » 1 — «Tasti G. Sulle neoformazioni adenoidi nello spazio nasofaringeo. Trad. del dott. Guelfo von Sommer. (Racc. di conf. din. N. 142). In-8 con figure interca- late nel testo » 1 — Kussmaul A. Sulla paralisi bulbare progressiva e suo rapporto con l’atrofia muscolare progressiva. Trad. del dott. G. Lepidi-Chioti. (Racc. di conf. din. N. 89). In-8 » 1 — Mandelstamm E. La teoria del glaucoma critica- mente illustrata. Trad. del dott. G. E. Gonnella. (Racc. di conf. din. N. 206;. Iu-8, con figure . » 1 — Nuvoli G. Fisiologia, igiene e patologia degli organi vocali in relazione con l’arte del canto e della pa- rola, ad uso dei medici e degli artisti. Un voi. di pag. 330 con figure intercalate. Collana Manuali Yallardi » 3 50 Oppolzer. Lezioni sopra le malattie del cavo della bocca, delle glandolo salivali, della gola e dell’ eso- fago; redatte e pubblicate dal dott. E. Ritter Y. Stot- fella. Dal tedesco con note ed un’appendice origi- nale per cura del dottor G. Cosi. Un voi. in-8 di pag. 231 » 4 — Ruhle H. Sulle malattie del faringe. Trad. del dott. A. Vizioli. (Racc. di conf. din. N. 9). In-8 2, ediz. » 1 — Schedi Ph. Della tubercolosi laringea e sua cura. Trad. del dottore P. Conti. (Racc. di conf. cliniche N. 221). In-8 » 1 - Schmidt-Rliupler E. Manuale di oculistica e di oftalmoscopia per uso dei medici o degli studenti. Traduzione sulla 2a ediz. tedesca dei dott. V. Cantù ed E. Coen. Un voi. in-8 di pag. 583 con 163 figure intercalate ed una tavola colorata . . L. 12 — Schweigyer A. *Th. C. Sul Glaucoma. Trad. del dott. C. Maglieri. (Raccolta di conferenze cliniche N. 118). In-8 » 1 - Storie C. Della laringoscopia Gerbardt C. Sulla diagnosi e cura della paralisi delle corde vocali. Trad. del dott. G. Pettoruti (Racc. di conf. cliniche N. 39). In-8 » 1 - NEUROLOGIA, PSICOLOGIA, ELETTROTERAPIA. Berlin R. Sul nesso anatomico che collega le infiam- mazioni orbitali ed endocraniche. Trad. del dottor G. Gonnella. (Racc. di conf. cliniche N. 186). in-8L. 1 — Erb W. Sull’uso dell’elettricità in medicina. Trad. del dott. G. Petterutti. (Racc. di conferenze cliniche N. 51). In-8 — Ferrier D. Sulla localizzazione delle malattie cere- brali. Dall'inglese per cura del dottor B. Dini. Un voi. in-16 di 150 pag. con numerose figure interca- late nel testo » 3 — Gerbardt C. Di alcune angioneurosi. Trad. del dott. V. Cavagnis. (Racc. di conf. cliniche N. 209). In-8 » 1 — Glay G. Sulla connessione dei disturbi nervosi colle malattie dell’apparato digerente e sulla dispepsia nervosa. Trad. del dott. F. Mercandino. (Raccolta di conf. cliniche N. 213) In-8 . . . . » 1 — Gowers W. K. La diagnosi delle malattie cerebrali. Lezioni cliniche dettate all’ospedale dell’ « University College ». Traduzione italiana sulla 2a ediz. inglese per cura del dott. R. Brugia. Un voi. in-8 massimo di pag. XVI-254, con figure intercalate nel testo » 5 — Hecker E. Cause e sintomi iniziali delle malattie psichiche. Trad del dott. A. Yizioli. (Racc. di conf. cliniche N. 132). In-8 » 1 — Hitzig E. Sullo stato attuale della quistione delle localizzazioni nel cervello. Trad. del dottor Carlo Maglieri. (Racc. di conf. cliniche N. 129). In-8. » 1 — Kablbaum K. I punti di vista clinico-diagnostici nella psicopatologia. Trad. del dott. Ant. Yizioli (Racc. di conf. cliniche N. 133). In-8 . . . . » 1 — Kraepelin E. Compendio di psichiatria per uso dei medici e degli studenti. Trad. dal tedesco del dott. R. Bragia, riveduta ed annotata dal dott. Clodorairo Bonfigli Un voi. in-8 grande, di pag. 344 . L. 7 — Leydeu E. Sulle paralisi riflesse. Trad. del dottor F. Bertè (Racc di conf cliniche N. 7j. In-8, seconda edizione » 1 - Luciani e Seppillì. Le localizzazioni funzionali del cervello- Un voi. in-8, di pagine 380, con 47 figure intercalate, ed una tavola » 5 — Mobius P. J. Intorno alle malattie nervose eredi- tarie Trad. del dott. G. Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 177) In-8 » 1 — Nothnagel H. Sull’accesso epilettico. Trad. del dott. G. Pettoruti. (Racc. di conf. cliniche N 40). In-8 » 1 — Pierson K. H Sulla polineurite acuta (neurite mul- tipla , Trad del dott. F. Mercandino. (Raccolta di conf. cliniche N. 218). In-8 » 1 — Eaelilman E. Sulla significazione neuropatologica delia larghezza della pupilla. Trad. del dott. G. Lava. (Raccolta di conf. cliniche N. 185). In-8, con figure intercalate » 1 — Scbuster. Diagnostica delle malattie del midollo spi- nale. Versione dal ted. per cura del dott. L. O. Bur- gonzio. Un voi in-8 con figure intere, nel testo » 3 — Waldmann W. Artrite deformante e reumatismo articolare cronico. Trad. del dott. A. Mugnai (Rac- colta di conf. cliniche N. 220). In-8 . . . » l — Weiss N. Sul tetanismo. Trad. del dott. C. Maglieri vRacc. di conf. cliniche N. 189). In-8. . . » 1 — MATERIA MEDICA, TERAPEUTICA E FARMACOLOGIA. Ackermanu Th. Sull’ azione della digitale. Trad. del dott. G. Petterutti. (Raccolta di conf. cliniche N. 52) in-8 . . » 1 — Lantani prof. A. Formolario terapeutico ragionato, ricavato dalla clinica del prof. A. Cantani. Quarta ediz. interamente rifusa. Un voi. in-16 di pag. 510 » 5 50 Cesari Prof. G. Manuale di farmacologia pratica e analitica, ovvero delle alterazioni ed adulterazioni dei medicamenti. Un volume in-8 di pag. 255 L. 4 — durone prof. V. La scienza e l’arte del ricettare. Manuale pratico per gli studenti, pei medici e pei farmacisti. Ristampa con Appendici sulle incompa- tibilità fisiologiche e patologiche. Un voi. in-8 di pagine 512j » 10 — Falck F. A. Sull’azione della stricnina. Trad. del dott. C. Emery. (Racc. di conf. din, N. 63). In-8 li. 1 — — Antagonismo dei veleni. Trad. del dott. G. von Sommer. (Raccolta di conf. cliniche N. 176 . In-8 » 1 — Lauder Bruntou T. Trattato di farmacologia, di terapeutica e di materia medica. Traduzione adat- tata alla farmacopea francese ed alla germania per cura del dott. C. Tamburini. Sarà un volume di circa 1300 pagine, con oltre 350 figure intercalate. Sono pubblicati 16 fascicoli; entro l’anno il compimento. Ogni fascicolo . • » 1 — tiiebermeister C. Sul calcolo di probabilità appli- cato alla statistica terapeutica. Trad. del dott. Carlo Maglieri. (Raccolta di conf. cliniche N. 138) In-8 » 1 — Martius F. I principii della investigazione scienti- fica nella terapia. Trad. del dott. Antonio Vizioli. (Raccolta di conf. cliniche N. 149). In-8 . . .» 1 — Orosi e Porrone. Formulario farmaceutico offi- cinale e magistrale ad uso dei medici, chirurghi e farmacisti. Due volumi in-16 di compì, pag. 1363 » 3 — Reale prof. N. Lezioni di chimica farmaceutica. Un volume in-16 di 635 pagine con figure intercalate nel testo » 6 — — Tesi di chimica organica ed inorganica. Due volu- metti in-16, vendibili anche separatamente al prezzo cadauno di » 1 — Tamassia A. Atlante di tossicologia; montato su tela e legato a libro in astuccio . . . » 5 — Taiincr. Vademecum di Tossicologia. Dall’ inglese per cura del dott. B. Perii. Un voi, in-33 . » 3 — MEDICINA E CHIRURGIA INFANTILE. Burckardt-Merian A. La scarlattina ne’ suoi rap- porti coll’organo dell’udito. Trad. del dott. E. Be- sozzi. (Racc. di conf, din. N. 183). In-8 . . L. 1 — Ebstein li. Dell’itterizia nei neonati. Trad del dott. Antonio Vizioli. (Racc. di conf. din. N. 163). in-8 » 1 — Kelirer F. A. Il primo alimento dei bambini Trad. del dott C. Emery. (Racc. di conf. din. N. 73). in-8 seconda edizione » 1 — Kùstuer O. Sulle lesioni delle estremità del bambino alla nascita. Trad. del dott. Pietro Conti. (Racc. di conf. din. N. 169). In-8, con figure . . . » l — Liiicke A. Sul piede varo congenito. Trad. del dott. F. Berte. (Racc. di conf. din. N. 16). In-8 . » 1 — Meissner E. A. Sul cholera infantum. Trad. del dott. C. Maglieri. (Racc. di conf. din. N. 156). In-8 L. 1 — Kupprecht P. Sulla rigidità spastica congenita delle membra e sulle contratture spastiche. Trad del dott. A. Cionini. (Racc. di conf. din. N. 198). In-8, con figure . » 1 — Vogt P. Sulla infiammazione acuta delle ossa nel pe- riodo della crescita. Trad. del dott. Carlo Emery. (Racc. di conf. din. N. 61). In-8 . . » 1 — Volkinann R. Sulla paralisi dei bambini e sulle con- tratture paralitiche. Trad. del dott. F. Bertè (Racc. di conf din. N. 2). 2a edizione. . . . » 1 — MEDICINA LEGALE, IGIENE, ASSISTENZA. Bìllrotli Tli. La cura degli infermi in casa e nel- l’ospedale. Manuale per uso delle famiglie e delle in- fermiere. Trad. del doti Cornils. Un voi. in-16 di pagine 276. Collana Manuali Vallardi . L. 3 - Legato all’inglese » 4 — Callotti G. Norme e consigli per l’allevamento dei bambini. Dedicato alle giovani spose ed alle madri di famiglia. Un voi. in-12 con elegante copertina » 1 50 De la Tourette G. L’ipnotismo e gli stati analo- ghi sotto l’aspetto medico legale. Con prefazioni di Brouardel e Charcot. Trad. del dott. L Bufalini. Un voi. in-16 di p, 568. Collana Manuali Vallardi » 6 — Esmareli F. I primi soccorsi nei casi di lesioni e ma- lattie improvvise. Guida per gl’infermieri volontari. (Samariter-Vereine). Dalla quinta edizione tedesca per cura del dott. P. Cornils. Un voi. in-16 di pa- gine 112. Collana Manuali Vallardi . . . » 1 50 Legato all’inglese . . ■ , . » 2 50 Grunewalt von O. Piccoli asili o grandi istituti di maternità. Trad. del dott. Vizioli. (Raccolta di conf. cliniche N. 137). In-8 » 1 — Hofmann T. Trattato di medicina legale ad uso de- gli studenti e dei medici. Traduzione dal tedesco per cura del prof. A. Raffaele. Un voi. in-8 di pa- gine 764 con 95 figure intercalate . . . » 16 — Paulier. Manuale d’igiene pubblica e privata. Trad. del dott. E. Martinez. Un voi. in-16 di circa pag. 500 Collana Manuali Vallardi » 5 — Legato all’inglese » 6 — Starcke P. La deformazione dei piedi per calzatura difettosa. Trad. del dott. B. Uffreduzzi. (Racc. di conf. cliniche N. 194). In-8 » 1 — Uffelmann J. Trattato sull’igiene dell’infanzia, pri- vata e pubblica, per uso degli studenti, dei medici, degli ufficiali di sanità e pedagoghi. Dal tedesco per cura del dott. V. De Giaxa, con note risguardanti specialmente le leggi italiane. Un voi. in-8 di 600 pagine con figure intercalate . . . L. 12 — Wernicli A. Dell’aria confinata negli ospedali. Tra- duzione del dott. P. Conti. (Racc. di conferenze cli- niche N. 180). In-8 con figure intere, nel testo » 1 — West C. Sul modo dì assistere i bambini malati. Av- vertimenti utili alle madri di famiglia. Dalla quarta edizione inglese Un voi. in-33 rilegato in tela » 2 — Ziino G. Compendio di medicina legale e giurispru- denza medica ad uso dei medici e dei giuristi. Terza edizione modellata sul nuovo Codice penale e sulla legge sanitaria del 23 dicembre 1888. Un volume in-8 grande di pag. 1135, con 204 fig intercalate » 26 — — Manuale di Polizia medica ad uso degli ufficiali sanitari! e degli amministratori. È una vera guida pratica per l’applicazione della nuova legge sanita- ria e relativo regolamento. Un voi. in-16 di pag. 450 con 53 figure intere. Collana Manuali Vallardi. » 5 — Ziino G Prontuario scientifico di clinica forense per medici periti e per giuristi. Un voi. in-16 di pag. 520. Collana Manuali Vallardi » 5 — VARIA. Bouclmt e Desprès. Dizionario di medicina e di terapeutica medica e chirurgica, contenente il sunto della medicina e della chirurgia, le indicazioni tera- peutiche di ciascuna malattia, la medicina opera- toria, l’ostetricia, l’oculistica, l’odontotecnica, l’oto- logia, l’elettroterapia, la materia medica, le acque minerali, ecc, ecc., ed un Formulario speciale di ciascuna malattia. Trad del dott. C. Hayek. Un voi in-8 mass, a doppia colonna di 1500 pagine, illustrato da 906 incisioni intercalate e da 3 tavole. Legato elegantemente all’inglese . . . L. 40 - Cantani A. Istruzioni popolari concernenti il cho- lera asiatico. Seconda edizione eccresciuta in-16 » — 50 Jiirgensen T. La medicina scientifica e i suoi av- versari (Omeopatia; la dottrina di Mesmer e di Rademacher). Trad. del dott. A. Yizioli. Raccolta di coni, cliniche N. 147). In-8 . . . . » 1 — IL MORGAGNI GIORNALE MEDICO Consta di due parti: Parte prima. — Archivio (memorie originali) si pub- blica a fascicoli mensili da 64 a 80 pagine cadauno, ric- camente illustrati da tavole litografiche, cromolitografiche e fotolitograflche. - Dodici fascicoli ogni anno. Parte seconda — Rivista e Gazzettino si pubblica a fogli settimanali (ogni sabato) di pag. 16. L’abbonamento é annuale, da gennaio, si paga anticipa- tamente, e se non vien disdetto entro il dicembre, si in- tende rinnovato per l’anno seguente. - Costa L. 12 per L’Italia e L. 18 per gli Stati dell’Unione postale. DONO. — A tutti coloro che a principio d’anno sono in regola con l’abbonamento si spedisce in regalo fino al termine dell’anno il BOLLETTINO DELLE CLINICHE che si pubblica a fascicoli mensili di pag, 48, e che rap- presenta la raccolta più completa di casi clinici che si pub- blichi in Italia. DONO STRAORDINARIO. — La Strenna Mor- jragrni, elegante vademecum legato in tela con due ta- schette in pelle, e che contiene un ricco formulario ricavato dal Giornale dell’annata (per cui nuovo ogni anno), la Guida delle acque minerali d’Italia, un calendario, libretto da note amovibile. Per l’affrancazione e raccomandazione della Strenna ag- giungere cent. 60 al prezzo d’abbonamento. Riassumendo, gli abbonati al Morgagni per sole L. 12 ricevono ; l.° Un volume di circa 900 pagine riccamente illustrato, contenente memorie originali di clinici italiani e stranieri; 2. Un volume di circa 850 pagine contenente recen- sioni bibliografiche, riviste di giornali ed accademie ita- liane e straniere, notizie varie e di interesse professionale; 3. Un volume di 576 pagine, il Bollettino delle Clini- che, che è la più varia, la più ricca raccolta di casi clinici e di forme terapeutiche che si pubblichi in Italia, presi dalle cliniche, dagli ospedali, dalla pratica privata d’Italia e dell’estero. All’eminente valore scientifico il Giornale II Morgagni unisce dunque un buon mercato veramente eccezionale, non raggiunto finora da nessun altro giornale medico, nè italiano, nè straniero.